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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies u.c. c.p.c. nella causa iscritta al n. 11859/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, alla Via Parte_1 C.F._1
C.Carelli n.8, presso lo studio dell'Avv. Teresa Varone (p.e.c.: , Email_1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce dell'atto di citazione
ATTORE
E
(c.f. ), non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t. Dott. Controparte_2 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Crispi n.1/30, presso lo studio Controparte_3
dell'Avv. MOLITERNO FABIO (c.f.: ; p.e.c.: C.F._3
avv. .salerno.it) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di pro- Email_2 CP_4
cura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2054 comma II c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale del 20.5.25.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.05.2020, conveniva Parte_1
in giudizio , in qualità di proprietaria del veicolo danneggiante, e la CP_1 [...]
, quale compagnia assicurativa per la RCA auto, al fine di Controparte_5
ottenerne la condanna, in solido tra di loro, dei danni patiti in occasione del sinistro lui occorso.
A sostegno dell'azione, parte attrice deduceva che il giorno 14.09.2017, alle ore
21,15 circa, mentre percorreva la via Santi Martiri Salernitani (SA), “regolarmente in-
colonnato nel traffico veicolare”, alla guida del motociclo MBK tg. DA10244, giunto all'intersezione con il corso Vittorio Emanuele, veniva tamponato da tergo dalla parte anteriore dell'autovettura Fiat 500, targato DY297KN, di proprietà della Sig.ra CP_1
che, a seguito dell'urto, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni tali da risul-
[...]
tarne necessario l'accompagnamento presso il PS Nocera Inferiore dove gli veniva dia-
gnosticato “trauma lombosacrale”.
Si costituiva così in giudizio la al solo sco- Controparte_6
po di dedurre l'inosservanza dei termini a comparire di cui all'art. 164 cp.c., III comma,
ultimo capoverso.
Pertanto, all'udienza del 25.09.2020, il giudice ordinava la rinnovazione della ci-
tazione, onere, questo, cui parte attrice ritualmente provvedeva in data 19.10.2020.
La compagnia convenuta provvedeva, dunque, a depositare comparsa di costitu-
zione e risposta eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex artt.
144, 145, 148 e 149 D.lgs 209/05, per essersi parte attrice rifiutata di sottoporre il veico-
lo a perizia tecnica ai fini della ricostruzione della dinamica. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata, posta la plurisinistrosità dell'attore, il quale veniva coinvolto in due precedenti sinistri in occasione dei quali riportava lesioni di
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analoga identità.
All'udienza del 21.03.2021, vista la mancata costituzione di , an- CP_1
corché ritualmente citata a seguito di rinnovazione dell'atto introduttivo, il giudice ne dichiarava la contumacia.
Nel corso del giudizio: venivano concessi i termini di cui all'art.183 comma 6
c.p.c; veniva escusso un unico testimone e veniva espletata consulenza medico-legale sulla persona di . Parte_1
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda ex artt. 144-149 del Codice delle Assicurazioni sollevata dalla in quanto, CP_2
la mancata sottoposizione del veicolo coinvolto nel sinistro all'accertamento del perito della compagnia, non integra una condotta violativa degli obblighi di col-
laborazione imposti dal codice delle assicurazioni private da tenersi nel corso della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno.
Ad avviso della Suprema Corte, affinché la procedura di risarcimento stragiudi-
ziale disciplinata dal codice delle assicurazioni private sia operativa “è indispen-
sabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempie-
re al dovere impostole e, cioè, di formulare un'"offerta congrua"” e “la proponi-
bilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale -
la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codi-
ce delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accer-
tare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (in proposito,
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche
ad un requisito sostanziale: poichè "la collaborazione tra danneggiato e assicu-
ratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e
buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del
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30/09/2016, in motivazione).
Ebbene, in applicazione di siffatto principio, deve ritenersi che, essendo la prete-
sa risarcitoria circoscritta alle sole lesioni patite dal danneggiato in occasione del sinistro, l'obbligo di collaborazione, su quest'ultimo incombente, risulta essere stato assolto con la sottoposizione dello stesso a visita medico-legale dal medico fiduciario della compagnia (cfr. doc. 06 all. alla produzione di parte convenuta),
con la conseguenza che l'omessa sottoposizione del veicolo a perizia tecnica,
non essendo ostativa alla liquidazione del danno, né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende impro-
ponibile la successiva domanda giudiziale (cfr. 30/09/2016, n. 19354).
2. Trattandosi di scontro tra veicoli, viene in rilievo la previsione dell'art. 2054,
comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a pro-
durre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causa-
le, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri condu-
centi). Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti,
ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ov-
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vero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054
c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'inci-
denza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di en-
trambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n.
18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria,
trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non con-
sentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabili-
tà, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presun-
zione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'inciden-
te” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispen-
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sato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione strada-
le ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configu-
ra a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì pre-
sunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere os-
servato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferi-
mento alle circostanze del caso concreto”(in tal senso Cass. n. 4130/2017).
3. Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova della verifica-
zione del sinistro e, pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Ed invero, nell'atto introduttivo, parte attrice, nel ricostruire la dinamica del si-
nistro lui occorso, si limitava a dedurre che lo stesso, nel mentre percorreva la via Santi Martiri Salernitani in Salerno, una volta giunto all'intersezione con il corso Vittorio Emanuele, “veniva tamponato da tergo dalla parte anteriore”
dell'autoveicolo convenuto ed assumeva che “l'incidente si verificava in quanto
il conducente della … Fiat 500 tg. DY297KN, sig. distratto Persona_1
alla guida, non si avvedeva della presenza del motociclo …non rispettando la
prescritta distanza di sicurezza”.
A tale lacuna deduttiva, deve aggiungersi l'assenza di rilievi fotografici in atti che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica, posta la generi-
cità della descrizione dell'evento dannoso, ed essendo rimaste ignote, anche a
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seguito dell'escussione dell'unico teste citato dall'attore, altre circostanze rile-
vanti, come lo stato di manutenzione, conservazione del manto stradale, le con-
dizioni meteorologiche e ogni altra circostanza spazio -tempo entro cui il sinistro si ebbe a verificare.
Nello specifico, il teste, , escusso all'udienza del 06.12.24, Testimone_1
ha, dichiarato: “Ero presente su quella strada ero a piedi ed ero fermo lì. E' una
strada molto ampia, ci sono diversi alberi. Ho visto che il ragazzo che conduce-
va il motorino percorreva il Corso Vittorio Emanuele ed andava verso il proprio
senso di marcia, non so dire in che direzione, perché non sono del posto..” si limitava a descrivere il luogo del sinistro come “una strada molto ampia” e, nel ricostruire la dinamica, così dichiarava: “il conducente del motociclo ha rallen-
tato perché c'era un po' di traffico e a quel punto la Fiat 500, di cui non ricordo
il colore, tamponava con la propria parte anteriore, la parte posteriore del mo-
tociclo condotto dal ragazzo. Il conducente dell'auto era un uomo, di cui non ri-
cordo il nome. Ricordo che l'auto ha frenato ma la stessa non è riuscita ad evi-
tare il tamponamento”.
Ebbene, deve ritenersi che le condizioni di viabilità presenti al momento del si-
nistro rendano inverosimile una significatività dell'impatto tra i veicoli tale da determinare un danno dell'entità quantificata dall'ausiliario del giudice, Dott.
in 9 punti di danno biologico (cfr. elaborato medico legale Persona_2
depositato in data 18.03.2025).
Così come l'entità della lesione riportata rende altresì inverosimile che dopo il sinistro non è stato richiesto l'intervento di Autorità e, soprattutto, nonostante la gravità delle lesioni (invalidità del 20%), non solo non è stato richiesto l'intervento dell'Autoambulanza, ma addirittura l'attore si sarebbe recato auto-
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nomamente presso il Pronto Soccorso di Nocera Inferiore (cfr. Referto prime cu-
re- allegato alla produzione attorea) per ricevere le cure necessarie, ancorché il sinistro ebbe a verificarsi in Salerno, scegliendo un ps distante circa 40 km, in-
vece di recarsi presso il vicino nosocomio cittadino (Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”), distante solo 5 minuti.
Ulteriore elemento che inficia la attendibilità delle dichiarazioni del teste escus-
so sono le dichiarazioni rese dall'attore - come si legge dal certificato di P.S. -
nell'anamnesi, di essere “caduto dal motorino”, così come appare senza spiega-
zione che lo stesso abbia abbandonato l'Ospedale “in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica”, salvo poi recarsi il giorno successivo in altro Poliambulatorio. Inoltre, nel certificato medico rilasciato la mattina se-
guente dal “Poliambulatorio Cesare Battisti” di Napoli, si parla di “postumi” di trauma lombosacrale.
Inoltre, è emerso che l'odierno attore era già stato coinvolto, in precedenza, in altri sinistri riportando lesioni analoghe a quelle per cui oggi è causa: precisa-
mente, avrebbe riportato, in conseguenza di un sinistro avvenuto in data
21.01.2008, un “colpo di frusta colonna vertebrale - cervicale” con riconosci-
mento di un'invalidità dell'1,5% e, soprattutto, a seguito di un incidente verifi-
catosi in data 23.01.2011, aveva già riportato la “frattura della colonna verte-
brale lombare”, con riconoscimento di un'invalidità pari all'8% (all. 5 produ-
zione convenuta).
Inoltre, altro elemento di prova contrario può trarsi dall'assenza ingiustificata dell'attore al deferito interrogatorio formale.
In un quadro probatorio così claudicante, assume rilievo altresì la condotta osta-
tiva tenuta tanto dall' , quanto dalla responsabile civile, , i Pt_1 CP_1
8
quali si rifiutavano di sottoporre i rispettivi veicoli agli accertamenti del perito della compagnia convenuta.
Invero, siffatta circostanza, ancorchè non possa essere elevata a condizione di improcedibilità come chiarito, pone in dubbio la circostanza stessa che si sia ve-
rificato il sinistro per cui è causa e, quindi, non è possibile neppure far ricorso alla presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma II c.c.
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, il Dott. Per_2
abbia ritenuto accertabile il nesso di causalità materiale tra le modali-
[...]
tà del trauma subito da , e le lesioni da lui riportate, in quanto Parte_1
la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo:
“Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u.
in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autono-
mamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale
probatorio acquisito”.
Dall'insieme delle circostanze evidenziate, deve ritenersi che non sia stata rag-
giunta la prova sulla verificazione dell'evento lesivo e, pertanto, la domanda va rigettata.
4. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della spese che si liqui- Controparte_7
dano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 22 luglio 2012, n. 140, pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2012.
5. Le spese di ctu seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
9
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott.ssa
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disat-
tesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.052
[...]
(settemilacinquantadue/00), per compenso, oltre CPA ed IVA come per leg-
ge;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice il pagamento delle spese per l'espletamento della CTU già liquidate in corso di causa
Napoli 21.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies u.c. c.p.c. nella causa iscritta al n. 11859/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, alla Via Parte_1 C.F._1
C.Carelli n.8, presso lo studio dell'Avv. Teresa Varone (p.e.c.: , Email_1
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce dell'atto di citazione
ATTORE
E
(c.f. ), non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t. Dott. Controparte_2 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Crispi n.1/30, presso lo studio Controparte_3
dell'Avv. MOLITERNO FABIO (c.f.: ; p.e.c.: C.F._3
avv. .salerno.it) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di pro- Email_2 CP_4
cura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2054 comma II c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale del 20.5.25.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.05.2020, conveniva Parte_1
in giudizio , in qualità di proprietaria del veicolo danneggiante, e la CP_1 [...]
, quale compagnia assicurativa per la RCA auto, al fine di Controparte_5
ottenerne la condanna, in solido tra di loro, dei danni patiti in occasione del sinistro lui occorso.
A sostegno dell'azione, parte attrice deduceva che il giorno 14.09.2017, alle ore
21,15 circa, mentre percorreva la via Santi Martiri Salernitani (SA), “regolarmente in-
colonnato nel traffico veicolare”, alla guida del motociclo MBK tg. DA10244, giunto all'intersezione con il corso Vittorio Emanuele, veniva tamponato da tergo dalla parte anteriore dell'autovettura Fiat 500, targato DY297KN, di proprietà della Sig.ra CP_1
che, a seguito dell'urto, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni tali da risul-
[...]
tarne necessario l'accompagnamento presso il PS Nocera Inferiore dove gli veniva dia-
gnosticato “trauma lombosacrale”.
Si costituiva così in giudizio la al solo sco- Controparte_6
po di dedurre l'inosservanza dei termini a comparire di cui all'art. 164 cp.c., III comma,
ultimo capoverso.
Pertanto, all'udienza del 25.09.2020, il giudice ordinava la rinnovazione della ci-
tazione, onere, questo, cui parte attrice ritualmente provvedeva in data 19.10.2020.
La compagnia convenuta provvedeva, dunque, a depositare comparsa di costitu-
zione e risposta eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex artt.
144, 145, 148 e 149 D.lgs 209/05, per essersi parte attrice rifiutata di sottoporre il veico-
lo a perizia tecnica ai fini della ricostruzione della dinamica. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata, posta la plurisinistrosità dell'attore, il quale veniva coinvolto in due precedenti sinistri in occasione dei quali riportava lesioni di
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analoga identità.
All'udienza del 21.03.2021, vista la mancata costituzione di , an- CP_1
corché ritualmente citata a seguito di rinnovazione dell'atto introduttivo, il giudice ne dichiarava la contumacia.
Nel corso del giudizio: venivano concessi i termini di cui all'art.183 comma 6
c.p.c; veniva escusso un unico testimone e veniva espletata consulenza medico-legale sulla persona di . Parte_1
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda ex artt. 144-149 del Codice delle Assicurazioni sollevata dalla in quanto, CP_2
la mancata sottoposizione del veicolo coinvolto nel sinistro all'accertamento del perito della compagnia, non integra una condotta violativa degli obblighi di col-
laborazione imposti dal codice delle assicurazioni private da tenersi nel corso della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno.
Ad avviso della Suprema Corte, affinché la procedura di risarcimento stragiudi-
ziale disciplinata dal codice delle assicurazioni private sia operativa “è indispen-
sabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempie-
re al dovere impostole e, cioè, di formulare un'"offerta congrua"” e “la proponi-
bilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale -
la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codi-
ce delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accer-
tare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (in proposito,
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche
ad un requisito sostanziale: poichè "la collaborazione tra danneggiato e assicu-
ratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e
buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del
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30/09/2016, in motivazione).
Ebbene, in applicazione di siffatto principio, deve ritenersi che, essendo la prete-
sa risarcitoria circoscritta alle sole lesioni patite dal danneggiato in occasione del sinistro, l'obbligo di collaborazione, su quest'ultimo incombente, risulta essere stato assolto con la sottoposizione dello stesso a visita medico-legale dal medico fiduciario della compagnia (cfr. doc. 06 all. alla produzione di parte convenuta),
con la conseguenza che l'omessa sottoposizione del veicolo a perizia tecnica,
non essendo ostativa alla liquidazione del danno, né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende impro-
ponibile la successiva domanda giudiziale (cfr. 30/09/2016, n. 19354).
2. Trattandosi di scontro tra veicoli, viene in rilievo la previsione dell'art. 2054,
comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a pro-
durre il danno subito dai singoli veicoli”.
La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causa-
le, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri condu-
centi). Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti,
ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ov-
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vero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054
c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'inci-
denza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di en-
trambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n.
18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria,
trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non con-
sentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabili-
tà, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presun-
zione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'inciden-
te” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispen-
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sato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione strada-
le ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configu-
ra a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì pre-
sunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere os-
servato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferi-
mento alle circostanze del caso concreto”(in tal senso Cass. n. 4130/2017).
3. Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova della verifica-
zione del sinistro e, pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Ed invero, nell'atto introduttivo, parte attrice, nel ricostruire la dinamica del si-
nistro lui occorso, si limitava a dedurre che lo stesso, nel mentre percorreva la via Santi Martiri Salernitani in Salerno, una volta giunto all'intersezione con il corso Vittorio Emanuele, “veniva tamponato da tergo dalla parte anteriore”
dell'autoveicolo convenuto ed assumeva che “l'incidente si verificava in quanto
il conducente della … Fiat 500 tg. DY297KN, sig. distratto Persona_1
alla guida, non si avvedeva della presenza del motociclo …non rispettando la
prescritta distanza di sicurezza”.
A tale lacuna deduttiva, deve aggiungersi l'assenza di rilievi fotografici in atti che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica, posta la generi-
cità della descrizione dell'evento dannoso, ed essendo rimaste ignote, anche a
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seguito dell'escussione dell'unico teste citato dall'attore, altre circostanze rile-
vanti, come lo stato di manutenzione, conservazione del manto stradale, le con-
dizioni meteorologiche e ogni altra circostanza spazio -tempo entro cui il sinistro si ebbe a verificare.
Nello specifico, il teste, , escusso all'udienza del 06.12.24, Testimone_1
ha, dichiarato: “Ero presente su quella strada ero a piedi ed ero fermo lì. E' una
strada molto ampia, ci sono diversi alberi. Ho visto che il ragazzo che conduce-
va il motorino percorreva il Corso Vittorio Emanuele ed andava verso il proprio
senso di marcia, non so dire in che direzione, perché non sono del posto..” si limitava a descrivere il luogo del sinistro come “una strada molto ampia” e, nel ricostruire la dinamica, così dichiarava: “il conducente del motociclo ha rallen-
tato perché c'era un po' di traffico e a quel punto la Fiat 500, di cui non ricordo
il colore, tamponava con la propria parte anteriore, la parte posteriore del mo-
tociclo condotto dal ragazzo. Il conducente dell'auto era un uomo, di cui non ri-
cordo il nome. Ricordo che l'auto ha frenato ma la stessa non è riuscita ad evi-
tare il tamponamento”.
Ebbene, deve ritenersi che le condizioni di viabilità presenti al momento del si-
nistro rendano inverosimile una significatività dell'impatto tra i veicoli tale da determinare un danno dell'entità quantificata dall'ausiliario del giudice, Dott.
in 9 punti di danno biologico (cfr. elaborato medico legale Persona_2
depositato in data 18.03.2025).
Così come l'entità della lesione riportata rende altresì inverosimile che dopo il sinistro non è stato richiesto l'intervento di Autorità e, soprattutto, nonostante la gravità delle lesioni (invalidità del 20%), non solo non è stato richiesto l'intervento dell'Autoambulanza, ma addirittura l'attore si sarebbe recato auto-
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nomamente presso il Pronto Soccorso di Nocera Inferiore (cfr. Referto prime cu-
re- allegato alla produzione attorea) per ricevere le cure necessarie, ancorché il sinistro ebbe a verificarsi in Salerno, scegliendo un ps distante circa 40 km, in-
vece di recarsi presso il vicino nosocomio cittadino (Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”), distante solo 5 minuti.
Ulteriore elemento che inficia la attendibilità delle dichiarazioni del teste escus-
so sono le dichiarazioni rese dall'attore - come si legge dal certificato di P.S. -
nell'anamnesi, di essere “caduto dal motorino”, così come appare senza spiega-
zione che lo stesso abbia abbandonato l'Ospedale “in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica”, salvo poi recarsi il giorno successivo in altro Poliambulatorio. Inoltre, nel certificato medico rilasciato la mattina se-
guente dal “Poliambulatorio Cesare Battisti” di Napoli, si parla di “postumi” di trauma lombosacrale.
Inoltre, è emerso che l'odierno attore era già stato coinvolto, in precedenza, in altri sinistri riportando lesioni analoghe a quelle per cui oggi è causa: precisa-
mente, avrebbe riportato, in conseguenza di un sinistro avvenuto in data
21.01.2008, un “colpo di frusta colonna vertebrale - cervicale” con riconosci-
mento di un'invalidità dell'1,5% e, soprattutto, a seguito di un incidente verifi-
catosi in data 23.01.2011, aveva già riportato la “frattura della colonna verte-
brale lombare”, con riconoscimento di un'invalidità pari all'8% (all. 5 produ-
zione convenuta).
Inoltre, altro elemento di prova contrario può trarsi dall'assenza ingiustificata dell'attore al deferito interrogatorio formale.
In un quadro probatorio così claudicante, assume rilievo altresì la condotta osta-
tiva tenuta tanto dall' , quanto dalla responsabile civile, , i Pt_1 CP_1
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quali si rifiutavano di sottoporre i rispettivi veicoli agli accertamenti del perito della compagnia convenuta.
Invero, siffatta circostanza, ancorchè non possa essere elevata a condizione di improcedibilità come chiarito, pone in dubbio la circostanza stessa che si sia ve-
rificato il sinistro per cui è causa e, quindi, non è possibile neppure far ricorso alla presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma II c.c.
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, il Dott. Per_2
abbia ritenuto accertabile il nesso di causalità materiale tra le modali-
[...]
tà del trauma subito da , e le lesioni da lui riportate, in quanto Parte_1
la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo:
“Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u.
in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autono-
mamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale
probatorio acquisito”.
Dall'insieme delle circostanze evidenziate, deve ritenersi che non sia stata rag-
giunta la prova sulla verificazione dell'evento lesivo e, pertanto, la domanda va rigettata.
4. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della spese che si liqui- Controparte_7
dano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 22 luglio 2012, n. 140, pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2012.
5. Le spese di ctu seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott.ssa
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disat-
tesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.052
[...]
(settemilacinquantadue/00), per compenso, oltre CPA ed IVA come per leg-
ge;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice il pagamento delle spese per l'espletamento della CTU già liquidate in corso di causa
Napoli 21.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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