Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di II° grado n. 407/2023 R.G., vertente
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Brizzolari del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in
Lendinara (RO), P.tta S. Anna 1, appellante/attrice opponente in primo grado
E
con sede in Basiglio-Milano 3, Palazzo Meucci Via F. Controparte_1
Sforza, iscrizione registro imprese n. , p.i. in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del procuratore speciale avv. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Carlo Pietribiasi, con domicilio eletto presso il difensore, in Padova, Via C.
Battisti n. 3, appellata/convenuta opposta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 699, pubblicata l'1.8.2022, Rep. 998/2022, che ha definito il procedimento n. 1657/2018
R.G. Tribunale Rovigo di opposizione al decreto ingiuntivo n. 264/2018 del 27.3.2018.
§
Svolgimento del processo e ragioni della decisione.
1. Il Tribunale di Rovigo, su ricorso di emetteva nei Controparte_1 confronti di il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Parte_1
566/2018 R.G., n. 264/2018 R.G. Ing., Rep. n. 381/2018, con il quale ingiungeva alla predetta il pagamento in favore della banca ricorrente della somma di €
1
2. Con atto di citazione notificato via pec il 18.6.2018, l'ingiunta Parte_1
, unitamente ai terzi datori di garanzia, e ,
[...] Parte_2 Controparte_3 proponevano opposizione al citato decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale volta ad accertare il proprio credito nei confronti di , deducendo: Controparte_1
a) di aver ottenuto da un'apertura di credito per un importo Controparte_1 massimo di euro 500.000,00 a valere su conto corrente n. 263405; b) che il credito non era provato (anche perché non erano stati dimessi gli estratti conto integrali); c) che la clausola del tasso ultralegale era nulla perché indeterminata e/o facente richiamo a tassi d'uso e/o non determinati da terzi;
d) che nel corso del rapporto aveva variato le condizioni contrattuali senza comunicare alcunché; e) CP_1 che le somme incamerate da a dire della stessa erano tutte quelle CP_1 depositate dai consorti , ovvero euro 1.318.354,20, di cui euro 634.408,44 Pt_1 appartenenti all'ingiunta , ma non aveva mai reso il Parte_1 CP_1 conto di tutte le somme depositate presso la stessa anche a nome di
[...]
; f) infine, che era responsabile per la perdita di euro Parte_1 CP_1
24.000,00 subita da nelle azioni Lehman Brothers. Parte_2
3. Si costituiva in giudizio contestando le ragioni dell'opposizione, CP_1 eccependo in via preliminare di rito l'inammissibilità dell'opposizione svolta dai sig.ri e e chiedendo, nel merito, il rigetto di ogni domanda Parte_2 Controparte_4 attorea e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. In seguito a discussione e riserva, il Tribunale di Rovigo non sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto opposto e concedeva termine per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
5. Con ordinanza in data 10.06.2020 il Tribunale di Rovigo rigettava le domande istruttorie.
6. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice ha respinto l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da , e Parte_1 Parte_2 CP_4
e, per l'effetto, confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
[...]
264/2018, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
7. Ha proposto appello la sola chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza, previa inibitoria della sua efficacia esecutiva, in accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare Accertata la sussistenza di gravi e fondati
2 motivi, sospendersi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza del Tribunale di Rovigo n. 699 pubblicata il 1 agosto
2022 rep 998/2022 rg 1657/2018 mai notificata e del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Rovigo in data 27.03.2018 rg 566/2018 n. 264/2018. In riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 699 pubblicata l'1 agosto 2022 rep
998/2022 rg 1657/2018 mai notificata, revocarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rovigo n. in data 27.3.2018, RG 566/2018, RG Ing. 264/2018, Rep. n. 381/2018 notificato in data 9.5.2018 perché nullo e basato su credito illegittimo e/o inesistente.
In accoglimento delle domande svolte in primo grado, da qui intendersi integralmente riproposte e ritrascritte ex art. 345 c.p.c., e dei motivi di appello qui proposti, accertarsi che nei rapporti di prestito rateale in data 21.04.2010 e di conto corrente n. 263405-8 accesi da e concessi da quest'ultima a CP_1 Parte_1
sono stati addebitati interessi ultralegali non dovuti e per conseguenza
[...] accertarsi l'effettivo credito di , anche alla luce dei pagamenti e degli CP_1 incassi ricevuti e all'esito condannarsi a restituire a CP_1 Parte_1
le somme maggiori addebitate illegittimamente, anche previa CTU, che si
[...] quantificano in euro 120.000,00 salvo quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. In via istruttoria, ammettersi le prove tutte indicate in memoria ex art. 183 comma VI° n. 1 e n 2 c.p.c. e precisamente: Si ordini a di rendere CP_1 il conto a ex art. 263 e segg. c.p.c. in ordine a tutte le Parte_1 somme/titoli/azioni/obbligazioni/forme di investimento di ogni genere e tipo dalla stessa depositati presso e soprattutto in ordine ai titoli concessi a CP_1 garanzia e comunque venduti e incamerati per sanare le posizioni debitorie di relativamente al prestito rateale/mutuo e al conto corrente, con Parte_1 indicazione degli andamenti dei singoli titoli disinvestiti soprattutto allorché rientrino in quelli emessi direttamente da , degli interessi maturati, delle CP_1 commissioni addebitate, delle penali trattenute. Sia disposta CTU affinché, esaminati gli atti e documenti di causa, nonché eventualmente, previo consenso di tutte le parti, documenti non prodotti in giudizio ex art. 198, 2° comma c.p.c., accerti quali siano le condizioni in concreto ed effettivamente applicate dalla banca ai CP_1 rapporti oggetto della controversia ovverosia il conto corrente n. 263405 ed il mutuo n. 1117566 intestati entrambi a e se le stesse corrispondano o Parte_1 meno a quelle pattuite, provvedendo a quantificare l'ammontare delle somme eventualmente illegittimamente addebitate e/o riscosse per interessi passivi anche frutto di pattuizioni nulle e/o inefficaci, a quantificare l'ammontare dei titoli disinvestiti e messi a copertura delle predette esposizioni e a determinare
3 conseguentemente il credito di a tale titolo, operandone poi la Parte_1 compensazione con il controcredito della banca e determinando CP_1 infine l'ammontare dell'eventuale credito residuo di una delle parti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato maggiorati di spese generali al 15%, IVA e
CPA”.
8. Respinta l'istanza cautelare, la Corte, ritenutane la necessità ha disposto C.T.U. in relazione al seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché l'ulteriore documentazione che riterrà di acquisire al fine di dare compiuta risposta al quesito, accerti l'effettiva esistenza e consistenza della pretesa creditoria avanzata dalla banca alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, procedendo a tal fine: i) ad accertare le condizioni in concreto applicate ai rapporti bancari di riferimento, e quindi: al rapporto di conto corrente n. 263405 e al rapporto di finanziamento n. 1117566, intestati entrambi a , verificando se Parte_1 vi sia o meno corrispondenza con le relative previsioni contrattuali;
ii) ad effettuare il separato ricomputo dei due rapporti (di c/c e di finanziamento), applicando: - al c/c
– prendendo a base di computo il primo degli estratti conto agli atti – il tasso contrattuale fino al 31.12.2004 e poi quello sostitutivo ex art. 117, co. 7, lettera a),
dall'1.1.2005 alla data di chiusura del conto a seguito del recesso disposto Pt_3 dalla banca con lettera racc. del 28.6.2017, nonché scomputando tutti gli addebiti privi di supporto in una specifica previsione negoziale;
- al finanziamento, il tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, lettera a), dall'apertura del rapporto alla sua Pt_3 chiusura a seguito del recesso disposto dalla banca. Effettui altresì un ulteriore conteggio, verificando se i tassi convenzionali e quelli in concreto applicati ai predetti rapporti siano conformi alla disciplina antiusura ex L. n. 108/1996, procedendo allo scomputo integrale degli interessi laddove riscontri usura genetica (originaria o conseguente all'esercizio dello ius variandi), ovvero riducendone l'importo alla misura prevista dal richiamato art. 117, co. 7, lettera a), TUB, in caso di eccdenza solo sopravvenuta;
iii) a verificare (anche in relazione a quanto dedotto dalla difesa di nella terza memoria depositata in primo grado ex art. 183, co. 6, c.p.c.,) CP_1
i termini con cui la banca ha proceduto al disinvestimento delle garanzie (polizze, titoli e fondi esteri) specificamente rilasciate dalla correntista e dai genitori di questa in relazione al contratto di finanziamento, accertando se ciò sia avvenuto in conformità alla previsione convenzionale di riferimento e ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del mandato e se vi sia corrispondenza tra l'importo ritratto dalla banca a seguito della liquidazione e quanto in concreto accreditato a favore della correntista-finanziata a deconto di quanto dalla stessa dovuto;
iv) a
4 sintetizzare il risultato del ricomputo nella cifra esatta pretendibile dalla banca, ovvero in quella da restituirsi alla opponente-appellante, , Parte_1 accertando a tal fine l'esistenza e la consistenza di rimesse qualificabili come pagamenti e come tali retrocedibili. Tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti”.
9. Con nota depositata in pct il 18.12.2024 il CTU ha partecipato alla Corte che:
“nei termini concordati con le parti, è intervenuta la definizione transattiva della causa. La definizione è intervenuta a seguito della predisposizione dei conteggi predisposti dallo scrivente sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio nell'ambito della formulazione del quesito. Nell'ambito della riunione peritale del 18 u.s. sono stati infatti rappresentati i risultati dei ricalcoli sulla cui base sono stati successivamente raggiunti gli accordi tra le parti. Allego, a riprova del lavoro svolto, le ricostruzioni effettuate e i verbali delle operazioni peritali. Si allega il prospetto di calcolo redatto ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 30/5/2002 con indicato quale valore il petitum di causa. Si precisa che, come comunicatomi dal legale di parte convenuta,
l'accordo transattivo prevede che il compenso sia posto a carico della signora
[...]
”. Parte_1
10. Di seguito i procuratori delle parti, con nota congiunta depositata in pct, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo in merito alla definizione della vertenza in essere a spese di lite interamente compensate e con spese di C.T.U. a carico invece della sola appellante, (“I sottoscritti procuratori Parte_1 dichiarano che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale. I procuratori danno atto che le parti si sono accordate affinché i compensi liquidandi al CTU dr. Per_1 siano posti ad esclusivo carico di . Ai sensi e per gli effetti
[...] Parte_1 dell'art. 306 c.p.c., gli avv.ti Michele Brizzolari, per conto di , e Parte_1
l'avv. Carlo Pietribiasi, per conto di , rinunciano pertanto ai Controparte_1 rispettivi atti del giudizio ed accettano le reciproche rinunce a spese compensate.
Venezia, li Avv. Michele Brizzolari Avv. Carlo Pietribiasi”).
11. Ritiene il Collegio che avendo la parte appellante ( ) dichiarato Parte_1 di rinunciare alla propria impugnazione e la parte appellata dichiarato a propria volta di accettare la altrui rinuncia si imponga la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. essendo stato il congiunto atto di rinuncia e di contestuale accettazione sottoscritto dai difensori procuratori della parte appellante e della parte appellata a ciò rispettivamente legittimati sulla base delle rispettive procure difensive agli atti.
12. Quanto alle spese di lite del presente secondo grado, considerato che le parti rinuncianti hanno espressamente dichiarato di intendere le stesse interamente
5 compensate tra di loro, ne va dato qui atto, disponendosi che le spese di lite nel rapporto tra e sono integralmente Parte_1 Controparte_1 compensate. Come da intesa raggiunta tra le parti, le spese della C.T.U. disposta in questo secondo grado vanno invece poste integralmente a carico della parte rinunciante, , nella misura liquidata con separato provvedimento. Parte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del procedimento n. 407/2023 R.G.;
b) dichiara le spese di lite del grado interamente compensate;
c) pone in via definitiva le spese di C.T.U. del dott. a carico di NA
, appellante rinunciante. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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