Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Causa civile n 2023 / 2605 RG
Tribunale Ordinario di AT
Sezione Civile
Verbale udienza a trattazione scritta del 7 gennaio 2025
Apertura verbale ore 13.03
ricorrente Parte_1
resistente Parte_2
Il Giudice visto il provvedimento emesso a conclusione dell' udienza del 18 novembre 2024, con cui ha rinviato la causa all'udienza del 7 gennaio 2025 ore 00,00 da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ossia mediante il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati;
rilevato che parte ricorrente, pur avendone facoltà, non ha manifestato motivato dissenso all'utilizzo della forma di trattazione della udienza nella modalità cd “cartolare”
preso atto che il procuratore di parte ricorrente ha inviato in pct le note di udienza così come richiesto nel provvedimento;
considerato che secondo la modalità cartolare prevista, il giudice adotta il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
così dispone:
Trattiene la causa in decisione, ritirandosi in camera di consiglio per deliberare alle ore 13.30; quindi alle ore 19.05 pronuncia sentenza, corredata da motivazione, da considerarsi allegata. Verbale chiuso ore 19.10 Il GOT Maria Carmen Napolitano
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE CIVILE DI PRATO in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2605/2023 RG promossa da nato a [...] il [...] CF residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(PT) Via Statale n. 192/5, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lamberti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Quarrata Piazza del Risorgimento n. 46
- ricorrente -
CONTRO
(CF ) nata nello Zhejiang (RPC) il 21.6.1985 residente a Parte_2 CodiceFiscale_2
Padova Via Fra G. Eremitano n. 44 (P.IVA ) - resistente contumace - P.IVA_1
Avente ad oggetto: cessazione contratto di comodato, restituzione immobile, risarcimento
CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta pervenute per l'udienza del 7 gennaio 2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di AT , ha esposto: Parte_1
- di avere concesso in comodato gratuito a , l' immobile di sua proprietà situato a Parte_2
AT Via XX Settembre n. 44, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di AT al Foglio 71, particella 104, sub 500, categoria A10 Classe 4, rendita catastale di € 1147,83;
- di avere stipulato il contratto in data 6.9.2018 e di averlo registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 5554 Mod. 3;
- alla scadenza pattuita del 5.8.2020 la comodataria non aveva restituito l'unità immobiliare nonostante la diffida inviata e che ciò comportava l'addebito della penale prevista all'art. 2 del contratto, nella misura di € 1000,00 per ogni mese di ritardo nella restituzione del bene;
- di avere altresì constatato che era stata arbitrariamente modificata la destinazione d'uso dell'immobile atteso che l'unità era stata adibita ad abitazione, in violazione dell'art. 6 del contratto di comodato.
Sulla scorta di quanto esposto il ricorrente formulato le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato per scadenza del termine convenuto;
b) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per violazione dell'art. 6 stante l'illegittima modificazione della destinazione d'uso dell'immobile;
c) per l'effetto condannare la resistente al rilascio immediato dell'immobile;
d) condannare altresì la parte resistente al pagamento della somma di € 1000,00 per ogni mese di ritardo nella consegna dell'immobile a partire dal 5.8.2020, sino all'effettivo rilascio.
2. Parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo come si evince dalla relata di notificazione del ricorso ed è stata dichiarata contumace .
3. Verificato l'assolvimento della condizione di procedibilità, rappresentata dall'avvio della mediazione conclusasi negativamente per mancata partecipazione della convenuta, la causa è proseguita con la trattazione.
Respinta la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio, è stata fissata l'udienza di discussione della causa, ritenendo superflue le istanze istruttorie avanzate dal ricorrente stante le produzioni documentali fornite in allegato al ricorso.
La causa è stata trattenuta poi in decisione, sulle conclusioni di parte ricorrente, all'udienza del 7 gennaio 2025 tenuta con rito cartolare.
4. La domanda volta a conseguire la cessazione del contratto di comodato merita accoglimento in quanto fondata.
Risulta circostanza pacifica la stipulazione in data 6.09.2018 del contratto di comodato tra le parti dell'odierno giudizio riferito all'unità immobiliare posta in Via XX Settembre 44, AT, costituita da due vani e mezzo, oltre bagno.
La durata del contratto di comodato è sancita alla condizione n. 2 del contratto, ossia fino al 5.8.2020.
La clausola suddetta prescrive inoltre che il termine di durata è improrogabile e che alla scadenza il comodatario dovrà restituire l'immobile al proprietario esente da vizi e da difetti. La condizione recita che in caso di decorso infruttuoso di tale termine il comodatario sarà tenuto al pagamento a titolo di penale e di risarcimento del danno la somma di € 1000,00 per ogni mese o frazione di mese trascorso dalla scadenza del termine al momento di effettiva riconsegna del bene.
L'art. 6 indica che il bene dato in comodato è destinato ad uso ufficio e che è vietata ogni trasformazione della destinazione d'uso pena la risoluzione del contratto.
Nella documentazione prodotta nel fascicolo di parte si rinviene la lettera di diffida e messa in mora che il ricorrente, tramite legale, aveva inviato alla comodataria invitandola al rilascio immediato dell'immobile, stante la scadenza del contratto e contestando l'arbitraria modificazione della destinazione d'uso, da ufficio ad artigianale misto ad abitativo.
5. Il decorso del termine di durata convenuto per il comodato determina l'estinzione del rapporto contrattuale ed il conseguente obbligo di restituzione del bene ricevuto (art. 1809 c.c.). L'inadempimento di questo obbligo, di natura contrattuale, è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante che il comodatario deve risarcire se non prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Non è stata fornita la prova da parte della convenuta, rimasta contumace, della restituzione del bene o della disponibilità al suo rilascio in favore della proprietà e neppure dell'impossibilità di provvedere per causa a lei non imputabile.
Nella vicenda in esame risulta indubbiamente maturato un consistente ritardo nella riconsegna dell'unità dopo la scadenza del termine del contratto. Difatti a fronte della pattuita durata del comodato, stabilita al 5.8.2020, ed all'invito a provvedere alla restituzione dell'immobile nella disponibilità del proprietario la convenuta non ha tenuto il comportamento conseguente, perdurando nella detenzione dell'unità. Costei si è resa quindi inosservante all'obbligo di restituzione previsto all'art. 1809 c.c.
La convenuta va ritenuta responsabile del danno da ritardo nel rilascio tempestivo dell'immobile e condannata al suo risarcimento in favore del proprietario. Quanto al criterio di liquidazione va tenuto conto che le parti avevano concordato nell'art. 2 del contratto l'applicazione di una penale in caso di ritardo nella riconsegna del bene nella misura di € 1000,00 per ogni mese di ritardo. Tuttavia tale importo si profila eccessivo e viene ridotto facendo applicazione dell'art. 1384 c.c., portandolo ad € 400,00 in considerazione delle non rilevanti dimensioni dell'unità immobiliare, che è indicata nel contratto essere composta da due vani e mezzo oltre bagno, e del fatto che il ricorrente non ha sul punto dimostrato alcun specifico grave interesse ad una restituzione tempestiva.
Le spese legali seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i valori medi delle fasi introduttiva, studio e decisione ed operando la diminuzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata in ricorso dichiara la cessazione del contratto di comodato concluso in data 6.9.2018 tra e per scadenza del termine Parte_1 Parte_2 convenuto, riferito all'immobile situato a AT Via XX Settembre n. 44, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di AT al Foglio 71, particella 104, sub 500, categoria A10 Classe 4, rendita catastale di € 1147,83 e, per l'effetto, condanna la convenuta all'immediato Parte_2 rilascio dell'immobile suddetto libero da persone e cose;
2) condanna altresì la convenuta al pagamento della somma di € 400,00 a titolo di Parte_2 penale per ogni mese di ritardo a decorrere da 5.8.2020 sino all'effettivo rilascio;
3) condanna infine la convenuta alla refusione delle spese processuali sostenute dalla controparte nel presente giudizio, liquidate in € 2377,90 per compensi, oltre 15% quale rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.
AT 7 gennaio 2025 IL GOT Maria Carmen Napolitano