Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2173/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2173/2013 R.G.A.C.,
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura a margine Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione dall'Avv. Angela Marcella TAMBURRINO e dall'Avv. Massimo
MARINO, con elezione di domicilio nello studio del secondo;
ATTORI
E
rapp.ta e difesa, giusta procura in calce della comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, dall'Avv. Alfonso LENZA, del Foro di Salerno, ed elett.te dom.ta nello studio dell'Avv. Rosa MIRAGLIA;
CONVENUTA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dall'Avv. Dorilena RISO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTO
e rapp.ti e difesi, giusta procura a margine della CP_3 CP_4 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giampaolo BRIENZA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI avente ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e traevano in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Potenza, i propri fratelli e e la sorella CP_2 CP_3 CP_4
1
affinché il medesimo Tribunale sciogliesse la comunione ereditaria tra Controparte_1 di loro, sorta per effetto della morte del padre nato ad [...], il 15 Giugno Persona_1
1913, e morto a Potenza, il 30 Luglio 2007, concernente l'unico bene relitto, ossia l'immobile in Potenza, posto al primo piano sottostrada del fabbricato condominiale di Via Pasquale
Grippo, n. 11, identificato nel N.C.E.U. al foglio 48, p.lla 448, sub.14.
2. si costituiva, aderendo alla domanda. Controparte_1
3. aderiva anch'egli, ma solo in via subordinata, giacché chiedeva, in CP_2 primo luogo, che si sospendesse la divisione, ai sensi dell'art. 717 c.c., in attesa di un incremento delle quotazioni degli immobili, da ultimo di molto ridottesi.
4. e si costituivano anch'essi, concludendo come CP_3 CP_4
CP_2
5. Il G.I. disponeva una c.t.u., mediante cui il bene veniva descritto e stimato, e rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di sospensione della divisione, presentata ai sensi dell'art. 717 c.c., non risulta più coltivata, del resto essendo decorso il quinquennio, previsto da quella norma (senza aggiungere che si trattava di un'intenzione velleitaria, considerando che, nel tempo, com'è noto, la popolazione lucana si stava e si sta sempre più riducendo, con ovvia pressoché costante diminuzione, e non incremento, dei valori immobiliari).
2. chiede, tuttavia, da ultimo, che l'immobile non venga venduto, essendo CP_2 più conveniente la concessione in locazione: egli osserva che si tratta di bene indivisibile, la cui assegnazione non è stata chiesta da alcuna delle parti.
Tale posizione non può essere condivisa: persistendo l'altrui intento di sciogliere la communio, infatti, non è possibile altro, che procedere alla divisione (art. 713, co. 1, c.c.)
3. Il c.t.u., il quale ha proceduto secondo criteri condivisibili, ed esenti da censure di natura giuridica, logica o tecnica, e che non ha ricevuto osservazioni delle parti, ha accertato l'inesistenza di formalità pregiudizievoli (cfr. la seconda relazione depositata), la regolarità urbanistica e l'indivisibilità, in natura, del bene (un appartamento di non grande dimensione, con piccole pertinenze): egli ha stimato il valore dell'immobile in euro 95.140,00, poi rettificato in euro 94.140,00, al fine della omogenea ed agevole formazione di quote in denaro.
La relazione è datata al 30 Dicembre 2015, ma nessuna delle parti ha evidenziato motivi che lascino ritenere che il valore del bene possa essere aumentato in maniera corrispondente a quella dell'incremento del costo della vita: e, anzi, per quanto detto nel precedente § 1, è, piuttosto, verosimile il contrario.
Appare corretto, pertanto, mantenere, alla data della decisione (Cass. civ., Sez. II, sent.
23.8.2023, n. 25123), esattamente la stima fissata dall'ausiliario.
4. Nessuna delle parti ha chiesto l'assegnazione dell'immobile: l'allora G.I. (cfr.
l'ordinanza emessa all'udienza del 4 Marzo 2020) rimetteva la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza disporre la vendita.
2 N. 2173/2013 R.G.A.C.
Lo scrivente, subentrato a distanza ulteriore di tempo, deve, pertanto, decidere la controversia, assegnando il bene e prevedendo i conguagli.
Come testè riferito, nessuna delle parti ha chiesto di ottenere per sé l'immobile: ma in realtà, non svolge attività difensiva da anni e, in particolare, non ha Controparte_1 mai precisato le proprie conclusioni: sicché, in assenza di una di lei attuale manifestazione di intenti, non rimane che individuare costei, quale assegnataria.
I conguagli, come calcolato dal c.t.u., ammonteranno ad euro 15.690,00 per ciascuno dei coeredi dell'assegnataria.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione delle particolarità della controversia: quelle di c.t.u., nel rapporto fra le parti, rimarranno a carico delle medesime, per quote eguali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2173/2013 R.G.A.C., promossa da e da contro Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_1
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] CP_3 CP_4 disattesa, così decide:
1. scioglie, nella maniera indicata nei capi successivi, la comunione tra le parti, sorta per effetto della morte di nato ad [...], il [...], e morto a Persona_1
Potenza, il 30 Luglio 2007;
2. assegna a nata a Potenza, il [...], in [...] piena Controparte_1 ed esclusiva, l'immobile in Potenza, posto al primo piano sottostrada del fabbricato condominiale di Via Pasquale Grippo, n. 11, identificato nel N.C.E.U. al foglio 48, p.lla
448, sub.14;
3. condanna a pagare a a Controparte_1 Parte_1 Parte_2
a a ed a la somma di euro 15.690,00 CP_2 CP_3 CP_4 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza, sino al soddisfo;
4. ordina la trascrizione di questa sentenza;
5. compensa le spese di lite tra le parti;
6. onera, nel rapporto fra le parti, ciascuna delle parti medesime delle spese di c.t.u., in pari misura.
Potenza, 23 Maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3 N. 2173/2013 R.G.A.C.
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