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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. AR TA ER Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 624/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n. 80/2024 pubblicata in data 3 aprile 2024 promossa con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Napoli via Andrea D'Isernia n.20 presso e nello studio dell'avv. Fabio Marinelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18.12.2025, udita la relazione della causa, viste le conclusioni, esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in appello depositato in data 2 ottobre 2024 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì
[...] sezione lavoro chiedendo che in riforma della stessa la Corte d'appello dichiarasse la totale legittimità e regolarità dell'avviso di intimazione n. 045
2021 90004202 58/000 impugnato, dichiarando la legittimità del suo intero contenuto anche con riferimento alle cartelle esattoriali, risultando le stesse valide, efficaci e non prescritte e dichiarasse l'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto in base al principio della irretrattabilità del credito o comunque lo rigettasse.
Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio.
All'udienza del 27 novembre 2025 nessuna delle parti è comparsa e neppure all'odierna udienza della cui fissazione è stata ritualmente comunicata ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 624/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio
2 2) Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, il 18 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dott.AR TA ER
3
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. AR TA ER Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 624/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n. 80/2024 pubblicata in data 3 aprile 2024 promossa con ricorso depositato in data 2 ottobre 2024 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Napoli via Andrea D'Isernia n.20 presso e nello studio dell'avv. Fabio Marinelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18.12.2025, udita la relazione della causa, viste le conclusioni, esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso in appello depositato in data 2 ottobre 2024 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì
[...] sezione lavoro chiedendo che in riforma della stessa la Corte d'appello dichiarasse la totale legittimità e regolarità dell'avviso di intimazione n. 045
2021 90004202 58/000 impugnato, dichiarando la legittimità del suo intero contenuto anche con riferimento alle cartelle esattoriali, risultando le stesse valide, efficaci e non prescritte e dichiarasse l'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto in base al principio della irretrattabilità del credito o comunque lo rigettasse.
Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio.
All'udienza del 27 novembre 2025 nessuna delle parti è comparsa e neppure all'odierna udienza della cui fissazione è stata ritualmente comunicata ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che, in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
Sempre in ragione della natura della pronuncia, non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 624/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio
2 2) Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna, il 18 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dott.AR TA ER
3
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini