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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Ripetizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha indebito
pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5421/2024 R.G. N. 5421/24
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 11.03.2025, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito”; e vertente Parte_1
[... _______________ tra
, rappresentata e difesa dall'avv. T. Amato del Foro Parte_2
di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente
CP_1
N. _______________ domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via San n. 023/2025 R.B. Prev.
, n. 131/f; Per_1
Ricorrente
Discusso nel termine del 11.03.2025 e con scambio di note scritte
, in persona del Parte_3 art. 127 ter cpc
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Deposito minuta Per_2
_________________ Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5421/24 R.G. Scelza c/o pag. 1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 11.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, adiva il Parte_2
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava il provvedimento dell' in data 09.08.2024, col quale l chiedeva CP_2 Controparte_3
ad essa ricorrente la restituzione della somma di euro 3.160,20 per l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per il periodo 01.01.2003/31.12.2003; quindi, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero disposto dall con condanna CP_2
dell'Istituto al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa comunicazione del precedente provvedimento in data 30.04.2021; 2)
l'intervenuta prescrizione.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_2
rigetto: in particolare, chiedeva breve rinvio per procedere, in via di autotutela, all'abbandono del credito, già formalizzato dall'Ufficio amministrativo e in fase di approvazione da parte della Parte_4
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 11.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex
Giudizio n. 5421/24 R.G. Scelza c/o pag. 2 CP_2 art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_2
accolto.
Invero, come evidenziato dallo stesso Istituto resistente, la pregressa comunicazione dell' in data 30.04.2021, pur spedita, non risulta CP_2
ricevuta dall'odierna parte resistente (cfr. all. nn.
1-4 del fascicolo di parte resistente): di conseguenza, mancando la rituale notifica dell'atto interruttivo, il credito previdenziale, risalente all'anno 2003, è inesorabilmente prescritto, pur applicando il termine più lungo di dieci anni.
Allo stato, quindi, non essendo in discussione le dette circostanze, appare del tutto superfluo rinviare il presente giudizio, non dovendosi acquisire ulteriori e diversi elementi per la decisione, anche in merito alle valutazioni a farsi circa le spese di causa: infatti, un eventuale abbandono del credito previdenziale in sede di autotutela, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potrebbe modificare le valutazioni relative alla soccombenza (virtuale) dell' resistente. Pt_3
Pertanto, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, quindi, va accolto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le CP_2
quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 24.10.2024 e CP_2
ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Giudizio n. 5421/24 R.G. Scelza c/o pag. 3 CP_2 reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente CP_2
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali
15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 11.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5421/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_2 CP_2