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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/02/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Raffaella Brogi Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2726/2023 promossa congiuntamente da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Ligato, elettivamente domiciliato in Prato (PO), via A. Zarini n. 103 presso lo studio del difensore;
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Arianna Chesi, elettivamente domiciliata in Prato (PO), via E. Campolmi n. 4 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Parti private: Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minore nelle modalità di seguito indicate:
1. Affido della figlia ad entrambi i genitori, secondo Persona_1
le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
2. Il SI. si obbliga a corrispondere alla Parte_1
SI.ra , entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso Controparte_1
nel mantenimento della figlia , un assegno mensile pari ad euro Persona_1
300,00 (trecento/00) fino al mese di novembre 2023 e dal mese di dicembre 2023 pari ad euro
350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente, sulla base dell'indice di variazione del costo della vita rilevato dall' , al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico bancario Org_1
sul c/c che la SI.ra avrà cura di comunicare;
si precisa che detta Controparte_1
somma, rivalutabile annualmente, verrà corrisposta dal padre fino a quando la figlia non diverrà maggiorenne e/o raggiungerà comunque una propria autosufficienza economica.
3. Ciascun genitore verserà a titolo di mantenimento della figlia, in favore del genitore che le avrà sostenute, il 50% delle spese straordinarie, intendendosi espressamente ricomprese in tale categoria le spese mediche non coperte dal S.S.N. (spese oculistiche, spese odontoiatriche, spese ortopediche, spese terapeutiche, spese psicoterapeutiche, spese fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche, scontrini farmacia relativi all'acquisto di medicinali o quant'altro, in ogni caso compresi anche i tickets del SSN); le spese scolastiche (tasse e rette scolastiche, libri di testo, fondo cassa, grembiuli, zaini, materiale scolastico, ripetizioni, corsi di recupero, gite, mensa scolastica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanza studio ecc..); le spese ludiche e sportive ( costi per iscrizione del minore a corsi sportivi, artistici, formativi o ricreativi, oltre all'acquisto delle relative attrezzature e la partecipazione a gare e concorsi ivi comprese, ove presenti, le spese per il vitto e l'alloggio); altre spese quali acquisto e ricarica cellulare, computer, tablet, bicicletta, motorino, macchina (oltre relativa manutenzione dei mezzi); spese di custodia del minore (baby sitter).
4. Tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate anticipatamente tra i genitori e, alla fine di ciascun mese, i genitori provvederanno al conguaglio delle predette spese concordate e da ciascuno anticipate, previa esibizione di adeguata documentazione.
5. Limitatamente alle spese di entità rilevante, nel caso in cui, vista l'urgenza, non sia stato possibile un congruo preavviso, queste dovranno essere rimborsate ove siano risultate necessarie ed indifferibili.
6. Le parti convengono che la SI.ra CP_1
percepirà per intero l'assegno unico e universale per i figli a carico ed usufruirà al
[...]
100% delle deduzioni e/o le detrazioni fiscali relative alla figlia.
7. Il Padre potrà vedere la figlia minore liberamente, previo accordo tra i genitori e tenendo conto Persona_1
pagina 2 di 6 degli impegni scolastici e ludici della medesima;
potrà, inoltre, tenere con sé la figlia minore nel suo giorno libero dal lavoro, precisamente per massimo due week Persona_1 end ogni mese e mezzo, dal venerdì all'uscita da scuola fino al sabato (ore 18:00 circa), o dal sabato (ore 14:30 circa) fino alla domenica (ore 18:00 circa), o dalla domenica (ore 14:30 circa) fino alla mattina successiva (ingresso a scuola). Nelle settimane in cui il giorno libero dal lavoro del SI. cadrà infrasettimana (dal lunedì al giovedì), lo stesso la terrà con Parte_1
sé (pernotto compreso), dalle 16:00 (uscita da scuola) fino alla mattina successiva (ingresso a scuola), impegnandosi a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici (sport, catechismo, ecc.) della figlia. Eventuali variazioni dell'orario lavorativo del SI. dovranno essere Per_1
comunicate alla SI.ra con congruo anticipo, in modo da poter permettere alla madre CP_1
di organizzarsi ed in ogni caso rispettando sempre il limite di due week end ogni mese e mezzo.
8. La minore durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà i Persona_1
primi quindici giorni continuativi nel mese di agosto col padre e la seconda quindicina continuativa con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori (in base alla determinazione delle ferie di entrambi i genitori). Per un periodo di due giorni consecutivi nelle festività pasquali ad anni alterni, inclusivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta, ed altri due giorni consecutivi nelle festività natalizie, ad anni alterni, inclusivi del giorno di Natale o 31 dicembre e Capodanno;
salvo diverso accordo tra i genitori.
9. Resta inteso che, sempre sulla base di tempestivi accordi preventivi fra i genitori, le condizioni di cui al precedente punto n. 8 potranno essere modificate, anche in relazione alle diverse esigenze della figlia. 10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. In particolare convengono sul fatto che dalle ore 19:00 in poi fino al mattino successivo il genitore che non avrà con sé la figlia per il pernotto si dovrà limitare al massimo a due telefonate da effettuarsi sul numero fisso di casa qualora la situazione lo consenta e non vi siano particolari necessità. Ad ogni modo, entrambe le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, astenendosi dal rivolgersi parole offensive e/o minacciose. 11. Le parti prestano fin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. 12. I genitori si impegnano a concordare preventivamente ogni viaggio in Italia ed all'estero che intendono effettuare con la figlia minore al seguito. 13. (…). 14. (…). 15. (…). 16. Le spese legali si ritengono integralmente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 10/01/2024.
pagina 3 di 6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/12/2023, e genitori della Parte_1 Controparte_1
minore , nata a [...] il [...], hanno proposto domanda congiunta per la Persona_1
regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , Per_1
al suo collocamento e mantenimento, può essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato (punti 6, 11 e 16).
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , un Per_1
assegno mensile pari ad euro 300,00 (trecento/00) fino al mese di novembre 2023 e dal mese di dicembre 2023 pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente, sulla base dell'indice di variazione del costo della vita rilevato dall' , al domicilio della madre Org_1
ovvero a mezzo bonifico bancario sul c/c che la SI.ra avrà cura di Controparte_1
pagina 4 di 6 comunicare;
si precisa che detta somma, rivalutabile annualmente, verrà corrisposta dal padre fino a quando la figlia non diverrà maggiorenne e/o raggiungerà comunque una propria autosufficienza economica;
3. ciascun genitore verserà a titolo di mantenimento della figlia, in favore del genitore che le avrà sostenute, il 50% delle spese straordinarie, intendendosi espressamente ricomprese in tale categoria le spese mediche non coperte dal S.S.N. (spese oculistiche, spese odontoiatriche, spese ortopediche, spese terapeutiche, spese psicoterapeutiche, spese fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche, scontrini farmacia relativi all'acquisto di medicinali o quant'altro, in ogni caso compresi anche i tickets del SSN); le spese scolastiche
(tasse e rette scolastiche, libri di testo, fondo cassa, grembiuli, zaini, materiale scolastico, ripetizioni, corsi di recupero, gite, mensa scolastica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanza studio ecc..); le spese ludiche e sportive ( costi per iscrizione del minore a corsi sportivi, artistici, formativi o ricreativi, oltre all'acquisto delle relative attrezzature e la partecipazione a gare e concorsi ivi comprese, ove presenti, le spese per il vitto e l'alloggio); altre spese quali acquisto e ricarica cellulare, computer, tablet, bicicletta, motorino, macchina (oltre relativa manutenzione dei mezzi); spese di custodia del minore (baby sitter);
4. tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate anticipatamente tra i genitori e, alla fine di ciascun mese, i genitori provvederanno al conguaglio delle predette spese concordate e da ciascuno anticipate, previa esibizione di adeguata documentazione;
5. limitatamente alle spese di entità rilevante, nel caso in cui, vista l'urgenza, non sia stato possibile un congruo preavviso, queste dovranno essere rimborsate ove siano risultate necessarie ed indifferibili;
6. il padre potrà vedere la figlia minore liberamente, previo accordo tra i genitori e Per_1
tenendo conto degli impegni scolastici e ludici della medesima;
potrà, inoltre, tenere con sé la figlia nel suo giorno libero dal lavoro, precisamente per massimo due week end ogni mese e mezzo, dal venerdì all'uscita da scuola fino al sabato (ore 18:00 circa), o dal sabato (ore 14:30 circa) fino alla domenica (ore 18:00 circa), o dalla domenica (ore 14:30 circa) fino alla mattina successiva (ingresso a scuola). Nelle settimane in cui il giorno libero dal lavoro del SI.
[...]
cadrà infrasettimana (dal lunedì al giovedì), lo stesso la terrà con sé (pernotto Parte_1
compreso), dalle 16:00 (uscita da scuola) fino alla mattina successiva (ingresso a scuola), impegnandosi a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici (sport, catechismo, ecc.) della figlia. Eventuali variazioni dell'orario lavorativo del SI. dovranno essere Per_1
pagina 5 di 6 comunicate alla SI.ra con congruo anticipo, in modo da poter permettere alla madre CP_1
di organizzarsi ed in ogni caso rispettando sempre il limite di due week end ogni mese e mezzo;
7. la minore , durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà i primi quindici giorni Per_1
continuativi nel mese di agosto col padre e la seconda quindicina continuativa con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori (in base alla determinazione delle ferie di entrambi i genitori). Per un periodo di due giorni consecutivi nelle festività pasquali ad anni alterni, inclusivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta, ed altri due giorni consecutivi nelle festività natalizie, ad anni alterni, inclusivi del giorno di Natale o 31 dicembre e Capodanno;
salvo diverso accordo tra i genitori;
8. sulla base di tempestivi accordi preventivi fra i genitori, le condizioni di cui al precedente punto n. 8 potranno essere modificate, anche in relazione alle diverse esigenze della figlia;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. In particolare convengono sul fatto che dalle ore 19:00 in poi fino al mattino successivo il genitore che non avrà con sé la figlia per il pernotto si dovrà limitare al massimo a due telefonate da effettuarsi sul numero fisso di casa qualora la situazione lo consenta e non vi siano particolari necessità. Ad ogni modo, entrambe le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, astenendosi dal rivolgersi parole offensive e/o minacciose;
10. i genitori si impegnano a concordare preventivamente ogni viaggio in Italia ed all'estero che intendono effettuare con la figlia minore al seguito;
B. prende atto delle seguenti condizioni:
1. la SI.ra percepirà per intero l'assegno unico e universale per i figli a Controparte_1
carico ed usufruirà al 100% delle deduzioni e/o le detrazioni fiscali relative alla figlia;
2. le parti prestano fin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
3. le spese legali si ritengono integralmente compensate tra le parti;
C. nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/02/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Raffaella Brogi Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2726/2023 promossa congiuntamente da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Ligato, elettivamente domiciliato in Prato (PO), via A. Zarini n. 103 presso lo studio del difensore;
e c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Arianna Chesi, elettivamente domiciliata in Prato (PO), via E. Campolmi n. 4 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Parti private: Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minore nelle modalità di seguito indicate:
1. Affido della figlia ad entrambi i genitori, secondo Persona_1
le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
2. Il SI. si obbliga a corrispondere alla Parte_1
SI.ra , entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso Controparte_1
nel mantenimento della figlia , un assegno mensile pari ad euro Persona_1
300,00 (trecento/00) fino al mese di novembre 2023 e dal mese di dicembre 2023 pari ad euro
350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente, sulla base dell'indice di variazione del costo della vita rilevato dall' , al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico bancario Org_1
sul c/c che la SI.ra avrà cura di comunicare;
si precisa che detta Controparte_1
somma, rivalutabile annualmente, verrà corrisposta dal padre fino a quando la figlia non diverrà maggiorenne e/o raggiungerà comunque una propria autosufficienza economica.
3. Ciascun genitore verserà a titolo di mantenimento della figlia, in favore del genitore che le avrà sostenute, il 50% delle spese straordinarie, intendendosi espressamente ricomprese in tale categoria le spese mediche non coperte dal S.S.N. (spese oculistiche, spese odontoiatriche, spese ortopediche, spese terapeutiche, spese psicoterapeutiche, spese fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche, scontrini farmacia relativi all'acquisto di medicinali o quant'altro, in ogni caso compresi anche i tickets del SSN); le spese scolastiche (tasse e rette scolastiche, libri di testo, fondo cassa, grembiuli, zaini, materiale scolastico, ripetizioni, corsi di recupero, gite, mensa scolastica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanza studio ecc..); le spese ludiche e sportive ( costi per iscrizione del minore a corsi sportivi, artistici, formativi o ricreativi, oltre all'acquisto delle relative attrezzature e la partecipazione a gare e concorsi ivi comprese, ove presenti, le spese per il vitto e l'alloggio); altre spese quali acquisto e ricarica cellulare, computer, tablet, bicicletta, motorino, macchina (oltre relativa manutenzione dei mezzi); spese di custodia del minore (baby sitter).
4. Tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate anticipatamente tra i genitori e, alla fine di ciascun mese, i genitori provvederanno al conguaglio delle predette spese concordate e da ciascuno anticipate, previa esibizione di adeguata documentazione.
5. Limitatamente alle spese di entità rilevante, nel caso in cui, vista l'urgenza, non sia stato possibile un congruo preavviso, queste dovranno essere rimborsate ove siano risultate necessarie ed indifferibili.
6. Le parti convengono che la SI.ra CP_1
percepirà per intero l'assegno unico e universale per i figli a carico ed usufruirà al
[...]
100% delle deduzioni e/o le detrazioni fiscali relative alla figlia.
7. Il Padre potrà vedere la figlia minore liberamente, previo accordo tra i genitori e tenendo conto Persona_1
pagina 2 di 6 degli impegni scolastici e ludici della medesima;
potrà, inoltre, tenere con sé la figlia minore nel suo giorno libero dal lavoro, precisamente per massimo due week Persona_1 end ogni mese e mezzo, dal venerdì all'uscita da scuola fino al sabato (ore 18:00 circa), o dal sabato (ore 14:30 circa) fino alla domenica (ore 18:00 circa), o dalla domenica (ore 14:30 circa) fino alla mattina successiva (ingresso a scuola). Nelle settimane in cui il giorno libero dal lavoro del SI. cadrà infrasettimana (dal lunedì al giovedì), lo stesso la terrà con Parte_1
sé (pernotto compreso), dalle 16:00 (uscita da scuola) fino alla mattina successiva (ingresso a scuola), impegnandosi a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici (sport, catechismo, ecc.) della figlia. Eventuali variazioni dell'orario lavorativo del SI. dovranno essere Per_1
comunicate alla SI.ra con congruo anticipo, in modo da poter permettere alla madre CP_1
di organizzarsi ed in ogni caso rispettando sempre il limite di due week end ogni mese e mezzo.
8. La minore durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà i Persona_1
primi quindici giorni continuativi nel mese di agosto col padre e la seconda quindicina continuativa con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori (in base alla determinazione delle ferie di entrambi i genitori). Per un periodo di due giorni consecutivi nelle festività pasquali ad anni alterni, inclusivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta, ed altri due giorni consecutivi nelle festività natalizie, ad anni alterni, inclusivi del giorno di Natale o 31 dicembre e Capodanno;
salvo diverso accordo tra i genitori.
9. Resta inteso che, sempre sulla base di tempestivi accordi preventivi fra i genitori, le condizioni di cui al precedente punto n. 8 potranno essere modificate, anche in relazione alle diverse esigenze della figlia. 10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. In particolare convengono sul fatto che dalle ore 19:00 in poi fino al mattino successivo il genitore che non avrà con sé la figlia per il pernotto si dovrà limitare al massimo a due telefonate da effettuarsi sul numero fisso di casa qualora la situazione lo consenta e non vi siano particolari necessità. Ad ogni modo, entrambe le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, astenendosi dal rivolgersi parole offensive e/o minacciose. 11. Le parti prestano fin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. 12. I genitori si impegnano a concordare preventivamente ogni viaggio in Italia ed all'estero che intendono effettuare con la figlia minore al seguito. 13. (…). 14. (…). 15. (…). 16. Le spese legali si ritengono integralmente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 10/01/2024.
pagina 3 di 6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/12/2023, e genitori della Parte_1 Controparte_1
minore , nata a [...] il [...], hanno proposto domanda congiunta per la Persona_1
regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, avendo cessato la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , Per_1
al suo collocamento e mantenimento, può essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi. Tale accordo può essere pertanto omologato.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato (punti 6, 11 e 16).
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , un Per_1
assegno mensile pari ad euro 300,00 (trecento/00) fino al mese di novembre 2023 e dal mese di dicembre 2023 pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente, sulla base dell'indice di variazione del costo della vita rilevato dall' , al domicilio della madre Org_1
ovvero a mezzo bonifico bancario sul c/c che la SI.ra avrà cura di Controparte_1
pagina 4 di 6 comunicare;
si precisa che detta somma, rivalutabile annualmente, verrà corrisposta dal padre fino a quando la figlia non diverrà maggiorenne e/o raggiungerà comunque una propria autosufficienza economica;
3. ciascun genitore verserà a titolo di mantenimento della figlia, in favore del genitore che le avrà sostenute, il 50% delle spese straordinarie, intendendosi espressamente ricomprese in tale categoria le spese mediche non coperte dal S.S.N. (spese oculistiche, spese odontoiatriche, spese ortopediche, spese terapeutiche, spese psicoterapeutiche, spese fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche, scontrini farmacia relativi all'acquisto di medicinali o quant'altro, in ogni caso compresi anche i tickets del SSN); le spese scolastiche
(tasse e rette scolastiche, libri di testo, fondo cassa, grembiuli, zaini, materiale scolastico, ripetizioni, corsi di recupero, gite, mensa scolastica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanza studio ecc..); le spese ludiche e sportive ( costi per iscrizione del minore a corsi sportivi, artistici, formativi o ricreativi, oltre all'acquisto delle relative attrezzature e la partecipazione a gare e concorsi ivi comprese, ove presenti, le spese per il vitto e l'alloggio); altre spese quali acquisto e ricarica cellulare, computer, tablet, bicicletta, motorino, macchina (oltre relativa manutenzione dei mezzi); spese di custodia del minore (baby sitter);
4. tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate anticipatamente tra i genitori e, alla fine di ciascun mese, i genitori provvederanno al conguaglio delle predette spese concordate e da ciascuno anticipate, previa esibizione di adeguata documentazione;
5. limitatamente alle spese di entità rilevante, nel caso in cui, vista l'urgenza, non sia stato possibile un congruo preavviso, queste dovranno essere rimborsate ove siano risultate necessarie ed indifferibili;
6. il padre potrà vedere la figlia minore liberamente, previo accordo tra i genitori e Per_1
tenendo conto degli impegni scolastici e ludici della medesima;
potrà, inoltre, tenere con sé la figlia nel suo giorno libero dal lavoro, precisamente per massimo due week end ogni mese e mezzo, dal venerdì all'uscita da scuola fino al sabato (ore 18:00 circa), o dal sabato (ore 14:30 circa) fino alla domenica (ore 18:00 circa), o dalla domenica (ore 14:30 circa) fino alla mattina successiva (ingresso a scuola). Nelle settimane in cui il giorno libero dal lavoro del SI.
[...]
cadrà infrasettimana (dal lunedì al giovedì), lo stesso la terrà con sé (pernotto Parte_1
compreso), dalle 16:00 (uscita da scuola) fino alla mattina successiva (ingresso a scuola), impegnandosi a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici (sport, catechismo, ecc.) della figlia. Eventuali variazioni dell'orario lavorativo del SI. dovranno essere Per_1
pagina 5 di 6 comunicate alla SI.ra con congruo anticipo, in modo da poter permettere alla madre CP_1
di organizzarsi ed in ogni caso rispettando sempre il limite di due week end ogni mese e mezzo;
7. la minore , durante il periodo delle vacanze estive, trascorrerà i primi quindici giorni Per_1
continuativi nel mese di agosto col padre e la seconda quindicina continuativa con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori (in base alla determinazione delle ferie di entrambi i genitori). Per un periodo di due giorni consecutivi nelle festività pasquali ad anni alterni, inclusivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta, ed altri due giorni consecutivi nelle festività natalizie, ad anni alterni, inclusivi del giorno di Natale o 31 dicembre e Capodanno;
salvo diverso accordo tra i genitori;
8. sulla base di tempestivi accordi preventivi fra i genitori, le condizioni di cui al precedente punto n. 8 potranno essere modificate, anche in relazione alle diverse esigenze della figlia;
9. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. In particolare convengono sul fatto che dalle ore 19:00 in poi fino al mattino successivo il genitore che non avrà con sé la figlia per il pernotto si dovrà limitare al massimo a due telefonate da effettuarsi sul numero fisso di casa qualora la situazione lo consenta e non vi siano particolari necessità. Ad ogni modo, entrambe le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, astenendosi dal rivolgersi parole offensive e/o minacciose;
10. i genitori si impegnano a concordare preventivamente ogni viaggio in Italia ed all'estero che intendono effettuare con la figlia minore al seguito;
B. prende atto delle seguenti condizioni:
1. la SI.ra percepirà per intero l'assegno unico e universale per i figli a Controparte_1
carico ed usufruirà al 100% delle deduzioni e/o le detrazioni fiscali relative alla figlia;
2. le parti prestano fin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
3. le spese legali si ritengono integralmente compensate tra le parti;
C. nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/02/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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