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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/07/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 909/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 909 R. G. dell'anno 2025 tra
(cod. fisc. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(EE), residente in [...], rappresentata, difesa e assistita dall'Avv. Massimo Vairetti (cod. fisc. – pec C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Domodossola, Via Marconi n. 13, giusta procura in atti e
cod. fisc. nato il [...] a [...], ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Villadossola, Via Fabbri 7, presso lo studio dell'Avv. Serena Bonetti, cod. fisc. giusta procura allegata al ricorso C.F._4
- ricorrenti -
e
CP_1
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, sussistendone i presupposti, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in UR
AR (VB), il giorno 09/09/2018, trascritto nei registri di detto comune al n° 3 parte 2^ serie A anno 2018, tra i signori e e, per l'effetto, ordinare Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale di Stato civile del Comune di UR Cradezza di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune;
– il figlio minore tenuto conto dei suoi interessi primari e, al contempo, del diritto a Persona_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che con il padre, ricevendo da entrambi cura, istruzione ed educazione, viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Le modalità di tale affido condiviso vengono concordate nei termini seguenti: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e i desideri del minore. In ogni caso, il padre si impegna a tenere con sé il figlio a fine settimane alterni dal sabato mattina alle
9.00, sino alla domenica sera alle 20, oltre a un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola (dal mattino nei periodi di vacanza) sino alla sera alle 20.00;
– i coniugi si impegnano a non ostacolare in alcun modo i rapporti genitori/figlio e a collaborare fattivamente tra loro per far fronte alle sue esigenze quotidiane. Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per due intere settimane, anche non consecutive, o per diverso periodo da concordarsi, nel periodo delle vacanze estive, e per una settimana durante le vacanze invernali, comprendente, alternativamente, il giorno di Natale o Capodanno. In ogni caso, i genitori potranno concordare, di volta in volta, a seconda anche degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e dei desiderata del minore, la permanenza di con l'uno, o con l'altro; Persona_1
– le decisioni di maggior interesse per il minore (a titolo esemplificativo, educazione, istruzione, cure mediche) dovranno essere adottate da entrambi i genitori congiuntamente, salve comprovate ragioni d'urgenza e con la precisazione che la mancata manifestazione scritta (anche a mezzo mail, sms, whatsapp) di dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte di un genitore all'altro, comporterà adesione alla decisione da assumersi. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole;
– per quanto concerne il concorso al mantenimento della prole, corrisponderà alla Parte_2 GN , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo da aprile 2025, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00), annualmente rivalutata secondo indice ISTAT;
i coniugi sosterranno, ciascuno nella misura pari al 50%, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
(anche odontoiatriche, specialistiche e relative prescrizioni), scolastiche (libri, strumenti studio, gite, buoni pasto / mensa, abbonamenti per il trasporto), sportive e ricreative, da sostenersi nell'interesse di purché fra loro previamente concordate, quanto a quelle non indifferibili, e Persona_1 documentate dalla parte che le anticipa, nonché eventuali spese straordinarie, anche queste previamente concordate e documentate secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di
Verbania, che si allega al presente ricorso a formarne parte integrante e che le parti dichiarano di ben conoscere;
– l'assegno unico e gli assegni famigliari per il figlio minore verranno integralmente percepiti e trattenuti da , ovvero, qualora percepiti da , dallo stesso versati a;
Pt_1 Parte_2 Pt_1
– i coniugi nulla reciprocamente pretendono per se stessi a titolo di assegno divorzile;
– i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documento equipollente valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo di tale documento per il figlio minore, con la precisazione che per i paesi extra U.E., a esclusione della Svizzera, ogni viaggio dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori;
– le parti danno atto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti e i legali rinunciano alla solidarietà ex L. P.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 18/04/2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili tra loro contratto in UR AR (VB) il 09/09/2018.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 9/9/2018 nel comune di UR
AR (VB) e si sono separati consensualmente con decreto dell'intestato tribunale n. 2636/2022 in data 24/06/2022 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Si dà atto che i coniugi nulla reciprocamente pretendono per se stessi a titolo di assegno divorzile;
si dà, inoltre, atto che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documento equipollente valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo di tale documento per il figlio minore, con la precisazione che per i paesi extra U.E., a esclusione della Svizzera, ogni viaggio dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori;
Si dù atto, altresì, che le spese legali sono interamente compensate tra le parti;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in UR AR (VB) il 09/09/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 medesimo Comune al n° 3 parte 2^ serie A anno 2018; affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori in via condivisa con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere il figlio con sé nel seguente modo: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e i desideri del minore. In ogni caso, il padre si impegna a tenere con sé il figlio a fine settimane alterni dal sabato mattina alle 9.00, sino alla domenica sera alle 20, oltre a un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola (dal mattino nei periodi di vacanza) sino alla sera alle 20.00;
i coniugi si impegnano a non ostacolare in alcun modo i rapporti genitori/figlio e a collaborare fattivamente tra loro per far fronte alle sue esigenze quotidiane.
Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per due intere settimane, anche non consecutive,
o per diverso periodo da concordarsi, nel periodo delle vacanze estive, e per una settimana durante le vacanze invernali, comprendente, alternativamente, il giorno di Natale o Capodanno. In ogni caso, i genitori potranno concordare, di volta in volta, a seconda anche degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e dei desiderata del minore, la permanenza di con l'uno, o con l'altro; – le Persona_1 decisioni di maggior interesse per il minore (a titolo esemplificativo, educazione, istruzione, cure mediche) dovranno essere adottate da entrambi i genitori congiuntamente, salve comprovate ragioni d'urgenza e con la precisazione che la mancata manifestazione scritta (anche a mezzo mail, sms, whatsapp) di dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte di un genitore all'altro, comporterà adesione alla decisione da assumersi. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo da aprile 2025, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), annualmente rivalutata secondo indice ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (anche odontoiatriche, specialistiche e relative prescrizioni), scolastiche (libri, strumenti studio, gite, buoni pasto / mensa, abbonamenti per il trasporto), sportive e ricreative, da sostenersi nell'interesse di purché fra loro previamente concordate, Persona_1 quanto a quelle non indifferibili, e documentate dalla parte che le anticipa, nonché eventuali spese straordinarie, anche queste previamente concordate e documentate secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico e gli assegni famigliari per il figlio minore verranno integralmente percepiti e trattenuti dalla madre ovvero, qualora percepiti dal padre, dallo stesso versati alla madre
DA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 15/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 909 R. G. dell'anno 2025 tra
(cod. fisc. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(EE), residente in [...], rappresentata, difesa e assistita dall'Avv. Massimo Vairetti (cod. fisc. – pec C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Domodossola, Via Marconi n. 13, giusta procura in atti e
cod. fisc. nato il [...] a [...], ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Villadossola, Via Fabbri 7, presso lo studio dell'Avv. Serena Bonetti, cod. fisc. giusta procura allegata al ricorso C.F._4
- ricorrenti -
e
CP_1
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, sussistendone i presupposti, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in UR
AR (VB), il giorno 09/09/2018, trascritto nei registri di detto comune al n° 3 parte 2^ serie A anno 2018, tra i signori e e, per l'effetto, ordinare Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale di Stato civile del Comune di UR Cradezza di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune;
– il figlio minore tenuto conto dei suoi interessi primari e, al contempo, del diritto a Persona_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che con il padre, ricevendo da entrambi cura, istruzione ed educazione, viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Le modalità di tale affido condiviso vengono concordate nei termini seguenti: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e i desideri del minore. In ogni caso, il padre si impegna a tenere con sé il figlio a fine settimane alterni dal sabato mattina alle
9.00, sino alla domenica sera alle 20, oltre a un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola (dal mattino nei periodi di vacanza) sino alla sera alle 20.00;
– i coniugi si impegnano a non ostacolare in alcun modo i rapporti genitori/figlio e a collaborare fattivamente tra loro per far fronte alle sue esigenze quotidiane. Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per due intere settimane, anche non consecutive, o per diverso periodo da concordarsi, nel periodo delle vacanze estive, e per una settimana durante le vacanze invernali, comprendente, alternativamente, il giorno di Natale o Capodanno. In ogni caso, i genitori potranno concordare, di volta in volta, a seconda anche degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e dei desiderata del minore, la permanenza di con l'uno, o con l'altro; Persona_1
– le decisioni di maggior interesse per il minore (a titolo esemplificativo, educazione, istruzione, cure mediche) dovranno essere adottate da entrambi i genitori congiuntamente, salve comprovate ragioni d'urgenza e con la precisazione che la mancata manifestazione scritta (anche a mezzo mail, sms, whatsapp) di dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte di un genitore all'altro, comporterà adesione alla decisione da assumersi. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole;
– per quanto concerne il concorso al mantenimento della prole, corrisponderà alla Parte_2 GN , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo da aprile 2025, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00), annualmente rivalutata secondo indice ISTAT;
i coniugi sosterranno, ciascuno nella misura pari al 50%, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
(anche odontoiatriche, specialistiche e relative prescrizioni), scolastiche (libri, strumenti studio, gite, buoni pasto / mensa, abbonamenti per il trasporto), sportive e ricreative, da sostenersi nell'interesse di purché fra loro previamente concordate, quanto a quelle non indifferibili, e Persona_1 documentate dalla parte che le anticipa, nonché eventuali spese straordinarie, anche queste previamente concordate e documentate secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di
Verbania, che si allega al presente ricorso a formarne parte integrante e che le parti dichiarano di ben conoscere;
– l'assegno unico e gli assegni famigliari per il figlio minore verranno integralmente percepiti e trattenuti da , ovvero, qualora percepiti da , dallo stesso versati a;
Pt_1 Parte_2 Pt_1
– i coniugi nulla reciprocamente pretendono per se stessi a titolo di assegno divorzile;
– i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documento equipollente valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo di tale documento per il figlio minore, con la precisazione che per i paesi extra U.E., a esclusione della Svizzera, ogni viaggio dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori;
– le parti danno atto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti e i legali rinunciano alla solidarietà ex L. P.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 18/04/2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili tra loro contratto in UR AR (VB) il 09/09/2018.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 9/9/2018 nel comune di UR
AR (VB) e si sono separati consensualmente con decreto dell'intestato tribunale n. 2636/2022 in data 24/06/2022 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Si dà atto che i coniugi nulla reciprocamente pretendono per se stessi a titolo di assegno divorzile;
si dà, inoltre, atto che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documento equipollente valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo di tale documento per il figlio minore, con la precisazione che per i paesi extra U.E., a esclusione della Svizzera, ogni viaggio dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori;
Si dù atto, altresì, che le spese legali sono interamente compensate tra le parti;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in UR AR (VB) il 09/09/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 medesimo Comune al n° 3 parte 2^ serie A anno 2018; affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori in via condivisa con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere il figlio con sé nel seguente modo: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e i desideri del minore. In ogni caso, il padre si impegna a tenere con sé il figlio a fine settimane alterni dal sabato mattina alle 9.00, sino alla domenica sera alle 20, oltre a un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola (dal mattino nei periodi di vacanza) sino alla sera alle 20.00;
i coniugi si impegnano a non ostacolare in alcun modo i rapporti genitori/figlio e a collaborare fattivamente tra loro per far fronte alle sue esigenze quotidiane.
Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per due intere settimane, anche non consecutive,
o per diverso periodo da concordarsi, nel periodo delle vacanze estive, e per una settimana durante le vacanze invernali, comprendente, alternativamente, il giorno di Natale o Capodanno. In ogni caso, i genitori potranno concordare, di volta in volta, a seconda anche degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e dei desiderata del minore, la permanenza di con l'uno, o con l'altro; – le Persona_1 decisioni di maggior interesse per il minore (a titolo esemplificativo, educazione, istruzione, cure mediche) dovranno essere adottate da entrambi i genitori congiuntamente, salve comprovate ragioni d'urgenza e con la precisazione che la mancata manifestazione scritta (anche a mezzo mail, sms, whatsapp) di dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte di un genitore all'altro, comporterà adesione alla decisione da assumersi. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo da aprile 2025, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), annualmente rivalutata secondo indice ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al 50% ciascuno, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (anche odontoiatriche, specialistiche e relative prescrizioni), scolastiche (libri, strumenti studio, gite, buoni pasto / mensa, abbonamenti per il trasporto), sportive e ricreative, da sostenersi nell'interesse di purché fra loro previamente concordate, Persona_1 quanto a quelle non indifferibili, e documentate dalla parte che le anticipa, nonché eventuali spese straordinarie, anche queste previamente concordate e documentate secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico e gli assegni famigliari per il figlio minore verranno integralmente percepiti e trattenuti dalla madre ovvero, qualora percepiti dal padre, dallo stesso versati alla madre
DA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 15/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco