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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10018/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iI° iscritta al n. r.g. 10018/2020 promossa da:
uale impresa designata per la liquid. dei sinistri a carico Parte_1
del , (C.F. ), in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. PETRONACI ANTONINO giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. rappresentati e difesi C.F._2 CP_3 C.F._3
dall'avv. VACCALLUZZO CONCETTA giusta procura in atti
APPELLATI
pagina 1 di 7 Avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 27.06.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(n.q. di F.G.V.S.) proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Catania n. 3029/2019, depositata in data 30.12.2019, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da e nq. di esercenti la CP_3 Controparte_2
patria potestà sul minore con conseguente soccombenza anche per le spese legali. CP_1
Ripercorrendo brevemente le vicende del giudizio di primo grado, affermava che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui era stata dichiarata la legittimazione passiva di essa appellante e lamentava l'errata applicazione dell'art.115 co. 2 c.p.c. ritenendo di avere contestato in modo specifico le allegazioni attoree e richiamando i principi inerenti la rigorosità dell'onere della prova per i sinistri cagionati da veicolo non identificato;
eccepiva l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie,
ritenendo che l'unica testimone escussa avesse reso dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili,
evidenziando l'irrilevanza, quale elemento di prova, della querela presentata dai genitori del minore e chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e rigettarsi la domanda di risarcimento, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine chiedeva dichiararsi un concorso di colpa a carico degli appellati.
e si costituivano evidenziando di avere correttamente CP_3 Controparte_2 CP_1
assolto all'onere probatorio, per aver provato la dinamica del sinistro e la condotta colposa del conducente il veicolo rimasto sconosciuto, oltre che l'impossibilità di identificarlo, per essersi lo stesso allontanato immediatamente omettendo di prestare soccorso e fornire le proprie generalità; riferendo di pagina 2 di 7 aver fornito prova anche della riferibilità delle lesioni patite da al sinistro denunciato, ( CP_1
come accertato anche dal C.T.U.), deducevano che la dinamica dell'incidente era stata riferita dalla testimone escussa ( , ribadendo che al momento dell'urto, si Testimone_1 CP_1
accingeva ad attraversare la strada nel punto in cui erano poste le apposite strisce di attraversamento pedonale, mentre il conducente del veicolo sconosciuto percorreva la strada ad una velocità superiore ai limiti consentiti. Deducendo infine che i danni fisici erano stati documentati, chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
All'udienza del 27.06.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per i motivi di cui si dirà.
La presente controversia ha ad oggetto il sinistro occorso in data 31.01.2018 alle ore 22.00 circa, in Via
Vittorio Emanuele II all'altezza del numero civico 406 tra , che si accingeva ad CP_1
attraversare la strada accompagnato dalla madre ( ed un motociclo rimasto non CP_3
identificato che, percorrendo la via su indicata, urtava il e si dileguava immediatamente. CP_1
Sussiste senz'altro la legittimazione passiva di n.q. di F.G.V.S.; il Fondo Parte_1
Garanzia Vittime delle Strada è stato istituito dalla L. n. 990/1969 anche al fine di garantire il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli non identificati (“Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per pagina 3 di 7 condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza;
la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso” Cass. civ. sez. III, n.23710/2016).
Orbene, nel caso di specie gli attori rappresentavano che il sinistro era stato causato dalla condotta tenuta dal conducente di un veicolo rimasto ignoto, che aveva omesso di fermarsi per prestare soccorso ovvero per fornire le proprie generalità.
Il sinistro, sì come narrato e riferito dagli originari attori è stato dimostrato nel corso del processo di primo grado;
dalla lettura degli atti allegati emerge che a seguito del sinistro (ore 22.55) le parti si recavano presso il P.O. Vittorio Emanuele, ove veniva riscontrato che a seguito di incidente stradale riportava un trauma al piede sinistro ed, in particolare, “Frattura della base della CP_1
falange prossimale del quinto dito” (cfr, Verbale di Pronto soccorso del 31.01.18); ancora, in data
30.04.2018 si recava presso la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Catania Piazza CP_3
Verga, per denunciare che era stato vittima di lesioni personali e di omissione di CP_1
soccorso in data 31.01.18, alle ore 22 circa e presso Via Vittorio Emanuele II civico 406 e che il conducente del veicolo non identificato si era reso responsabile dei reati di cui agli artt. 582 e 593 c.p.
(cfr. Protocollo verbale CTCS632018VD902276).
Anche le lesioni lamentate dagli attori, risultano confermate dalla relazione del C.T.U. nominato dal giudice di prime cure, in cui si legge: “In base alla documentazione sanitaria esibitami e all'esame
clinico attuale appare evidente che l'attore a seguito dell'incidente subito in data 31.01.18 ebbe a
pagina 4 di 7 riportare “frattura composta base falange prossimale 5° dito piede sn.”In armonia con i quesiti
postimi dal Ill/ma Dott/ssa Di Gregorio Giudice di Pace di Catania si può pertanto affermare che le
lesioni subite dall'Attore sono di natura traumatica e presentano un nesso di causalità diretto con
l'evento in questione essendo soddisfatti tutti i criteri di accertamento del nesso di causalità diretta,
cronologico e topografico.” (cfr. Relazione di consulenza tecnica medico legale del Dott. Per_1
).
[...]
Ulteriore elemento istruttorio, da valutarsi insieme ai precedenti, è costituito dalla testimonianza di la quale, in sede di interrogatorio, sosteneva che “mi trovavo sui luoghi in quanto Testimone_1
dovevo recarmi a comprare le sigarette presso un distributore automatico che si trovava sulla Via
Vittorio Emanuele II “ e che “ Ricordo che il bambino giunto con la madre al centro della strada
veniva investito da un ciclomotore che sorpassava alla sinistra un auto che si era fermata per fare
attraversare la strada ai due pedoni. Ricordo che il motorino era di colore scuro e che il conducente
subito dopo l'incidente senza fermarsi è scappato dai luoghi. Ricordo che il motorino dopo aver
investito il bambino ha sbandato ma il conducente è riuscito a mantenersi in equilibrio senza cadere a
terra per proseguire la marcia. Ricordo che il bambin a seguito dell'urto subito non è caduto a terra
ma lamentava dolori al piede sinistro a causa dei quali si accasciava a terra urlando per il dolore.”
(cfr. verbale di udienza del 24.06.2019).
È irrilevante, al fine di verificare l'attendibilità della teste, il solo rapporto di vicinato tra le parti, ove si consideri che quanto riferito in sede di testimonianza, appare verosimile, coerente e privo di contraddizioni, mentre l'errore inerente l'indicazione del noma della via può essere considerato un mero refuso;
inoltre, alla luce di tutto quanto già rilevato, non rappresenta elemento idoneo per inficiare la veridicità delle dichiarazioni della teste, l'indicazione della traiettoria di attraversamento Nord-Sud,
pagina 5 di 7 posto che anche il disegno effettuato dalla testimone, rispecchia la medesima dinamica rappresentata dagli attori;
infine, anche la circostanza narrata dalla teste e relativa al fatto che al momento dell'attraversamento “il bambino era in posizione avanzata rispetto alla madre” costituisce un ulteriore elemento da valutarsi al fine di ritenere compatibile la lesione lamentata con il fatto che la madre non abbia riportato danni fisici.
L'analisi delle risultanze istruttorie, complessivamente considerate, consente di ritenere dimostrata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto nella causazione del sinistro e delle relative lesioni patite da , non essendo emerse circostanze da cui desumere anche una CP_1
corresponsabilità di quest'ultimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'appello;
- condanna (n.q. di F.G.V.S.) al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di , e , quantificate in complessivi CP_3 Controparte_2 CP_1
€ 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iI° iscritta al n. r.g. 10018/2020 promossa da:
uale impresa designata per la liquid. dei sinistri a carico Parte_1
del , (C.F. ), in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. PETRONACI ANTONINO giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. rappresentati e difesi C.F._2 CP_3 C.F._3
dall'avv. VACCALLUZZO CONCETTA giusta procura in atti
APPELLATI
pagina 1 di 7 Avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 27.06.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(n.q. di F.G.V.S.) proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Catania n. 3029/2019, depositata in data 30.12.2019, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da e nq. di esercenti la CP_3 Controparte_2
patria potestà sul minore con conseguente soccombenza anche per le spese legali. CP_1
Ripercorrendo brevemente le vicende del giudizio di primo grado, affermava che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui era stata dichiarata la legittimazione passiva di essa appellante e lamentava l'errata applicazione dell'art.115 co. 2 c.p.c. ritenendo di avere contestato in modo specifico le allegazioni attoree e richiamando i principi inerenti la rigorosità dell'onere della prova per i sinistri cagionati da veicolo non identificato;
eccepiva l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie,
ritenendo che l'unica testimone escussa avesse reso dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili,
evidenziando l'irrilevanza, quale elemento di prova, della querela presentata dai genitori del minore e chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e rigettarsi la domanda di risarcimento, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine chiedeva dichiararsi un concorso di colpa a carico degli appellati.
e si costituivano evidenziando di avere correttamente CP_3 Controparte_2 CP_1
assolto all'onere probatorio, per aver provato la dinamica del sinistro e la condotta colposa del conducente il veicolo rimasto sconosciuto, oltre che l'impossibilità di identificarlo, per essersi lo stesso allontanato immediatamente omettendo di prestare soccorso e fornire le proprie generalità; riferendo di pagina 2 di 7 aver fornito prova anche della riferibilità delle lesioni patite da al sinistro denunciato, ( CP_1
come accertato anche dal C.T.U.), deducevano che la dinamica dell'incidente era stata riferita dalla testimone escussa ( , ribadendo che al momento dell'urto, si Testimone_1 CP_1
accingeva ad attraversare la strada nel punto in cui erano poste le apposite strisce di attraversamento pedonale, mentre il conducente del veicolo sconosciuto percorreva la strada ad una velocità superiore ai limiti consentiti. Deducendo infine che i danni fisici erano stati documentati, chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
All'udienza del 27.06.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per i motivi di cui si dirà.
La presente controversia ha ad oggetto il sinistro occorso in data 31.01.2018 alle ore 22.00 circa, in Via
Vittorio Emanuele II all'altezza del numero civico 406 tra , che si accingeva ad CP_1
attraversare la strada accompagnato dalla madre ( ed un motociclo rimasto non CP_3
identificato che, percorrendo la via su indicata, urtava il e si dileguava immediatamente. CP_1
Sussiste senz'altro la legittimazione passiva di n.q. di F.G.V.S.; il Fondo Parte_1
Garanzia Vittime delle Strada è stato istituito dalla L. n. 990/1969 anche al fine di garantire il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli non identificati (“Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per pagina 3 di 7 condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza;
la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso” Cass. civ. sez. III, n.23710/2016).
Orbene, nel caso di specie gli attori rappresentavano che il sinistro era stato causato dalla condotta tenuta dal conducente di un veicolo rimasto ignoto, che aveva omesso di fermarsi per prestare soccorso ovvero per fornire le proprie generalità.
Il sinistro, sì come narrato e riferito dagli originari attori è stato dimostrato nel corso del processo di primo grado;
dalla lettura degli atti allegati emerge che a seguito del sinistro (ore 22.55) le parti si recavano presso il P.O. Vittorio Emanuele, ove veniva riscontrato che a seguito di incidente stradale riportava un trauma al piede sinistro ed, in particolare, “Frattura della base della CP_1
falange prossimale del quinto dito” (cfr, Verbale di Pronto soccorso del 31.01.18); ancora, in data
30.04.2018 si recava presso la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Catania Piazza CP_3
Verga, per denunciare che era stato vittima di lesioni personali e di omissione di CP_1
soccorso in data 31.01.18, alle ore 22 circa e presso Via Vittorio Emanuele II civico 406 e che il conducente del veicolo non identificato si era reso responsabile dei reati di cui agli artt. 582 e 593 c.p.
(cfr. Protocollo verbale CTCS632018VD902276).
Anche le lesioni lamentate dagli attori, risultano confermate dalla relazione del C.T.U. nominato dal giudice di prime cure, in cui si legge: “In base alla documentazione sanitaria esibitami e all'esame
clinico attuale appare evidente che l'attore a seguito dell'incidente subito in data 31.01.18 ebbe a
pagina 4 di 7 riportare “frattura composta base falange prossimale 5° dito piede sn.”In armonia con i quesiti
postimi dal Ill/ma Dott/ssa Di Gregorio Giudice di Pace di Catania si può pertanto affermare che le
lesioni subite dall'Attore sono di natura traumatica e presentano un nesso di causalità diretto con
l'evento in questione essendo soddisfatti tutti i criteri di accertamento del nesso di causalità diretta,
cronologico e topografico.” (cfr. Relazione di consulenza tecnica medico legale del Dott. Per_1
).
[...]
Ulteriore elemento istruttorio, da valutarsi insieme ai precedenti, è costituito dalla testimonianza di la quale, in sede di interrogatorio, sosteneva che “mi trovavo sui luoghi in quanto Testimone_1
dovevo recarmi a comprare le sigarette presso un distributore automatico che si trovava sulla Via
Vittorio Emanuele II “ e che “ Ricordo che il bambino giunto con la madre al centro della strada
veniva investito da un ciclomotore che sorpassava alla sinistra un auto che si era fermata per fare
attraversare la strada ai due pedoni. Ricordo che il motorino era di colore scuro e che il conducente
subito dopo l'incidente senza fermarsi è scappato dai luoghi. Ricordo che il motorino dopo aver
investito il bambino ha sbandato ma il conducente è riuscito a mantenersi in equilibrio senza cadere a
terra per proseguire la marcia. Ricordo che il bambin a seguito dell'urto subito non è caduto a terra
ma lamentava dolori al piede sinistro a causa dei quali si accasciava a terra urlando per il dolore.”
(cfr. verbale di udienza del 24.06.2019).
È irrilevante, al fine di verificare l'attendibilità della teste, il solo rapporto di vicinato tra le parti, ove si consideri che quanto riferito in sede di testimonianza, appare verosimile, coerente e privo di contraddizioni, mentre l'errore inerente l'indicazione del noma della via può essere considerato un mero refuso;
inoltre, alla luce di tutto quanto già rilevato, non rappresenta elemento idoneo per inficiare la veridicità delle dichiarazioni della teste, l'indicazione della traiettoria di attraversamento Nord-Sud,
pagina 5 di 7 posto che anche il disegno effettuato dalla testimone, rispecchia la medesima dinamica rappresentata dagli attori;
infine, anche la circostanza narrata dalla teste e relativa al fatto che al momento dell'attraversamento “il bambino era in posizione avanzata rispetto alla madre” costituisce un ulteriore elemento da valutarsi al fine di ritenere compatibile la lesione lamentata con il fatto che la madre non abbia riportato danni fisici.
L'analisi delle risultanze istruttorie, complessivamente considerate, consente di ritenere dimostrata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto nella causazione del sinistro e delle relative lesioni patite da , non essendo emerse circostanze da cui desumere anche una CP_1
corresponsabilità di quest'ultimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'appello;
- condanna (n.q. di F.G.V.S.) al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di , e , quantificate in complessivi CP_3 Controparte_2 CP_1
€ 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
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