Art. 1. Articolo unico.
Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 21. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso".
Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 21. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso".