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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3668/2020 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3668 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del
31.10.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 322, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Tolomeo che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. ), elettivamente CP C.F._2 domiciliata in Roma, Lungotevere Prati n. 22, presso lo studio degli
Avv.ti Guido Turchetti e Simone Colantonio che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 566/2020
– accertamento diritti reali.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. si rivolgeva al Tribunale di Viterbo deducendo quanto CP segue: con atto a rogito notaio del 5.5.2003, Rep. Persona_1
1 13203 – Racc. 3811, (compagno dell'attrice) Parte_1 acquistava dai coniugi e (genitori Controparte_2 CP_3 dell'attrice) l'immobile sito in Oriolo Romano, Via della Stazione n. 50/a (già n. 16), piano primo, interno 3, censito al catasto fabbricati al foglio n. 10, particella n. 340, sub. 3, con annessa corte circostante di
18 mq, distinta al catasto terreni al foglio n. 10, particella n. 414, ha 00.00.18; le parti concordavano l'importo della compravendita in euro 18.000,00, che la parte venditrice dichiarava di aver già ricevuto dalla parte acquirente anteriormente all'atto traslativo (cfr. art. 3 atto di compravendita); contestualmente all'atto di compravendita, veniva stipulato un ulteriore atto, sempre a rogito notaio Dott.ssa Per_1
Rep. 13204 – Racc. 3812, ovvero il contratto di mutuo tra l'attrice e l'Istituto di credito Banca di Capranica e Bassano CP
Romano Credito Cooperativo S.c.a.r.l., per la somma di euro 41.500,00
(da restituire in 10 anni, con 120 rate di euro 428,30 al mese), destinata- secondo l'attrice- a consentire l'acquisto immobiliare del compagno e la ristrutturazione dell'immobile; interveniva nell'atto Parte_1 di mutuo quale fideiussore e datore di ipoteca sull'immobile acquistato. Ciò esposto, l'attrice rappresentava che, sebbene figurasse Pt_1 quale unico acquirente del suddetto bene immobile, la complessiva operazione negoziale intendeva: trasferire la proprietà dell'immobile, in parti uguali, a e al compagno quali CP Pt_1 comproprietari nella misura del 50% dell'immobile, prima di proprietà dei genitori dell'attrice; far gravare per intero al solo l'importo Pt_1 del mutuo sottoscritto dalla compagna (poi estinto in data CP
6.5.2013), anche considerato che detto importo di euro 41.500,00, in realtà, sarebbe corrisposto alla metà del reale valore di mercato dell'immobile al momento della compravendita. Per documentare l'accorso simulatorio, depositava la dichiarazione unilaterale dal contenuto confessorio e ricognitivo redatta e sottoscritta dal in Pt_1 data 8.9.2003 (6 mesi dopo la compravendita), nella quale il compagno espressamente dichiarava e confermava alla compagna, alla quale la scrittura era indirizzata: che l'appartamento acquistato pur se allo stesso intestato, in realtà era per metà di proprietà dell'odierna attrice
[...]
che il mutuo acceso per finanziarne l'acquisto e la CP ristrutturazione, sebbene a nome dell'attrice, doveva gravare esclusivamente sul medesimo (cfr. scrittura privata indirizzata a
[...]
“a soli fini di chiarezza intendo confermarti che CP
l'appartamento in Oriolo Romano via della Stazione 50/A interno 3 primo piano, anche se a me intestato è in realtà per la metà di tua proprietà e che inoltre il mutuo acceso per finanziarne l'acquisto e a te intestato (…) è totalmente a mio carico”). L'attrice spiegava, in merito,
2 che le finalità sottese alla complessiva operazione concordata tra le parti erano quelle di evitare: le maggiori imposte dovute per l'acquisto della seconda casa (risultando l'attrice già proprietaria di un immobile per l'acquisto del quale aveva beneficiato della riduzione delle tasse, trattandosi della prima casa); l'eventuale eccezione di donazione indiretta che i suoi parenti avrebbero potuto avanzare dopo il decesso dei genitori;
di reperire le risorse necessarie per la completa ristrutturazione dell'immobile stesso. Da gennaio 2005, l'immobile era messo a reddito con contratto di locazione a terzi e il canone versato dai conduttori non era percepito dal ma versato, per l'intero alla Pt_1
in quanto: la metà del canone sarebbe spettata alla CP CP quale comproprietaria;
la restante metà non era trattenuta dal Pt_1 ma corrisposta alla compagna per consentirle di far fronte alle rate del mutuo. Esponeva, infine, che il rapporto sentimentale tra e CP cessava nel corso del 2013 e che, poco dopo, Pt_1 Pt_1 continuava a dare il bene in locazione a terzi (l'Arci Solidarietà di Viterbo) trattenendosi, però, a partire da settembre 2014, l'intero canone di euro 490,00 mensili. Rimaste senza riscontro le diffide della volte ad ottenere il pagamento a favore della Controparte_4 della metà del canone di locazione in qualità di CP comproprietaria, l'attrice concludeva chiedendo: in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare che la compravendita a rogito notaio del 5.5.2003, Rep. 13203 – Racc. 3811, con la quale Per_1 Parte_1
aveva acquistato dai coniugi l'immobile de
[...] Controparte_5 quo, costituiva una simulazione relativa soggettiva ai sensi dell'art. 1414 ss. c.c., dissimulante una compravendita del medesimo immobile a favore non solo di ma anche di e, per Parte_1 CP
l'effetto, dichiarare l'attrice comproprietaria del suddetto CP immobile nella misura del 50%; sempre in via principale e nel merito, accertata e dichiarata la validità della scrittura privata dell'8.9.2003 ai fini della prova dell'accordo simulatorio, di condannare il convenuto a corrispondere, in favore dell'attrice, la somma di Parte_1 euro 41.500,00, oltre interessi dalle scadenze delle singole rate sino al soddisfo, quale rimborso del mutuo dalla stessa interamente pagato alla
Banca mutuante, oltre al 50% del canone di locazione corrisposto dal conduttore dell'immobile in via esclusiva al convenuto, pari a euro 490,00 mensili, a far data dal mese di settembre 2014, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Si costituiva in giudizio , deducendo la mancata prova Parte_1 da parte dell'attrice della dedotta simulazione relativa per interposizione fittizia soggettiva e, altresì, che la dichiarazione
3 autografa a firma dello stesso sarebbe assolutamente inidonea Pt_1
a costituire un qualsiasi diritto reale in capo all'attrice. Concludeva chiedendo di rigettare totalmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi, oltre
I.V.A., C.P.A. e successive spese occorrende, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Disattese le istanze istruttorie richieste dalle parti, all'udienza del
10.6.2020, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della motivazione sottesa alla decisione.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 566/2020, accogliendo parzialmente la domanda attorea: accertava e dichiarava che la compravendita a rogito notaio del 5.5.2003, Rep. 13203 – Per_1
Racc. 3811, con la quale aveva acquistato dai coniugi Parte_1
l'immobile sito in Oriolo Romano, via della Stazione Controparte_5
n. 50/a (già n. 16), con annessa corte circostante, costituiva simulazione relativa soggettiva ai sensi dell'art. 1414 c.c., dissimulante una compravendita del medesimo immobile in comproprietà tra Parte_1
e ; accertava e dichiarava, pertanto, che
[...] CP CP
era comproprietaria del suddetto immobile nella misura del 50%,
[...] ordinando alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza;
condannava Parte_1
al pagamento in favore della attrice del 50% del canone
[...] mensile di locazione relativo all'immobile de quo, pari a euro 490,00, a far data dal mese di settembre 2014, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
rigettava nel resto le domande della attrice (con riguardo alla restituzione dell'importo versato per il mutuo integralmente da;
compensava tra le parti le spese di lite. CP
Nella parte motiva della decisione, il Tribunale affermava l'evidente connessione tra il contratto di compravendita e quello di mutuo - a riscontro della rappresentazione fattuale offerta dall'attrice nel proprio atto introduttivo- dedotta: dal tenore dei due contratti, conclusi contestualmente;
dalla dichiarazione unilaterale del che Pt_1 dichiarava, rivolgendosi alla compagna, “che l'appartamento in Oriolo Romano via della Stazione 50, interno 3 primo piano, anche se è a me intestato è in realtà per la metà di tua proprietà” e che “il mutuo acceso per finanziare l'acquisto e a te intestato, appoggiato sul c/c 14099 presso la Banca di Credito Cooperativo di Capranica e Bassano
Romano, è totalmente a mio carico”; dalla circostanza fattuale
(affermata dalla attrice e confermata dal convenuto nei suoi atti processuali per contrastare la richiesta di rimborso della somma mutuata) per la quale fino al 2014, aveva sempre versato Pt_1
4 interamente alla compagna il canone di locazione percepito, circostanza altrimenti inspiegabile. Riteneva provata, pertanto, la simulazione relativa soggettiva ai sensi dell'art. 1414 c.c. della compravendita a rogito notaio del 5.5.2003, poiché i reali acquirenti Per_1 risultavano essere, di fatto, entrambe le parti in causa. Inoltre, secondo il Tribunale, il canone di locazione versato dal sul c.c. corrente Pt_1 della compagna fino al 2014, non poteva considerarsi CP
l'adempimento di un obbligo morale (tesi sostenuta dal convenuto) ma l'adempimento di un vero e proprio obbligo giuridico assunto dal con la scrittura privata in questione. Pt_1
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado.
In particolare, criticava:
2.a) violazione di norme di diritto ed erronea e contraddittoria motivazione contenuta in sentenza;
erronea valutazione della documentazione prodotta. Si critica l'illogicità del ragionamento del
Giudice di primo grado che avrebbe sovrapposto e confuso l'obbligazione civile di fornire la provvista per pagare le rate del mutuo alla appellata, con la dichiarazione scritta dell'appellante tesa a rassicurare la propria ex fidanzata sul piano morale del fatto che l'appartamento era anche suo, emettendo una sentenza totalmente errata. Piuttosto, il giudice, chiamato a rendere una sentenza di accertamento come richiesto da parte attrice, avrebbe dovuto verificare la simulazione relativa soggettiva, escludendola e affermando che sarebbe l'unico proprietario dell'immobile, anche tenuto conto Pt_1 del pagamento del mutuo da parte del solo Pt_1
2.b) violazione di norme di diritto ed erronea e contraddittoria motivazione contenuta in sentenza;
erronea valutazione della documentazione prodotta. Nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha sempre sostenuto che al fine di provare la simulazione soggettiva relativa ex art. 1414 c.c., parte attrice avrebbe dovuto depositare una controdichiarazione scritta e sottoscritta da tutte le parti antecedente o contestuale al contratto simulato. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare, quindi, il mancato deposito da parte dell'allora attrice di alcuna “controdichiarazione scritta e sottoscritta da CP tutte le parti antecedente o contestuale al contratto simulato, dalla quale risultasse l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente” e, conseguentemente, avrebbe errato nel ritenere sufficiente che la controdichiarazione provenga “anche dalla sola parte che voglia
5 manifestare il riconoscimento della simulazione” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata);
2.c) violazione di norme di diritto ed erronea e contraddittoria motivazione contenuta in sentenza. Il Giudice di prime cure avrebbe CP_ errato nel considerare la frase ai soli fini di chiarezza Pt_2 intendo confermarti che l'appartamento in Oriolo Romano via della stazione 50/A interno 3 primo piano, anche se a me intestato è in realtà per metà di tua proprietà” come una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di comproprietà in capo alla;
CP
2.d) violazione di norme di diritto ed erronea e contraddittoria motivazione contenuta in sentenza. L'appellante lamenta che la sentenza impugnata “non accerta nulla, non è suffragata da elementi probatori, rigorosi e puntuali, contiene solo un ragionamento oltretutto illogico che porta al paradosso (appunto) che è il giudice a creare un titolo sostanziale -la sentenza oggi impugnata- che trasferisce la proprietà di un immobile ad un terzo (…) senza la minima giustificazione logica, fattuale e di prove”. Contestava, altresì, la debenza di somme a qualsiasi titolo nei confronti della Pt_1
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (rappresentando, in particolare, in ordine al periculum che il pagamento della somma indicata nella sentenza avrebbe comportato grandi difficoltà per titolare di un conto Pt_1 corrente con poche decine di euro e svolgente l'attività di autista privato, penalizzata dallo stato epidemiologico Covid-19 ), di accogliere l'appello e, per l'effetto, di riformare totalmente la sentenza impugnata “con una sentenza che affermi il rigetto di tutte le istanze promosse dalla signora e per l'effetto dichiari che nulla CP
è dovuto alla stessa”. Con vittoria delle spese legali del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente CP
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, di rigettare integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali e accessori come per legge.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2020, con ordinanza depositata in data 30.12.2020, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
6 All'udienza del 31.10.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi – secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ribadito anche recentemente, con la sentenza n. 2681/2022 – nel senso che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, pur rilevandosi che le censure risultano generiche (non indicano le norme di leggi asseritamente violate).
6. In secondo luogo, stante l'assenza di appello incidentale sul punto, va dichiarato il passaggio in giudicato della parte della sentenza che rigettava la domanda di di restituzione da parte di CP Parte_1
dell'importo di euro 25.500,00 (così ridotta l'originaria
[...] richiesta di restituzione di euro 41.500,00 di cui alla citazione del
10.2.2016, nelle conclusioni depositate dalla il 28.5.2020) a CP titolo di rimborso del mutuo pagato dalla Quanto argomentato CP in appello dal su tale profilo (insistendo l'appellante sulla Pt_1 infondatezza della richiesta di rimborso della , pertanto, è CP inammissibile.
7. Il gravame, nel merito, è fondato.
In ordine alle censure dell'appellante, valutate unitariamente in quanto tutte finalizzate, sostanzialmente, a escludere che la controparte abbia dato prova adeguata della simulazione, questa Corte rappresenta quanto segue. La sentenza di primo grado dichiarava che l'atto di compravendita a rogito notaio dr.ssa del 5.5.2003, Rep. 13203 – Racc. Persona_1
3811, concluso tra l'acquirente e i venditori coniugi Parte_1
e (genitori di ex Controparte_2 CP_3 CP compagna del avente ad oggetto l'immobile sito in Oriolo Pt_1
Romano, Via della Stazione n. 50/a (già n. 16), piano primo, interno 3, dissimulava una vendita a favore non solo del ma anche della Pt_1
Ciò in quanto il Tribunale riteneva comprovata la simulazione CP soggettiva relativa, ex art. 1414 c.c. e, in accoglimento della domanda principale di accertava e dichiarava che la compravendita CP del 2003 realizzava l'effetto traslativo avente ad oggetto il citato
7 immobile non solo a favore del simulato acquirente in via Pt_1 esclusiva del bene, ma anche a favore della , dissimulata CP comproprietaria al 50% dell'immobile. Tale conclusione non è condivisibile. L'ordinamento richiede, ai fini della prova della simulazione da parte dei soggetti che hanno preso parte alla simulazione, ex art. 1414 c.c., la produzione dell'accordo simulatorio oppure della controdichiarazione, non essendo idonei, a tal fine, la prova per testimoni o attraverso presunzioni, a meno che l'accertamento della simulazione non sia diretto a far valere proprio l'illiceità del contratto “dissimulato”, evenienza che esula dal caso di specie.
Per offrire riscontro al proprio assunto, la ha prodotto, tra CP
l'altro, in giudizio la controdichiarazione unilaterale proveniente dal soggetto avvantaggiato dal negozio asseritamente fittizio, ovvero la scrittura redatta e sottoscritta dal pochi mesi dopo il contratto Pt_1 di vendita, nella quale riconosceva di essere comproprietario Pt_1 al 50% con la compagna dell'appartamento conteso e, inoltre, CP ammetteva di essersi impegnato a pagare, integralmente, l'importo del mutuo sottoscritto in data 26.11.2003. Precisamente, nella scrittura privata redatta e sottoscritta dal quest'ultimo, rivolgendosi alla Pt_1
riconosceva “che l'appartamento in Oriolo Romano via della CP
Stazione 50, interno 3 primo piano, anche se è a me intestato è in realtà per la metà di tua proprietà” e che “il mutuo acceso per finanziare l'acquisto e a te intestato, appoggiato sul c/c 14099 presso la Banca di Credito Cooperativo di Capranica e Bassano Romano, è totalmente a mio carico”. non ha mai disconosciuto, in giudizio, la scrittura privata di Pt_1 natura confessoria prodotta dalla controparte e, per quel che qui interessa, lo stesso ha confermato in giudizio di avere effettivamente pagato l'importo delle rate mensili del mutuo, facendo accreditare al c.c. della ex compagna, dal gennaio 2005 al 2013, il canone di locazione percepito dallo stesso (avendo concesso a terzi la disponibilità Pt_1 dell'appartamento oggetto di causa). A tal riguardo, la ha CP prodotto anche il citato contratto di mutuo, concluso dalla stessa quale parte mutuataria (che si assumeva l'obbligo di pagare 120 rate mensili, ciascuna di euro 428,00, all'istituto di credito di , per Parte_3 rimborsare il finanziamento di euro 41.550,00) e dal quale Per_2 fideiussore e terzo datore di ipoteca (costituita dal proprio Pt_1 sull'appartamento oggetto della controversia: cfr. art 8 del contratto di mutuo rogato dal notaio dr.ssa . Per_1
Disattendo, in parte, le critiche dell'appellante, la Corte chiarisce che la dichiarazione redatta e sottoscritta dal solo in quanto effettuata Per_2
8 per iscritto e proveniente dalla parte che si è avvantaggiata degli effetti del negozio simulato ed avente natura confessoria, potrebbe essere idonea a provare la simulazione. Secondo la Cassazione (Sezione
Seconda Civile, ordinanza 24 luglio 2017, n. 18204), quando si è in presenza di atti che richiedono la forma scritta ad substantiam o ad probationem, a mente dell'art. 2725 c.c. (cui implicitamente rinvia l'art. 1417 c.c.), la prova sulla simulazione va fornita per iscritto essendo tenute le parti a dare prova dell'accordo con la controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti “o da quella contro cui questa è prodotta”.
Detta controdichiarazione, non essendo espressione della “voluntas simulandi”, ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza,
“è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem" (Cassazione civile, Sez. seconda, ordinanza n. 18049 del
6 giugno 2022).
Stando al tenore di tale dichiarazione unilaterale, però, la reale intenzione di tutte le parti (compresi i venditori) di trasferire con la vendita del 2003 la proprietà dell'immobile al e alla Pt_1 CP nella misura del 50% per ciascuno, non è adeguatamente attestata. In essa si rivolge solo alla ex compagna e nulla dice sulla Pt_1 consapevolezza e adesione da parte dei venditori-i genitori della all'accordo simulatorio. Né vi è prova adeguata (non essendo CP sufficienti presunzioni) nell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio sulla consapevolezza e volontà di tutte le parti (nel caso di specie venditori, simulato acquirente e dissimulato acquirente) di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
Di recente i Giudici di legittimità (ordinanza n. 34480 del 26 dicembre
2024) hanno ribadito, in tema di simulazione soggettiva relativa per interposizione fittizia di persona, la necessità di fornire la prova dell'accordo trilaterale tra interponente, interposto e terzo contraente, non essendo sufficiente dimostrare il mero accordo simulatorio tra interponente ed interposto. Tale accordo deve essere provato mediante controdichiarazione scritta ed è idonea come mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui è prodotta in giudizio. La mancanza della controdichiarazione scritta non può essere supplita attraverso la prova testimoniale, l'interrogatorio formale o il giuramento decisorio, in quanto la confessione non può sostituire il requisito della forma scritta richiesto per il contratto diverso da quello apparentemente voluto;
il giuramento decisorio è ammissibile solo quando l'atto scritto esiste e la prova è diretta a dimostrare non l'esistenza del contratto ma il suo carattere simulatorio.
9 Non essendo riuscita la a soddisfare il rigoroso onere CP probatorio sulla stessa gravante, non può dirsi accertata la simulazione soggettiva relativa, con conseguente rigetto delle domande svolte in primo grado dalla e revoca dell'accertamento della CP comproprietà in capo alla appellata.
Ne consegue, altresì, che va revocata la condanna di al Pt_1 rimborso a favore della della metà del canone locatizio oltre CP interessi da settembre 2014, non potendo l'appellata vantare più alcuna pretesa a tal riguardo. Stante la mancata impugnativa da parte dell'appellata del CP profilo relativo al mancato rimborso della somma pagata dalla CP per il mutuo, le contestazioni in appello di relativamente a tale Pt_1 profilo sono inammissibili.
8. Quanto alle spese processuali di fase, già compensate in primo grado di giudizio, le stesse rimangono compensate per il giudizio innanzi al
Tribunale e sono compensate anche in questa sede, stante la scarsa chiarezza degli atti processuali redatti dall'appellante e l'inammissibilità di parte del gravame (con riguardo a quanto riferito sub. 6).
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Viterbo n. 566/2020 nei confronti di CP
, rigetta le domande di nei confronti di
[...] CP Parte_1
e, per l'effetto: revoca l'accertamento della comproprietà in
[...] capo a dell'immobile sito in Oriolo Romano, Via della CP
Stazione n. 50/a interno 3; revoca la condanna di al Parte_1 rimborso a favore di della metà del canone di locazione CP dell'immobile citato oltre interessi a partire dal settembre 2014; revoca l'ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza di primo grado.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti per il primo e il secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 13.3.2025.
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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