Articolo 17 della Legge 19 luglio 1940, n. 1098
Articolo 16Articolo 18
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29 agosto 1940
Art. 17.

I posti di assistente sanitaria visitatrice previsti negli organici degli Enti pubblici devono essere conferiti per pubblico concorso.

Per essere ammesse al concorso le aspiranti devono essere in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito ai sensi dell' art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del decreto 21 novembre 1929-VIII n. 2330.

Le norme per il pubblico concorso sono stabilite nei regolamenti dei singoli Enti.


Entrata in vigore il 29 agosto 1940