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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 22.5.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 14473/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Montenuovo Licola Patria n. 139, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Carbon, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via San Pasquale n. 48 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De CP_2 E Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC: ; ) Email_2
E
, con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14, C.F. Controparte_3
, in persona del dott. , n.q. di Procuratore speciale in forza di procura P.IVA_1 Controparte_4 speciale notarile in atti, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Andrea Simeoli, con cui elett.te domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via D. Scarlatti 6 (comunicazioni alla PEC:
) Email_4
Convenuti
E
in persona del legale rapp. p.t. Controparte_5
Convenuta contumace MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la
Intimazione di pagamento n. 07120249018935104000, notificata il 20.5.2024 dall
[...]
limitatamente agli Avvisi di addebito n. 37120120007939683000 Controparte_6
(presuntivamente) notificato il giorno 15.10.2012 e n. 37120120015777462000 (presuntivamente) notificato il giorno 31.01.2013, relativi a omesso pagamento di contributi IVS per gli anni 2006,
2007 e 2008. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei contributi pretesi. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato, ricorrendone tutti i motivi ed i presupposti di legge, come spiegato e rilevato in atti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'intimazione di pagamento n.
07120249018935104000 nonché dei sottesi avvisi di addebito n. 37120120007939683000
(presuntivamente) notificato il giorno 15.10.2012 e n. 37120120015777462000 (presuntivamente) notificato il giorno 31.01.2013 riguardanti il presunto mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 2006, 2007 e 2008 per sopravvenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 L. 335/95, nonché dei titoli sottesi;
3) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto impugnato, ovvero in via gradata degli avvisi opposti, per inesistenza e/o omessa notifica, secondo i modi prescritti dalla legge;
4) dichiarare la cancellazione dei ruoli opposti, con ordine di ottemperanza da parte del concessionario convenuto;
5) con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA, come per legge, in solido in capo ai convenuti, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituivano ritualmente in giudizio l' e che CP_2 Controparte_6 concludevano, con diffuse deduzioni in fatto e in diritto, per la inammissibilità e infondatezza del ricorso in opposizione. L' documentava l'avvenuta notifica degli AVA sottesi all'opposta intimazione di pagamento. CP_2
rilevava altresì che la prescrizione “successiva” alla notifica dei Controparte_6 cennati AVA era comunque stata efficacemente interrotta, allegando quali atti interruttivi la
Intimazione di pagamento n. 07120149005967143000 notificata in data 04/06/2014 (doc. 7), la
Intimazione di pagamento n. 07120149005967244000 notificata in data 04/06/2014 (doc. 8) e la Intimazione di pagamento n. 07120189025352012000 notificata in data 25/02/2019 (doc. 6). All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione al 22.5.2025, con termine per il deposito di note illustrative.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della rimasta Controparte_5 contumace nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che effettivamente il credito di cui all'Intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio non è stato cartolarizzato, in quanto maturato ed accertato successivamente al 1° gennaio 2006.
Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma) (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n. 22292). Passando all'esame del ricorso, parte ricorrente ha eccepito la omessa notifica degli Avvisi di addebito sottesi alla opposta Intimazione di pagamento e la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e sanzionatori ivi sottesi.
Considerato che
in materia opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 e 10, della L. n. 335/1995, l'eccezione è infondata, avendo l' fornito prova, mediante la CP_2 documentazione allegata alla memoria difensiva, di avere provveduto alla notifica dei seguenti AVA, rispetto ai quali ha documentato di avere notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione CP_7 successiva (ovvero calcolata a decorrere dalle date di notifica degli AVA presupposti): 1) AVA n. 37120120007939683000 notificato il giorno 15.10.2012 (a familiare convivente) e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120149005967143000 notificata in data 04/06/2014
e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189025352012000 notificata in data
25/02/2019;
2) AVA n. 37120120015777462000 notificato il giorno 31.01.2013 (a familiare convivente) e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120149005967244000 notificata in data 04/06/2014
e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189025352012000 notificata in data
25/02/2019. Ebbene l'intimazione di pagamento n. 07120249018935104000, in questa sede impugnata, pacificamente notificata il 20.5.2024, interveniva prima della scadenza del quinquennio calcolato a decorrere dalle predette date di notifica, dunque con efficacia interruttiva della prescrizione.
Invero, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19. In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3). Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Ne deriva che, considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni, alla data della notifica della intimazione di pagamento n. 07120249018935104000, avvenuta il 20.5.2024, non era ancora decorso il quinquennio, calcolato a decorrere dalle date di notifica accertate (25/02/2019). Consegue a quanto esposto che l'opposizione risulta infondata con riferimento agli avvisi di addebito in questione e va pertanto rigettata. La qualità delle parti e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
Napoli 20.6.2025
Il Giudice del lavoro
Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 22.5.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 14473/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Montenuovo Licola Patria n. 139, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Carbon, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via San Pasquale n. 48 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De CP_2 E Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC: ; ) Email_2
E
, con sede in Roma alla Via G. Grezar n. 14, C.F. Controparte_3
, in persona del dott. , n.q. di Procuratore speciale in forza di procura P.IVA_1 Controparte_4 speciale notarile in atti, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Andrea Simeoli, con cui elett.te domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via D. Scarlatti 6 (comunicazioni alla PEC:
) Email_4
Convenuti
E
in persona del legale rapp. p.t. Controparte_5
Convenuta contumace MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la
Intimazione di pagamento n. 07120249018935104000, notificata il 20.5.2024 dall
[...]
limitatamente agli Avvisi di addebito n. 37120120007939683000 Controparte_6
(presuntivamente) notificato il giorno 15.10.2012 e n. 37120120015777462000 (presuntivamente) notificato il giorno 31.01.2013, relativi a omesso pagamento di contributi IVS per gli anni 2006,
2007 e 2008. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei contributi pretesi. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato, ricorrendone tutti i motivi ed i presupposti di legge, come spiegato e rilevato in atti;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'intimazione di pagamento n.
07120249018935104000 nonché dei sottesi avvisi di addebito n. 37120120007939683000
(presuntivamente) notificato il giorno 15.10.2012 e n. 37120120015777462000 (presuntivamente) notificato il giorno 31.01.2013 riguardanti il presunto mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 2006, 2007 e 2008 per sopravvenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 L. 335/95, nonché dei titoli sottesi;
3) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto impugnato, ovvero in via gradata degli avvisi opposti, per inesistenza e/o omessa notifica, secondo i modi prescritti dalla legge;
4) dichiarare la cancellazione dei ruoli opposti, con ordine di ottemperanza da parte del concessionario convenuto;
5) con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA, come per legge, in solido in capo ai convenuti, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituivano ritualmente in giudizio l' e che CP_2 Controparte_6 concludevano, con diffuse deduzioni in fatto e in diritto, per la inammissibilità e infondatezza del ricorso in opposizione. L' documentava l'avvenuta notifica degli AVA sottesi all'opposta intimazione di pagamento. CP_2
rilevava altresì che la prescrizione “successiva” alla notifica dei Controparte_6 cennati AVA era comunque stata efficacemente interrotta, allegando quali atti interruttivi la
Intimazione di pagamento n. 07120149005967143000 notificata in data 04/06/2014 (doc. 7), la
Intimazione di pagamento n. 07120149005967244000 notificata in data 04/06/2014 (doc. 8) e la Intimazione di pagamento n. 07120189025352012000 notificata in data 25/02/2019 (doc. 6). All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione al 22.5.2025, con termine per il deposito di note illustrative.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della rimasta Controparte_5 contumace nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che effettivamente il credito di cui all'Intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio non è stato cartolarizzato, in quanto maturato ed accertato successivamente al 1° gennaio 2006.
Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma) (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n. 22292). Passando all'esame del ricorso, parte ricorrente ha eccepito la omessa notifica degli Avvisi di addebito sottesi alla opposta Intimazione di pagamento e la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e sanzionatori ivi sottesi.
Considerato che
in materia opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 e 10, della L. n. 335/1995, l'eccezione è infondata, avendo l' fornito prova, mediante la CP_2 documentazione allegata alla memoria difensiva, di avere provveduto alla notifica dei seguenti AVA, rispetto ai quali ha documentato di avere notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione CP_7 successiva (ovvero calcolata a decorrere dalle date di notifica degli AVA presupposti): 1) AVA n. 37120120007939683000 notificato il giorno 15.10.2012 (a familiare convivente) e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120149005967143000 notificata in data 04/06/2014
e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189025352012000 notificata in data
25/02/2019;
2) AVA n. 37120120015777462000 notificato il giorno 31.01.2013 (a familiare convivente) e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120149005967244000 notificata in data 04/06/2014
e contenuto nella Intimazione di pagamento n. 07120189025352012000 notificata in data
25/02/2019. Ebbene l'intimazione di pagamento n. 07120249018935104000, in questa sede impugnata, pacificamente notificata il 20.5.2024, interveniva prima della scadenza del quinquennio calcolato a decorrere dalle predette date di notifica, dunque con efficacia interruttiva della prescrizione.
Invero, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19. In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3). Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Ne deriva che, considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni, alla data della notifica della intimazione di pagamento n. 07120249018935104000, avvenuta il 20.5.2024, non era ancora decorso il quinquennio, calcolato a decorrere dalle date di notifica accertate (25/02/2019). Consegue a quanto esposto che l'opposizione risulta infondata con riferimento agli avvisi di addebito in questione e va pertanto rigettata. La qualità delle parti e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
Napoli 20.6.2025
Il Giudice del lavoro
Federico Bile