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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1645/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
SEGRETO DARIO
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MONTALBANO ACCURSIO CP_1
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI
: rapp. e difeso dall'avv. Controparte_2
GIANTONY ILARDO;
- terzo chiamato
OGGETTO: ricostruzione contributiva, risarcimento del danno;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c
*****
A seguito dell'udienza del 4.12.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 30.12.2021, ha tra l'altro esposto: Parte_1
di essere stato assunto da , titolare dell'omonima ditta, con contratto di lavoro CP_1
subordinato a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricolo, Area 3, livello E2; che a fronte di una durata originariamente stabilita dal 7/10/2020 al 12/11/2020, con accordo di conciliazione raggiunto in sede sindacale, le parti concordavano la risoluzione anticipata del rapporto alla data del 23.10.2020;
che tuttavia versava ad i contributi solo per due giornate di lavoro e che in CP_1 CP_3
conseguenza di ciò il ricorrente percepiva un indennità di disoccupazione e assegni nucleo familiare in misura inferiore rispetto a quanto spettantegli in ragione del numero effettivo di giornate lavorate (11), differenza quantificata in € 2927,88.
Ciò premesso in fatto, ha convenuto in giudizio , ex datore di lavoro, rassegnando CP_1 le seguenti conclusioni: condannare la ditta , in persona dell'omonimo titolare a CP_1
regolarizzare la posizione contributiva del sig. mediante versamento dei Parte_1
contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede I.n.p.s. –
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; - condannare la ditta , in persona CP_1 dell'omonimo titolare al pagamento della somma di Euro 2.927,88 a titolo di risarcimento del danno arrecato al sig. in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla Pt_1
stessa; - in via subordinata - accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116 c.c. della ditta
, in persona dell'omonimo titolare, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento CP_1 in forma generica del danno arrecato al sig. in conseguenza all'omissione nella Pt_1 regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare di Euro 2.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore di giustizia o di equità; il tutto con il favore delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la fondatezza della domanda di CP_1
cui ha chiesto il rigetto. Più in particolare, parte resistente ha opposto: il regolare pagamento dei contributi, effettuato sulla base del numero di giorni effettivamente lavorati dal ricorrente
(due); che la pretesa avanzata doveva ritenersi in ogni caso preclusa in forza dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti nelle forme di cui all'art. 2113 comma 4 c.c. e 411 c.p.c.
Nel corso del giudizio, in considerazione della spiegata domanda di condanna del datore alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, è stato esteso il contraddittorio ad CP_3
che, costituendosi, ha chiesto, in caso di accoglimento della relativa domanda, la condanna del datore al versamento dei contributi.
La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 5 *****
Il ricorso è in parte fondato.
con l'odierno ricorso, avanza due distinte pretese: i) la prima di natura Parte_1
contributiva, volta al riconoscimento del periodo di contribuzione per l'intero periodo di lavoro intercorso con , non risultante dall'estratto conto contributivo;
ii) la CP_1
seconda, di tipo risarcitorio, volta a compensare il ricorrente della minor provvidenza percepita a cagione dell'inadempimento datoriale.
Quanto alla domanda sub i), deve innanzitutto chiarirsi la inopponibilità nei confronti di CP_3 dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, in relazione agli obblighi di natura contributiva gravanti sul datore di lavoro e, segnatamente, nella parte in cui l'odierno ricorrente “
Rinuncia in ogni caso a ogni azione e a qualunque pretesa di natura […], contributiva […], dal momento che il ricorrente è terzo rispetto al distinto ed autonomo rapporto contributivo intercorrente tra il datore e l'ente previdenziale, sicché, è di tutta evidenza, alcuna efficacia nei confronti dell' riveste il negozio abdicativo del lavoratore al giusto prelievo CP_2 contributivo da parte dell'istituto. ( ex multis Cass. 2642/2014 e Cass. 17670/2007 e precedenti ivi richiamati). La debenza contributiva, in altri termini, non può essere oggetto di transazione tra lavoratore e datore di lavoro.
Ciò premesso, sulla base delle comuni allegazioni, deve ritenersi un dato acquisto che il rapporto di lavoro ha avuto una durata dal 7.10.2020 al 23.10.2020.
La sussistenza del rapporto di lavoro rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro. Ora, considerato che ha versato i CP_1
contributi solo in riferimento a due giornate lavorative (circostanza pacifica), era onere di questi (ex art. 1218 c.c. e 2697 c.c.) fornire prova di un'ipotesi estintiva - eccettuativa dell'obbligo di versare i contributi in relazione ai restanti giorni di lavoro.
Siffatta prova non è stata fornita.
Parte resistente afferma unicamente che il lavoratore ha prestato la propria attività per soli due giorni.
Ebbene, in disparte la mancata dimostrazione di tale assunto, espressamente contestato dal ricorrente (che assume di avere lavorato 11 giornate) non costituendo a tal riguardo prove
Pag. 3 di 5 idonee la busta paga prodotto (doc. 5 ), neppure sottoscritta per quietanza, sicché alcuna efficacia confessoria può da essa ricavarsi, né la denuncia riepilogativa trasmessa ad al CP_3
datore di lavoro (all. 4), trattandosi di documento dello stesso datore di lavoro, va rilevato che in ogni caso, la circostanza che il lavoratore abbia lavorato per due giorni, non esime automaticamente il datore di lavoro dall'obbligo di pagare i contributi per l'intera durata della prestazione pattuita, dovendo il datore di lavoro provare che l'assenza del lavoratore derivi da una ipotesi di esclusione dell'obbligazione contributiva prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Ciò discende dal già citato principio di autonomia del rapporto contributivo (tra datore di lavoro ed ente previdenziale) rispetto al rapporto di lavoro ed è ben chiarito da Cass.
4676/2021 dove in parte motiva afferma “ l' obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge
e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 15120 del 2019, cit., che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019”).
Sarebbe stato dunque onere del datore di lavoro allegare e provare che l'assenza del lavoratore configurasse al contempo causa legale o pattizia di esclusione dell'obbligo contributivo. Sul punto nessuna allegazione e prova è stata fornita.
Per quanto sopra esposto, il datore di lavoro va condannato al pagamento dei contributi dovuti in favore di per il periodo di lavoro andante dal 7.10.2022 al 23.10.2023 detratto quanto CP_3
a tale titolo versato.
Il concreto ammontare dei contributi andrà determinato facendo riferimento alla retribuzione dovuta in considerazione del CCNL applicato (Agricoltura) operai florovivaisti area 3 Livello
3 con 26 ore settimanali (cfr. modello UNILAV in atti).
Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria, stante il chiaro tenore del contenuto degli accordi stipulati in sede protetta ai sensi dell'art. 2113 comma 4 c.c. (cfr. doc. 3 memoria),
Pag. 4 di 5 dunque validamente assunti dal lavoratore, in forza dei quali questi rinunciava “ad ogni azione e a qualunque pretesa di natura […] risarcitoria diretta e/o indiretta, relativa alla detta collaborazione, […], nonché a eventuali pretese a titolo di risarcimento del danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale, e anche ai sensi dell'art. 2116, comma 2”.
Trattandosi di pretesa risarcitoria che inerente al rapporto di “collaborazione” intercorso, questa deve ritenersi certamente ricompresa nella transazione intercorsa.
A ciò aggiungasi che, in concreto, difetta la prova del pregiudizio, considerato infatti che, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione di 5 anni per la riscossione dei contributi
(ex art. 3 comma 9 L.n. 335/1995), il maggior importo della prestazione previdenziale richiesta non può dirsi definitivamente perduto in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c.
Allo stato e non si è dunque ancora verificato un pregiudizio risarcibile direttamente correlato alla omissione contributiva del datore di lavoro.
La soccombenza reciproca e la posizione di neutralità assunta da (nei rapporti tra questo CP_3
e le parti private) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in accoglimento parziale del ricorso, condanna a regolarizzare la posizione contributiva di CP_1 Parte_1
mediante versamento dei contributi dovuti in relazione al periodo di lavoro dal 7.10.2020 al
23.10.2020, quantificati secondo le modalità descritte in parte motiva, detratto quanto a tale titolo versato;
rigetta per il resto;
spese compensate.
Così deciso in Sciacca, 15/04/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
SEGRETO DARIO
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MONTALBANO ACCURSIO CP_1
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI
: rapp. e difeso dall'avv. Controparte_2
GIANTONY ILARDO;
- terzo chiamato
OGGETTO: ricostruzione contributiva, risarcimento del danno;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c
*****
A seguito dell'udienza del 4.12.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 30.12.2021, ha tra l'altro esposto: Parte_1
di essere stato assunto da , titolare dell'omonima ditta, con contratto di lavoro CP_1
subordinato a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricolo, Area 3, livello E2; che a fronte di una durata originariamente stabilita dal 7/10/2020 al 12/11/2020, con accordo di conciliazione raggiunto in sede sindacale, le parti concordavano la risoluzione anticipata del rapporto alla data del 23.10.2020;
che tuttavia versava ad i contributi solo per due giornate di lavoro e che in CP_1 CP_3
conseguenza di ciò il ricorrente percepiva un indennità di disoccupazione e assegni nucleo familiare in misura inferiore rispetto a quanto spettantegli in ragione del numero effettivo di giornate lavorate (11), differenza quantificata in € 2927,88.
Ciò premesso in fatto, ha convenuto in giudizio , ex datore di lavoro, rassegnando CP_1 le seguenti conclusioni: condannare la ditta , in persona dell'omonimo titolare a CP_1
regolarizzare la posizione contributiva del sig. mediante versamento dei Parte_1
contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede I.n.p.s. –
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; - condannare la ditta , in persona CP_1 dell'omonimo titolare al pagamento della somma di Euro 2.927,88 a titolo di risarcimento del danno arrecato al sig. in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla Pt_1
stessa; - in via subordinata - accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116 c.c. della ditta
, in persona dell'omonimo titolare, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento CP_1 in forma generica del danno arrecato al sig. in conseguenza all'omissione nella Pt_1 regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare di Euro 2.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore di giustizia o di equità; il tutto con il favore delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la fondatezza della domanda di CP_1
cui ha chiesto il rigetto. Più in particolare, parte resistente ha opposto: il regolare pagamento dei contributi, effettuato sulla base del numero di giorni effettivamente lavorati dal ricorrente
(due); che la pretesa avanzata doveva ritenersi in ogni caso preclusa in forza dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti nelle forme di cui all'art. 2113 comma 4 c.c. e 411 c.p.c.
Nel corso del giudizio, in considerazione della spiegata domanda di condanna del datore alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, è stato esteso il contraddittorio ad CP_3
che, costituendosi, ha chiesto, in caso di accoglimento della relativa domanda, la condanna del datore al versamento dei contributi.
La causa, istruita a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 5 *****
Il ricorso è in parte fondato.
con l'odierno ricorso, avanza due distinte pretese: i) la prima di natura Parte_1
contributiva, volta al riconoscimento del periodo di contribuzione per l'intero periodo di lavoro intercorso con , non risultante dall'estratto conto contributivo;
ii) la CP_1
seconda, di tipo risarcitorio, volta a compensare il ricorrente della minor provvidenza percepita a cagione dell'inadempimento datoriale.
Quanto alla domanda sub i), deve innanzitutto chiarirsi la inopponibilità nei confronti di CP_3 dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, in relazione agli obblighi di natura contributiva gravanti sul datore di lavoro e, segnatamente, nella parte in cui l'odierno ricorrente “
Rinuncia in ogni caso a ogni azione e a qualunque pretesa di natura […], contributiva […], dal momento che il ricorrente è terzo rispetto al distinto ed autonomo rapporto contributivo intercorrente tra il datore e l'ente previdenziale, sicché, è di tutta evidenza, alcuna efficacia nei confronti dell' riveste il negozio abdicativo del lavoratore al giusto prelievo CP_2 contributivo da parte dell'istituto. ( ex multis Cass. 2642/2014 e Cass. 17670/2007 e precedenti ivi richiamati). La debenza contributiva, in altri termini, non può essere oggetto di transazione tra lavoratore e datore di lavoro.
Ciò premesso, sulla base delle comuni allegazioni, deve ritenersi un dato acquisto che il rapporto di lavoro ha avuto una durata dal 7.10.2020 al 23.10.2020.
La sussistenza del rapporto di lavoro rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro. Ora, considerato che ha versato i CP_1
contributi solo in riferimento a due giornate lavorative (circostanza pacifica), era onere di questi (ex art. 1218 c.c. e 2697 c.c.) fornire prova di un'ipotesi estintiva - eccettuativa dell'obbligo di versare i contributi in relazione ai restanti giorni di lavoro.
Siffatta prova non è stata fornita.
Parte resistente afferma unicamente che il lavoratore ha prestato la propria attività per soli due giorni.
Ebbene, in disparte la mancata dimostrazione di tale assunto, espressamente contestato dal ricorrente (che assume di avere lavorato 11 giornate) non costituendo a tal riguardo prove
Pag. 3 di 5 idonee la busta paga prodotto (doc. 5 ), neppure sottoscritta per quietanza, sicché alcuna efficacia confessoria può da essa ricavarsi, né la denuncia riepilogativa trasmessa ad al CP_3
datore di lavoro (all. 4), trattandosi di documento dello stesso datore di lavoro, va rilevato che in ogni caso, la circostanza che il lavoratore abbia lavorato per due giorni, non esime automaticamente il datore di lavoro dall'obbligo di pagare i contributi per l'intera durata della prestazione pattuita, dovendo il datore di lavoro provare che l'assenza del lavoratore derivi da una ipotesi di esclusione dell'obbligazione contributiva prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Ciò discende dal già citato principio di autonomia del rapporto contributivo (tra datore di lavoro ed ente previdenziale) rispetto al rapporto di lavoro ed è ben chiarito da Cass.
4676/2021 dove in parte motiva afferma “ l' obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge
e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 15120 del 2019, cit., che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019”).
Sarebbe stato dunque onere del datore di lavoro allegare e provare che l'assenza del lavoratore configurasse al contempo causa legale o pattizia di esclusione dell'obbligo contributivo. Sul punto nessuna allegazione e prova è stata fornita.
Per quanto sopra esposto, il datore di lavoro va condannato al pagamento dei contributi dovuti in favore di per il periodo di lavoro andante dal 7.10.2022 al 23.10.2023 detratto quanto CP_3
a tale titolo versato.
Il concreto ammontare dei contributi andrà determinato facendo riferimento alla retribuzione dovuta in considerazione del CCNL applicato (Agricoltura) operai florovivaisti area 3 Livello
3 con 26 ore settimanali (cfr. modello UNILAV in atti).
Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria, stante il chiaro tenore del contenuto degli accordi stipulati in sede protetta ai sensi dell'art. 2113 comma 4 c.c. (cfr. doc. 3 memoria),
Pag. 4 di 5 dunque validamente assunti dal lavoratore, in forza dei quali questi rinunciava “ad ogni azione e a qualunque pretesa di natura […] risarcitoria diretta e/o indiretta, relativa alla detta collaborazione, […], nonché a eventuali pretese a titolo di risarcimento del danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale, e anche ai sensi dell'art. 2116, comma 2”.
Trattandosi di pretesa risarcitoria che inerente al rapporto di “collaborazione” intercorso, questa deve ritenersi certamente ricompresa nella transazione intercorsa.
A ciò aggiungasi che, in concreto, difetta la prova del pregiudizio, considerato infatti che, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione di 5 anni per la riscossione dei contributi
(ex art. 3 comma 9 L.n. 335/1995), il maggior importo della prestazione previdenziale richiesta non può dirsi definitivamente perduto in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c.
Allo stato e non si è dunque ancora verificato un pregiudizio risarcibile direttamente correlato alla omissione contributiva del datore di lavoro.
La soccombenza reciproca e la posizione di neutralità assunta da (nei rapporti tra questo CP_3
e le parti private) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in accoglimento parziale del ricorso, condanna a regolarizzare la posizione contributiva di CP_1 Parte_1
mediante versamento dei contributi dovuti in relazione al periodo di lavoro dal 7.10.2020 al
23.10.2020, quantificati secondo le modalità descritte in parte motiva, detratto quanto a tale titolo versato;
rigetta per il resto;
spese compensate.
Così deciso in Sciacca, 15/04/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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