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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1725/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8731/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Valentino Torio - Via G.matteotti, 13 84010 San Valentino Torio SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2063/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7874722 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Altra parte appellata: non ciostituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di accertamento n° 7874722 del 15.12.22, notificatole in data
16/12/2022, avente ad oggetto il pagamento dell' IMU anno 2016 per l'importo di Euro 10.519,00 oltre sanzioni per omessa denuncia e omesso versamento ed interessi.
Con il primo motivo eccepiva la nullità dell'impugnato accertamento in quanto trasmesso a mezzo pec in formato pdf ed in assenza della firma digitale. Con il secondo motivo deduceva la maturata decadenza per essere avvenuta la notifica oltre il termine del 31.12.2021, pur tenuto conto della proroga di giorni 85 di cui alla risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, trattandosi, in realtà, di omesso versamento come poteva evincersi dalla copia della denunzia Ici presentata in relazione all'immobile in esame nell'anno 2003. Nelle conclusioni la ricorrente richiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso per l' infondatezza nel merito.
Il Comune di San Valentino Torio, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, non si costituiva.
Area srl si costituiva, rilevando l' infondatezza del primo motivo di ricorso, trattandosi di omessa denunzia, sicchè il termine quinquennale decorreva dall'anno 2017 e sarebbe spirato solo il 31.12.2022.
Il ricorrente depositava una memoria di replica in data 19.4.2024, rilevando quanto segue: “1) La costituzione in giudizio di parte Resistente è inammissibile in quanto l'atto depositato è indirizzato alla Corte di Giustizia di Vibo Valentia diversa da quella adita;
2) La procura alle liti rilasciata al difensore di parte Resistente è nulla per carenza della prevista sottoscrizione digitale, difatti ai sensi dell' art. 4, comma 3, Decreto MEF 23.12.2013, n. 163 : «Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.» 3) Parte Resistente continua a fare confusione tra accertamento per omesso versamento e per omessa denuncia, nel caso di specie come precisato nel ricorso introduttivo non vi è stata alcuna omissione di denuncia in quanto in data 27.07.2004 è stata presentata regolare denuncia ICI ,allegata in atti, la quale ha assolto per legge anche agli obblighi della sopraggiunta IMU, mentre invece trattasi di accertamento per omesso versamento che va notificato a pena di inefficacia entro il 31.12 del 5° anno successivo all'omesso pagamento e cioè per il 2016 il termine è 31.12.2021. Pertanto avendo la Resistente notificato l'avviso di accertamento impugnato il 16.12.2022 è decaduta dalla possibilità di accertare, ai sensi comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006, essendo spirato il termine di prescrizione."
Con la sentenza in epigrafe, il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, con la motivazione che si trascrive. “Devono essere esaminate preliminarmente le eccezioni di carattere processuale sollevate all'interno della memoria di replica depositata dalla difesa del ricorrente.
L'errore nella intestazione dell'atto di costituzione- effettivamente recante un riferimento alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia- costituisce un tipico “lapsus calami” che non inficia in alcun modo la validità dell'atto, in ragione della inequivoca riferibilità del contenuto al presente giudizio. Va ribadita la validità della procura alle liti rilasciata al difensore di parte resistente;
essa, infatti, secondo il dettato normativo è stata conferita su supporto cartaceo autonomo rispetto al ricorso, riprodotto per immagini e reca in calce la prescritta autenticazione del difensore di conformità ai sensi dell'articolo 22 dlgs nr 82 del 7.3.2005.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Per effetto della normativa emergenziale, i termini di prescrizione e decadenza che cadono nel periodo di sospensione – che va dal 9.3.2020 al 31.8.2021- devono ritenersi prorogati di 542 giorni;
tale periodo va, dunque, aggiunto alla scadenza originaria del 31.12.2021, con conseguente affermazione di tempestività della notifica avvenuta in data 16.12.2022.
Tali considerazioni tengono conto della eccezione difensiva, ribadita nella memoria di replica, secondo cui il termine di cinque anni, in presenza di contestato omesso versamento, nel caso di specie sarebbe spirato il 31.12.2021, salvo la proroga imposta- come sopra precisato- per effetto della normativa emergenziale. Nel merito il ricorso è fondato limitatamente alle irrogate sanzioni.
All'interno del ricorso è contenuta una censura in relazione al presupposto dell'impugnato avviso, essendo stata eccepita nella parte iniziale la sua erroneità nel punto in cui, pur essendo stato dato atto in premessa della avvenuta presentazione della denunzia, si accerta una omessa denunzia con conseguente applicazione delle sanzioni;
nella parte conclusiva, in sede di richiesta, la difesa ha testualmente chiesto “l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto perché prescritto e infondato sotto l'aspetto del merito e normativo”.
Va rilevata la fondatezza della eccezione di merito, avendo la difesa, a riscontro della propria tesi difensiva circa la erroneità del riferimento alla omessa denunzia, allegato la dichiarazione ICI resa il 27.7.2004 per l'anno 2003 riguardante tutti gli immobili menzionati nell'impugnato avviso di accertamento. Il rilevato erroneo riferimento alla omessa denuncia all'interno dell'avviso determina la illegittimità delle sanzioni irrogate nella misura del 100% del mancato pagamento di imposta, ferma la legittimità dell'atto impugnato nella parte riferita all'omesso versamento ed alla sanzione irrogata in misura del 30%.”
Ha proposto appello il contribuente, il quale, nel richiamare genericamente i motivi svolti in primo grado, ha rilevato l'erroneità della decisione in ordine al rigetto sia dell'eccezione processuale sia di quella di merito.
Infatti “la procura rilasciata al difensore dell'appellata Area S.r.l. non reca alcuna attestazione di conformità alla copia analogica e ne tantomeno la conformità viene attestata dall'apposizione della firma digitale da parte del difensore stesso, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 22 comma 2 dlgs nr 82 del 7.3.2005" Deduce poi che “l'appellata Area Srl invece ha notificato l' atto di accertamento in semplice formato .pdf non firmato come indicato nel ricorso introduttivo nonché allegato nel fascicolo di causa, e non smentito dalla stessa appellata, che nella propria costituzione afferma di aver notificato un atto .pdf e mai un .pdf firmato di tipo PAdES”. Parimenti erroneo sarebbe il ragionamento svolto in primo grado relativo al calcolo della la sospensione emergenziale dei termini di prescrizione e decadenza dal 09.03.20 al 31.8.21 -542 giorni-, dal momento che lo stesso è applicabile ai sensi dell'art. 68 comma 1 D.L. 18/20 convertito in Legge 27/20 alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ,mentre invece agli avvisi accertamento è applicabile l'articolo 67, primo comma, Dl 18/20, che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,da parte degli uffici degli enti impositori», si tratta di 85 giorni che hanno determinato lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione, alla stessa stregua la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno2020 del Dipartimento delle Finanze". Si è costituita la società appellata, la quale ha rilevato che solo per i ricorsi notificati a partire del 2 settembre
2024, con le modifiche introdotte dal D.lgs 220/2023, è stato previsto che la procura alle liti rilasciata su carta deve essere munita di attestazione di conformità, in vista del deposito della procura stessa presso il portale della giustizia tributaria. In ogni caso la mancanza delle formalità non darebbe luogo a nessuna sanzione processuale, essendo al massimo oggetto di regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 del codice di procedura civile. “Quanto alla contestazione relativa alla nullità dell'accertamento in quanto notificato in formato pdf anziché in formato p7m, si ribadisce che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che ha definitivamente posto fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
Conseguentemente, la notifica della cartella tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso”. Quanto alla ritenuta applicabilità della proroga dovuta all'emergenza Covid, di cui all'art.68, comma 1, DL.18/20, rileva l'appellato che, come anche chiarito dall'IFEL, per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l'art. 68 comma 2 rende applicabili le disposizioni recate dal comma 1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento e, conseguentemente, anche agli atti emessi dai Concessionari, non potendo l'agenzia delle Entrate Riscossione emettere le ingiunzioni.
Il comma 1, ultimo periodo prevede che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il periodo di sospensione dei termini di versamento sarebbe durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni.
All'udienza odierna, sentita la relatrice e i difensori delle parte, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa sulla base della ragione più liquida relativa alla decadenza dal tributo, omettendosi la pronuncia sui motivi di carattere processuale, che rivestirebbero natura di questione pregiudiziale.
Tema oltremodo delicato è quello relativo all'interpetrazione della disciplina della sospensione dettata dal legislatore per l'emergenza covid, su cui non si è ancora delineato un orientamento univoco della giurisprudenza ( v. da ultimo Cass, ord. n. 139/2016, che tuttavia riguarda l'applicabilità della sospensione ai crediti fiscali derivanti da sentenza passata in giudicato ).
In proposito si trascrive, per quanto d'interesse, la disciplina di settore.
l'art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, dispone, al comma 1, che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Con il comma 4, il legislatore ha disposto che, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Nell'originaria formulazione il riferimento era all'intero disposto dell'art. 12, d.lgs.
n. 159/2015, l'espressa indicazione dei soli commi 1 e 3, con esclusione, quindi, del comma 2, è stata inserita dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27".
Successivamente l'art. 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, per quanto qui interessa, al comma 1, ha disposto che, “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n, 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Al comma 7-bis, aggiunto all'art. 157 in sede di conversione, il legislatore ha precisato che “le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Si è quindi realizzato un diverso regime per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione relativi a tributi erariali, da un lato, ( per i quali i termini di decadenza che andavano a scadere tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, esclusa la rilevanza del periodo di sospensione indicato nell'art. 67, andavano “emessi”[3] entro il naturale termine di decadenza del 31 dicembre 2020, e, poi, dovevano essere “notificati, successivamente, nel periodo compreso”, all'esito di proroghe, “tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”) e per gli atti degli enti locali, dall'altro lato, per i quali, come detto, l'art. 157 non trova applicazione.
Per i tributi degli enti locali vale quindi soltanto l'art. 67, ovvero la previsione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 del termine di “sospensione” delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, così come interpretato da Cass. n.960/2025 nel senso che tale periodo di sospensione si applica anche ove le attività menzionate dalla norma non venivano a scadenza nel periodo considerato.
Fin qui la disciplina della sospensione per gli enti impositori relativamente agli atti di accertamento contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione.
L'art. 68, al comma 1, si occupa, invece, della sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (spostato in avanti a più riprese), derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, ribadendo che “i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, e aggiungendo che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, quindi, anche il comma 2, che correlativamente, si occupa dei termini di prescrizione e decadenza a carico dell'agente della riscossione
“che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prescrivendo che i detti termini sono “prorogati”, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 212/200, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Da quanto detto consegue che, trattandosi nella fattispecie non di omessa dichiarazione ( il contribuente ha infatti depositato la dichiarazione ICI per l'annualità 2010 ) ma di omesso versamento, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il quinto anno successivo al periodo d'imposta e, quindi entro il 31 /12/2021, oltre gli 85 giorni di sospensione previsti dal più volte citato art. 67. Pertanto, la notificazione avvenuta il 16/12/2022 deve ritenersi tardiva con conseguente decadenza dal potere impositivo.
L'appello, in definitiva deve essere accolto, rimanendo assorbiti gli altri motivi. Le spese di entrambi i gradi devono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni di diritto trattate , che hanno dato luogo a divergenti interpretazioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8731/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Valentino Torio - Via G.matteotti, 13 84010 San Valentino Torio SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2063/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7874722 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Altra parte appellata: non ciostituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di accertamento n° 7874722 del 15.12.22, notificatole in data
16/12/2022, avente ad oggetto il pagamento dell' IMU anno 2016 per l'importo di Euro 10.519,00 oltre sanzioni per omessa denuncia e omesso versamento ed interessi.
Con il primo motivo eccepiva la nullità dell'impugnato accertamento in quanto trasmesso a mezzo pec in formato pdf ed in assenza della firma digitale. Con il secondo motivo deduceva la maturata decadenza per essere avvenuta la notifica oltre il termine del 31.12.2021, pur tenuto conto della proroga di giorni 85 di cui alla risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, trattandosi, in realtà, di omesso versamento come poteva evincersi dalla copia della denunzia Ici presentata in relazione all'immobile in esame nell'anno 2003. Nelle conclusioni la ricorrente richiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso per l' infondatezza nel merito.
Il Comune di San Valentino Torio, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, non si costituiva.
Area srl si costituiva, rilevando l' infondatezza del primo motivo di ricorso, trattandosi di omessa denunzia, sicchè il termine quinquennale decorreva dall'anno 2017 e sarebbe spirato solo il 31.12.2022.
Il ricorrente depositava una memoria di replica in data 19.4.2024, rilevando quanto segue: “1) La costituzione in giudizio di parte Resistente è inammissibile in quanto l'atto depositato è indirizzato alla Corte di Giustizia di Vibo Valentia diversa da quella adita;
2) La procura alle liti rilasciata al difensore di parte Resistente è nulla per carenza della prevista sottoscrizione digitale, difatti ai sensi dell' art. 4, comma 3, Decreto MEF 23.12.2013, n. 163 : «Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.» 3) Parte Resistente continua a fare confusione tra accertamento per omesso versamento e per omessa denuncia, nel caso di specie come precisato nel ricorso introduttivo non vi è stata alcuna omissione di denuncia in quanto in data 27.07.2004 è stata presentata regolare denuncia ICI ,allegata in atti, la quale ha assolto per legge anche agli obblighi della sopraggiunta IMU, mentre invece trattasi di accertamento per omesso versamento che va notificato a pena di inefficacia entro il 31.12 del 5° anno successivo all'omesso pagamento e cioè per il 2016 il termine è 31.12.2021. Pertanto avendo la Resistente notificato l'avviso di accertamento impugnato il 16.12.2022 è decaduta dalla possibilità di accertare, ai sensi comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006, essendo spirato il termine di prescrizione."
Con la sentenza in epigrafe, il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, con la motivazione che si trascrive. “Devono essere esaminate preliminarmente le eccezioni di carattere processuale sollevate all'interno della memoria di replica depositata dalla difesa del ricorrente.
L'errore nella intestazione dell'atto di costituzione- effettivamente recante un riferimento alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia- costituisce un tipico “lapsus calami” che non inficia in alcun modo la validità dell'atto, in ragione della inequivoca riferibilità del contenuto al presente giudizio. Va ribadita la validità della procura alle liti rilasciata al difensore di parte resistente;
essa, infatti, secondo il dettato normativo è stata conferita su supporto cartaceo autonomo rispetto al ricorso, riprodotto per immagini e reca in calce la prescritta autenticazione del difensore di conformità ai sensi dell'articolo 22 dlgs nr 82 del 7.3.2005.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Per effetto della normativa emergenziale, i termini di prescrizione e decadenza che cadono nel periodo di sospensione – che va dal 9.3.2020 al 31.8.2021- devono ritenersi prorogati di 542 giorni;
tale periodo va, dunque, aggiunto alla scadenza originaria del 31.12.2021, con conseguente affermazione di tempestività della notifica avvenuta in data 16.12.2022.
Tali considerazioni tengono conto della eccezione difensiva, ribadita nella memoria di replica, secondo cui il termine di cinque anni, in presenza di contestato omesso versamento, nel caso di specie sarebbe spirato il 31.12.2021, salvo la proroga imposta- come sopra precisato- per effetto della normativa emergenziale. Nel merito il ricorso è fondato limitatamente alle irrogate sanzioni.
All'interno del ricorso è contenuta una censura in relazione al presupposto dell'impugnato avviso, essendo stata eccepita nella parte iniziale la sua erroneità nel punto in cui, pur essendo stato dato atto in premessa della avvenuta presentazione della denunzia, si accerta una omessa denunzia con conseguente applicazione delle sanzioni;
nella parte conclusiva, in sede di richiesta, la difesa ha testualmente chiesto “l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto perché prescritto e infondato sotto l'aspetto del merito e normativo”.
Va rilevata la fondatezza della eccezione di merito, avendo la difesa, a riscontro della propria tesi difensiva circa la erroneità del riferimento alla omessa denunzia, allegato la dichiarazione ICI resa il 27.7.2004 per l'anno 2003 riguardante tutti gli immobili menzionati nell'impugnato avviso di accertamento. Il rilevato erroneo riferimento alla omessa denuncia all'interno dell'avviso determina la illegittimità delle sanzioni irrogate nella misura del 100% del mancato pagamento di imposta, ferma la legittimità dell'atto impugnato nella parte riferita all'omesso versamento ed alla sanzione irrogata in misura del 30%.”
Ha proposto appello il contribuente, il quale, nel richiamare genericamente i motivi svolti in primo grado, ha rilevato l'erroneità della decisione in ordine al rigetto sia dell'eccezione processuale sia di quella di merito.
Infatti “la procura rilasciata al difensore dell'appellata Area S.r.l. non reca alcuna attestazione di conformità alla copia analogica e ne tantomeno la conformità viene attestata dall'apposizione della firma digitale da parte del difensore stesso, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 22 comma 2 dlgs nr 82 del 7.3.2005" Deduce poi che “l'appellata Area Srl invece ha notificato l' atto di accertamento in semplice formato .pdf non firmato come indicato nel ricorso introduttivo nonché allegato nel fascicolo di causa, e non smentito dalla stessa appellata, che nella propria costituzione afferma di aver notificato un atto .pdf e mai un .pdf firmato di tipo PAdES”. Parimenti erroneo sarebbe il ragionamento svolto in primo grado relativo al calcolo della la sospensione emergenziale dei termini di prescrizione e decadenza dal 09.03.20 al 31.8.21 -542 giorni-, dal momento che lo stesso è applicabile ai sensi dell'art. 68 comma 1 D.L. 18/20 convertito in Legge 27/20 alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ,mentre invece agli avvisi accertamento è applicabile l'articolo 67, primo comma, Dl 18/20, che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,da parte degli uffici degli enti impositori», si tratta di 85 giorni che hanno determinato lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione, alla stessa stregua la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno2020 del Dipartimento delle Finanze". Si è costituita la società appellata, la quale ha rilevato che solo per i ricorsi notificati a partire del 2 settembre
2024, con le modifiche introdotte dal D.lgs 220/2023, è stato previsto che la procura alle liti rilasciata su carta deve essere munita di attestazione di conformità, in vista del deposito della procura stessa presso il portale della giustizia tributaria. In ogni caso la mancanza delle formalità non darebbe luogo a nessuna sanzione processuale, essendo al massimo oggetto di regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 del codice di procedura civile. “Quanto alla contestazione relativa alla nullità dell'accertamento in quanto notificato in formato pdf anziché in formato p7m, si ribadisce che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che ha definitivamente posto fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
Conseguentemente, la notifica della cartella tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso”. Quanto alla ritenuta applicabilità della proroga dovuta all'emergenza Covid, di cui all'art.68, comma 1, DL.18/20, rileva l'appellato che, come anche chiarito dall'IFEL, per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l'art. 68 comma 2 rende applicabili le disposizioni recate dal comma 1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento e, conseguentemente, anche agli atti emessi dai Concessionari, non potendo l'agenzia delle Entrate Riscossione emettere le ingiunzioni.
Il comma 1, ultimo periodo prevede che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il periodo di sospensione dei termini di versamento sarebbe durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni.
All'udienza odierna, sentita la relatrice e i difensori delle parte, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa sulla base della ragione più liquida relativa alla decadenza dal tributo, omettendosi la pronuncia sui motivi di carattere processuale, che rivestirebbero natura di questione pregiudiziale.
Tema oltremodo delicato è quello relativo all'interpetrazione della disciplina della sospensione dettata dal legislatore per l'emergenza covid, su cui non si è ancora delineato un orientamento univoco della giurisprudenza ( v. da ultimo Cass, ord. n. 139/2016, che tuttavia riguarda l'applicabilità della sospensione ai crediti fiscali derivanti da sentenza passata in giudicato ).
In proposito si trascrive, per quanto d'interesse, la disciplina di settore.
l'art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, dispone, al comma 1, che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Con il comma 4, il legislatore ha disposto che, “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Nell'originaria formulazione il riferimento era all'intero disposto dell'art. 12, d.lgs.
n. 159/2015, l'espressa indicazione dei soli commi 1 e 3, con esclusione, quindi, del comma 2, è stata inserita dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27".
Successivamente l'art. 157 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, per quanto qui interessa, al comma 1, ha disposto che, “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n, 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Al comma 7-bis, aggiunto all'art. 157 in sede di conversione, il legislatore ha precisato che “le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Si è quindi realizzato un diverso regime per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione relativi a tributi erariali, da un lato, ( per i quali i termini di decadenza che andavano a scadere tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, esclusa la rilevanza del periodo di sospensione indicato nell'art. 67, andavano “emessi”[3] entro il naturale termine di decadenza del 31 dicembre 2020, e, poi, dovevano essere “notificati, successivamente, nel periodo compreso”, all'esito di proroghe, “tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”) e per gli atti degli enti locali, dall'altro lato, per i quali, come detto, l'art. 157 non trova applicazione.
Per i tributi degli enti locali vale quindi soltanto l'art. 67, ovvero la previsione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 del termine di “sospensione” delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, così come interpretato da Cass. n.960/2025 nel senso che tale periodo di sospensione si applica anche ove le attività menzionate dalla norma non venivano a scadenza nel periodo considerato.
Fin qui la disciplina della sospensione per gli enti impositori relativamente agli atti di accertamento contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione.
L'art. 68, al comma 1, si occupa, invece, della sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (spostato in avanti a più riprese), derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, ribadendo che “i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, e aggiungendo che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, quindi, anche il comma 2, che correlativamente, si occupa dei termini di prescrizione e decadenza a carico dell'agente della riscossione
“che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prescrivendo che i detti termini sono “prorogati”, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 212/200, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Da quanto detto consegue che, trattandosi nella fattispecie non di omessa dichiarazione ( il contribuente ha infatti depositato la dichiarazione ICI per l'annualità 2010 ) ma di omesso versamento, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il quinto anno successivo al periodo d'imposta e, quindi entro il 31 /12/2021, oltre gli 85 giorni di sospensione previsti dal più volte citato art. 67. Pertanto, la notificazione avvenuta il 16/12/2022 deve ritenersi tardiva con conseguente decadenza dal potere impositivo.
L'appello, in definitiva deve essere accolto, rimanendo assorbiti gli altri motivi. Le spese di entrambi i gradi devono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni di diritto trattate , che hanno dato luogo a divergenti interpretazioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, compensa le spese dell'intero giudizio.