TAR Genova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 235
TAR
Decreto cautelare 14 ottobre 2020
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TAR
Decreto presidenziale 17 marzo 2021
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TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Indeterminatezza dell'oggetto della prova preselettiva per uso della congiunzione 'e/o'

    La clausola del bando è chiara nel rappresentare ai concorrenti l'oggetto potenziale della preselezione, alternativamente o cumulativamente costituito dalle materie delle prove scritte e orali e dai test attitudinali. La congiunzione 'e/o' esplicita un modulo organizzativo flessibile. La possibilità di preparazione era garantita dalle materie note del programma concorsuale e dalla previsione espressa di test psicoattitudinali.

  • Rigettato
    Mancata o tardiva predeterminazione dei criteri di valutazione della preselezione

    La commissione ha predeterminato i criteri di valutazione nella prima seduta, precisando punteggi e decurtazioni. Tali criteri sono stati comunicati ai candidati prima dell'avvio della prova. Non sussiste un obbligo di pubblicazione con particolare anticipo temporale per la fase preselettiva, essendo sufficiente la preventiva fissazione e la conoscibilità uniforme ai concorrenti.

  • Rigettato
    Irragionevolezza del tempo assegnato per la prova preselettiva

    La determinazione della durata della prova appartiene al merito tecnico dell'azione amministrativa. La commissione ha giustificato la scelta come verifica della capacità di operare in condizioni di urgenza, attitudine coerente con le funzioni di agente di polizia locale. I risultati della preselezione (punteggi elevati e ammissione di 410 candidati per parità) depongono per l'adeguatezza del tempo concesso. Non si configura impossibilità giuridica, dato che la prova non richiedeva un punteggio minimo prefissato.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della graduatoria a causa dell'illegittimità del bando e della preselezione

    Le doglianze sono disattese in quanto non è ravvisabile l'illegittimità presupposta della preselezione.

  • Rigettato
    Responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione

    La ritenuta legittimità degli atti impugnati esclude l'elemento dell'antigiuridicità, presupposto della responsabilità risarcitoria. Manca inoltre qualsiasi allegazione diretta a dimostrare l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 235
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 235
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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