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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 10 bis
Verbale di udienza
All'udienza del 28 febbraio 2024, innanzi al Gop dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, nella causa civile iscritta al n. 1719/2013 R.G.A.C.,
promossa da
, nato a [...] il [...], all'epoca dei fatti residente in [...]Parte_1
(Me), c/da Matini, 26, c.f. , oggi residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Rifici unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carmelo Merlo,
attore,
contro
p. iva , con Sede in Milano, Corso Como, 17, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Isgrò,
convenuta
, nata a [...] il [...], residente in [...](Me), C/da Matini, 385, c.f. Controparte_2
, C.F._2
Contumace
Sono comparsi il dott. in sostituzione dell'avv. Renato Rifici e l'avv. Loredana Controparte_3
Maccora in sostituzione dell'avv. MERLO CARMELO per parte attrice, nonché l'avv. Spinnato in sostituzione dell'avv. Rizzo per l' Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa ed in particolare nelle note conclusive e chiedono la decisione.
L'avv. Spinnato si riporta anche al preverbale dell'odierna udienza.
Il dott. S. Rifici in particolare ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la pronuncia della Cass. civ. a sez. unite del 18.11.2008 n. 27337 e della più recente Cassazione n.
29859/2023. Il Gop
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale pronuncia sentenza di cui viene data lettura
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
IL Tribunale di Patti
Sez. 10 bis
In persona del gop, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: lesioni personali da sinistro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , citava e l' Parte_1 CP_2 Controparte_1
presso la quale la prima risultava assicurata per l'RC auto al fine di ottenere il risarcimento del danno dalle lesioni riportate dal sinistro occorso in data 28 settembre 2002 alle ore 17,00 per colpa esclusiva della che a bordo dell'autovettura Peugeot 205, tg ME523406, investiva l'attore mentre si trovava CP_2
con la propria bicicletta lungo la strada che da ingresso alla piazzetta della Chiesa San Francesco in
Ficarra c.da Matini.
Si costituiva l' che contestava le ricostruzione della dinamica del sinistro Controparte_1
operata dall'attore, il quale, a dire della propria assicurata, si sarebbe verificato per guida imprudente dell'allora Minore e/o comunque per responsabilità concorrente dello stesso, ovvero per Parte_1
omesso controllo sul minore da parte dei suoi genitori e che rilevava l'eccessività della richiesta risarcitoria nel quantum, dovendola ricondurre, ove provata la responsabilità della convenuta, al giusto, equo e provato.
Non si costituiva . CP_2
Veniva espletata prova testimoniale e consulenza d'ufficio medico-legale, sulla persona dell'attore e all'odierna udienza discussa brevemente la causa la stessa veniva decisa.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono ed in tali limiti può essere accolta. Nessuna pronuncia in merito alla prescrizione deve qui operarsi atteso che la relativa eccezione non è risulta essere stata sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione in giudizio tempestivamente depositata.
Trattandosi di eccezione in senso stretto soggiace alle preclusioni di legge sulla sua rilevabilità ad opera della parte costituitasi tempestivamente.
Passando al merito
Quanto alle domande dell'attore, occorre rilevare che sulla base dell'istruttoria svolta, è emerso che l'incidente si è realmente verificato e ciò è avvenuto per esclusiva responsabilità della convenuta CP_2
.
[...]
Il teste escusso presente al momento del sinistro, , ha dichiarato di avere visto la Testimone_1
convenuta a bordo della propria autovettura procedere nella manovra di inversione ad U ed invadere la corsia di pertinenza dell'attore, all'epoca dei fatti minore, che si trovava nel pomeriggio di settembre, con la propria bicicletta in prossimità della piazzetta della Chiesa Sa Francesco, sul margine destro della propria corsia e con il quale la convenuta andava ad impattare, provocando la caduta del Pt_1
Tutti gli altri testi sono giunti successivamente all'incidente ed hanno confermato la presenza dei mezzi, la loro posizione e i punti d'urto.
Il fatto storico dell'avvenuto scontro tra i mezzi è risultato provato.
Risulta accertata nei termini sopra descritti la dinamica dell'incidente in ordine alla responsabilità della conducente della Peugeot 205 di proprietà di , assicurata . CP_2 Controparte_1
Passando al quantum del risarcimento del danno lamentato dall'attore, lo stesso va liquidato sulla base della ctu medico legale a firma della dott.ssa , che appare motivata e fondata su Persona_1
argomentazioni scientifiche, esente da vizi e da validi rilievi contrari che ne possano inficiare il risultato .
Alla stregua di quanto accertato, il CTU, in linea con la documentazione medica prodotta, va riconosciuta in capo all'attore la diagnosi di “ Esiti di frattura 3° distale radio sinistro e infrazione 3° distale ulna sinistra, con lieve limitazione funzionale del polso sinistro”, mentre risulta escluso il nesso causale delle ulteriori patologie denunciate dal Pt_1
La quantificazione dei danni subiti va compiuta considerando quanto statuito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha precisato che lo stesso,
“identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
Ciò premesso, con riferimento ai danni non patrimoniali, occorre rilevare che il danno alla salute (o danno biologico), del quale l'attore ha chiesto il risarcimento, trova una compiuta definizione negli artt.
138 e 139 d.lgs. n. 209/05, quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Nella specie, avendo riguardo alla commisurazione del danno effettuata dal c.t.u., trova applicazione il richiamato art. 139 D.Lgs. n. 209/05.
Al riguardo, si impone un chiarimento: anche l'art. 139 cod. ass., prevede, a sua volta, la possibilità di adeguamento del danno "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" e col limite del quinto della valutazione tabellare. La stessa norma chiarisce tuttavia che l'oggetto del risarcimento consiste "nell'incidenza negativa sulle attività dinamico-relazionali della persona del danneggiato", ossia sull'esistenza della persona, senza alcun riguardo alle sofferenze fisiche o morali. Pertanto, l'adeguamento cui fa riferimento il comma 3, col limite del quinto, non può che riferirsi alle stesse conseguenza pregiudizievoli descritte dalla norma medesima, nei casi in cui le stesse siano maggiori di quanto accade normalmente, per le particolari condizioni soggettive del danneggiato (si pensi, ad es., ad un rilevante danno alla deambulazione per un soggetto particolarmente appassionato di escursioni in montagna). Ne discende che l'adeguamento della liquidazione del danno biologico alle sofferenze concretamente subite – in quanto riferito ad un pregiudizio ontologicamente diverso - si sottrae ai limiti posti dall'art. 139, comma 3 cod. ass..
In altri termini, occorre concludere che le tabelle giurisprudenziali e legali hanno esclusivo riguardo alle patologie accertate, e alle relative percentuali di invalidità. Esse non tengono conto - proprio perché tendenti a oggettivare il risarcimento in funzione dell'omogeneità dello stesso - delle sofferenze subite dal danneggiato. Poiché il risarcimento del danno alla salute deve invece ricomprendere ogni pregiudizio derivatone al soggetto, ivi compreso quello che viene comunemente definito “danno morale in senso stretto” - e che non è che una componente del danno biologico - la valutazione deve essere aumentata, tenendo conto degli elementi concreti emersi del corso del giudizio, anche oltre la percentuale di cui all'art. 139, comma III, cod. ass..
L'autonomia concettuale del danno morale rispetto a quello da invalidità permanente appare ulteriormente confermata dallo stesso legislatore che, intervenuto, successivamente alla pronuncia delle
SS.UU., sul danno morale, in materia di infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, ne ha previsto l'autonoma liquidazione (cfr.art. 5 del D.P.R. 37/2009).
Ciò posto nel caso di specie non emergono elementi dalla complessiva attività istruttoria che portino a ritenere sussistente una maggiorazione dell'oggettivazione del danno calcolato come appresso sotto la voce di danno morale.
Il consulente tecnico, all'esito di un'accurata indagine fondata sull'esame clinico dell'attore e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, ha accertato che ha riportato le lesioni Parte_1 accertate ed ha, pertanto, riconosciuto un'inabilità permanente nella misura del 3%; il c.t.u. ha poi determinato in giorni 70 il periodo di inabilità parziale, di cui gg 30 al 75%, gg 20 al 40% e gg 20 al
15%.
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. sono condivisibili.
Sul punto, si precisa che il consulente ha individuato le patologie del ricorrente come riconducibili al sinistro.
Facendo applicazione dei superiori criteri occorre procedere alla quantificazione del danno.
Il risarcimento derivante alla rigida applicazione delle tabelle non dovrà essere ulteriormente aumentato per consentirne l'adeguamento al caso concreto.
Avuto riguardo ai superiori criteri di liquidazione e all'età dell'attore al momento dell'incidente (13 anni), il danno biologico da invalidità permanente va pertanto liquidato nella complessiva cifra di € 3.332,46
Anche l'inabilità temporanea va liquidata come danno biologico e nella corrispondente percentuale per l'inabilità parziale, per un totale di € 1.835,80.
Ne risulta un danno biologico di € 5.168,26.
Venendo alla liquidazione dei danni patrimoniali, non risultano spese mediche documentate. I danni vanno quindi liquidati in complessivi € 5.168,26.
La somma è già rivalutata
Sugli importi come sopra determinati vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi cd. compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, dovendosi ragionevolmente presumere che, ove corrisposta per tempo, detta somma sarebbe stata utilizzata per ricavarne un lucro, anche sub specie di mancato ricorso al credito;
siffatti interessi vanno calcolati, sul capitale – devalutato, quanto ai danni attualizzati - alla data del fatto e poi via via rivalutato, con cadenza mensile e secondo gli indici fino alla data della presente decisione. Org_1
Sulla somma risultante dal superiore calcolo decorreranno poi gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
I convenuti in solido tra loro vanno condannati al pagamento dell'importo sopra determinato in favore dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i convenuti e CP_2 [...]
in solido tra loro vanno condannati al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti dell'attore, secondo la liquidazione fatta in dispositivo nei minimi per il limitato accoglimento del valore del decisum ex DM 55/2014 come smi. Vengono definitivamente poste a carico dei convneuti e spese di CTU, liquidate con separato atto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Gop, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto, così provvede:
- condanna l' e al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_2 Parte_1 della complessiva somma di € 5.168,26, alla quale vanno aggiunti gli accessori calcolati secondo le modalità di cui in parte motiva;
- condanna i predetti convenuti, in solido, alla refusione delle spese process uali, liquidate in complessivi € 3.040,00, di cui € 500,00, per spese esenti, oltre Iva, cpa e spese generali, ponendo altresì definitivamente a loro carico le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Patti, 28 febbraio 2024 IL GIUDICE
Elisabetta Artino I.
Sez. 10 bis
Verbale di udienza
All'udienza del 28 febbraio 2024, innanzi al Gop dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, nella causa civile iscritta al n. 1719/2013 R.G.A.C.,
promossa da
, nato a [...] il [...], all'epoca dei fatti residente in [...]Parte_1
(Me), c/da Matini, 26, c.f. , oggi residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Rifici unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carmelo Merlo,
attore,
contro
p. iva , con Sede in Milano, Corso Como, 17, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Isgrò,
convenuta
, nata a [...] il [...], residente in [...](Me), C/da Matini, 385, c.f. Controparte_2
, C.F._2
Contumace
Sono comparsi il dott. in sostituzione dell'avv. Renato Rifici e l'avv. Loredana Controparte_3
Maccora in sostituzione dell'avv. MERLO CARMELO per parte attrice, nonché l'avv. Spinnato in sostituzione dell'avv. Rizzo per l' Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa ed in particolare nelle note conclusive e chiedono la decisione.
L'avv. Spinnato si riporta anche al preverbale dell'odierna udienza.
Il dott. S. Rifici in particolare ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la pronuncia della Cass. civ. a sez. unite del 18.11.2008 n. 27337 e della più recente Cassazione n.
29859/2023. Il Gop
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale pronuncia sentenza di cui viene data lettura
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
IL Tribunale di Patti
Sez. 10 bis
In persona del gop, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: lesioni personali da sinistro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , citava e l' Parte_1 CP_2 Controparte_1
presso la quale la prima risultava assicurata per l'RC auto al fine di ottenere il risarcimento del danno dalle lesioni riportate dal sinistro occorso in data 28 settembre 2002 alle ore 17,00 per colpa esclusiva della che a bordo dell'autovettura Peugeot 205, tg ME523406, investiva l'attore mentre si trovava CP_2
con la propria bicicletta lungo la strada che da ingresso alla piazzetta della Chiesa San Francesco in
Ficarra c.da Matini.
Si costituiva l' che contestava le ricostruzione della dinamica del sinistro Controparte_1
operata dall'attore, il quale, a dire della propria assicurata, si sarebbe verificato per guida imprudente dell'allora Minore e/o comunque per responsabilità concorrente dello stesso, ovvero per Parte_1
omesso controllo sul minore da parte dei suoi genitori e che rilevava l'eccessività della richiesta risarcitoria nel quantum, dovendola ricondurre, ove provata la responsabilità della convenuta, al giusto, equo e provato.
Non si costituiva . CP_2
Veniva espletata prova testimoniale e consulenza d'ufficio medico-legale, sulla persona dell'attore e all'odierna udienza discussa brevemente la causa la stessa veniva decisa.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono ed in tali limiti può essere accolta. Nessuna pronuncia in merito alla prescrizione deve qui operarsi atteso che la relativa eccezione non è risulta essere stata sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione in giudizio tempestivamente depositata.
Trattandosi di eccezione in senso stretto soggiace alle preclusioni di legge sulla sua rilevabilità ad opera della parte costituitasi tempestivamente.
Passando al merito
Quanto alle domande dell'attore, occorre rilevare che sulla base dell'istruttoria svolta, è emerso che l'incidente si è realmente verificato e ciò è avvenuto per esclusiva responsabilità della convenuta CP_2
.
[...]
Il teste escusso presente al momento del sinistro, , ha dichiarato di avere visto la Testimone_1
convenuta a bordo della propria autovettura procedere nella manovra di inversione ad U ed invadere la corsia di pertinenza dell'attore, all'epoca dei fatti minore, che si trovava nel pomeriggio di settembre, con la propria bicicletta in prossimità della piazzetta della Chiesa Sa Francesco, sul margine destro della propria corsia e con il quale la convenuta andava ad impattare, provocando la caduta del Pt_1
Tutti gli altri testi sono giunti successivamente all'incidente ed hanno confermato la presenza dei mezzi, la loro posizione e i punti d'urto.
Il fatto storico dell'avvenuto scontro tra i mezzi è risultato provato.
Risulta accertata nei termini sopra descritti la dinamica dell'incidente in ordine alla responsabilità della conducente della Peugeot 205 di proprietà di , assicurata . CP_2 Controparte_1
Passando al quantum del risarcimento del danno lamentato dall'attore, lo stesso va liquidato sulla base della ctu medico legale a firma della dott.ssa , che appare motivata e fondata su Persona_1
argomentazioni scientifiche, esente da vizi e da validi rilievi contrari che ne possano inficiare il risultato .
Alla stregua di quanto accertato, il CTU, in linea con la documentazione medica prodotta, va riconosciuta in capo all'attore la diagnosi di “ Esiti di frattura 3° distale radio sinistro e infrazione 3° distale ulna sinistra, con lieve limitazione funzionale del polso sinistro”, mentre risulta escluso il nesso causale delle ulteriori patologie denunciate dal Pt_1
La quantificazione dei danni subiti va compiuta considerando quanto statuito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha precisato che lo stesso,
“identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
Ciò premesso, con riferimento ai danni non patrimoniali, occorre rilevare che il danno alla salute (o danno biologico), del quale l'attore ha chiesto il risarcimento, trova una compiuta definizione negli artt.
138 e 139 d.lgs. n. 209/05, quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Nella specie, avendo riguardo alla commisurazione del danno effettuata dal c.t.u., trova applicazione il richiamato art. 139 D.Lgs. n. 209/05.
Al riguardo, si impone un chiarimento: anche l'art. 139 cod. ass., prevede, a sua volta, la possibilità di adeguamento del danno "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" e col limite del quinto della valutazione tabellare. La stessa norma chiarisce tuttavia che l'oggetto del risarcimento consiste "nell'incidenza negativa sulle attività dinamico-relazionali della persona del danneggiato", ossia sull'esistenza della persona, senza alcun riguardo alle sofferenze fisiche o morali. Pertanto, l'adeguamento cui fa riferimento il comma 3, col limite del quinto, non può che riferirsi alle stesse conseguenza pregiudizievoli descritte dalla norma medesima, nei casi in cui le stesse siano maggiori di quanto accade normalmente, per le particolari condizioni soggettive del danneggiato (si pensi, ad es., ad un rilevante danno alla deambulazione per un soggetto particolarmente appassionato di escursioni in montagna). Ne discende che l'adeguamento della liquidazione del danno biologico alle sofferenze concretamente subite – in quanto riferito ad un pregiudizio ontologicamente diverso - si sottrae ai limiti posti dall'art. 139, comma 3 cod. ass..
In altri termini, occorre concludere che le tabelle giurisprudenziali e legali hanno esclusivo riguardo alle patologie accertate, e alle relative percentuali di invalidità. Esse non tengono conto - proprio perché tendenti a oggettivare il risarcimento in funzione dell'omogeneità dello stesso - delle sofferenze subite dal danneggiato. Poiché il risarcimento del danno alla salute deve invece ricomprendere ogni pregiudizio derivatone al soggetto, ivi compreso quello che viene comunemente definito “danno morale in senso stretto” - e che non è che una componente del danno biologico - la valutazione deve essere aumentata, tenendo conto degli elementi concreti emersi del corso del giudizio, anche oltre la percentuale di cui all'art. 139, comma III, cod. ass..
L'autonomia concettuale del danno morale rispetto a quello da invalidità permanente appare ulteriormente confermata dallo stesso legislatore che, intervenuto, successivamente alla pronuncia delle
SS.UU., sul danno morale, in materia di infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, ne ha previsto l'autonoma liquidazione (cfr.art. 5 del D.P.R. 37/2009).
Ciò posto nel caso di specie non emergono elementi dalla complessiva attività istruttoria che portino a ritenere sussistente una maggiorazione dell'oggettivazione del danno calcolato come appresso sotto la voce di danno morale.
Il consulente tecnico, all'esito di un'accurata indagine fondata sull'esame clinico dell'attore e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, ha accertato che ha riportato le lesioni Parte_1 accertate ed ha, pertanto, riconosciuto un'inabilità permanente nella misura del 3%; il c.t.u. ha poi determinato in giorni 70 il periodo di inabilità parziale, di cui gg 30 al 75%, gg 20 al 40% e gg 20 al
15%.
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. sono condivisibili.
Sul punto, si precisa che il consulente ha individuato le patologie del ricorrente come riconducibili al sinistro.
Facendo applicazione dei superiori criteri occorre procedere alla quantificazione del danno.
Il risarcimento derivante alla rigida applicazione delle tabelle non dovrà essere ulteriormente aumentato per consentirne l'adeguamento al caso concreto.
Avuto riguardo ai superiori criteri di liquidazione e all'età dell'attore al momento dell'incidente (13 anni), il danno biologico da invalidità permanente va pertanto liquidato nella complessiva cifra di € 3.332,46
Anche l'inabilità temporanea va liquidata come danno biologico e nella corrispondente percentuale per l'inabilità parziale, per un totale di € 1.835,80.
Ne risulta un danno biologico di € 5.168,26.
Venendo alla liquidazione dei danni patrimoniali, non risultano spese mediche documentate. I danni vanno quindi liquidati in complessivi € 5.168,26.
La somma è già rivalutata
Sugli importi come sopra determinati vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi cd. compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, dovendosi ragionevolmente presumere che, ove corrisposta per tempo, detta somma sarebbe stata utilizzata per ricavarne un lucro, anche sub specie di mancato ricorso al credito;
siffatti interessi vanno calcolati, sul capitale – devalutato, quanto ai danni attualizzati - alla data del fatto e poi via via rivalutato, con cadenza mensile e secondo gli indici fino alla data della presente decisione. Org_1
Sulla somma risultante dal superiore calcolo decorreranno poi gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
I convenuti in solido tra loro vanno condannati al pagamento dell'importo sopra determinato in favore dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i convenuti e CP_2 [...]
in solido tra loro vanno condannati al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti dell'attore, secondo la liquidazione fatta in dispositivo nei minimi per il limitato accoglimento del valore del decisum ex DM 55/2014 come smi. Vengono definitivamente poste a carico dei convneuti e spese di CTU, liquidate con separato atto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Gop, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto, così provvede:
- condanna l' e al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_2 Parte_1 della complessiva somma di € 5.168,26, alla quale vanno aggiunti gli accessori calcolati secondo le modalità di cui in parte motiva;
- condanna i predetti convenuti, in solido, alla refusione delle spese process uali, liquidate in complessivi € 3.040,00, di cui € 500,00, per spese esenti, oltre Iva, cpa e spese generali, ponendo altresì definitivamente a loro carico le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Patti, 28 febbraio 2024 IL GIUDICE
Elisabetta Artino I.