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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIUSTI ANNALISA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 783/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale LI NO
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - LI NO E FE
elettivamente domiciliato presso mar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820250007646839000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e della sospensiva
Resistente: rigetto della sospensiva e del ricorso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 00820250007646839000c con cui venivano iscritte a ruolo, a seguito di controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 effettuato dall' Ufficio Territoriale di LI NO dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di LI NO, avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi modello Persone Fisiche 2022 (anno d'imposta 2021), la somma di euro
1.073,00 portata in detrazione Irpef relativa alle spese per risparmio energetico e superbonus, ritenuta dall'Ufficio, non spettante per carenza di documentazione (asseverazione tecnico abilitato, A.P.E. e pratica ENEA).
A sostegno dell'impugnazione deduceva che non aveva prodotto la documentazione de quibus perché i lavori non erano stati ancora ultimati al momento della richiesta da parte dell'ufficio, essendo terminati solo nel settembre 2025. Aggiungeva in udienza che la fine lavori vi era stata nel dicembre 2025.
Chiedeva altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di LI NO che chiedeva il rigetto del ricorso e della sospensiva.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle entrate riscossione
Orbene, ritiene la Corte che, in primis, non sussistano i presupposti per poter procedere alla invocata sospensiva
Invero, come è noto, il giudice potrà concedere la sospensione della esecutività dell'atto impugnato previa valutazione della contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge:
a) il "fumus boni iuris": il ricorso contro l'atto impugnato, anche a seguito di una cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato;
b) il “periculum in mora” (ossia il pericolo di danno grave ed irreparabile): la esecuzione del provvedimento può essere sospesa qualora lo stesso sia idoneo a cagionare concretamente all'istante un danno grave ed irreparabile. Il danno è grave laddove l'esecuzione dell'atto pregiudica la condizione economica del ricorrente, anche in virtù dell'entità della pretesa erariale. Il danno è irreparabile laddove l'esecuzione dell'atto impugnato pregiudica irrimediabilmente la situazione soggettiva del contribuente, ad esempio in considerazione del tempo intercorrente fino alla discussione nel merito della vicenda per effetto dell'iscrizione a ruolo e, quindi, della conseguente pretesa del pagamento delle maggiori imposte dovute, oppure per effetto del tempo per la restituzione delle somme nel caso in cui il ricorso fosse accolto con decisione definitiva favorevole all'istante. Infatti, in questo lasso di tempo il contribuente potrebbe trovarsi con una forte esposizione debitoria, ovvero essere assoggettato a pignoramento.
Orbene, nel caso in esame, non può dirsi sussistente il requisito del periculum in mora, non avendo il ricorrente neppure allegato un danno grave ed irreparabile tale da implicare una situazione economico- patrimoniale negativa irreversibile.
Sussistono, invece, i presupposti per una definizione nel merito, stante la non opposizione delle parti. Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Ufficio ad esito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi modello PF 2022 (anno d'imposta
2021) del Sig. Ricorrente_2, ha ritenuto non spettanti, come del resto aveva già fatto per l'anno d'imposta 2019, le detrazioni relative alle spese per risparmio energetico (cd. Ecobonus) indicate nel rigo
RP61, Sez. IV per carenza di documentazione (cfr comunicazione di irregolarità del 08/10/2024, prot.
71998 _ codice atto 02347042281) che lo stesso ricorrente nel ricorso ammette di non aver potuto produrre allegando, senza fornirne prova alcuna, che i lavori non erano ultimati al momento della richiesta.
Orbene, se è vero che, nel caso in cui siano state sostenute le spese anticipatamente, la detrazione spetta anche laddove i lavori non siano stati ultimati, è parimenti vero che, fermo restando l'osservanza degli altri adempimenti, al fine di godere dell'agevolazione non è sufficiente una mera dichiarazione resa a posteriori, atteso che il comma 1 quater dell'art. 4 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007 prevede: “Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti [che i lavori non sono ultimati”.
Ebbene, nessuna attestazione in tal senso è stata mai prodotta dal ricorrente né prima della notifica della cartella, né nel presente giudizio, ragion per cui, a nulla valendo la mera dichiarazione, il ricorso andrà rigettato con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del solo resistente costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente costituito che liquida in euro 1200.00 per compensi oltre accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIUSTI ANNALISA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 783/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale LI NO
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - LI NO E FE
elettivamente domiciliato presso mar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820250007646839000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso e della sospensiva
Resistente: rigetto della sospensiva e del ricorso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 00820250007646839000c con cui venivano iscritte a ruolo, a seguito di controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 effettuato dall' Ufficio Territoriale di LI NO dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di LI NO, avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi modello Persone Fisiche 2022 (anno d'imposta 2021), la somma di euro
1.073,00 portata in detrazione Irpef relativa alle spese per risparmio energetico e superbonus, ritenuta dall'Ufficio, non spettante per carenza di documentazione (asseverazione tecnico abilitato, A.P.E. e pratica ENEA).
A sostegno dell'impugnazione deduceva che non aveva prodotto la documentazione de quibus perché i lavori non erano stati ancora ultimati al momento della richiesta da parte dell'ufficio, essendo terminati solo nel settembre 2025. Aggiungeva in udienza che la fine lavori vi era stata nel dicembre 2025.
Chiedeva altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di LI NO che chiedeva il rigetto del ricorso e della sospensiva.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle entrate riscossione
Orbene, ritiene la Corte che, in primis, non sussistano i presupposti per poter procedere alla invocata sospensiva
Invero, come è noto, il giudice potrà concedere la sospensione della esecutività dell'atto impugnato previa valutazione della contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge:
a) il "fumus boni iuris": il ricorso contro l'atto impugnato, anche a seguito di una cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato;
b) il “periculum in mora” (ossia il pericolo di danno grave ed irreparabile): la esecuzione del provvedimento può essere sospesa qualora lo stesso sia idoneo a cagionare concretamente all'istante un danno grave ed irreparabile. Il danno è grave laddove l'esecuzione dell'atto pregiudica la condizione economica del ricorrente, anche in virtù dell'entità della pretesa erariale. Il danno è irreparabile laddove l'esecuzione dell'atto impugnato pregiudica irrimediabilmente la situazione soggettiva del contribuente, ad esempio in considerazione del tempo intercorrente fino alla discussione nel merito della vicenda per effetto dell'iscrizione a ruolo e, quindi, della conseguente pretesa del pagamento delle maggiori imposte dovute, oppure per effetto del tempo per la restituzione delle somme nel caso in cui il ricorso fosse accolto con decisione definitiva favorevole all'istante. Infatti, in questo lasso di tempo il contribuente potrebbe trovarsi con una forte esposizione debitoria, ovvero essere assoggettato a pignoramento.
Orbene, nel caso in esame, non può dirsi sussistente il requisito del periculum in mora, non avendo il ricorrente neppure allegato un danno grave ed irreparabile tale da implicare una situazione economico- patrimoniale negativa irreversibile.
Sussistono, invece, i presupposti per una definizione nel merito, stante la non opposizione delle parti. Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Ufficio ad esito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi modello PF 2022 (anno d'imposta
2021) del Sig. Ricorrente_2, ha ritenuto non spettanti, come del resto aveva già fatto per l'anno d'imposta 2019, le detrazioni relative alle spese per risparmio energetico (cd. Ecobonus) indicate nel rigo
RP61, Sez. IV per carenza di documentazione (cfr comunicazione di irregolarità del 08/10/2024, prot.
71998 _ codice atto 02347042281) che lo stesso ricorrente nel ricorso ammette di non aver potuto produrre allegando, senza fornirne prova alcuna, che i lavori non erano ultimati al momento della richiesta.
Orbene, se è vero che, nel caso in cui siano state sostenute le spese anticipatamente, la detrazione spetta anche laddove i lavori non siano stati ultimati, è parimenti vero che, fermo restando l'osservanza degli altri adempimenti, al fine di godere dell'agevolazione non è sufficiente una mera dichiarazione resa a posteriori, atteso che il comma 1 quater dell'art. 4 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007 prevede: “Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti [che i lavori non sono ultimati”.
Ebbene, nessuna attestazione in tal senso è stata mai prodotta dal ricorrente né prima della notifica della cartella, né nel presente giudizio, ragion per cui, a nulla valendo la mera dichiarazione, il ricorso andrà rigettato con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del solo resistente costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente costituito che liquida in euro 1200.00 per compensi oltre accessori di legge.