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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
2156 /2023 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2156 /2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto (la separazione personale e) lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data
05/09/2020 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. FERRINI MILENA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03/08/2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi per effetto di separazione personale omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 05/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 05/09/2020 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n. 155 parte
2 S. C dell'anno 2020; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
03/08/2023, che integralmente si riportano:
1) I coniugi e si sono separati Controparte_1 Parte_2
consensualmente ed abitano in diverse e separate residenze, liberi di stabilire la propria residenza e/o il proprio domicilio ove lo riterranno opportuno;
2 2) I coniugi sono economicamente autosufficienti, danno atto della reciproca ed adeguata indipendenza economica e nulla richiedono in ordine al loro mantenimento;
3) I ricorrenti non hanno beni in comune per i quali procedere a divisione e hanno già provveduto a regolare i reciproci rapporti.
I coniugi si danno atto e concordano per chiarezza che:
4) Per quanto riguarda l'immobile già adibito ad abitazione coniugale, lo stesso è di proprietà della signora , come pure gli arredi ed i beni mobili ivi Controparte_1
contenuti.
5) I coniugi dichiarano di avere già concordato e definito tra loro tutti i rapporti di natura patrimoniale che li riguardano, senza che nulla gli stessi abbiano più reciprocamente a pretendere
6) I coniugi si danno, per quanto occorrer possa, reciproca autorizzazione all'espatrio e al rilascio dei rispettivi passaporti
7) Le spese della presente procedura saranno a carico di entrambi in ragione del
50% ciascuno.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 16/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2156 /2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto (la separazione personale e) lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data
05/09/2020 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. FERRINI MILENA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03/08/2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi per effetto di separazione personale omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 05/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 05/09/2020 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n. 155 parte
2 S. C dell'anno 2020; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
03/08/2023, che integralmente si riportano:
1) I coniugi e si sono separati Controparte_1 Parte_2
consensualmente ed abitano in diverse e separate residenze, liberi di stabilire la propria residenza e/o il proprio domicilio ove lo riterranno opportuno;
2 2) I coniugi sono economicamente autosufficienti, danno atto della reciproca ed adeguata indipendenza economica e nulla richiedono in ordine al loro mantenimento;
3) I ricorrenti non hanno beni in comune per i quali procedere a divisione e hanno già provveduto a regolare i reciproci rapporti.
I coniugi si danno atto e concordano per chiarezza che:
4) Per quanto riguarda l'immobile già adibito ad abitazione coniugale, lo stesso è di proprietà della signora , come pure gli arredi ed i beni mobili ivi Controparte_1
contenuti.
5) I coniugi dichiarano di avere già concordato e definito tra loro tutti i rapporti di natura patrimoniale che li riguardano, senza che nulla gli stessi abbiano più reciprocamente a pretendere
6) I coniugi si danno, per quanto occorrer possa, reciproca autorizzazione all'espatrio e al rilascio dei rispettivi passaporti
7) Le spese della presente procedura saranno a carico di entrambi in ragione del
50% ciascuno.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 16/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)