Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
Proc. 15822 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 15822/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania ( NA ) alla via A. Palumbo n. 57 presso l'avv. Vincenzo
Palumbo , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli CP_1 C.F._2
alla via Stendhal n. 14 presso l'avv. Amedeo Arpaia, rappresentato e difeso da quest'ultimo nonché dagli avv.ti Barbara Arpaia e Alessandro Arpaia in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 13/1/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha dedotto di Parte_1
aver stipulato in data 26/5/2016, in qualità di conduttore, un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, non ammobiliato, ubicato in Napoli alla via Il Traversa
Giuseppe Bonito n. 6, quartiere Vomero, con il proprietario e locatore , CP_1
da destinare ad abitazione propria unitamente al figlio e alla compagna.
L'attore ha asserito di avere arredato tutti gli ambienti dell'immobile con i seguenti beni, da lui acquistati al prezzo di euro 11.000 : una cucina colore bianco laccato, su misura, completa di elettrodomestici (frigo, lavastoviglie, colonna forno); un divano 4
posti in tessuto di colore grigio con “chaise longue”; parete attrezzata;
bagno completo di cabina doccia e relativo mobilio colore rovere compreso di specchio;
letto matrimoniale rotondo con bordatura in pelle;
cabina armadio colore bianco laccato ad 8
ante; cameretta completa bambino colore rovere/blu con doppio letto a castello comprensivo di materasso e cabina armadio;
numero 4 climatizzatori di cui un dual
Samsung; antifurto wireless;
arredo giardino formato da 2 poltrone, 1 divanetto ed 1
tavolino.
Secondo tale assunto, in data 21/4/2020 il aveva informato il locatore che per Pt_1
esigenze personali aveva deciso di liberare l'immobile prima della scadenza contrattuale della locazione, e che tale decisione era stata accettata senza riserve dal proprietario.
In proposito l'attore ha fatto menzione della formalizzazione il giorno 25/5/2020 della disdetta del contratto di locazione, con la specificazione che il locatore avrebbe rinunciato ad una parte del termine di preavviso e che il rilascio dell'appartamento sarebbe avvenuto entro il 30/9/2020. 3
Le parti , secondo tale assunto, avrebbero concordato altresì che in merito al mobilio si sarebbe tentato di vendere l'universalità dell'arredamento innanzi indicato ad un potenziale nuovo conduttore così da facilitare la locazione dell'appartamento già
ammobiliato e al contempo consentire al di monetizzare una somma di denaro Pt_1
attraverso la vendita dell'arredamento al nuovo locatario.
Nello specifico, sempre secondo parte attrice, le parti avrebbero concordato altresì che,
qualora non fosse stato possibile realizzare la predetta soluzione, e cioè locare a terzi l'appartamento comprensivo di mobilio, il avrebbe provveduto, su semplice Pt_1
richiesta del locatore, a smontare tutto l'arredamento ed a ritirarlo così da liberare l'immobile.
Una volta avvenuta, alla scadenza del 30/9/2020, la riconsegna da parte del conduttore delle chiavi dell'appartamento ammobiliato al locatore, quest'ultimo avrebbe assunto,
gratuitamente, l'obbligo di custodire l'arredamento e di incentivare la locazione dell'immobile e la vendita dell'arredamento ai potenziali nuovi conduttori.
Sempre secondo l'assunto attoreo, dopo il rilascio dell'appartamento il sarebbe Pt_1
stato informato che diverse persone si erano presentate attraverso l'agenzia immobiliare
Knight - e specificatamente tramite la referente incaricata sig.ra – in quanto CP_2
interessate alla locazione del cespite e all'acquisto dell'arredamento di proprietà del ricorrente.
Quindi il e mezzo di due raccomandate con a/r ben, la prima datata 30/7/2021, Pt_1
regolarmente ricevuta il 3/8/2021 e, data la mancata risposta, e la seconda in data
10/9/2021, regolarmente ricevuta il 14/9/2021, aveva chiesto un appuntamento per il recupero del mobilio completo (doc. 4 allegato alla citazione), ma inutilmente, per poi scoprire in data 7/10/2021, una volta recatosi presso l'immobile precedentemente locato per smontare e recuperare il mobilio in compagnia di tale , allertato per Per_1 4
l'occasione, l'immobile era stato concesso in locazione a tale ed a tale Parte_2
Persona_2
Quest'ultima avrebbe confermato di condurre in locazione l'immobile di via Il Traversa
Giuseppe Bonito 6, dal 4 dicembre 2020 (e cioè 60 giorni dopo la consegna delle schiavi) e di averlo ricevuto completo di arredamento e di climatizzatori, che erano proprio quelli di proprietà del . Pt_1
Successivamente, i nuovi conduttori si sarebbero dichiarati estranei all'appropriazione indebita rendendosi disponibili a confermare anche in sede Giudiziaria che il locatore aveva consentito l'utilizzo dell'arredamento e dei condizionatori (come confermato da una scrittura che si deposita, doc. 6 allegato alla citazione) dichiarandosi proprietario.
A fronte di diverse ulteriori richieste di restituzione dei beni mobili di proprietà del
, , per il tramite di proprio difensore, aveva poi asserito che il Pt_1 CP_1
mobilio era in cattive condizioni e per questo “era da portare a rifiuto” (doc. 8 allegato alla citazione).
Per l'appunto il ha lamentato che il locatore, contravvenendo agli accordi Pt_1
assunti, aveva concesso in locazione al nuovo conduttore l'immobile beneficiando del mobilio e dei condizionatori di proprietà dell'istante lasciati temporaneamente e gratuitamente in deposito nell'appartamento . Di qui la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, finalizzata ad ottenere da il CP_1
risarcimento del danno nella misura di euro 15.000, cifra comprensiva del pregiudizio subìto per la mancanza di disponibilità degli arredi e del mobilio e per averli concessi il convenuto in uso a terzi, o in subordine nella misura di euro 11.000 per l'appropriazione indebita degli stessi.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio con il deposito di una comparsa di risposta e nel merito ha eccepito che CP_1 5
all'inizio del quinto anno il gli aveva chiesto di recedere anticipatamente dal Pt_1
contratto, senza però voler dare il preavviso di legge e senza sopportare aggravi, e che lui aveva accettato, dopodichè era stata stipulata una transazione con scrittura del 22
giugno 2020, all'interno della quale era stato stabilito :
• che il contratto veniva a cessare il 30/6/2020 per il recesso del conduttore, che si impegnava a rilasciare libero l'immobile in favore del proprietario nei successivi 90
giorni,
• che il avrebbe provveduto al pagamento unicamente delle spese accessorie e Pt_1
non del canone,
• che l'appartamento doveva essere consegnato in buone condizioni e con le utenze disdettate .
Il resistente ha negato essere stati stipulati altri e diversi accordi, specialmente verbali,
tra le parti in causa, ed ha evidenziato che l'impegno scritto era nel senso che l'immobile sarebbe stato lasciato libero, cosicchè, se fosse stato lasciato qualcosa al suo interno, si sarebbe trattato di una res nullius .
In ultimo il convenuto ha contestato il valore probatorio della fattura depositata dall'attore, avendo essa un oggetto indefinito ed avendo i beni mobili usati un valore irrisorio.
Una volta rigettate le richiesta di prova costituenda articolate dalle parti, il processo è
stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e rimesso in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente va evidenziato che l'omesso mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. da ordinario in locatizio, nonostante la controversia riguardi un rapporto di locazione, non determina ipso iure la inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale 6
concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte ( v. Cass. civ. sez. I, 19/1/2017, n. 1332 ),
pregiudizio che nel caso di specie non sussiste, dato che il rito ordinario prevede preclusioni meno stringenti rispetto a quello disciplinato dagli artt. 447 bis ss. c.p.c.,
perché non maturano già con gli atti introduttivi.
Nel merito, l'attore ha prodotto, per dimostrare la proprietà in capo a lui del mobilio e degli arredi meglio descritti in citazione, una fattura quietanzata emessa il 31/12/2016
dalla Aicko s.r.l. con destinatario il , per la fornitura di arredi come da contratto Pt_1
di vendita, non allegato, e per un prezzo di euro 11.000 comprensivo di IVA. Ora, la fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già
costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili e valutabili dal Giudice per la formazione del suo convincimento ( cfr. Cass. civ. sez. II,
17/7/2015, n. 15037 ) .
In concreto, tale documento non specifica in alcun modo le caratteristiche degli arredi che sarebbero stati comprati nel 2016, rimandando al contenuto di un contratto di vendita che non è stato neppure prodotto, cosicchè non è possibile identificarne l'oggetto. In aggiunta, la fattura contiene l'attestazione del pagamento, ma l'attore non ha allegato ulteriore documentazione attinente l'effettivo esborso sostenuto, per es.
l'estratto del conto corrente bancario con l'indicazione della provvista utilizzata per il pagamento tramite bonifico o assegno. Trattasi dunque di una fattura inidonea a dimostrare la titolarità in capo al del diritto dominicale sugli arredi in Pt_1
questione. 7
Vero è che il resistente non ha specificamente contestato la circostanza fattuale che l'immobile fu arredato a cura e spese del conduttore dopo la stipula del contratto del
2016, e che il mobilio, dopo la definizione e la estinzione in via transattiva del rapporto di locazione, era rimasto nell'appartamento di via Bonito, per cui tale circostanza va considerata ammessa ai sensi e agli effetti dell'art. 115 c.p.c. Va pertanto definita la qualificazione giuridica degli arredi in questione nell'ambito del rapporto di locazione, a prescindere dal loro valore. Trattasi infatti di addizioni, vale a dire di opere che,
mantenendo la propria individualità ed identità rispetto alla cosa locata, ne determinano un accrescimento estrinseco di carattere quantitativo, alle quali si applica la disciplina legale di cui all'art. 1593 c.c., norma in base alla quale il conduttore ha diritto di togliere le addizioni apportate all'immobile locato se possa farlo senza arrecare nocumento al bene, salvo che il locatore non preferisca ritenere le addizioni stesse pagando, in tal caso, una indennità pari alla minore somma tra l'importo delle spesa e il valore delle stesse al tempo della riconsegna. Beninteso, tale disciplina è derogabile, posto che nelle locazioni sottratte alla normativa indisponibile di cui alla L. 392/1978, tra le quali rientra il rapporto per cui è causa, essendo sorto nel 2016, non trova applicazione l'art. 79 di cui alla medesima legge, abrogato dall'art. 14 comma 4 L. 9/12/1998 n. 431
limitatamente alle locazioni abitative, che stabilisce la nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni legali, per cui spetta all'autonomia dei privati determinare il contenuto economico del contratto in modo che ognuno possa trarne l'utile desiderato ( v. per un caso simile Cass. civ. sez.
III, 3/9/2007, n. 18510 ). Ovviamente qualsiasi disposizione negoziale in deroga o anche in aggiunta richiede la forma scritta, che l'art. 1 comma 4 L. 431/1998 impone ad
substantiam "per la stipula di validi contratti di locazione", riferendosi solo a quella abitativa, e tale nullità è assoluta, vale a dire rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio 8
ad opera del Giudice, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale ( v.
Cass. civ. sez. un., 17/9/2015, n. 18214 ), e parimenti ogni eventuale transazione successivamente concordata nei termini indicati dall'attore, ai sensi dell'art. 1697 c.c.
avrebbe dovuto essere provata per iscritto, cosicchè nessun rilievo assumono gli eventuali patti aggiuntivi, coevi o posteriori rispetto alla stipula della locazione,
conclusi verbalmente di cui ha fatto menzione il . Pt_1
In concreto il diritto all'indennità di cui all'art. 1593 c.c., in ipotesi spettante al Pt_1
che per altro ha fatto riferimento ad un diritto al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, è stato escluso dalle parti nell'art. 13 del contratto di locazione, che ha previsto la rinuncia, con portata omnicomprensiva, del conduttore a
qualsiasi indennità di rilascio al momento della consegna dell'immobile. Quanto allo
ius tollendi in favore del conduttore, contemplato sempre dall'art. 1593 c.c., occorre considerare che la transazione del 22/6/2020 , con le quali le parti stabilirono la cessazione del rapporto locativo per la data del 30/6/2020, e quindi prima della sua scadenza, aveva carattere tombale, perché si concludeva con la dichiarazione che le parti non avevano più nulla a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo per l'intercorsa locazione, dal che si desume che l'intento delle parti fosse quello di regolamentare tutti gli aspetti economici del rapporto nel momento della sua definizione, al fine di evitare successive pretese, anche quelle connesse alla restituzione delle addizioni e al pagamento di eventuali indennità dovute per l'esercizio dello ius retinendi da parte del locatore, posto che la locazione era stata estinta in via anticipata rispetto alla scadenza legale e che fra l'altro nel contratto era già contenuta all'art. 13 una clausola di rinuncia del conduttore a qualsiasi indennità connessa al rilascio. In altri termini, devono considerarsi clausole di stile solo quelle espressioni generiche frequentemente contenute nei contratti, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminazione rivelano la funzione 9
di semplice completamento formale, mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile ad uno specifico negozio posto in essere dalle parti ( cfr. Cass. civ. sez. III, 29/9/2011, n. 19876 ).
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore, non sussistendo alcun inadempimento contrattuale del locatore.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo di euro 15.000 richiesto dal
, perchè, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme Pt_1
o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è
quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v. Cass. civ. sez. III,
6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si 10
decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 5.077 per CP_1
compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 4/6/2025 11
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi