Sentenza 25 novembre 1978
Massime • 1
A differenza di quanto avviene in caso di invio di assegno bancario, che costituisce mezzo di pagamento sia pure non vincolante per il creditore, il quale puo respingere l'assegno, la semplice autorizzazione all'emissione di tratte non costituisce adempimento e non esclude la mora del debitore, anche se il creditore trattiene presso di se la lettera di autorizzazione predetta, omettendone la restituzione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/11/1978, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1978 |
Testo completo
A differenza di quanto avviene in caso di invio di assegno bancario, che costituisce mezzo di pagamento sia pure non vincolante per il creditore, il quale puo respingere l'assegno, la semplice autorizzazione all'emissione di tratte non costituisce adempimento e non esclude la mora del debitore, anche se il creditore trattiene presso di se la lettera di autorizzazione predetta, omettendone la restituzione.*