Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 731
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Sentenza 15 maggio 2025

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La Corte di Appello di Palermo, Sezione III Civile, ha pronunciato sentenza nel giudizio promosso da una persona fisica e dalla Curatela della liquidazione giudiziale di una società, appellanti, nei confronti di una banca, appellata, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la loro opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo. Gli appellanti lamentavano, con i primi tre motivi di gravame, la nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della società e della persona fisica, nonché la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto preliminare relativo all'efficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Con i motivi successivi, riproponevano le eccezioni di merito già svolte in primo grado, quali la mancata prova del credito, la mancata previsione contrattuale delle condizioni economiche, la nullità di clausole, la violazione del tasso soglia e la mancata sottoscrizione dei contratti e della fideiussione. La banca appellata si era costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e la regolarità delle notifiche.

La Corte di Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. In via preliminare, ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di gravame relativi alla regolarità e tempestività delle notifiche del decreto ingiuntivo. Riguardo alla notifica alla società, ha ritenuto che, nonostante il trasferimento della sede, la procedura ex art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa) fosse stata correttamente eseguita, rendendo l'atto conoscibile. Analogamente, per la notifica alla persona fisica, ha ritenuto che, esperite le ricerche anagrafiche e verificate le informazioni presso i residenti, la procedura ex art. 143 c.p.c. fosse stata legittimamente attivata, conformemente all'orientamento della Suprema Corte. Quanto al terzo motivo, relativo all'efficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., la Corte ha applicato il principio della scissione degli effetti della notificazione, ritenendo che il termine di 60 giorni dovesse computarsi dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, avvenuta tempestivamente. Pertanto, tutti i motivi relativi alle notifiche sono stati ritenuti infondati. La Corte ha altresì ribadito, ad abundantiam, che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. richiede non solo l'irregolarità della notifica, ma anche la prova della mancata tempestiva conoscenza dell'atto, prova non fornita dagli appellanti. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato, con condanna degli appellanti alle spese processuali e al pagamento del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 731
    Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
    Numero : 731
    Data del deposito : 15 maggio 2025

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