Decreto cautelare 14 ottobre 2020
Decreto presidenziale 17 marzo 2021
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Granara, Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Genova, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli, OL Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
degli sconosciuti provvedimenti di non ammissione alle prove scritte del “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1”; nonché per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato e in particolare:
- in parte qua, del bando pubblicato dalla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1”, pubblicato sul sito web del Comune in data 18.08.2020, relativamente alla previsione di cui all'art. 5;
- degli sconosciuti verbali di valutazione redatti dalla Commissione esaminatrice relativamente alle prove preselettive;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 gennaio 2021:
annullamento della determinazione dirigenziale n. 2020-113.0.0.-191, della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, adottata il 30 ottobre 2020 e resa esecutiva nel medesimo giorno, avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 145 agenti polizia municipale - categoria giuridica c – posizione economica c.1. con riserva circa l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei candidati che hanno dichiarato il requisito di cui all'art. 8 del bando di concorso relativo alla riserva di posti e circa il possesso dei titoli di preferenza dichiarati dai candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio finale, in applicazione dell'art. 9 del bando di concorso”, nonché per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato e in particolare:
- del verbale della ventiquattresima seduta della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 145 agenti polizia locale, categoria C – posizione economica C.1, in data 30.10.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. OL RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato il 18 agosto 2020, il Comune di Genova indiceva un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 145 Agenti di Polizia Locale, categoria C, prevedendo – in considerazione dell’elevato numero di candidature – la possibilità di espletare una prova preselettiva con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
2. L’art. 5 del bando, in particolare, stabiliva che l’eventuale preselezione consistesse in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate come programma delle prove scritte e orali oltre a test di tipo psicoattitudinale (linguistici, matematicoaritmetici, deduttivi), precisando che i criteri di valutazione sarebbero stati preventivamente determinati dalla Commissione esaminatrice. La disposizione prevedeva che avrebbero avuto accesso alla prova scritta i primi 400 candidati che avessero ottenuto il miglior punteggio nella preselezione, fatte salve le parità dell’ultimo posto utile, senza fissazione di una soglia minima di idoneità.
La prova preselettiva si svolgeva nelle date del 22, 23 e 24 settembre 2020, mediante la somministrazione di un questionario di 40 quesiti a risposta multipla, vertenti su test di tipo psicoattitudinale (linguistici, matematicoaritmetici, deduttivi). La prova, della durata di trenta minuti, veniva valutata mediante l’attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta, la decurtazione di 0,50 punti per la risposta errata o multipla e la decurtazione di 0,25 punti per la risposta non data. Tali criteri venivano comunicati ai candidati prima dell’inizio della prova, anche mediante consegna di apposito foglio istruzioni, come risulta dai verbali di tutte le sessioni.
All’esito, veniva pubblicato l’elenco dei 410 candidati ammessi alla prova scritta, in numero superiore a 400 per effetto di parità all’ultimo posto utile con punteggio pari a 19,75.
3. I ricorrenti non superavano la prova preselettiva.
Con il ricorso introduttivo, essi hanno impugnato il bando e gli atti della preselezione, deducendo: l’indeterminatezza dell’oggetto della prova preselettiva per l’uso, nel bando, della congiunzione “e/o” tra materie concorsuali e test psicoattitudinali; la mancata predeterminazione con congruo anticipo dei criteri di valutazione; l’irragionevolezza dell’esiguo tempo assegnato (30 minuti per 40 quesiti); nonché l’illegittimità derivata degli atti di approvazione della graduatoria e di prosecuzione della procedura concorsuale.
Con i motivi aggiunti, i ricorrenti hanno esteso le censure alla determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale, sostenendo che l’illegittimità del bando e della prova preselettiva si riverberi su tutti gli atti successivi della procedura concorsuale.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Genova, che ha resistito nel merito.
6. Chiamata all’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
8. In via generale, il Collegio deve premettere che la prova preselettiva, pur inserendosi nel procedimento concorsuale, non costituisce “prova d’esame” in senso stretto, ma strumento prodromico e funzionale a snellire e velocizzare la procedura, rinviando alle successive prove scritte e orali la valutazione del merito e della preparazione professionale dei candidati. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui la prova preselettiva costituisce “ un meccanismo mediante il quale la P.A. inserisce uno sbarramento all'ingresso che, pur essendo requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso, non costituisce esso stesso una prova del concorso medesimo, costituendo solamente un ragionevole strumento di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale che consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte — attraverso una verifica dei requisiti culturali di base dei candidati — in un modo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 settembre 2023, n. 13832; vd. inoltre Cons. Stato, Sez. VII, 31 marzo 2023, n. 3336; Cons. St., Sez. IV, n. 2797/2004).
Tale qualificazione comporta che le garanzie strutturate per le prove concorsuali in senso stretto non siano automaticamente predicabili per la fase preselettiva, nella quale l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità tecnica nella configurazione di contenuti e modalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza o del travisamento dei presupposti. L’utilizzo di test a risposta multipla, anche di tipo psicoattitudinale, oltre a non apparire irragionevole, risulta, peraltro, espressamente contemplata dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, che qualifica la preselezione come fase estranea alla formazione del punteggio finale e deputata all’individuazione di un numero sostenibile di candidati da ammettere alle prove vere e proprie, senza con ciò porsi in contraddizione con la previsioni contenute nel d.P.R. n. 487/1994.
9. Ferma questa premessa, può essere ora esaminato il primo ordine di censure, con il quale i ricorrenti allegano l’indeterminatezza dell’oggetto della preselezione, assumendo che l’uso della congiunzione “e/o” nell’art. 5 del bando avrebbe reso incerto il perimetro della verifica, tra materie concorsuali e test psicoattitudinali, con conseguente impossibilità di adeguata preparazione.
L’assunto non è condivisibile. Il tenore della clausola di bando è, per contro, perspicuo nel rappresentare ai concorrenti l’oggetto potenziale della preselezione, alternativamente o cumulativamente costituito dalle materie delle prove scritte e orali e dai test attitudinali di tipo linguistico, matematicoaritmetico e deduttivo. La congiunzione “e/o” — lungi dal generare un’incertezza semantica — esplicita un modulo organizzativo flessibile, fisiologico in contesti a elevata partecipazione, che consente alla commissione di calibrare la verifica in funzione delle esigenze di celerità, imparzialità ed economicità senza pregiudicare la conoscibilità ex ante del possibile contenuto della prova.
Non può, quindi, ritenersi che i candidati siano stati posti nell’impossibilità di prepararsi: da un lato, le materie del programma concorsuale, dettagliate in coerenza con il profilo messo a concorso, erano note e, in quanto tali, comunque necessarie per affrontare le prove scritte; dall’altro lato, la possibilità di una preselezione mediante test psicoattitudinali — tipologia ampiamente diffusa e caratterizzata dalla verifica di attitudini di base, cultura generale e potenzialità intellettive — era espressamente prevista dalla lex specialis , con specificazione delle aree di indagine (linguistica, logicodeduttiva, matematicoaritmetica).
La scelta, concretamente compiuta dalla commissione nella prima seduta del 17 settembre 2020, di somministrare test di tipo psicoattitudinale, appare coerente con l’eccezionale numero di domande pervenute, con l’esigenza di predisporre quesiti omogenei per i diversi turni e con l’obiettivo di selezionare, in tempi ragionevoli e con strumenti oggettivi, i candidati da ammettere alle prove scritte.
10. Con il secondo gruppo di censure i ricorrenti lamentano la mancata ovvero tardiva predeterminazione (e pubblicazione) dei criteri di valutazione della preselezione, sostenendo che la loro comunicazione immediatamente prima della prova avrebbe inciso sulla possibilità di orientare la strategia di svolgimento da parte dei candidati.
Anche tale assunto non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
La commissione esaminatrice, nella prima seduta del 17 settembre 2020, ha effettivamente predeterminato i criteri di valutazione, precisando punteggi e decurtazioni per risposte esatte, errate o non date e fissando la durata massima della prova; ha inoltre stabilito che tali criteri fossero comunicati ai candidati prima dell’avvio della prova stessa. È dunque rispettato il principio — più volte ribadito dalla giurisprudenza — della previa fissazione dei criteri a monte dell’espletamento della prova. Non è poi rinvenibile, con riferimento alla fase preselettiva strutturata in quesiti a risposta multipla con correzione tramite lettura ottica, un obbligo di pubblicazione con un particolare anticipo temporale dei criteri di punteggio, essendo sufficiente che questi risultino stabiliti in via preventiva e resi conoscibili ai concorrenti in modo uniforme, adempimento realizzatosi mediante lettura in aula e consegna del foglio istruzioni a tutti i candidati.
La distinzione, operata dai ricorrenti, tra predeterminazione e pubblicazione anticipata dei criteri si rivela inidonea a fondare un vizio, non potendosi trasferire alla fase della preselezione (come condivisibilmente ricordato dal Comune) le esigenze di pubblicità dei criteri valutativi delle prove a contenuto aperto ai fini del sindacato del giudizio formulato all’esito. Qui, per contro, la valutazione è stata interamente automatizzata e ancorata a criteri oggettivi e rigidamente predeterminati, senza margini di discrezionalità valutativa nella correzione.
11. Con un’ulteriore censura i ricorrenti denunciano l’irragionevolezza del tempo assegnato, pari a 30 minuti per 40 quesiti, ritenendolo inadeguato rispetto all’ampiezza della prova. Anche tale censura non merita accoglimento.
La determinazione della durata di una prova a quiz appartiene al merito tecnico dell’azione amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di scelte manifestamente illogiche o irragionevoli. Nel caso di specie la commissione ha esplicitato, sin dalla prima seduta, la ragione della scelta temporale, individuata nella verifica della capacità dei candidati di operare in condizioni di urgenza, attitudine strettamente coerente con le funzioni affidate al profilo di agente di polizia locale. La congruità della durata recepisce dunque una logica selettiva aderente alle esigenze del servizio. A ciò si aggiunge un dato oggettivo e non contestato: l’esito della preselezione ha fatto registrare un numero significativo di punteggi elevati e l’ammissione, per parità all’ultimo posto utile, di addirittura 410 candidati, circostanze che depongono per l’adeguatezza del tempo concesso rispetto alla consistenza e alla difficoltà dei quesiti.
Né potrebbe parlarsi di impossibilità in senso giuridico, considerato che la prova non richiedeva il conseguimento di un punteggio minimo prefissato, bensì il solo collocamento, per punteggio, tra i primi 400 candidati, con la conseguenza che rientrava nella libera strategia del partecipante graduare gli sforzi, rispondendo prioritariamente ai quesiti ritenuti più accessibili e tralasciando quelli reputati più complessi.
In tale quadro la censura, oltre a investire profili di merito non scrutinabili se non nei limiti sopra richiamati, è oltretutto smentita dai risultati concreti della procedura.
12. Le doglianze riproposte sotto il profilo della violazione dei principi di logicità e ragionevolezza, ai fini dell’illegittimità derivata degli atti successivi, vanno, poi, complessivamente disattese, non potendo essere ravvisata la presupposta illegittimità della preselezione.
13. Non è fondata, infine, la domanda risarcitoria.
Quanto all’ an debeatur , la ritenuta legittimità degli atti impugnati esclude in radice l’elemento dell’antigiuridicità, difettando del tutto il presupposto stesso della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione. Manca, in ogni caso, qualsiasi allegazione diretta a dimostrare l’effettiva consistenza del pregiudizio lamentato.
14. Per quanto precede, vanno, dunque, respinti il ricorso e i motivi aggiunti in quanto infondati.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL PE GR, Presidente
OL RD, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL RD | AL PE GR |
IL SEGRETARIO