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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2501/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2501/2022 avente ad oggetto danni a cose, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LICITRA CECILIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PACETTO GUGLIELMO e dell'avv. BRUNO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Piaccia al Tribunale, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che le cause relative alle infiltrazioni d'acqua provengono dalla canaletta che si otturava per le ragioni esposte in narrativa e confermate dalla perizia del tecnico che si allega;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra per i danni occorsi Controparte_2 alla proprietà del sig. Controparte_1 condannare la convenuta al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni Controparte_1 patrimoniali pari alla somma di € 30.000,00 per opere di ripristino e di carattere manutentivo o quella maggiore o minore somma che vorrà essere determinata in caso di contestazione dalla CTU tecnica che sin d'ora si chiede.
CONVENUTA Piaccia al Tribunale
pagina 1 di 5 - Accogliere tutto quanto esposto, rilevato ed eccepito in comparsa di risposta e, per l'effetto rigettare l'avverso atto di citazione, per quanto esposto in narrativa e/o con qualunque statuizione benvisa al Giudicante, accertando e dichiarando l'infondatezza della domanda attorea e che nulla è dovuto dalla convenuta ad alcun titolo e/o comunque per le ragioni di cui all'avversa domanda, con ogni conseguenza di legge;
- In via gradata e subordinata, in denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale delle presenti difese, rideterminare al ribasso gli importi ex adverso richiesti in ragione della reale entità del quantum debeatur eventualmente ritenuto dovuto dal G.I. all'esito dell'istruttoria e/o in ragione delle corresponsabilità riconosciute in capo a controparte o con ogni provvedimento ritenuto di giustizia.
- Con il favore delle spese e dei compensi difensivi;
- Condannare parte avversa al pagamento delle spese di lite ed altresì a norma dell'art. 96 c.p.c. per quanto e come suesposto e disponendo la revoca dell'ammissione di controparte al Patrocinio a spese dello Stato.
- In ogni caso porre le spese di CTU ad esclusivo carico ed onere della parte attrice per quanto e come esposto in narrativa o con ogni, anche diversa, statuizione benvisa al Giudicante, anche disponendo il rimborso in favore della convenuta di quanto anticipato pro quota al CTU;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.
- Con vittoria di spese e di compensi difensivi anche ex art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti di legge.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02/07/2022 conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
deducendo l'esistenza di infiltrazioni a piano terra ed in parte al piano primo CP_2 dell'immobile di sua proprietà sito in modica in c.da Passo Gatta Cozzo Lupi n. 5, censito in catasto al Foglio 5 p.lla 358 sub 1, a suo dire ascrivibili a responsabilità di Controparte_2 proprietaria dell'immobile confinante, la quale non avrebbe sottoposto a manutenzione la canaletta per lo scolo di acque piovane, lasciandola ostruita con terra, sterpaglie e pietrame, tanto da ostacolare il deflusso delle acque e determinare le infiltrazioni alla pavimentazione e alle pareti;
chiedeva pertanto la condanna della al pagamento dell'importo di € CP_2
30.000,00 per spese di ripristino della pavimentazione e dei muri nell'immobile di sua proprietà. Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 contestando le pretese avversarie sia in fatto che in diritto, eccependo in particolare la carenza di prove a sostegno delle stesse;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice. Espletata CTU, all'udienza dell'11/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. La domanda dell'attore è infondata e deve pertanto essere rigettata. Come risulta dalla CTU, l'immobile di proprietà dell'attore è sito a Modica, censito al N.C.E.U al foglio 15 p.lla 358 sub. 1 cat. A/4 e al N.C.T. p.lla 210 dello stesso foglio di mappa;
l'immobile di proprietà della convenuta è censito al N.C.E.U al foglio 15 p.lla 358 sub. 2 cat. D/10 e al N.C.T p.lla 222 dello stesso foglio di mappa. I due subalterni sopracitati si riferiscono a più corpi di fabbrica in muratura costruiti in aderenza originariamente prima dell'anno 1967 (presumibilmente); il complesso rurale per tipologia costruttiva e ubicazione suggerisce un uso originario del fabbricato con destinazione agricola (stalla/fienile al sub. 2) con annessi i locali destinati ad uso abitativo (abitazione rurale al sub. 1). In riferimento all'abitazione al subalterno 1, si tratta di una unità distribuita su due livelli;
il piano terra, visionato dal CTU durante il sopralluogo, presenta intonaci di calce che risultano per la maggior parte ammalorati ed infissi realizzati in legno con vetro singolo;
la pavimentazione è di antica fattura e, in parte, realizzata in basolato di roccia calcarea. In riferimento al subalterno 2, lo stesso presenta stati manutentivi carenti ed ambienti confacenti all'epoca di edificazione analogamente a quanto riportato per il subalterno 1; le pareti interne sono prive di intonaci, presentano pavimentazione in basolato e copertura in legno a terzere, tavolato e coppi. Lungo il prospetto ovest è presente un "canale raccolta acque" di antica fattura che costeggia le due proprietà, ricade in entrambe ed è fisicamente diviso da un muro a secco di antica fattura. Il corretto deflusso delle acque meteoriche è garantito da un foro alla base del termine divisorio, accorgimento che evita il diretto contatto del fabbricato con il terreno circostante e garantisce il corretto convogliamento e deflusso delle acque meteoriche. Oltre ciò il "canale raccolta acque" previene l'accumulo di acqua stagnante ed evita così fenomeni di infiltrazione e risalita nel fabbricato. Precisa il CTU che da un accurato esame dello stato dei luoghi, in sede di sopralluogo, è emerso che il canale per il deflusso delle acque meteoriche ricadente nella proprietà della convenuta, è stato utilizzato come area di accumulo di materiali di risulta, pregiudicando il pagina 3 di 5 corretto deflusso delle acque meteoriche con conseguente accumulo e ristagno delle acque lungo la porzione di canale di parte attrice. L'area oggetto di accumulo di materiali di risulta è stata ben individuata dal CTU, in quanto nella proprietà della parte convenuta (proprio a ridosso del muro di confine) è visibile una chiara linea di demarcazione tra:
- una porzione con un'omogenea patina/patina biologica (data dal tempo e dall'esposizione agli agenti atmosferici) percepibili come una variazione del colore originario del materiale;
- una porzione più chiara con uno stato “meno maturo” di questa forma naturale di degrado, che suggerisce che la porzione muraria è stata “protetta” da altro materiale che ha interrotto l'esposizione ai fattori climatici. Precisa pertanto il CTU che, al di là della natura e della provenienza del materiale di risulta, è certo che il canale di raccolta acque nella proprietà della convenuta sia stato occluso. Chiarisce ancora il CTU che le opere necessarie per la messa in pristino del canale di raccolta acque erano già state effettuate dalla convenuta all'epoca del sopralluogo, tanto che il canale era funzionale in quel momento. Il CTU conclude di essere impossibilitato a quantificare un ipotetico danno subito dalla parte attrice a causa dello stato manutentivo dei luoghi. Invero, se da una parte si riconosce “che l'occlusione del canale di raccolta acque abbia potuto provocare un'infiltrazione di acque meteoriche ogni qualvolta si presentasse un evento di pioggia significativo, di contro il fabbricato oggetto di accertamento è privo di un solo metro quadro di intonaco in stato manutentivo sufficiente. Non è presente alcuna finitura di alcun tipo e gli intonaci così come la pavimentazione in essere sono tutti, ed in tutti i vani, fortemente degradati. In seno al sopralluogo è altresì emerso che porzione delle acque meteoriche di ruscellamento dei limitrofi stacchi di terreno, viene convogliata in un canale sottotraccia al fabbricato di Parte attorea. Ciò non di meno non sono presenti opere di isolamento di alcun tipo … Eventuali infiltrazioni di acque meteoriche provocate dall'occlusione del canale di raccolta acque non hanno aggravato lo stato manutentivo in cui versa il fabbricato. È verosimile che le infiltrazioni lamentate abbiano danneggiato irreparabilmente beni mobili quali sedie o armadi, ma non le strutture murarie o pavimenti già di per sé in condizioni più che carenti”. Alla luce delle conclusioni del CTU, che devono senz'altro essere accolte in quanto puntualmente motivate e logicamente coerenti rispetto alle risultanze dell'esame condotto sui luoghi, la domanda di risarcimento dell'attore deve essere rigettata non avendo lo stesso dimostrato l'an e il quantum dei danni all'immobile lamentati quali conseguenze delle infiltrazioni d'acqua causate dall'ostruzione del canale di scolo. Invero, nella responsabilità extracontrattuale incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune pagina 4 di 5 insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). Nel caso di specie, in base alle conclusioni della CTU, non sono risultati provati i danni da infiltrazioni dedotti dall'attore. Giova infine osservare che non può essere presa in considerazione la perizia stragiudiziale redatta dal geom. . CP_3
Come evidenziato dalla Suprema Corte, la perizia stragiudiziale “non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. V n. 33503/18). La domanda dell'attore deve pertanto essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
Non va pronunciata la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., non potendo affermarsi che lo stesso abbia agito in giudizio con colpa grave, alla luce delle risultanze della CTU sulla sussistenza di un'ostruzione al canale di scolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2501/2022: RIGETTA la domanda dell'attore. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dell'attore. Ragusa, 12/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2501/2022 avente ad oggetto danni a cose, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LICITRA CECILIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PACETTO GUGLIELMO e dell'avv. BRUNO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Piaccia al Tribunale, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che le cause relative alle infiltrazioni d'acqua provengono dalla canaletta che si otturava per le ragioni esposte in narrativa e confermate dalla perizia del tecnico che si allega;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra per i danni occorsi Controparte_2 alla proprietà del sig. Controparte_1 condannare la convenuta al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni Controparte_1 patrimoniali pari alla somma di € 30.000,00 per opere di ripristino e di carattere manutentivo o quella maggiore o minore somma che vorrà essere determinata in caso di contestazione dalla CTU tecnica che sin d'ora si chiede.
CONVENUTA Piaccia al Tribunale
pagina 1 di 5 - Accogliere tutto quanto esposto, rilevato ed eccepito in comparsa di risposta e, per l'effetto rigettare l'avverso atto di citazione, per quanto esposto in narrativa e/o con qualunque statuizione benvisa al Giudicante, accertando e dichiarando l'infondatezza della domanda attorea e che nulla è dovuto dalla convenuta ad alcun titolo e/o comunque per le ragioni di cui all'avversa domanda, con ogni conseguenza di legge;
- In via gradata e subordinata, in denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale delle presenti difese, rideterminare al ribasso gli importi ex adverso richiesti in ragione della reale entità del quantum debeatur eventualmente ritenuto dovuto dal G.I. all'esito dell'istruttoria e/o in ragione delle corresponsabilità riconosciute in capo a controparte o con ogni provvedimento ritenuto di giustizia.
- Con il favore delle spese e dei compensi difensivi;
- Condannare parte avversa al pagamento delle spese di lite ed altresì a norma dell'art. 96 c.p.c. per quanto e come suesposto e disponendo la revoca dell'ammissione di controparte al Patrocinio a spese dello Stato.
- In ogni caso porre le spese di CTU ad esclusivo carico ed onere della parte attrice per quanto e come esposto in narrativa o con ogni, anche diversa, statuizione benvisa al Giudicante, anche disponendo il rimborso in favore della convenuta di quanto anticipato pro quota al CTU;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.
- Con vittoria di spese e di compensi difensivi anche ex art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti di legge.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02/07/2022 conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
deducendo l'esistenza di infiltrazioni a piano terra ed in parte al piano primo CP_2 dell'immobile di sua proprietà sito in modica in c.da Passo Gatta Cozzo Lupi n. 5, censito in catasto al Foglio 5 p.lla 358 sub 1, a suo dire ascrivibili a responsabilità di Controparte_2 proprietaria dell'immobile confinante, la quale non avrebbe sottoposto a manutenzione la canaletta per lo scolo di acque piovane, lasciandola ostruita con terra, sterpaglie e pietrame, tanto da ostacolare il deflusso delle acque e determinare le infiltrazioni alla pavimentazione e alle pareti;
chiedeva pertanto la condanna della al pagamento dell'importo di € CP_2
30.000,00 per spese di ripristino della pavimentazione e dei muri nell'immobile di sua proprietà. Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 contestando le pretese avversarie sia in fatto che in diritto, eccependo in particolare la carenza di prove a sostegno delle stesse;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice. Espletata CTU, all'udienza dell'11/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. La domanda dell'attore è infondata e deve pertanto essere rigettata. Come risulta dalla CTU, l'immobile di proprietà dell'attore è sito a Modica, censito al N.C.E.U al foglio 15 p.lla 358 sub. 1 cat. A/4 e al N.C.T. p.lla 210 dello stesso foglio di mappa;
l'immobile di proprietà della convenuta è censito al N.C.E.U al foglio 15 p.lla 358 sub. 2 cat. D/10 e al N.C.T p.lla 222 dello stesso foglio di mappa. I due subalterni sopracitati si riferiscono a più corpi di fabbrica in muratura costruiti in aderenza originariamente prima dell'anno 1967 (presumibilmente); il complesso rurale per tipologia costruttiva e ubicazione suggerisce un uso originario del fabbricato con destinazione agricola (stalla/fienile al sub. 2) con annessi i locali destinati ad uso abitativo (abitazione rurale al sub. 1). In riferimento all'abitazione al subalterno 1, si tratta di una unità distribuita su due livelli;
il piano terra, visionato dal CTU durante il sopralluogo, presenta intonaci di calce che risultano per la maggior parte ammalorati ed infissi realizzati in legno con vetro singolo;
la pavimentazione è di antica fattura e, in parte, realizzata in basolato di roccia calcarea. In riferimento al subalterno 2, lo stesso presenta stati manutentivi carenti ed ambienti confacenti all'epoca di edificazione analogamente a quanto riportato per il subalterno 1; le pareti interne sono prive di intonaci, presentano pavimentazione in basolato e copertura in legno a terzere, tavolato e coppi. Lungo il prospetto ovest è presente un "canale raccolta acque" di antica fattura che costeggia le due proprietà, ricade in entrambe ed è fisicamente diviso da un muro a secco di antica fattura. Il corretto deflusso delle acque meteoriche è garantito da un foro alla base del termine divisorio, accorgimento che evita il diretto contatto del fabbricato con il terreno circostante e garantisce il corretto convogliamento e deflusso delle acque meteoriche. Oltre ciò il "canale raccolta acque" previene l'accumulo di acqua stagnante ed evita così fenomeni di infiltrazione e risalita nel fabbricato. Precisa il CTU che da un accurato esame dello stato dei luoghi, in sede di sopralluogo, è emerso che il canale per il deflusso delle acque meteoriche ricadente nella proprietà della convenuta, è stato utilizzato come area di accumulo di materiali di risulta, pregiudicando il pagina 3 di 5 corretto deflusso delle acque meteoriche con conseguente accumulo e ristagno delle acque lungo la porzione di canale di parte attrice. L'area oggetto di accumulo di materiali di risulta è stata ben individuata dal CTU, in quanto nella proprietà della parte convenuta (proprio a ridosso del muro di confine) è visibile una chiara linea di demarcazione tra:
- una porzione con un'omogenea patina/patina biologica (data dal tempo e dall'esposizione agli agenti atmosferici) percepibili come una variazione del colore originario del materiale;
- una porzione più chiara con uno stato “meno maturo” di questa forma naturale di degrado, che suggerisce che la porzione muraria è stata “protetta” da altro materiale che ha interrotto l'esposizione ai fattori climatici. Precisa pertanto il CTU che, al di là della natura e della provenienza del materiale di risulta, è certo che il canale di raccolta acque nella proprietà della convenuta sia stato occluso. Chiarisce ancora il CTU che le opere necessarie per la messa in pristino del canale di raccolta acque erano già state effettuate dalla convenuta all'epoca del sopralluogo, tanto che il canale era funzionale in quel momento. Il CTU conclude di essere impossibilitato a quantificare un ipotetico danno subito dalla parte attrice a causa dello stato manutentivo dei luoghi. Invero, se da una parte si riconosce “che l'occlusione del canale di raccolta acque abbia potuto provocare un'infiltrazione di acque meteoriche ogni qualvolta si presentasse un evento di pioggia significativo, di contro il fabbricato oggetto di accertamento è privo di un solo metro quadro di intonaco in stato manutentivo sufficiente. Non è presente alcuna finitura di alcun tipo e gli intonaci così come la pavimentazione in essere sono tutti, ed in tutti i vani, fortemente degradati. In seno al sopralluogo è altresì emerso che porzione delle acque meteoriche di ruscellamento dei limitrofi stacchi di terreno, viene convogliata in un canale sottotraccia al fabbricato di Parte attorea. Ciò non di meno non sono presenti opere di isolamento di alcun tipo … Eventuali infiltrazioni di acque meteoriche provocate dall'occlusione del canale di raccolta acque non hanno aggravato lo stato manutentivo in cui versa il fabbricato. È verosimile che le infiltrazioni lamentate abbiano danneggiato irreparabilmente beni mobili quali sedie o armadi, ma non le strutture murarie o pavimenti già di per sé in condizioni più che carenti”. Alla luce delle conclusioni del CTU, che devono senz'altro essere accolte in quanto puntualmente motivate e logicamente coerenti rispetto alle risultanze dell'esame condotto sui luoghi, la domanda di risarcimento dell'attore deve essere rigettata non avendo lo stesso dimostrato l'an e il quantum dei danni all'immobile lamentati quali conseguenze delle infiltrazioni d'acqua causate dall'ostruzione del canale di scolo. Invero, nella responsabilità extracontrattuale incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune pagina 4 di 5 insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). Nel caso di specie, in base alle conclusioni della CTU, non sono risultati provati i danni da infiltrazioni dedotti dall'attore. Giova infine osservare che non può essere presa in considerazione la perizia stragiudiziale redatta dal geom. . CP_3
Come evidenziato dalla Suprema Corte, la perizia stragiudiziale “non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. V n. 33503/18). La domanda dell'attore deve pertanto essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
Non va pronunciata la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., non potendo affermarsi che lo stesso abbia agito in giudizio con colpa grave, alla luce delle risultanze della CTU sulla sussistenza di un'ostruzione al canale di scolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2501/2022: RIGETTA la domanda dell'attore. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dell'attore. Ragusa, 12/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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