Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1969, n. 7
Articolo 1Articolo 3
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16 febbraio 1969
Art. 2.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, numero 1149 , nonche' i decreti emanati ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 .
Entrata in vigore il 16 febbraio 1969