Cass. civ., sez. II, sentenza 25/11/1978, n. 5542
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Sentenza 25 novembre 1978

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A differenza di quanto avviene in caso di invio di assegno bancario, che costituisce mezzo di pagamento sia pure non vincolante per il creditore, il quale puo respingere l'assegno, la semplice autorizzazione all'emissione di tratte non costituisce adempimento e non esclude la mora del debitore, anche se il creditore trattiene presso di se la lettera di autorizzazione predetta, omettendone la restituzione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/11/1978, n. 5542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5542
    Data del deposito : 25 novembre 1978

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