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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 146/2025 RG avente ad oggetto:
«Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – indebito oggettivo –
Pensione Quota 100»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato VORANO MARCO ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
ER ed elettivamente domiciliato in SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/01/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l chiedendo « nel merito (...) CP_1
accogliere il ricorso per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata ridurre ad CP_ Equità la richiesta restitutoria formulata dall' in ragione di quanto esposto in narrativa;
(...) Con vittoria di spese».
Nel costituirsi ha Controparte_1
contestato la pretesa dal ricorrente concludendo « respingere il ricorso, per le ragioni esposte, spese rifuse».
1 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. In punto di fatto: il ricorrente è titolare di pensione quota 100 da
01.12.2021. Assume il ricorrente di aver lavorato nel maggio 2024 per 12 ore a tempo determinato in favore di percependo € 199 netti Controparte_2
(vd busta paga). Con comunicazione 8.10.2024 l ha riliquidato la pensione CP_1
dal 1.1.24 al 31.10.24 chiedendo la restituzione dell'importo lordo di € 26.079,60=.
L nel costituirsi ha prodotto estratto conto contributivo da cui risulta che il CP_1
ricorrente avrebbe lavorato per la predetta società dal 24.5.24 al 30.6.24 per una settimana di contributi utili e con percezione di una retribuzione di € 133,00. Si comprende, tuttavia, dalla comunicazione , che è stato denunciato un Pt_2
contratto di lavoro intermittente dal 24.5.24 al 30.6.24 (vd doc. 2 ), di talché CP_1
deve ritenersi provato che il ricorrente abbia effettivamente lavorato il solo nel mese di maggio 2024.
2. Questa giudice richiama la motivazione delle proprie sentenze nn.
100/24 in RG 2180/23 e 109/20 in RG 91/2019.
3. L'art. 14, co. 3, d.l. 4 del 28/01/2019 conv. mod l. 26 del 28/03/2019 prevede che “ La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
4. Appare significativo richiamare quanto riportato nella motivazione della sentenza n. 234/2022 con la quale la Corte Costituzione ha dichiarato non fondata l'eccezione di legittimità costituzione sollevata in un giudizio sovrapponibile al presente nel quale un pensionato Quota 100 aveva svolto lavoro di tipo intermittente nel periodo successivo al pensionamento, contestava la pretesa dell' di ripetere i ratei di pensione già corrispostigli e CP_1
chiedeva, inoltre, la condanna dell' a versargli i ratei di pensione relativi al CP_1
periodo settembre-dicembre 2020.
2 5. Seppur la Corte si è espressa in relazione ad un profilo preciso ovvero quello relativo alla disparità di trattamento riservato ai pensionati che avessero svolto lavoro intermittente rispetto ai pensionati che avessero svolto lavoro accessorio nei limiti di € 5.000,00 annui, la decisione offre elementi utili alla presente decisione.
6. Rileva il Giudice della leggi « 7.- Nel merito, la questione non è fondata.
7.1.- Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello - come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale - che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo. 7.2.- Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni
3 poste a raffronto. Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (...) Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. 7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "quota 100", ai redditi da esse derivanti.
L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n.
127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui
4 erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente».
7. La pronuncia che ha affrontato anche il tema della sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, non pare superabile, tuttavia non si vede quale sia la norma che consente non solo di ritenere incumulabile la prestazione erogata per i mesi in cui il pensionato ha percepito reddito da lavoro dipendente, ma anche la pensione per i mesi in cui il pensionato non ha percepito alcun reddito.
8. Sotto tale profilo devono condividersi quelle decisioni secondo le quali
«(...) La disposizione, in realtà, si limita a prevedere che la pensione conseguita
5 con i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 14 non possa essere cumulata con i redditi di lavoro Ciò equivale a dire che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito di lavoro. Se il legislatore avesse inteso escludere il diritto dell'assicurato alla pensione per tutto l'anno solare in cui ha percepito redditi di lavoro, prevedendo, nella sostanza, una sanzione,
l'avrebbe enunciato espressamente. (...) Una norma con un simile contenuto, inoltre, susciterebbe dubbi di costituzionalità, con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost., secondo cui “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato» (vd Corte Appello Perugia, 15.03.2023, n. 33, doc.
17 ricorrente in RG 2180/23).
9. Ritiene pertanto la giudicante che, escluso che si ponga un problema di mera incumulabilità tra redditi e considerato che è proprio la “prestazione pensionistica” ad essere incumulabile con i redditi di lavoro subordinato qualunque sia la tipologia e a prescindere dall'entità di questi, tuttavia, non vi è alcuna disposizione che imponga di sospendere la prestazione anche per i mesi in cui il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro subordinato. Né questo punto è stato spiegato dall' . CP_1
10. Successivamente Cass. 30994/2024 ha affermato che «In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della
6 sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva» (Cass. Sez. L., 04/12/2024, n. 30994).
11. Vi è tuttavia da rilevare che con ordinanza del 27 gennaio 2025 il
Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, cit. in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo per il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le censure si appuntano sulla citata disposizione nella parte in cui – nel porre il divieto di cumulo della pensione anticipata maturata per avere raggiunto la cosiddetta
“quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione così anticipata e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia – essa, per come interpretata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 dicembre
2024, n. 30994, fa conseguire alla violazione di tale divieto la sospensione dell'erogazione della pensione per un'intera annualità, anche nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato per periodi molto limitati (anche per una o poche giornate all'anno) e con redditi esigui.
12. Pur dichiarando la questione inammissibile la Corte costituzionale ha offerto elementi, ad avviso della giudicante, significativi per l'interpretazione della disposizione e per la risoluzione della questione oggetto di causa.
13. Premessa la nozione di diritto vivente il Giudice delle leggi ha infatti osservato che «3.3.– (...), gli argomenti svolti dal Tribunale di Ravenna a fondamento dell'impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 14, comma 3, del d.l. n.4 del 2019, come convertito, non risultano convincenti. Non con riferimento al dato letterale, considerato che è lo stesso rimettente a rilevare l'esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, comma 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo, e a evidenziare che il legislatore ben avrebbe potuto colmarla, purché, però, nel rispetto sia dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia del diritto del pensionato al sostentamento. Ed è sempre il rimettente a ritenere non contraddetta dal silenzio del legislatore, anzi ben possibile, l'interpretazione
7 costituzionalmente adeguata della disposizione esaminata, che ricava dal contesto normativo di riferimento e, in specie, dalla previsione dell'erogazione mensile dei ratei di pensione. A sostegno di tale praticabilità, il Tribunale di
Ravenna peraltro assume che – di contro all'assunto dell' – tale CP_1
interpretazione non sia stata esclusa dalla sentenza n. 234 del 2022, con cui questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla medesima disposizione oggi in esame, ma in riferimento al diverso profilo concernente l'ambito di operatività del divieto di cumulo, ha respinto, in ragione della disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto, la richiesta di estensione ai redditi da lavoro subordinato intermittente della deroga alla incumulabilità prevista per i redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5000 euro annui. L'unico ostacolo indicato dal rimettente sta, dunque, nella citata sentenza n. 30994 del 2024, che ha individuato le conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 14, comma 3, nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento. Tale sentenza, tuttavia, è rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità, anche perché adottata assai di recente. Essa, peraltro, risulta non avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte d'appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2025, n. 629; Corte d'appello Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n. 311), ma se ne rinvengono altre che l'hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo (fra le altre, Corte d'appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81; Corte d'appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), in alcuni casi in linea con l'interpretazione proposta dall'attuale rimettente. Appare, pertanto, evidente che non ricorrono, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che questa Corte ha ripetutamente ritenuto necessari a conferire all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell'ordinamento (fra le altre, sentenze n. 101 del 2023
e n. 122 del 2017) e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente”, così da indurre il giudice che ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire questa Corte e da indurre questa Corte a pronunciarsi su di esso. Lo
8 stesso rimettente, d'altronde, finisce per riconoscere che la pronuncia di legittimità evocata come ostacolo all'interpretazione costituzionalmente orientata non è “diritto vivente”, richiamando la sentenza n. 208 del 2024 che ha ritenuto che due pronunce di legittimità, per il numero limitato e il tempo ridotto entro il quale erano state adottate, non integravano gli estremi di un «diritto vivente idoneo a essere assunto come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale». Nondimeno, il rimettente ravvisa, come si è già detto, un ostacolo all'interpretazione costituzionalmente orientata proprio nella citata unica pronuncia della sezione lavoro della Corte di cassazione finora adottata sul tema e nella norma ivi desunta dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito;
pronuncia quest'ultima ancora suscettibile, secondo l'ordinaria dinamica giurisprudenziale, di venire confermata, come pure di essere oggetto di revirement, e perciò non qualificabile alla stregua di già “vivente” in questa forma nell'ordinamento. Il giudice rimettente quindi può – e deve – procedere all'interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non radica una situazione di «diritto vivente». 4.– In definitiva, deve dichiararsi l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale di Ravenna, non avendo quest'ultimo correttamente assolto all'onere di preventiva interpretazione della disposizione censurata».
14. Ad avviso della Giudicante dalla predetta pronuncia si evince la correttezza della interpretazione adottata da questa Giudice e da questa
Sezione che pur riconoscendo la incumulabilità tra redditi di lavoro e prestazione esclude che tale incumulabilità si estenda a tutto l'anno, dovendo essere limitato al mese di svolgimento della prestazione lavorativa e di percezione del reddito da lavoro dipendente, quale interpretazione conforme alle disposizioni della Costituzione di seguito richiamate.
15. Invero, una volta escluso che la sentenza della Cass 30994/24 abbia valore di diritto vivente, ostativa ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 14, co. 3, cit., deve condividersi con il
Tribunale di Ravenna che la previsione nell'interpretazione fatta propria
9 dall' si porrebbe «in contrasto con i principi di ragionevolezza e CP_1
proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. La norma censurata, infatti, in presenza, come nel caso di specie, di un reddito da lavoro subordinato anche minimo e del tutto inadeguato a qualsiasi sostentamento del lavoratore-pensionato, giungerebbe a prevedere una conseguenza della violazione del divieto di cumulo manifestamente sproporzionata, tale da compromettere integralmente il sostentamento dell'individuo. Tale previsione sarebbe anche irragionevole.
Premesso che tra le finalità della normativa sulla pensione anticipata “quota
100” vi è quella del ricambio generazionale nel lavoro subordinato, tale finalità non sarebbe assicurata dalla disposizione censurata, giacché una prestazione lavorativa contingentata in alcune giornate in un anno solare, per la sua natura e per la sua esiguità temporale ed economica, non potrebbe incidere sulle dinamiche del mercato del lavoro. Infatti, solo durante il periodo effettivamente interessato dal rapporto di lavoro al pensionato potrebbe essere ascritto di avere sottratto lavoro a un altro lavoratore o, comunque, cumulato reddito e pensione. Invece, il riferimento fatto dalla Corte di cassazione all'intera annualità, oltre che privo di appoggio testuale, sarebbe anche privo di ragionevolezza, considerato che è la stessa normativa primaria a individuare nell'erogazione della pensione un'obbligazione di durata a periodicità mensile.
Anche ove si ravvisasse, nella misura ablativa individuata dalla Corte di cassazione, una vera e propria sanzione per il comportamento del pensionato, il rimettente ritiene che siano comunque violati i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, data la mancanza di stretta consequenzialità causale e logica tra la violazione della regola del cumulo e la sua estrema conseguenza, nonché la manifesta sproporzione tra i redditi percepiti e la sanzione comminata.
Considerato che i principi di proporzionalità e ragionevolezza informano tutto il sistema, la qualifica del meccanismo de quo come sanzione o come semplice effetto giuridico non rivestirebbe importanza dirimente al fine di risolvere la questione di legittimità costituzionale in esame». L'interpretazione della Cass.
30994/24 si porrebbe anche in violazione «dell'art. 38, secondo comma, Cost. La scelta ablativa di un anno intero di pensione, a fronte dello svolgimento di periodi di lavoro limitati e inferiori all'annualità (quasi sempre connessi con la
10 percezione di somme estremamente modeste, se non irrisorie) finirebbe essenzialmente per privare della protezione previdenziale l'assicurato, che pur ne avrebbe diritto per avere versato la contribuzione necessaria all'attivazione del trattamento. Il trattamento previdenziale acquisito sarebbe posto nel nulla per una intera annualità, a fronte di un'attività lavorativa limitata a singoli periodi o, addirittura, esclusivamente ad alcune giornate di lavoro, inidonea pertanto a pregiudicare l'obiettivo di sistema del ricambio generazionale. Per i soli pensionati “quota 100” che hanno svolto una minima e parziale attività lavorativa subordinata si verrebbe, così, «a creare una sorta di “esodati” […], privati dell'intero trattamento pensionistico annuale, […] senza alcun mezzo di sostentamento o alcuno strumento previdenziale loro dedicato». Sarebbe infine la ridetta interpretazione in contrasto « con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost. (...) – premessa la riconducibilità dell'acquisito diritto al trattamento previdenziale al concetto di diritto al «bene» di cui al citato art. 1 – l'ablazione totale di tale trattamento per un intero anno, causata dallo svolgimento di una, pur incompatibile, attività lavorativa, sia sproporzionata e ingiustificata, risolvendosi nella lesione del diritto al rispetto dei propri beni, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La perdita del trattamento pensionistico, secondo le modalità e per le ragioni descritte, renderebbe evidente la violazione del diritto del pensionato al godimento dei propri beni, peraltro funzionali al soddisfacimento di esigenze minime di vita ed anzi di sopravvivenza;
dal che deriverebbe anche la lesione della sua dignità e quindi dell'art. 2 Cost., peraltro in assenza di motivi di pubblica utilità o di interesse generale, idonei a giustificarne il sacrificio».
16. Dunque l'unica interpretazione dell'art. 14, co. 3, citato compatibile con gli artt. 3, 38 e 117 Costituzione è quella fatta propria da questa Giudice secondo la quale il reddito di lavoro subordinato è incumulabile con la prestazione pensionistica mensile del mese di riferimento, quale sanzione proporzionata e non irragionevole.
17. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è tenuto alla restituzione del solo rateo di pensione di maggio 2022.
11 18. Vi è infine da osservare che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (vd. ex plurimis Cass. Lav., 5984/2022 che nella specie ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l' CP_3
).
[...]
19. Come accertato nei propri precedenti 100/24 e 109/20 l'irripetibilità va esclusa per assenza del quarto requisito anche alla luce di quanto riportato nella sezione “obblighi di comunicazione” (p. 3) contenuta nel modello TE08 ricevuto all'atto della liquidazione, ove viene chiaramente indicato: “Per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, fissata al giugno 2024, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Pertanto, è CP_ tenuto a comunicare all' l'inizio dello svolgimento dell'attività da lavoro dipendente o autonomo. Il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui. Il conseguimento di tali redditi superiori a 5.000 euro successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia, comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Nell'anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della pensione. CP_ Lei, pertanto, è tenuto a comunicare all' l'avvenuto superamento dei predetti
12 limiti reddituali. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente».
20. Deve, pertanto, concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che devono essere compensate nella misura del 50%, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni quali la soccombenza reciproca, l' assoluta novità della questione trattata e la non univocità della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1,
d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018); per la restante parte vengono poste a carico dell' e vengono liquidate come in dispositivo avuto CP_1
riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di previdenza, scaglione € 5.200 - 26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della sospensione della prestazione in godimento al ricorrente (Pensione Quota 100) di cui alla comunicazione 8.10.24 e accerta e dichiara che il ricorrente è tenuto alla restituzione della sola mensilità di pensione di maggio 2024;
2) Condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida, per tale parte, in € 1.100,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di
Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 43,00), con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari;
compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 16/12/2025
Il Giudice
13 Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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