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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3705/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3705/2017 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, come da procura calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Christian Giordano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vietri di Potenza (Pz), C/so Vittorio Emanuele n. 84;
ATTORE
E
(C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 CP_3 C.F._4
) e (C.F. , tutti
[...] CP_4 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria
Cella, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Potenza alla via
Catania n. 9;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza 27/09/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 09/11/2017, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, CP_1
1 Proc. n. 3705/2017 R.G.
al fine di conseguire CP_2 CP_3 CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) previa declaratoria di apertura della successione di , in assenza di contestazioni Persona_1
avverse, disporre con ordinanza la divisione dei beni ereditari secondo un progetto predisposto eventualmente anche da Notaio all'uopo incaricato, con l'ausilio, ove occorra, di un Consulente Tecnico;
b) in caso di contestazione, nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 disp. att. c.p.c., C.T.U. al fine di disporre la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle quote della consistenza attualmente nel possesso e nella disponibilità dei condividenti, con conseguente scioglimento della comunione incidente inter partes relativamente agli immobili indicati in premessa;
c) porre le spese della divisione a carico della massa con privilegio e a carico dei convenuti quelle relative ad eventuali contestazioni;
d) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
1.1. Dalla ricostruzione fattuale operata dall'attore e dalle precisazioni desumibili dalla difesa del convenuto e dalla documentazione agli atti si apprendeva che: A) a seguito del decesso di (28/08/1989) Persona_1
Gli eredi chiamati all'eredità risultavano , coniuge superstite, CP_5
nata a [...] il [...] e i figli legittimi CP_1
e CP_6 CP_4 CP_2 Parte_1 CP_3
; B) l'asse ereditario era composto unicamente da un appezzamento di
[...]
terreno sito nel Comune di Vietri di Potenza (Pz) alla contrada Coste San
Paolo, acquistato dal de cuius in regime di comunione legale di beni con la consorte e censito nel N.C.T. al foglio 30, p. lla 50, cat. orto irriguo di 3^ classe, di are 25,50 con R. D. di € 28,97 e R.A. di € 16,46, e al foglio 30,
p. lla 392, cat. Pascolo di 3^ classe, di are 11,30 con R.D. di € 0,47 e R.A. di € 0,35; C) l'eredità, accettata dagli eredi con denuncia di successione del
13 gennaio 2010 di cui al n. 66 – volume 999/10, veniva trascritta presso la
Conservatoria dei R.R. II. di Potenza il 7.5.10 ai nn. 7954/5735 con i seguenti diritti di proprietà: - , coniuge superstite, nata a [...] CP_5
di Potenza il 19.12.1930 per 12/18; - figlio nato a [...] CP_6
di Potenza il 17.10.1956 per 1/18; - figlia nata a [...] CP_1
2 Proc. n. 3705/2017 R.G.
Potenza il 22.5.1955 per 1/18; - figlia nata a [...] CP_4
Potenza il 26.2.1959 per 1/18;
- figlia nata a [...] il [...] per 1/18; - CP_2 [...]
, figlio nato a [...] il [...] per 1/18; - , Pt_1 CP_3
figlio nato a [...] il [...] per 1/18; D) con atto di compravendita del 16.10.2016, per Notar la p. lla 50 Persona_2
risultava intestata a: - , per i diritti di 1/18 bene personale;
Parte_1
- , per i diritti di 13/18 in regime di separazione;
- Parte_1 [...]
e per i restanti 4/18; E) CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
il riparto finale dei diritti dominicali risultava così suddiviso: -
[...]
, per i diritti di 14/18; - , per i diritti di 1/18; - Pt_1 CP_1 [...]
per i diritti di 1/18; - per i diritti di 1/18; - CP_4 CP_2 CP_3
, per i diritti di 1/18.
[...]
1.2. Conseguentemente, l'attore – premesso l'esito negativo del provvedimento di mediazione – citava in giudizio i coeredi per conseguire lo scioglimento della comunione.
2. Questi ultimi si costituivano in giudizio con comparsa depositata il
25/05/2018, non opponendosi alla domanda divisoria.
3. Istruita mediante CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 27/09/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, mette conto rilevare come la domanda di scioglimento della comunione ereditaria può accogliersi, nei termini che seguono.
4.1. In primo luogo, è d'uopo evidenziare il carattere pacifico – perché documentalmente riscontrato e, comunque, non contestato – della sussistenza, in capo tanto a parte attrice quanto ai convenuti, della qualità di eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 28.08.1989.
Invero, in disparte l'assenza di contestazione, tra le parti, della reciproca qualità di erede [il cui onere assertivo incombe su chi insta per il riconoscimento di diritti legati all'eredità (v. Tribunale Frosinone, 30 marzo 2018; Tribunale Roma, sez. VIII, sentenza 2 ottobre 2013 n. 20342,
3 Proc. n. 3705/2017 R.G.
dejure)] la stessa può ritenersi provata anche in quanto vi è agli atti la denunzia di successione (del 13 gennaio 2010 di cui al n. 66 – volume
999/10, allegato 2 fascicolo di parte attrice) [la quale, sebbene di norma non costituisce idonea fonte di prova della qualità ereditaria dell'istante, poiché documento di natura prettamente fiscale (v. Cassazione civile sez.
II, 21/07/2023, n.21901) può nondimeno costituire un utile elemento dimostrativo in mancanza di contestazione avversaria (così Tribunale
Spoleto sez. I, 07/04/2022, n.225)].
4.2. In secondo luogo, può dirsi pienamente raggiunta la prova dell'effettiva appartenenza dei beni di cui è domandata la divisione al de cuius [onere probatorio al cui adempimento è chiamata la parte che insta per la divisione, rendendo l'incertezza dell'indicazione dei beni rientranti nella massa impossibile pervenire ad una sentenza di scioglimento della comunione ereditaria (così Tribunale Salerno, sez. II, sentenza 1 febbraio
2013, dejure), considerato che tale prova consente la verifica, altresì, dell'esistenza di ulteriori eventuali litisconsorti necessari (Tribunale
Caltagirone, 21 gennaio 2019; Tribunale Tivoli, 22 novembre 2018;
Tribunale Potenza, 23 maggio 2018: Tribunale Nocera Inferiore sez. II,
23/02/2021, n.400)] in ragione della produzione in giudizio, in uno con la documentazione catastale (allegato 3 fascicolo di parte attrice), altresì delle interrogazioni per particelle al Comune presso cui è sito l'immobile (cfr. fascicolo dei convenuti) e del titolo contrattuale mediante il de cuius ha acquistato il bene (doc. 2 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice), e in ogni caso l'appartenenza del cespite non è oggetto di contestazione tra le parti.
4.3. In terzo luogo, risulta offerta idonea attestazione della sussistenza della condizione di comunione con riguardo all'immobile oggetto della richiesta divisoria.
4.4. Quanto al patrimonio concretamente da dividere, è incontestato (e documentato) che l'unico cespite è costituito da un appezzamento di terreno sito nel Comune di Vietri di Potenza (Pz) alla contrada Coste San
Paolo, censito nel N.C.T. al foglio 30, p. lla 50, cat. orto irriguo di 3^ classe, di are 25,50 con R. D. di € 28,97 e R.A. di € 16,46, e al foglio 30, p. lla
4 Proc. n. 3705/2017 R.G.
392, cat. Pascolo di 3^ classe, di are 11,30 con R.D. di € 0,47 e R.A. di €
0,35.
5. Sicché, non frapponendosi ostacoli allo scioglimento della comunione ereditaria, circa le relative modalità è utile, anzitutto, ribadire come, nella formazione delle quote di spettanza (art. 726 c.c.), le porzioni vadano formate in tendenziale ossequio al criterio dell'omogeneità previsto dall'art. 727 c.c. [il quale, peraltro, non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni, immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero a una quota e altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti a una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi, e dei condividenti in genere, di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere:
“Nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, spetta al giudice del merito accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili a ogni condividente, salvo conguaglio” (in tal senso Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9282; analogamente Cass. civ. sez. II 15 gennaio 2018 n. 726)] con tendenziale preferenza per l'attribuzione dei beni in natura, ai sensi dell'art. 718 c.c., quando in tal senso pervenga richiesta dagli eredi, salva l'ipotesi di non divisibilità prevista dall'art. 720
c.c., che si ha non soltanto quando il materiale frazionamento risulti materialmente non possibile, bensì anche laddove esso richieda opere complesse di costo notevole, comportanti un consistente deprezzamento della quota, ovvero qualora sia impossibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione dei beni (Cassazione civile sez.
5 Proc. n. 3705/2017 R.G.
II, 27/11/2017, n.28230), in ogni caso non escludendosi il ricorso al corrispettivo del conguaglio in denaro previsto dall'art. 728 c.c. (Tribunale
Savona 3 febbraio 2013, dejure); in ultima analisi, è a dirsi che, laddove l'asse ereditario comprenda un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio, mentre laddove facciano parte del compendio più immobili, il giudice dovrà accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad essi di interi immobili, con la conseguenza che, qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota (si veda Cass. civ. sez.
II 25 marzo 2019 n. 8286).
5.1. Ciò posto, nel caso di specie il patrimonio comune è costituito da un unico cespite immobiliare, e le rispettive quote di spettanza delle parti – come documentalmente evincibili – sono le seguenti: - , per Parte_1
i diritti di 14/18; - , per i diritti di 1/18; - CP_1 CP_4
per i diritti di 1/18; - per i diritti di 1/18; - , per i CP_2 CP_3
diritti di 1/18.
5.2. Non può prescindersi, nell'espletamento delle operazioni divisionali, dall'esame della CTU a firma del Geom. (depositata Persona_3 in data 08/05/2020), il quale, all'esito della verifica dello stato dei luoghi, ha riscontrato il valore del cespite con una stima ponderale dei valori di mercato, pervenendo ad una quantificazione pari ad € 6.698,73, e conseguentemente ad una stima di riparto tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, sintetizzata come di seguito:
Sommatorie dei valori di stima corrispondenti a ogni singolo coerede
- , per i diritti di 14/18 che corrispondono al valore di € Parte_1
5.210,09
- per i diritti di 1/18 che corrispondono al valore di € CP_1
372,16
6 Proc. n. 3705/2017 R.G.
- per i diritti di 1/18 che corrispondono al valore di € CP_4
372,16
- per i diritti di 1/18 che corrispondono al valore di € 372,16 CP_2
- , per i diritti di 1/18 che corrispondono al valore di € 372.16 CP_3
In relazione a quanto precede, il CTU ha calcolato le superfici in natura spettanti a ciascun coerede, come di seguito si riporta:
- , per i diritti di 14/18 corrisponde alla superficie di mq Parte_1
2.862,24
- per i diritti di 1/18 corrisponde alla superficie di mq CP_1
204'43
- per i diritti di 1/18 corrisponde alla superficie di mq CP_4
204,43
- per i diritti di 1/18 corrisponde alla superficie di mq 204,43 CP_2
- , per i diritti di 1/18 corrisponde alla superficie di ma 204.43 CP_3
Sicché, il consulente ha profilato un'ipotesi divisoria in natura – la quale, si rammenta, costituisce l'ipotesi prediletta dal codice civile, ex art. 718
c.c. – connotata dall'assenza di conguagli, rappresentata dalla formazione di una quota di terreno pari a mq 2.862,24 (corrispondente a € 5.210,09, ovvero al valore economico della quota spettante all'attore) da attribuirsi a
, in quanto titolare dei 14/18 di proprietà del terreno, e di Parte_1
ulteriori quattro quote uguali di mq 204,43 cadauno (corrispondente al valore di € 372,16 di spettanza dei convenuti): tali quote, puntualmente individuate nello stralcio planimetrico di cui agli allegati n. 14,15,16 della
CTU, andranno ripartite con sorteggio tra i convenuti, laddove la quota maggiore (indicata con la lettera “a” negli indicati stralci planimetrici) andrà assegnata all'attore.
5.3. Orbene, ritiene il Tribunale che il progetto divisionale prospettato dal consulente (definito quale “primo progetto di divisione, v. pagg.
9-11 della
CTU in atti, e puntualmente definito nello stralcio planimetrico di cui agli allegati n. 14,15,16 della CTU) sia condivisibile, poiché ossequioso dei crismi di legge: con esso, invero, si preserva il diritto di ciascun condividente di conseguire i beni in natura mediante quote omogenee (artt.
718 e 726 c.c.) e si inverano le modalità divisorie di cui all'art. 729 c.c.
(norma applicabile nel caso di specie, attesa la divisibilità dell'immobile),
7 Proc. n. 3705/2017 R.G.
disponendo per attribuzione della quota diseguale e procedendosi con sorteggio al riparto delle porzioni eguali.
5.4. A tanto non sono di ostacolo le deduzioni difensive rassegnate dai convenuti quali osservazioni alla consulenza: anzitutto, non pare profilabile la profilata inutilizzabilità economica delle quote ravvisate dal CTU, peraltro conformi alle rispettive quote di spettanza, sicché, potendosi ravvisare il separato ed autonomo godimento di ciascuna porzione, è da ritenersi rispettato il criterio di cui all'art. 718 c.c. (Cass. n. 18135/04); inoltre, quanto alla determinazione del valore delle singole quote, il CTU ha puntualmente replicato che le opere asseritamente presenti sui luoghi – che avrebbero dovuto portare ad una diversa quantificazione del valore – non rientrano nelle particelle oggetto di divisione, e pertanto, correttamente, non vanno considerate.
Inoltre, l'eventuale accoglimento della proposta divisoria formulata dai convenuti comporterebbe che le diverse quote fondiarie dei convenuti risulterebbero sostanzialmente tutte intercluse in un fondo più ampio (ma non pienamente coltivabile) del sig. che, a sua volta, Parte_1
avrebbe diritto (quantunque titolare della quota di maggior valore) ad un'area di valore ridotto rispetto agli altri eredi, e tanto rischierebbe di pregiudicare il valore dall'intero cespite.
Il progetto profilato dal CTU, invece, consente di garantire a ciascun coerede una quota di ambedue le particelle (50 e 392), così garantendo l'omogeneità delle quote e il fatto che ciascun condividente possa beneficiare anche della particella di maggior valore.
Ancora, risultando già titolare di particelle contigue con Parte_1
quelle oggetto di causa (p.lla 393 foglio 30), risulta ancor più evidente la congruità della soluzione operata dal CTU, che in definitiva va accolta.
Quindi, così come descritto correttamente dallo stesso CTU, la porzione di terreno indicata con le lettere dell'alfabeto “a” (fig.1), riferita sia alla p.lla frazionata n.50 che alla 392 (stralcio planimetrico di cui agli allegati n.
14,15,16 della CTU), va assegnata a , già proprietario delle Parte_1
p.lle n. 393 e 47 dello stesso foglio.
Le restanti quattro quote (“b”, “c”, “d”, “e”) vanno assegnate agli eredi:
e mediante CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
8 Proc. n. 3705/2017 R.G.
sorteggio, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, giusta il disposto di cui all'art. 791 c.p.c.
6. Quanto alle spese di lite, non essendovi stata una sostanziale opposizione alla divisione, si ritiene che le stesse possano porsi a carico della massa
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della massa e divise tra i condividenti in proporzione della rispettiva quota ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 3705/2017 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di , nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto il 28.08.1989, in ragione delle seguenti quote: -
[...]
, per i diritti di 14/18; - , per i diritti di 1/18; - Pt_1 CP_1 [...]
per i diritti di 1/18; - per i diritti di 1/18; - CP_4 CP_2 CP_3
, per i diritti di 1/18;
[...]
b) in adesione al progetto divisionale di cui alla espletata CTU, da ritenersi parte integrante della presente sentenza (definito quale “primo progetto di divisione, v. pagg.
9-11 della CTU in atti, e puntualmente indicato nello stralcio planimetrico di cui agli allegati n. 14,15,16 della CTU), dispone che la porzione di terreno indicata con le lettere dell'alfabeto “a”, riferita sia alla p.lla frazionata n.50 che alla 392 (stralcio planimetrico di cui agli allegati n. 14,15,16 della CTU), va assegnata a , laddove le Parte_1 restanti quattro quote (“b”, “c”, “d”, “e”) vanno assegnate agli eredi
[...]
e mediante sorteggio, CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
da disporsi, giusta il disposto di cui all'art. 791 ultimo comma c.p.c., all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza;
c) ordina a ciascun condividente di rilasciare i cespiti a favore dei condividenti assegnatari;
9 Proc. n. 3705/2017 R.G.
d) pone le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, a carico della massa, da suddividere tra i condividenti in proporzione della rispettiva quota ereditaria;
e) dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del competente
Conservatore dei RR.II., con esonero di questa da ogni responsabilità.
Potenza, lì 13/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3705/2017 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, come da procura calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Christian Giordano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vietri di Potenza (Pz), C/so Vittorio Emanuele n. 84;
ATTORE
E
(C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 CP_3 C.F._4
) e (C.F. , tutti
[...] CP_4 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria
Cella, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Potenza alla via
Catania n. 9;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza 27/09/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 09/11/2017, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, CP_1
1 Proc. n. 3705/2017 R.G.
al fine di conseguire CP_2 CP_3 CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) previa declaratoria di apertura della successione di , in assenza di contestazioni Persona_1
avverse, disporre con ordinanza la divisione dei beni ereditari secondo un progetto predisposto eventualmente anche da Notaio all'uopo incaricato, con l'ausilio, ove occorra, di un Consulente Tecnico;
b) in caso di contestazione, nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 disp. att. c.p.c., C.T.U. al fine di disporre la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle quote della consistenza attualmente nel possesso e nella disponibilità dei condividenti, con conseguente scioglimento della comunione incidente inter partes relativamente agli immobili indicati in premessa;
c) porre le spese della divisione a carico della massa con privilegio e a carico dei convenuti quelle relative ad eventuali contestazioni;
d) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
1.1. Dalla ricostruzione fattuale operata dall'attore e dalle precisazioni desumibili dalla difesa del convenuto e dalla documentazione agli atti si apprendeva che: A) a seguito del decesso di (28/08/1989) Persona_1
Gli eredi chiamati all'eredità risultavano , coniuge superstite, CP_5
nata a [...] il [...] e i figli legittimi CP_1
e CP_6 CP_4 CP_2 Parte_1 CP_3
; B) l'asse ereditario era composto unicamente da un appezzamento di
[...]
terreno sito nel Comune di Vietri di Potenza (Pz) alla contrada Coste San
Paolo, acquistato dal de cuius in regime di comunione legale di beni con la consorte e censito nel N.C.T. al foglio 30, p. lla 50, cat. orto irriguo di 3^ classe, di are 25,50 con R. D. di € 28,97 e R.A. di € 16,46, e al foglio 30,
p. lla 392, cat. Pascolo di 3^ classe, di are 11,30 con R.D. di € 0,47 e R.A. di € 0,35; C) l'eredità, accettata dagli eredi con denuncia di successione del
13 gennaio 2010 di cui al n. 66 – volume 999/10, veniva trascritta presso la
Conservatoria dei R.R. II. di Potenza il 7.5.10 ai nn. 7954/5735 con i seguenti diritti di proprietà: - , coniuge superstite, nata a [...] CP_5
di Potenza il 19.12.1930 per 12/18; - figlio nato a [...] CP_6
di Potenza il 17.10.1956 per 1/18; - figlia nata a [...] CP_1
2 Proc. n. 3705/2017 R.G.
Potenza il 22.5.1955 per 1/18; - figlia nata a [...] CP_4
Potenza il 26.2.1959 per 1/18;
- figlia nata a [...] il [...] per 1/18; - CP_2 [...]
, figlio nato a [...] il [...] per 1/18; - , Pt_1 CP_3
figlio nato a [...] il [...] per 1/18; D) con atto di compravendita del 16.10.2016, per Notar la p. lla 50 Persona_2
risultava intestata a: - , per i diritti di 1/18 bene personale;
Parte_1
- , per i diritti di 13/18 in regime di separazione;
- Parte_1 [...]
e per i restanti 4/18; E) CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
il riparto finale dei diritti dominicali risultava così suddiviso: -
[...]
, per i diritti di 14/18; - , per i diritti di 1/18; - Pt_1 CP_1 [...]
per i diritti di 1/18; - per i diritti di 1/18; - CP_4 CP_2 CP_3
, per i diritti di 1/18.
[...]
1.2. Conseguentemente, l'attore – premesso l'esito negativo del provvedimento di mediazione – citava in giudizio i coeredi per conseguire lo scioglimento della comunione.
2. Questi ultimi si costituivano in giudizio con comparsa depositata il
25/05/2018, non opponendosi alla domanda divisoria.
3. Istruita mediante CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 27/09/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, mette conto rilevare come la domanda di scioglimento della comunione ereditaria può accogliersi, nei termini che seguono.
4.1. In primo luogo, è d'uopo evidenziare il carattere pacifico – perché documentalmente riscontrato e, comunque, non contestato – della sussistenza, in capo tanto a parte attrice quanto ai convenuti, della qualità di eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 28.08.1989.
Invero, in disparte l'assenza di contestazione, tra le parti, della reciproca qualità di erede [il cui onere assertivo incombe su chi insta per il riconoscimento di diritti legati all'eredità (v. Tribunale Frosinone, 30 marzo 2018; Tribunale Roma, sez. VIII, sentenza 2 ottobre 2013 n. 20342,
3 Proc. n. 3705/2017 R.G.
dejure)] la stessa può ritenersi provata anche in quanto vi è agli atti la denunzia di successione (del 13 gennaio 2010 di cui al n. 66 – volume
999/10, allegato 2 fascicolo di parte attrice) [la quale, sebbene di norma non costituisce idonea fonte di prova della qualità ereditaria dell'istante, poiché documento di natura prettamente fiscale (v. Cassazione civile sez.
II, 21/07/2023, n.21901) può nondimeno costituire un utile elemento dimostrativo in mancanza di contestazione avversaria (così Tribunale
Spoleto sez. I, 07/04/2022, n.225)].
4.2. In secondo luogo, può dirsi pienamente raggiunta la prova dell'effettiva appartenenza dei beni di cui è domandata la divisione al de cuius [onere probatorio al cui adempimento è chiamata la parte che insta per la divisione, rendendo l'incertezza dell'indicazione dei beni rientranti nella massa impossibile pervenire ad una sentenza di scioglimento della comunione ereditaria (così Tribunale Salerno, sez. II, sentenza 1 febbraio
2013, dejure), considerato che tale prova consente la verifica, altresì, dell'esistenza di ulteriori eventuali litisconsorti necessari (Tribunale
Caltagirone, 21 gennaio 2019; Tribunale Tivoli, 22 novembre 2018;
Tribunale Potenza, 23 maggio 2018: Tribunale Nocera Inferiore sez. II,
23/02/2021, n.400)] in ragione della produzione in giudizio, in uno con la documentazione catastale (allegato 3 fascicolo di parte attrice), altresì delle interrogazioni per particelle al Comune presso cui è sito l'immobile (cfr. fascicolo dei convenuti) e del titolo contrattuale mediante il de cuius ha acquistato il bene (doc. 2 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice), e in ogni caso l'appartenenza del cespite non è oggetto di contestazione tra le parti.
4.3. In terzo luogo, risulta offerta idonea attestazione della sussistenza della condizione di comunione con riguardo all'immobile oggetto della richiesta divisoria.
4.4. Quanto al patrimonio concretamente da dividere, è incontestato (e documentato) che l'unico cespite è costituito da un appezzamento di terreno sito nel Comune di Vietri di Potenza (Pz) alla contrada Coste San
Paolo, censito nel N.C.T. al foglio 30, p. lla 50, cat. orto irriguo di 3^ classe, di are 25,50 con R. D. di € 28,97 e R.A. di € 16,46, e al foglio 30, p. lla
4 Proc. n. 3705/2017 R.G.
392, cat. Pascolo di 3^ classe, di are 11,30 con R.D. di € 0,47 e R.A. di €
0,35.
5. Sicché, non frapponendosi ostacoli allo scioglimento della comunione ereditaria, circa le relative modalità è utile, anzitutto, ribadire come, nella formazione delle quote di spettanza (art. 726 c.c.), le porzioni vadano formate in tendenziale ossequio al criterio dell'omogeneità previsto dall'art. 727 c.c. [il quale, peraltro, non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni, immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero a una quota e altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti a una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi, e dei condividenti in genere, di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere:
“Nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, spetta al giudice del merito accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili a ogni condividente, salvo conguaglio” (in tal senso Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9282; analogamente Cass. civ. sez. II 15 gennaio 2018 n. 726)] con tendenziale preferenza per l'attribuzione dei beni in natura, ai sensi dell'art. 718 c.c., quando in tal senso pervenga richiesta dagli eredi, salva l'ipotesi di non divisibilità prevista dall'art. 720
c.c., che si ha non soltanto quando il materiale frazionamento risulti materialmente non possibile, bensì anche laddove esso richieda opere complesse di costo notevole, comportanti un consistente deprezzamento della quota, ovvero qualora sia impossibile formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione dei beni (Cassazione civile sez.
5 Proc. n. 3705/2017 R.G.
II, 27/11/2017, n.28230), in ogni caso non escludendosi il ricorso al corrispettivo del conguaglio in denaro previsto dall'art. 728 c.c. (Tribunale
Savona 3 febbraio 2013, dejure); in ultima analisi, è a dirsi che, laddove l'asse ereditario comprenda un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio, mentre laddove facciano parte del compendio più immobili, il giudice dovrà accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad essi di interi immobili, con la conseguenza che, qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota (si veda Cass. civ. sez.
II 25 marzo 2019 n. 8286).
5.1. Ciò posto, nel caso di specie il patrimonio comune è costituito da un unico cespite immobiliare, e le rispettive quote di spettanza delle parti – come documentalmente evincibili – sono le seguenti: - , per Parte_1
i diritti di 14/18; - , per i diritti di 1/18; - CP_1 CP_4
per i diritti di 1/18; - per i diritti di 1/18; - , per i CP_2 CP_3
diritti di 1/18.
5.2. Non può prescindersi, nell'espletamento delle operazioni divisionali, dall'esame della CTU a firma del Geom. (depositata Persona_3 in data 08/05/2020), il quale, all'esito della verifica dello stato dei luoghi, ha riscontrato il valore del cespite con una stima ponderale dei valori di mercato, pervenendo ad una quantificazione pari ad € 6.698,73, e conseguentemente ad una stima di riparto tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, sintetizzata come di seguito:
Sommatorie dei valori di stima corrispondenti a ogni singolo coerede
- , per i diritti di 14/18 che corrispondono al valore di € Parte_1
5.210,09
- per i diritti di 1/18 che corrispondono al valore di € CP_1
372,16
6 Proc. n. 3705/2017 R.G.
- per i diritti di 1/18 che corrispondono al valore di € CP_4
372,16
- per i diritti di 1/18 che corrispondono al valore di € 372,16 CP_2
- , per i diritti di 1/18 che corrispondono al valore di € 372.16 CP_3
In relazione a quanto precede, il CTU ha calcolato le superfici in natura spettanti a ciascun coerede, come di seguito si riporta:
- , per i diritti di 14/18 corrisponde alla superficie di mq Parte_1
2.862,24
- per i diritti di 1/18 corrisponde alla superficie di mq CP_1
204'43
- per i diritti di 1/18 corrisponde alla superficie di mq CP_4
204,43
- per i diritti di 1/18 corrisponde alla superficie di mq 204,43 CP_2
- , per i diritti di 1/18 corrisponde alla superficie di ma 204.43 CP_3
Sicché, il consulente ha profilato un'ipotesi divisoria in natura – la quale, si rammenta, costituisce l'ipotesi prediletta dal codice civile, ex art. 718
c.c. – connotata dall'assenza di conguagli, rappresentata dalla formazione di una quota di terreno pari a mq 2.862,24 (corrispondente a € 5.210,09, ovvero al valore economico della quota spettante all'attore) da attribuirsi a
, in quanto titolare dei 14/18 di proprietà del terreno, e di Parte_1
ulteriori quattro quote uguali di mq 204,43 cadauno (corrispondente al valore di € 372,16 di spettanza dei convenuti): tali quote, puntualmente individuate nello stralcio planimetrico di cui agli allegati n. 14,15,16 della
CTU, andranno ripartite con sorteggio tra i convenuti, laddove la quota maggiore (indicata con la lettera “a” negli indicati stralci planimetrici) andrà assegnata all'attore.
5.3. Orbene, ritiene il Tribunale che il progetto divisionale prospettato dal consulente (definito quale “primo progetto di divisione, v. pagg.
9-11 della
CTU in atti, e puntualmente definito nello stralcio planimetrico di cui agli allegati n. 14,15,16 della CTU) sia condivisibile, poiché ossequioso dei crismi di legge: con esso, invero, si preserva il diritto di ciascun condividente di conseguire i beni in natura mediante quote omogenee (artt.
718 e 726 c.c.) e si inverano le modalità divisorie di cui all'art. 729 c.c.
(norma applicabile nel caso di specie, attesa la divisibilità dell'immobile),
7 Proc. n. 3705/2017 R.G.
disponendo per attribuzione della quota diseguale e procedendosi con sorteggio al riparto delle porzioni eguali.
5.4. A tanto non sono di ostacolo le deduzioni difensive rassegnate dai convenuti quali osservazioni alla consulenza: anzitutto, non pare profilabile la profilata inutilizzabilità economica delle quote ravvisate dal CTU, peraltro conformi alle rispettive quote di spettanza, sicché, potendosi ravvisare il separato ed autonomo godimento di ciascuna porzione, è da ritenersi rispettato il criterio di cui all'art. 718 c.c. (Cass. n. 18135/04); inoltre, quanto alla determinazione del valore delle singole quote, il CTU ha puntualmente replicato che le opere asseritamente presenti sui luoghi – che avrebbero dovuto portare ad una diversa quantificazione del valore – non rientrano nelle particelle oggetto di divisione, e pertanto, correttamente, non vanno considerate.
Inoltre, l'eventuale accoglimento della proposta divisoria formulata dai convenuti comporterebbe che le diverse quote fondiarie dei convenuti risulterebbero sostanzialmente tutte intercluse in un fondo più ampio (ma non pienamente coltivabile) del sig. che, a sua volta, Parte_1
avrebbe diritto (quantunque titolare della quota di maggior valore) ad un'area di valore ridotto rispetto agli altri eredi, e tanto rischierebbe di pregiudicare il valore dall'intero cespite.
Il progetto profilato dal CTU, invece, consente di garantire a ciascun coerede una quota di ambedue le particelle (50 e 392), così garantendo l'omogeneità delle quote e il fatto che ciascun condividente possa beneficiare anche della particella di maggior valore.
Ancora, risultando già titolare di particelle contigue con Parte_1
quelle oggetto di causa (p.lla 393 foglio 30), risulta ancor più evidente la congruità della soluzione operata dal CTU, che in definitiva va accolta.
Quindi, così come descritto correttamente dallo stesso CTU, la porzione di terreno indicata con le lettere dell'alfabeto “a” (fig.1), riferita sia alla p.lla frazionata n.50 che alla 392 (stralcio planimetrico di cui agli allegati n.
14,15,16 della CTU), va assegnata a , già proprietario delle Parte_1
p.lle n. 393 e 47 dello stesso foglio.
Le restanti quattro quote (“b”, “c”, “d”, “e”) vanno assegnate agli eredi:
e mediante CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
8 Proc. n. 3705/2017 R.G.
sorteggio, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, giusta il disposto di cui all'art. 791 c.p.c.
6. Quanto alle spese di lite, non essendovi stata una sostanziale opposizione alla divisione, si ritiene che le stesse possano porsi a carico della massa
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della massa e divise tra i condividenti in proporzione della rispettiva quota ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 3705/2017 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione di , nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto il 28.08.1989, in ragione delle seguenti quote: -
[...]
, per i diritti di 14/18; - , per i diritti di 1/18; - Pt_1 CP_1 [...]
per i diritti di 1/18; - per i diritti di 1/18; - CP_4 CP_2 CP_3
, per i diritti di 1/18;
[...]
b) in adesione al progetto divisionale di cui alla espletata CTU, da ritenersi parte integrante della presente sentenza (definito quale “primo progetto di divisione, v. pagg.
9-11 della CTU in atti, e puntualmente indicato nello stralcio planimetrico di cui agli allegati n. 14,15,16 della CTU), dispone che la porzione di terreno indicata con le lettere dell'alfabeto “a”, riferita sia alla p.lla frazionata n.50 che alla 392 (stralcio planimetrico di cui agli allegati n. 14,15,16 della CTU), va assegnata a , laddove le Parte_1 restanti quattro quote (“b”, “c”, “d”, “e”) vanno assegnate agli eredi
[...]
e mediante sorteggio, CP_1 CP_4 CP_2 CP_3
da disporsi, giusta il disposto di cui all'art. 791 ultimo comma c.p.c., all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza;
c) ordina a ciascun condividente di rilasciare i cespiti a favore dei condividenti assegnatari;
9 Proc. n. 3705/2017 R.G.
d) pone le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, a carico della massa, da suddividere tra i condividenti in proporzione della rispettiva quota ereditaria;
e) dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del competente
Conservatore dei RR.II., con esonero di questa da ogni responsabilità.
Potenza, lì 13/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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