Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 714/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Cefalà Diana (PA), presso lo studio dell'Avv.
GUARRERA VALENTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
31/08/1972, elettivamente domiciliato in Palermo Viale della Liberta' n. 205, presso lo studio dell'Avv. GALANTE FEDERICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11 febbraio 2025 e sottoscritto il 6 febbraio 2025. (matrimonio celebrato in PALERMO, il
18/09/2010).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole;
2) Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di comunicare all'altro le eventuali variazioni di domicilio, in relazione ai propri impegni;
3) L'immobile sito in Palermo, viale Regione Siciliana S.E. n. 4912, che costituiva casa coniugale, condotto in locazione con contratto regolarmente registrato stipulato dalla signora , resterà assegnato, con Parte_1 tutti gli arredi ed i corredi, alla stessa, che vi continuerà ad abitare;
4) I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo il Per_1 Per_2 regime dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
5) I figli e staranno con i genitori secondo libero accordo e, solo Per_1 Per_2 in caso di disaccordo: Durante l'anno scolastico: - i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con il padre dalle 19.00 del venerdì alle 21.00 della domenica , ivi compresi i pernottamenti. Inoltre, trascorreranno con il padre due giorni a settimana, da concordare volta per volta in base agli impegni dei genitori e dei figli, ma in caso di disaccordo si stabilisce sin d'ora il seguente calendario: il padre potrà tenere con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 19,00. Durante il periodo estivo: - oltre al suddetto calendario, le parti stabiliscono che i minori trascorreranno con il padre 10 giorni continuativi nel mese luglio e 10 giorni continuativi nel mese di agosto, da stabilire di volta in volta in relazione agli impegni dei genitori e dei figli ed entro il 15 giugno. In caso di disaccordo tra le parti si stabilisce sin d'ora che i minori staranno con il padre ad anni alterni nei seguenti periodi dall'1 al 10 luglio e dal 1 al 10 agosto e di seguito dal 10 luglio al 20 luglio e dal 10 al 20 agosto Per le festività religiose e civili: - si adotterà la regola dell'alternanza. Per le ricorrenze natalizie, i figli e Per_1 resteranno con ciascun genitore dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 Per_2
2 dicembre all'1 gennaio;
stessa cosa, alternando, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; così anche per ciascuna delle festività religiose e civili nel corso dell'anno. In ogni caso resta inteso che prevarrà l'accordo tra i genitori, qualora possibile, nonché i desideri e le esigenze dei figli.
6) Il signor verserà, entro e non oltre il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, alla signora la somma di € 300,00 (euro Parte_1 trecento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei piccoli e Per_1 Per_2
e ciò fino al raggiungimento della piena e completa autosufficienza ed indipendenza economica degli stessi. Come per legge, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo, il superiore importo maturerà annualmente la rivalutazione Istat.
7) Il signor autorizza espressamente la Controparte_1 signora ad incassare il 100% dell'assegno unico e Parte_1 universale spettante per ciascun figlio nonché ogni altro beneficio-sussidio riconosciuto in favore dei minori;
8) Resteranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, le spese sanitarie straordinarie per i figli, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, le spese scolastiche e ludiche straordinarie per i figli;
9) Tra le spese straordinarie e, dunque, extra-assegno, rimborsabili al genitore che le ha sostenute, limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore, anche senza preventivo accordo tra i genitori, vanno annoverate: - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa e spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e babysitter se già presenti
3 nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo in uso alla prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
10) Tra le spese straordinarie e, dunque, extra-assegno, rimborsabili al genitore che le ha sostenute, limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore, solo in caso di preventivo accordo tra i genitori, vanno annoverate: - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter, prescuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Per le sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente e per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle, avrà l'onere di comunicare il relativo importo all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 giorni;
entro i successivi 7 giorni, l'altro genitore avrà l'obbligo di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa.
Nel caso sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta
4 libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare il 50% di sua pertinenza dell'importo di cui al preventivo alternativo da lui proposto;
al contrario, in difetto di riscontro, la spesa preventivamente comunicata si intenderà concordata e consentita, con relativo onere di contribuzione;
In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di avere, con i superiori patti, definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altro e viceversa.
12) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutti i beni, mobili ed immobili, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13) I ricorrenti sono d'accordo al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e ne prestano espresso consenso;
14) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti;
15) Entrambi i coniugi chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 396, P. II, S. A, Anno 2010) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
5 Tribunale, il 09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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