Articolo 1 della Legge 22 giugno 1988, n. 221
Articolo 2
Versione
8 luglio 1988
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita
dall' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e
qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206 , e
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862 , secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all' articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862 , e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65 , e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e all' articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715 . ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 61) che "L' articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa. "
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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