Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1916/2019, posta in decisione in data 29.11.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_1 C.F._1
16/02/1951, (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1
dell'Avv. GRECO GIANCARLO e con elezione di domicilio in via VIA
FRANCESCO FERRARA, 8 90141 PALERMO presso il medesimo difensore
IN PERSONA DEL Controparte_1 Parte_2
CURATORE AVV. MARZIA SIRACUSA con il patrocinio dell'Avv.
MANGIARACINA LIVIO e con elezione di domicilio in via VIA ANTONIO
MEUCCI 9 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
(C.F ), - Controparte_3 P.IVA_3
n.q. di procuratrice di (C.F. ), cessionaria del Controparte_4 P.IVA_4
credito di - in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con il patrocinio dell'Avv. COSTANTINO CIOFALO e con elezione di domicilio in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/A presso lo studio dell'Avv.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 5069 del 25.11.2015 il Tribunale di Palermo ingiungeva alla il pagamento della somma di € 453.082,47, Parte_2
in solido con , quest'ultima quale fideiussore e fino alla concorrenza di € Parte_1
312.000,00, in favore della oltre gli interessi convenzionali Controparte_2
nella misura del 7,40 % annuo e, comunque, entro il limite del tasso soglia determinato ai sensi della legge 108/96 sulla somma di € 200.151,89 dal 25.06.2015 e gli interessi convenzionali nella misura del 9,50 % annuo e, comunque, entro il limite del tasso soglia determinato ai sensi della legge n. 108/96 sulla somma di €
252.930,58 dal 25.06.2015, oltre le spese del procedimento di ingiunzione liquidate in € 4.185,00 ed € 634,00 per spese, oltre spese generali al 15% e oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2016, e la Parte_1 [...]
proponevano opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto Parte_2
ingiuntivo.
2 Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva e affermando la regolarità e la tempestività delle notifiche del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 3724/19, depositata il 31.07.19, il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5069/2015 e condannava gli opponenti in solido al pagamento in favore della banca di € 2800,00 oltre accessori di legge.
Avverso la pronuncia di primo grado proponevano appello e la Parte_1
lamentando, preliminarmente coi primi tre motivi di gravame, Parte_2
la nullità/irregolarità della notifica del D.I. oggetto del giudizio nei confronti sia della che di , nonché la nullità della sentenza, per non Parte_2 Parte_1 aver esaminato il primo punto dell'atto di citazione < ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.>>; riproponendo, coi motivi successivi, le eccezioni e domande sul merito della controversia, svolte in primo grado e mai esaminate, e riguardanti il credito dovuto alla Banca, eccependo la mancata prova dello stesso, la mancata previsione contrattuale delle condizioni economiche, la nullità di alcune clausole, la violazione del tasso soglia e la mancata sottoscrizione dei contratti e della fideiussione.
Costituitasi in giudizio, (già Controparte_3 [...]
– intervenendo n.q. di procuratrice di a sua volta CP_5 Controparte_4 cessionaria del credito di – si opponeva all'accoglimento Controparte_2
del gravame.
In data 22.3.2024 la causa veniva posta una prima volta in decisione.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 51/24 del 18.4.2024 il Tribunale di
Palermo dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della Parte_2
Quindi, con ordinanza del 17.5.2024 questa Corte dichiarava l'interruzione del processo (ex art. 143 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che veniva riassunto da Pt_1
con ricorso del 18.5.2024.
[...]
Nel giudizio riassunto, si costituiva nuovamente la deducendo CP_6
l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto;
3 con atto dell'11.11.2024 si costituiva, inoltre la Curatela della liquidazione giudiziale della società facendo proprie le domande della società. Parte_2
In data 29.11.2024, , sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
In via preliminare, vanno affrontati i primi tre motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, aventi ad oggetto la regolarità e la tempestività delle notifiche del decreto ingiuntivo opposto.
Tali motivi riguardano, testualmente: “1) nullità e/o inesistenza della notifica alla ex art. 140 c.p.c.; 2) nullità e/o irregolarità della Parte_2
notifica alla sig.ra ex art. 143 c.p.c.; 3) nullità della sentenza per non Parte_1 aver esaminato il primo punto dell'atto di citazione relativo alla inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c..
Le censure sono infondate.
Quanto al primo motivo, sulla notifica del d.i. nei confronti della
[...]
l'appellante sostiene che “(non) vi è traccia della raccomandata Parte_2 informativa con ricevuta di ritorno ex art. 140 c.p.c.”; che “nell'avviso di ricevimento prodotto da controparte con la copia del decreto ingiuntivo notificato è sbarrata la casella relativa a “immesso avviso incassetta con raccomandata n………………”, ma che “non vi è riportato né il numero di raccomandata, né risulta prodotta la velina e
l'avviso di ricevimento della raccomandata asseritamente spedita al legale rappresentante della ; che “stante il mancato Parte_2 compimento delle formalità previste dalla legge (…) l'asserita notifica alla
[...]
in persona e del legale rappresentante del Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo opposto è da ritenersi nulla e/o inesistente”.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la notifica alla
[...]
esiste ed è regolare. Parte_2
Stante la natura di persona giuridica della giova Parte_2 rammentare che l'art. 145 c.p.c. dispone che la notificazione alle persone giuridiche deve eseguirsi, in primo luogo, presso la sede legale o effettiva. In alternativa, la notificazione può anche essere eseguita direttamente al legale rappresentante dell'ente, secondo le modalità di notificazione disciplinate per le persone fisiche dagli 4 artt. 138, 139, 141 c.p.c., qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. In tale ipotesi, in caso di irreperibilità del destinatario o di residenza sconosciuta può essere eseguita anche secondo le procedure, previste per le persone fisiche, di cui agli articoli 140 o 143
c.p.c.
Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione acquisita in atti (sin dal primo grado) emerge che la notifica alla è stata regolarmente Parte_2
effettuata secondo le suddette formalità (v. atti depositati da in data CP_3
21.1.2020). La banca, infatti, ha prodotto in giudizio tutti i tentativi di notifica effettuati, nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito il plico dall' di Palermo a mezzo servizio postale. CP_7
Ed invero, posto che il D.I. n. 5069 è stato emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.11.2015, dai documenti versati in atti si evince che:
- In data 16.12.2015 l'ufficiale ha attestato l'impossibilità della notifica presso la sede della all'indirizzo di Via Spagna n. 16 Parte_2
(Palermo), perché risultava trasferita da diversi anni, come da informazioni assunte in loco;
- Quindi, in data 30.12.2015 l'ufficiale ha attestato l'impossibilità della notifica al legale rappresentante, , domiciliato in Via S. Parte_3
Lorenzo n. 324/b (Palermo), avendo trovato il domicilio chiuso e in mancanza di soggetti legittimati a riceversi la copia dell'atto;
- Perciò, contestualmente, l'ufficiale notificava col deposito alla CP_8
Comunale ex art. 140 c.p.c. e, affisso l'avviso di deposito alla porta del destinatario, spediva la raccomandata A.R. indirizzata ad , in Parte_3
Via S. Lorenzo n. 324/b (Palermo);
- Il plico risulta depositato presso l'ufficio postale in data 5.1.2016 e non ritirato entro il 15.1.2016.
È dunque raggiunta la prova del fatto che il destinatario della notifica è stato reso edotto dell'avvenuto deposito del plico e presso quale ufficio postale, della possibilità di ritirarlo e averne conoscenza e, dunque, in definitiva del fatto che l'avviso è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
5 Le censure dell'appellante, quindi, risultano smentite dalla documentazione versata in atti.
Medesime considerazioni valgono per la notifica del D.I. nei confronti di
[...]
Sul punto, l'appellante lamenta, in sintesi, che “ai fini del perfezionamento Pt_1
della notifica ex art. 143 c.p.c. non sono sufficienti né le risultanze anagrafiche, né le mere informazioni assunte dall'ufficiale giudiziario sui luoghi ma occorre che il notificante nella specie la dichiari <<div>
possibili ricerche correlate al caso concreto e di non essere a conoscenza di altri luoghi ove effettuare la notificazioni >>”.
Ora, in quanto persona fisica, per la notifica a sono state seguite le Parte_1
modalità di notificazione disciplinate per le persone fisiche dagli artt. 138 e ss. c.p.c.
In primo luogo, quindi, è stata tentata la notifica a mani proprie e presso il domicilio ex artt. 138 e 139 c.p.c.
Anche in questo caso, dai documenti in atti è possibile evincere che:
- In data 16.12.2015 l'ufficiale ha attestato l'impossibilità della notifica al domicilio all'indirizzo di Via Spagna n. 16 (Palermo), perché risultava trasferita da diversi anni, come da informazioni assunte in loco;
- Quindi, in data 30.12.2015 l'ufficiale ha attestato l'impossibilità della notifica presso l'ultima residenza in Via S. Lorenzo n. 324/b (Palermo)
(risultante, peraltro dalla certificazione anagrafica allegata dalla stessa parte notificante), risultando “sconosciuta, come da informazioni Parte_1
assunte nei pressi, avendo trovato un cancello chiuso”;
- A fronte dell'irreperibilità esitata dalle ricerche anagrafiche, in data 8.1.2016
l'ufficiale notificava col deposito alla Casa Comunale ex art. 143 c.p.c.
Le formalità richieste dalla legge, dunque, sono state rispettate.
Non può essere accolta, infatti, l'eccezione mossa dall'appellante in merito all'insufficienza delle ricerche effettuate dall'ufficiale prima di procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., atteso che le ricerche anagrafiche espletate nonché le informazioni acquisite dai residenti risultano adeguate a tal fine, come precisato anche dalla
Suprema Corte: “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la
6 residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione
a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario, imprenditore assoggettato a fallimento che, risultando impossibile effettuare la notificazione presso la sede sociale, ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la sua ultima residenza nota, coincidente con la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, avendo quest'ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto, dai residenti interpellati).” (Cass. n. 19012 del 31.7.2017).
Sull'irregolarità della notifica a si incentra altresì il terzo motivo di Parte_1 gravame, con cui l'appellante lamenta, in particolare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c., in quanto, pur volendo ritenere regolare la procedura di notificazione ex art. 143 c.p.c. alla stessa, la notifica alla Signora ai sensi dell'art. 143 cpc si sarebbe perfezionata il 28.01.2016, Pt_1
oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. essendo stato il D.I. emesso in data 25.11.2015.
Anche tale censura non merita accoglimento.
I termini di cui all'art. 644 c.p.c. risultano, infatti, rispettati, considerato che deve essere tenuto conto del momento in cui la notifica si intende perfezionata per il notificante, quale la data di consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, coincidente
7 al più tardi con l'8.1.2016 (v. deposito in data 21.1.2020), nel rispetto della CP_3
scadenza dei 60 giorni (25.1.2016) dall'emissione del D.I. (25.11.2015).
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, stabilito nella sentenza nr. 477 del 2002 della Corte costituzionale, è stato costantemente applicato dalla giurisprudenza di legittimità: “A seguito delle decisioni della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità” (Corte di
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018), o ancora, “A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del
2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione.
(Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio
l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio.” (Cass. n. 6360 del 19/03/2007).
8 I motivi pertanto sono infondati.
Ad abundantiam, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., inizialmente intrapresa da e in bonis, è comunque infondata. Pt_1 CP_9
La norma citata stabilsce: “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Chiosa la Suprema Corte che “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;
sicché, la mera circostanza della nullità della notifica del decreto ingiuntivo a militare di leva, in violazione dell'art. 146 c.p.c., non è sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alla concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre che, sia pur irritualmente, aveva ricevuto la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente. (Cass. 4.4.2016, n. 6518).
Nella specie, non viene neppure allegata la mancata conoscenza dell'atto notificato, il D.I. tardivamente opposto e men che meno provato.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei
9 presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e dalla Giudiziale Parte_1 Parte_4
della nei confronti di avverso la Parte_2 Controparte_2
sentenza n. 3724/19 pronunziata dal Tribunale di Palermo il 31.07.19;
2) condanna e la Curatela Giudiziale della Parte_1 Parte_4 [...]
al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_3
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €
[...]
3.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 24.4.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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