TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/04/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALENO
LA SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 328/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 29 gennaio 2024 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata alla C.F._1
citazione, dall'avvocato Giovanni Grattacaso (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Roma n. 60/D
-attrice-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Carla Concilio (C.F. ), con il quale C.F._3
elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Comunale, in Battipaglia, via Aldo Moro, 1
-convenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 13 gennaio 2023, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il , per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni che le erano derivati dalle lesioni personali patite in conseguenza dell'infortunio del 14 maggio 2022, allorquando, mentre camminava sul marciapiede nei pressi della Piazza S. Francesco, all'altezza della fermata dei pullman e nelle vicinanze delle aiuole ivi esistenti, era caduta al suolo per essere inciampata “con il piede su delle piastrelle
che si presentavano rialzate per la presenza di radici degli alberi sporgenti ed in parte
divelte, disconnesse e dissestate, e tali da creare un'insidia non percepibile né visibile e/o
evitabile anche in considerazione dell'ora tarda e della scarsa illuminazione”, procurandosi la “frattura del capitello radiale sinistro”. L'attrice dedusse che la zona in cui si era verificato l'incidente era priva di segnali di pericolo e rassegnò le seguenti conclusioni: “a) accertare
e dichiarare l'esclusiva responsabilità dello spett.le , c.f. Controparte_1
, per l'evento di cui è causa;
b) per l'effetto sentir condannare il convenuto, al P.IVA_1
risarcimento dei danni da lesioni alla persona dell'esponente che si quantificano in Euro
20.000,00= per ITT, ITO, Danno Biologico da invalidità permanente nonché danno morale
ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia,
congrua ed equa. Danni tutti che saranno meglio precisati e quantificati in corso di causa,
se del caso, con eventuale nomina di CTU tecnica di cui fin d'ora, in via istruttoria, se ne fa
espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo
da contenersi nei limiti di competenza del giudice adito con rinuncia all'eventuale esubero.
c) Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato
antistatario”.
Il , costituitosi con comparsa del 20 aprile 2023, contestò nel Controparte_1
merito la fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, evidenziando che il luogo teatro del sinistro, identificato con la Via del Centenario, era diverso da quello indicato dall'attrice in citazione (il marciapiede nei pressi della Piazza S. Francesco all'altezza della fermata dei pullman), così come diverso era l'ospedale presso cui la stessa aveva dichiarato di essersi recata (quello di Battipaglia in luogo di quello di Salerno); quindi, chiese: “- in via principale,
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore, essendo l'evento lesivo da
ascriversi alla sola condotta colposa dello stesso e per l'effetto, rigettare la domanda proposta dallo stesso, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine e
senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la prevalente responsabilità del
medesimo attore, con conseguente riduzione del quantum debeatur;
- condannare, in ogni
caso, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Ammessi ed escussi i testimoni addotti dalle parti e disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 14
aprile 2025.
2.- Parte attrice ha sostenuto che: “1) il giorno 14.05.2022 alle ore 20.45 circa, … nel
mentre transitava lungo il marciapiede nei pressi della Piazza S. Francesco all'altezza della
fermata dei pullman, giunta in prossimità delle aiuole ivi esistenti, inciampava con il piede
su delle piastrelle che si presentavano rialzate per la presenza di radici degli alberi sporgenti
ed in parte divelte, disconnesse e dissestate, e tali da creare un'insidia non percepibile né
visibile e/o evitabile anche in considerazione dell'ora tarda e della scarsa o inesistente
illuminazione” (così a pagina 1 della citazione).
La domanda è solo in parte fondata, consentendo il materiale probatorio acquisito di affermare che l'attrice non si trovò di fronte ad un imprevisto e imprevedibile dissesto del piano viabile, per cui l'attraversamento dello stesso avrebbe richiesto una particolare prudenza ed accortezza.
I testimoni escussi che , infatti, hanno identificato con Testimone_1 Tes_2
certezza nelle fotografie prodotte da parte attrice (allegate alla memoria istruttoria del 19
maggio 2023) il punto esatto dell'evento ed entrambi hanno riferito di aver visto
[...]
cadere, mentre era intenta a camminare sul marciapiede, a causa di dissesti Parte_1
nella pavimentazione, a loro dire non visibili perché la luce dei lampioni era oscurata dagli alberi che facevano ombra. Il primo dei due indicati testi ha letteralmente affermato: “Ricordo
che il 14 maggio 2022 mia suocera cadde, a Battipaglia, nei pressi della Piazza San Francesco, nel prolungamento della piazza, dove si trova lo stazionamento dei bus. Ero
fuori della mia auto, parcheggiata nei pressi della fermata degli autobus, insieme alla mia
fidanzata, , e sua sorella , in attesa di mia suocera che Persona_1 Persona_2
arrivava da via Generale Gonzaga, a piedi;
era sera, le nove meno un quarto, ho visto mia
suocera arrivare e cadere al suolo, dove si trovano degli alberi, che oscurano la luce dei
lampioni. Le fotografie che mi vengono mostrate, inserite nella memoria di parte attrice,
raffigurano i luoghi che ho descritto, in particolare la seconda di detta fotografia rappresenta
il punto in cui la donna cadde al suolo. Io mi trovavo a poca distanza dal punto in cui la
donna cadde. La vidi cadere, non correva, ci stava raggiungendo dopo averci visto, non ho
avuto l'impressione che fosse distratta;
non ricordo avesse oggetti in mano. Pochi giorni fa
mia suocera ha compiuto 59 anni. Sul momento la donna lamentava dolori al braccio
sinistro; la accompagnai prima all'Ospedale di Battipaglia, dove c'era troppa gente e non fu
visitata, poi perché si lamentava assai la accompagnammo all'ospedale di Salerno, da dove
uscimmo alle quattro del mattino. In quel momento non chiamammo soccorsi né autorità,
preoccupati delle condizioni della donna. Ribadisco che la foto 2 inserita nella memoria di
parte attrice raffigura il punto in cui la donna cadde”. Analogamente, il secondo testimone ha dichiarato: “Ricordo che una sera di maggio, alle 8/30 o 9, ero a Battipaglia, sotto una
pensilina, in attesa di un autobus per tornare a casa a Salerno, ero da solo, dopo aver
lasciato degli amici, e sentii una signora urlare, mi voltai e vidi la donna in terra, un ragazzo
che correva verso di lei;
insieme la aiutammo a rialzarsi;
urlava perché aveva dolore al
braccio sinistro;
aiutai ad accompagnarla nell'auto del ragazzo, che mi disse l'avrebbe
portata in ospedale. Riconosco nella seconda foto inserita nella produzione di parte attrice
il luogo esatto in cui la donna era caduta e la pensilina sotto la quale mi trovavo. Lasciai il
mio numero di cellulare alla figlia della donna, sentì la ragazza qualche tempo dopo, che poi
mi ha chiamato per rendere testimonianza. Che io sappia non fu chiamata la Polizia
Municipale”.
L'attendibilità dei testimoni, non inficiata di per sé dal rapporto di uno di essi con la parte attrice (fidanzato della figlia), è avvalorata dalla documentazione fotografica in atti, che conferma lo stato di diffuso dissesto del marciapiede, pure confermata dalla nota prot. n.
20055 del 3 marzo 2023 del Settore Tecnico Servizio Viabilità e Mobilità Sostenibile del
Comune di Battipaglia, nella quale si legge che il luogo teatro del sinistro, “costituito da
un'area pavimentata con mattonelle di cemento, interessata da quattro aiuole delimitate da
cordoli e separate tra loro da vialetti sempre pavimentati, poste parallelamente alla suddetta
fermata, all'interno delle quali dimorano gli alberi (Pino o cedro). Tale area, per le sue
evidenti e vetuste condizioni, necessita di un completo restyling, come si evince dalla
documentazione fotografica allegata” (in prod. conv.).
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi. Essa, dunque, presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere titolare del
“potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è
evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di “colpa nella custodia” (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di “rischio da custodia”, in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass. 19/02/2008, n. 4279; Cass. 19/05/2011, n.
11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per cose in custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onore di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile,
ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n.
8935 del 12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti agli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
Per altro, secondo la più recente e condivisa giurisprudenza, in tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. ordinanze Cass. Civ. nn. 2479, 2480,
2482 del 2018; ordinanze n. 30394 del 2023 e n. 12633 del 2024).
L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (si vedano ex
multis Cass., ordinanza n. 14228 del 2023 e sentenza n. 2376 del 2024).
Nel caso in esame, le fotografie in atti evidenziano la presenza di plurimi dissesti e sconnessioni, alcune tutt'altro che lievi, comunque agevolmente visibili, per conformazione e discromia, quindi evitabili con l'ordinaria diligenza, posto che esse si trovavano su una parte circoscritta dell'ampio marciapiede, sicché il pedone avrebbe potuto evitarle, continuando senza pericoli la marcia una volta spostatosi nella porzione integra del medesimo sedime: data l'ampiezza del marciapiede, l'attrice avrebbe potuto scegliere un passaggio maggiormente sicuro e privo di ostacoli, disponibile accanto al tratto stradale dissestato. Va aggiunto che il pericolo era visibile ad onta dell'orario serale, posta la presenza di illuminazione artificiale che, contrariamente a quanto riferito dai testimoni, era assicurata dal lampione posto nelle immediate vicinanze del luogo della caduta e la cui efficacia radiante non era ostacolata da rami di alberi o altro.
In definitiva, essendo le condizioni del marciapiede visibili ed essendo il pericolo evitabile, con una condotta maggiormente accorta e diligente dell'attrice, va affermato il concorso della vittima nel determinismo dell'evento lesivo, che si stima pari alla responsabilità dell'ente territoriale.
3.- Quanto ai danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta, l'attrice patì la frattura del capitello radiale, accertata dai sanitari del pronto soccorso del P.O. di Salerno (v. verbale del giorno 25 maggio 2022), con prognosi di 30 giorni e ricovero in Ortopedia e Traumatologia (dal 25 maggio 2022 al 2 giugno 2022) per un intervento di “Osteosintesi con fili di K e protesi di capitello” (cfr. prod. parte attrice).
Il nominato consulente tecnico d'ufficio, la dott.ssa , ha relazionato Persona_3
– con considerazioni e conclusioni pienamente condivise da questo giudice, in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti –
che in conseguenza del sinistro dedotto in lite , dell'età di 57 anni Parte_1
all'epoca, ha subito la “frattura capitello radiale sinistro”, cui è conseguita un'invalidità
temporanea che fu totale per 20 giorni e parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75 % per 20 giorni, al 50% per 25 giorni, al 25 % per 35 giorni, con postumi permanenti consistenti in “dolorabilità alla digitopressione della regione olecranica,
con limitazione alla movimentazione ai gradi medio-estremi nei movimenti di flesso-
estensione, con conservata capacità di prono-supinazione e persistenza di deficit di forza
nei movimenti di prensione. Presenza di cicatrice chirurgica di circa 8.5 cm x 0.5 cm sulla faccia laterale del gomito, intersecata da multipli esiti di punti di sutura”, determinanti una invalidità permanente del 5%, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella sua più recente formulazione, il danno va quantificato, considerata l'età della vittima (57 anni
2 mesi e 5 giorni al tempo del sinistro), nell'importo complessivo di € 14.305,75, di cui €
7.837,00 per il danno biologico permanente, compreso il danno da sofferenza soggettiva,
presumibilmente patito dalla vittima del sinistro, attesa la natura delle lesioni sofferte,
necessitanti un intervento chirurgico e un lungo periodo di degenza nonché postumi permanenti non indifferenti con esiti dolorosi, ed € 6.468,75 per l'invalidità temporanea
(dietim € 115,00).
Sono documentati, poi, gli esborsi di € 27,00 per la radiografia al gomito sinistro effettuata presso lo studio di radiologia “Dott. Carbone Mattia S.a.s.” (fattura n. 4182/2022
del 17 giugno 2022), di € 36,15 per ciascuna fattura emessa a seguito delle sedute di fisioterapia svolte presso la Gymnasium S.r.l. (n. 787/2022 del 23 giugno 2022; n. 838/2022
del 7 luglio 2022; n. 973/2022 del 5 settembre 2022), di € 12,91, pari a quanto pagato all' per la visita di controllo ortopedica (fattura Controparte_2
n. 904SSN0053042/22 del 30 settembre 2022). La somma di tali esborsi, attualizzata,
ascende a € 148,36.
Non spetta l'invocato danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova circa le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: il danno morale, invero, va liquidato, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, vieppiù in misura proporzionale, come preteso dall'attore (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
L'attrice ha diritto, invece, al ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento. Tale danno ammonta a complessivi € 1.259,52.
Sulla somma complessiva di € 7.856,82 (= € 15.713,63 : 2) spettano, infine, gli interessi di mora, al tasso di legge, dalla presente decisione al saldo effettivo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza del (cfr. sullo Controparte_1
specifico punto Cass., Sez. U., sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), a norma dell'art. 91
c.p.c., e vanno direttamente attribuite all'avvocato Giovanni Grattacaso, per dichiarato anticipo, e liquidate in complessivi € 3.650,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 650,00
per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.000,00 per la fase conclusionale), in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite,
della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del convenuto , in ragione della medesima Controparte_1
regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede per tutte le ragioni esposte in parte motiva:
1) condanna il a pagare ad la complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 7.856,82, oltre gli interessi di mora, al tasso legale dalla presente decisione al saldo effettivo;
2) condanna il a pagare ad le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.650,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e
CAP come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Giovanni Grattacaso;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
. Controparte_1
Salerno, 28 aprile 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALENO
LA SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 328/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 29 gennaio 2024 e pendente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata alla C.F._1
citazione, dall'avvocato Giovanni Grattacaso (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Roma n. 60/D
-attrice-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Carla Concilio (C.F. ), con il quale C.F._3
elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Comunale, in Battipaglia, via Aldo Moro, 1
-convenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 13 gennaio 2023, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il , per ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni che le erano derivati dalle lesioni personali patite in conseguenza dell'infortunio del 14 maggio 2022, allorquando, mentre camminava sul marciapiede nei pressi della Piazza S. Francesco, all'altezza della fermata dei pullman e nelle vicinanze delle aiuole ivi esistenti, era caduta al suolo per essere inciampata “con il piede su delle piastrelle
che si presentavano rialzate per la presenza di radici degli alberi sporgenti ed in parte
divelte, disconnesse e dissestate, e tali da creare un'insidia non percepibile né visibile e/o
evitabile anche in considerazione dell'ora tarda e della scarsa illuminazione”, procurandosi la “frattura del capitello radiale sinistro”. L'attrice dedusse che la zona in cui si era verificato l'incidente era priva di segnali di pericolo e rassegnò le seguenti conclusioni: “a) accertare
e dichiarare l'esclusiva responsabilità dello spett.le , c.f. Controparte_1
, per l'evento di cui è causa;
b) per l'effetto sentir condannare il convenuto, al P.IVA_1
risarcimento dei danni da lesioni alla persona dell'esponente che si quantificano in Euro
20.000,00= per ITT, ITO, Danno Biologico da invalidità permanente nonché danno morale
ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia,
congrua ed equa. Danni tutti che saranno meglio precisati e quantificati in corso di causa,
se del caso, con eventuale nomina di CTU tecnica di cui fin d'ora, in via istruttoria, se ne fa
espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo
da contenersi nei limiti di competenza del giudice adito con rinuncia all'eventuale esubero.
c) Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato
antistatario”.
Il , costituitosi con comparsa del 20 aprile 2023, contestò nel Controparte_1
merito la fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, evidenziando che il luogo teatro del sinistro, identificato con la Via del Centenario, era diverso da quello indicato dall'attrice in citazione (il marciapiede nei pressi della Piazza S. Francesco all'altezza della fermata dei pullman), così come diverso era l'ospedale presso cui la stessa aveva dichiarato di essersi recata (quello di Battipaglia in luogo di quello di Salerno); quindi, chiese: “- in via principale,
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore, essendo l'evento lesivo da
ascriversi alla sola condotta colposa dello stesso e per l'effetto, rigettare la domanda proposta dallo stesso, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine e
senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la prevalente responsabilità del
medesimo attore, con conseguente riduzione del quantum debeatur;
- condannare, in ogni
caso, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Ammessi ed escussi i testimoni addotti dalle parti e disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 14
aprile 2025.
2.- Parte attrice ha sostenuto che: “1) il giorno 14.05.2022 alle ore 20.45 circa, … nel
mentre transitava lungo il marciapiede nei pressi della Piazza S. Francesco all'altezza della
fermata dei pullman, giunta in prossimità delle aiuole ivi esistenti, inciampava con il piede
su delle piastrelle che si presentavano rialzate per la presenza di radici degli alberi sporgenti
ed in parte divelte, disconnesse e dissestate, e tali da creare un'insidia non percepibile né
visibile e/o evitabile anche in considerazione dell'ora tarda e della scarsa o inesistente
illuminazione” (così a pagina 1 della citazione).
La domanda è solo in parte fondata, consentendo il materiale probatorio acquisito di affermare che l'attrice non si trovò di fronte ad un imprevisto e imprevedibile dissesto del piano viabile, per cui l'attraversamento dello stesso avrebbe richiesto una particolare prudenza ed accortezza.
I testimoni escussi che , infatti, hanno identificato con Testimone_1 Tes_2
certezza nelle fotografie prodotte da parte attrice (allegate alla memoria istruttoria del 19
maggio 2023) il punto esatto dell'evento ed entrambi hanno riferito di aver visto
[...]
cadere, mentre era intenta a camminare sul marciapiede, a causa di dissesti Parte_1
nella pavimentazione, a loro dire non visibili perché la luce dei lampioni era oscurata dagli alberi che facevano ombra. Il primo dei due indicati testi ha letteralmente affermato: “Ricordo
che il 14 maggio 2022 mia suocera cadde, a Battipaglia, nei pressi della Piazza San Francesco, nel prolungamento della piazza, dove si trova lo stazionamento dei bus. Ero
fuori della mia auto, parcheggiata nei pressi della fermata degli autobus, insieme alla mia
fidanzata, , e sua sorella , in attesa di mia suocera che Persona_1 Persona_2
arrivava da via Generale Gonzaga, a piedi;
era sera, le nove meno un quarto, ho visto mia
suocera arrivare e cadere al suolo, dove si trovano degli alberi, che oscurano la luce dei
lampioni. Le fotografie che mi vengono mostrate, inserite nella memoria di parte attrice,
raffigurano i luoghi che ho descritto, in particolare la seconda di detta fotografia rappresenta
il punto in cui la donna cadde al suolo. Io mi trovavo a poca distanza dal punto in cui la
donna cadde. La vidi cadere, non correva, ci stava raggiungendo dopo averci visto, non ho
avuto l'impressione che fosse distratta;
non ricordo avesse oggetti in mano. Pochi giorni fa
mia suocera ha compiuto 59 anni. Sul momento la donna lamentava dolori al braccio
sinistro; la accompagnai prima all'Ospedale di Battipaglia, dove c'era troppa gente e non fu
visitata, poi perché si lamentava assai la accompagnammo all'ospedale di Salerno, da dove
uscimmo alle quattro del mattino. In quel momento non chiamammo soccorsi né autorità,
preoccupati delle condizioni della donna. Ribadisco che la foto 2 inserita nella memoria di
parte attrice raffigura il punto in cui la donna cadde”. Analogamente, il secondo testimone ha dichiarato: “Ricordo che una sera di maggio, alle 8/30 o 9, ero a Battipaglia, sotto una
pensilina, in attesa di un autobus per tornare a casa a Salerno, ero da solo, dopo aver
lasciato degli amici, e sentii una signora urlare, mi voltai e vidi la donna in terra, un ragazzo
che correva verso di lei;
insieme la aiutammo a rialzarsi;
urlava perché aveva dolore al
braccio sinistro;
aiutai ad accompagnarla nell'auto del ragazzo, che mi disse l'avrebbe
portata in ospedale. Riconosco nella seconda foto inserita nella produzione di parte attrice
il luogo esatto in cui la donna era caduta e la pensilina sotto la quale mi trovavo. Lasciai il
mio numero di cellulare alla figlia della donna, sentì la ragazza qualche tempo dopo, che poi
mi ha chiamato per rendere testimonianza. Che io sappia non fu chiamata la Polizia
Municipale”.
L'attendibilità dei testimoni, non inficiata di per sé dal rapporto di uno di essi con la parte attrice (fidanzato della figlia), è avvalorata dalla documentazione fotografica in atti, che conferma lo stato di diffuso dissesto del marciapiede, pure confermata dalla nota prot. n.
20055 del 3 marzo 2023 del Settore Tecnico Servizio Viabilità e Mobilità Sostenibile del
Comune di Battipaglia, nella quale si legge che il luogo teatro del sinistro, “costituito da
un'area pavimentata con mattonelle di cemento, interessata da quattro aiuole delimitate da
cordoli e separate tra loro da vialetti sempre pavimentati, poste parallelamente alla suddetta
fermata, all'interno delle quali dimorano gli alberi (Pino o cedro). Tale area, per le sue
evidenti e vetuste condizioni, necessita di un completo restyling, come si evince dalla
documentazione fotografica allegata” (in prod. conv.).
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi. Essa, dunque, presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere titolare del
“potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è
evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di “colpa nella custodia” (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di “rischio da custodia”, in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass. 19/02/2008, n. 4279; Cass. 19/05/2011, n.
11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per cose in custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onore di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile,
ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n.
8935 del 12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti agli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
Per altro, secondo la più recente e condivisa giurisprudenza, in tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. ordinanze Cass. Civ. nn. 2479, 2480,
2482 del 2018; ordinanze n. 30394 del 2023 e n. 12633 del 2024).
L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (si vedano ex
multis Cass., ordinanza n. 14228 del 2023 e sentenza n. 2376 del 2024).
Nel caso in esame, le fotografie in atti evidenziano la presenza di plurimi dissesti e sconnessioni, alcune tutt'altro che lievi, comunque agevolmente visibili, per conformazione e discromia, quindi evitabili con l'ordinaria diligenza, posto che esse si trovavano su una parte circoscritta dell'ampio marciapiede, sicché il pedone avrebbe potuto evitarle, continuando senza pericoli la marcia una volta spostatosi nella porzione integra del medesimo sedime: data l'ampiezza del marciapiede, l'attrice avrebbe potuto scegliere un passaggio maggiormente sicuro e privo di ostacoli, disponibile accanto al tratto stradale dissestato. Va aggiunto che il pericolo era visibile ad onta dell'orario serale, posta la presenza di illuminazione artificiale che, contrariamente a quanto riferito dai testimoni, era assicurata dal lampione posto nelle immediate vicinanze del luogo della caduta e la cui efficacia radiante non era ostacolata da rami di alberi o altro.
In definitiva, essendo le condizioni del marciapiede visibili ed essendo il pericolo evitabile, con una condotta maggiormente accorta e diligente dell'attrice, va affermato il concorso della vittima nel determinismo dell'evento lesivo, che si stima pari alla responsabilità dell'ente territoriale.
3.- Quanto ai danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta, l'attrice patì la frattura del capitello radiale, accertata dai sanitari del pronto soccorso del P.O. di Salerno (v. verbale del giorno 25 maggio 2022), con prognosi di 30 giorni e ricovero in Ortopedia e Traumatologia (dal 25 maggio 2022 al 2 giugno 2022) per un intervento di “Osteosintesi con fili di K e protesi di capitello” (cfr. prod. parte attrice).
Il nominato consulente tecnico d'ufficio, la dott.ssa , ha relazionato Persona_3
– con considerazioni e conclusioni pienamente condivise da questo giudice, in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti –
che in conseguenza del sinistro dedotto in lite , dell'età di 57 anni Parte_1
all'epoca, ha subito la “frattura capitello radiale sinistro”, cui è conseguita un'invalidità
temporanea che fu totale per 20 giorni e parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75 % per 20 giorni, al 50% per 25 giorni, al 25 % per 35 giorni, con postumi permanenti consistenti in “dolorabilità alla digitopressione della regione olecranica,
con limitazione alla movimentazione ai gradi medio-estremi nei movimenti di flesso-
estensione, con conservata capacità di prono-supinazione e persistenza di deficit di forza
nei movimenti di prensione. Presenza di cicatrice chirurgica di circa 8.5 cm x 0.5 cm sulla faccia laterale del gomito, intersecata da multipli esiti di punti di sutura”, determinanti una invalidità permanente del 5%, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella sua più recente formulazione, il danno va quantificato, considerata l'età della vittima (57 anni
2 mesi e 5 giorni al tempo del sinistro), nell'importo complessivo di € 14.305,75, di cui €
7.837,00 per il danno biologico permanente, compreso il danno da sofferenza soggettiva,
presumibilmente patito dalla vittima del sinistro, attesa la natura delle lesioni sofferte,
necessitanti un intervento chirurgico e un lungo periodo di degenza nonché postumi permanenti non indifferenti con esiti dolorosi, ed € 6.468,75 per l'invalidità temporanea
(dietim € 115,00).
Sono documentati, poi, gli esborsi di € 27,00 per la radiografia al gomito sinistro effettuata presso lo studio di radiologia “Dott. Carbone Mattia S.a.s.” (fattura n. 4182/2022
del 17 giugno 2022), di € 36,15 per ciascuna fattura emessa a seguito delle sedute di fisioterapia svolte presso la Gymnasium S.r.l. (n. 787/2022 del 23 giugno 2022; n. 838/2022
del 7 luglio 2022; n. 973/2022 del 5 settembre 2022), di € 12,91, pari a quanto pagato all' per la visita di controllo ortopedica (fattura Controparte_2
n. 904SSN0053042/22 del 30 settembre 2022). La somma di tali esborsi, attualizzata,
ascende a € 148,36.
Non spetta l'invocato danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova circa le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: il danno morale, invero, va liquidato, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, vieppiù in misura proporzionale, come preteso dall'attore (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
L'attrice ha diritto, invece, al ristoro del maggior danno per non aver potuto disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento. Tale danno ammonta a complessivi € 1.259,52.
Sulla somma complessiva di € 7.856,82 (= € 15.713,63 : 2) spettano, infine, gli interessi di mora, al tasso di legge, dalla presente decisione al saldo effettivo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza del (cfr. sullo Controparte_1
specifico punto Cass., Sez. U., sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), a norma dell'art. 91
c.p.c., e vanno direttamente attribuite all'avvocato Giovanni Grattacaso, per dichiarato anticipo, e liquidate in complessivi € 3.650,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 650,00
per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.000,00 per la fase conclusionale), in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite,
della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del convenuto , in ragione della medesima Controparte_1
regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede per tutte le ragioni esposte in parte motiva:
1) condanna il a pagare ad la complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 7.856,82, oltre gli interessi di mora, al tasso legale dalla presente decisione al saldo effettivo;
2) condanna il a pagare ad le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.650,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e
CAP come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Giovanni Grattacaso;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
. Controparte_1
Salerno, 28 aprile 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce