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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3818/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3818/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Dragone (c.f. ), presso il quale elettivamente domicilia in Montella (AV) alla C.F._2
via M. Cianciulli n. 14, (P.E.C.: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso giusta procura dall'Avv. Nicola Di Ronza
(C.F. ) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 C.F._3
(pec: t); Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificato in data 17.9.2020 dall' , con il quale le si intimava il pagamento dell'importo CP_1
complessivo di euro 55.035,14, di cui euro 36.874,72 a titolo di capitale residuo, euro 5.694,67 per interessi di mora su capitale residuo, euro 12.000,00 per penale di risoluzione, oltre euro 405,00 per onorari dell'atto di precetto ed euro 60,75 per rimborso forfettario.
Premetteva l'odierna opponente che in data 24 luglio 2003 contraeva con l'allora oggi , CP_2 CP_1
un mutuo ipotecario di importo pari ad euro 120.000,00 al tasso nominale del 4,20%, da estinguersi pagina 1 di 9 mediante il pagamento di 30 rate semestrali di importo pari ad euro 5.415,92 ciascuna.
Successivamente, dopo il pagamento delle prime due rate, veniva applicata una riduzione del tasso di interesse dal 4,20 al 3,20% e veniva comunicato alla un nuovo piano di ammortamento e di Pt_1
conseguenza le rate in scadenza venivano rideterminate per un importo pari ad euro 5.079,02.
L'opponente evidenziava come in realtà avesse provveduto al pagamento di tutte le rate precedenti alla richiesta di pagamento, seppur con ritardo, ed in particolare di aver onorato le prime 25 rate su 30 del mutuo ipotecario ed evidenziava che, a tutto voler concedere, sarebbero stati dovuti i soli interessi di mora, comunque nel rispetto dell'imputazione di pagamento dichiarata all'atto dei singoli versamenti;
altresì eccepiva di non aver ricevuto la nota datata 21.12.2014 e dunque di non aver ricevuto CP_1
alcuna comunicazione di risoluzione unilaterale del contratto del mutuo ipotecario, con conseguente non spettanza della richiesta di pagamento di € 12.000,00 a titolo di penale di risoluzione, peraltro non prevista nel contratto di mutuo.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo: “in via preliminare, - previo accertamento che ne ricorrono i presupposti e sussistendone i gravi motivi, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto e, se promossa, della relativa esecuzione forzata;
- accertare e dichiarare il difetto dello ius postulandi dell'avv. Di Ronza e, per gli effetti, adottare gli opportuni provvedimenti di merito e di rito;
- nel merito,- dichiarare fondata ed accogliere la proposta opposizione e per gli effetti dichiarare la inefficacia, nullità, inefficacia e/o revoca per le motivazioni esposte in atto e, per gli effetti rendere inefficace e/o revocare l'atto di precetto impugnato, o limitare
l'importo a quanto risulterà effettivamente dovuto;
- accertare e dichiarare che gli interessi di mora sono quantificati in eccesso e non possono essere addebitati alla SI.ra nella misura riportata Pt_1 nell'impugnato precetto, e per gli effetti rendere inefficace e/o revocare l'atto di precetto impugnato o, in via gradata, limitarne l'importo intimato detraendo le voci redatte ed intimate ingiustamente ed impropriamente;
- accertare e dichiarare che l'importo addebitato in precetto a titolo di penale di risoluzione non può essere addebitato alla SI.ra , e per gli effetti rendere inefficace e/o Pt_1 revocare l'atto di precetto impugnato o, in via gradata, limitarne l'importo intimato detraendo le voci redatte ed intimate ingiustamente ed impropriamente;
condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge.”.
Si costituiva l' , rappresentando, in via preliminare, la palese inesistenza del dedotto vizio di CP_1 carenza della procura alle liti, anch'esso sollevato in citazione, rilevando che la procura alle liti è quella che risulta depositata con la comparsa di costituzione ed è una procura generale alle liti per atto pubblico.
pagina 2 di 9 Nel merito, in relazione alla mancata comunicazione di risoluzione unilaterale del contratto del mutuo ipotecario l'odierna opposta, deduceva che parte attrice era pienamente a conoscenza del diritto dell' alla risoluzione unilaterale del contratto di mutuo, previsto dall'art. 5 del contratto di CP_1
mutuo, di cui era stata preventivamente informata con sollecito di pagamento, del 30.04.2014 trasmesso con raccomandata.
Parte opposta rappresentava come l'opposizione a precetto fosse destituita di ogni fondamento circa l'impossibilità della mutuataria di pagare le ulteriori rate di mutuo. Inoltre, secondo l'opposto nessuna contestazione poteva essere mossa alla quantificazione degli importi, come effettuata in precetto, essendo l'originario debito di euro 61.657,54, aggiornato al 1.7.2020, pari ad euro 36.874,12 al momento della intimazione (capitale residuo ed interessi di mora, come indicati dall'art. 5 del contratto di mutuo al tasso del 4.20% ridotto successivamente alla terza rata al 3,20% sul debito residuo di euro
5.694,67 e la penale in caso di risoluzione da inadempimento, prevista dall'art. 7 del contratto, del 10% del capitale mutuato).
CP_ L' pertanto, concludeva “per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Istruito il giudizio mediante il conferimento dell'incarico al nominato C.T.U. dott. , Persona_1
ritenute documentali e dunque inammissibili le istanze istruttorie, all'udienza del 5.3.2025, sostituita con lo scambio di note scritte, la scrivente tratteneva la causa in decisione all'esito di discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c..
***
§ Sul difetto di ius postulandi dell'avv. Nicola Di Ronza
Parte opponente eccepiva il vizio di carenza della procura alle liti dell'avv. Nicola Di Ronza in quanto,
l'atto di precetto notificato faceva riferimento ad una procura per Notar del 21.07.2015, Per_2 conferita dall' all'avv. Nicola Di Ronza, senza che questa fosse allegata al precetto. L'istituto, CP_1
invece, rappresentava la palese insussistenza del vizio, laddove la procura alle liti è stata invece deposita con la comparsa di costituzione, trattandosi di una procura generale alle liti per atto pubblico.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, il precetto è ritenuto un atto avente natura sostanziale e non processuale ed è pertanto privo del contenuto di domanda giudiziale;
difatti, pur rientrando tra gli atti di parte regolati dall'art. 125 c.p.c., il precetto non è un atto introduttivo di un giudizio, non configurando una domanda giudiziale. Si tratta, invece, di un atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore.
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha evidenziato la natura sostanziale della rappresentanza conferita dal creditore, anche se ad un avvocato, ritendendo, dunque, irrilevante il pagina 3 di 9 difetto di procura in sede di redazione del precetto. Dunque, “l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del comma 1 dell'art. 617
c.p.c. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex art. 125 c.p.c. e 170 disp. att.
c.p.c.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.” (Cassazione civile, sez. III , 08/05/2006 , n.
10497, cfr. Tribunale , Bari , sez. II , 20/07/2018 , n. 3194, Tribunale, Napoli , sez. V , 01/09/2014 , n.
12051).
Ne consegue che l'atto di precetto, ove non corredato di apposita procura conferito all'avvocato che lo redige, è affetto da un vizio di nullità sanabile con il conferimento successivo della procura, fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, come avvenuto nel caso in esame, laddove parte opposta ha allegato alla comparsa di costituzione l'atto notarile con il quale veniva conferita la procura alle liti. Alla luce di quando esposto, l'eccezione va rigettata.
§Nel merito
1.Sull'applicazione degli interessi di mora
Dagli atti emerge che l'art. 5 del contratto di mutuo disciplina la quantificazione degli interessi di mora, prevedendo che “il mancato pagamento di una o due rate di ammortamento comparta l'applicazione, con decorrenza dal 1° giorno di scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti percentuali”.
La funzione essenzialmente «remunerativa» di tutti gli interessi, intesa quale corrispettivo della perdita di disponibilità di un capitale, fa sì che anche gli interessi moratori, in cui alla funzione remunerativa si aggiunge un profilo di riparazione del danno, trovino direttamente titolo nell'originario contratto di mutuo ad essi sottostante.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia"
pagina 4 di 9 previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c.
Dalla relazione del c.t.u. emerge che il prospetto del conteggio per l'estinzione del contratto di mutuo al 28.11.2014 dell'Istituto di credito coincide con i calcoli effettuati dal c.t.u., secondo i criteri enunciati nella relazione, ed il consulente ha potuto verificare che nell'applicazione dei tassi di mora in vigenza del rapporto di mutuo non vi è mai stato addebito di interessi anatocistici e non è ravvisabile nessun tasso anatocistico né usurario applicato in pendenza di rapporto (essendo il tasso soglia valevole per il periodo di luglio 2003 pari a 6.80).
Il c.t.u ha rappresentato come i dati presenti in fascicolo non consentano una verifica puntuale dei versamenti effettuati, della congruità degli interessi di mora calcolati e della correttezza dell'imputazione dei singoli versamenti alle rate in scadenza ed agli interessi di mora determinati sulle singole rate non versate. Anche i dati forniti a seguito di specifica richiesta da parte opposta, non sono sufficienti, qualora fossero stati utilizzabili in virtù del consenso di parte opponente, per poter determinare se l'importo richiesto con il precetto e, di conseguenza, gli interessi di mora, siano congrui rispetto alle pattuizioni contrattuali e alle norme di legge in tema di usura e anatocismo. Inoltre, il consulente nominato ha chiarito che tali dati, sebbene consentano di imputare i pagamenti effettuati alle singole rate in scadenza, non consentono di comprendere il criterio in base al quale i versamenti siano stati imputati alle rate in scadenza ed agli interessi di mora calcolati in relazione ai precedenti ritardi nei pagamenti.
Dinanzi alla richiesta del c.t.u. dell'ulteriore documentazione necessaria per comprendere le modalità di calcolo, l'istituto rappresentava che “assolutamente non è ammissibile acquisire ulteriore documentazione rispetto alla produzione documentale prodotta in giudizio.”.
Il mancato assolvimento alla richiesta del c.t.u. ha determinato l'impossibilità di pervenire al calcolo esatto dell'ammontare degli interessi moratori dovuti, non consentendo al consulente di definire un quadro unitario e sistematico del rapporto contrattuale.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023: In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.).
pagina 5 di 9 Ancora, onde valutare se l'applicazione degli interessi di mora costituisca un fatto oggetto di onere della prova, si richiama il dictum di legittimità a mente del quale: “In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8242 del
24/05/2012).
Il creditore opposto avrebbe dovuto assolvere all'onere di provare la situazione debitoria nel suo complesso e, con riguardo agli interessi moratori, fornire un quadro riepilogativo dei ritardi a fondamento della richiesta di pagamento.
Tuttavia, nel caso in esame il mancato deposito della documentazione indispensabile a provare la richiesta a base del precetto ha determinato un vuoto di prova, incolmabile sulla base della sola documentazione in atti, come lamentato dal c.t.u. Ne consegue che il mancato assolvimento all'onere probatorio, in violazione delle norme a presidio del regolare svolgimento del processo e in danno ai principi ordinatori i rapporti negoziali, ha causato l'impossibilità di verificazione dei calcoli effettuati dall'istituto di credito nel conteggio degli interessi di mora dovuti per le rate non pagate e così impedendo al c.t.u. di effettuare le necessarie operazioni peritali per l'assolvimento dell'incarico.
Circa gli effetti della nullità di una componente del debito oggetto di precetto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del
22/07/2024).
3. Sull'esatta determinazione della somma dovuta
Il 24 luglio 2003 contraeva con l' un mutuo ipotecario di importo pari ad Parte_1 CP_1
euro 120.000 al tasso nominale del 4,20%, ridotto successivamente alla terza rata al 3,20%, da estinguersi mediante il pagamento di 30 rate semestrali di importo pari ad euro 5.415,92, successivamente rideterminato, alla luce della riduzione del tasso nominale applicato dalla seconda rata, per un importo pari ad euro 5.079,02.
pagina 6 di 9 In data 30.4.2014 l' inviava all'odierna opponente un sollecito di pagamento, intimandola al CP_1
versamento, entro 30 giorni dalla ricezione, delle rate n. 18, 19 e 20, avvisandola che in caso di mancato versamento, l'istituto avrebbe esercitato la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Successivamente, in seguito al mancato versamento entro 30 giorni dell'importo intimato l'istituto comunicava la risoluzione del contratto di mutuo, con nota del 12.12.2014, trasmessa con raccomandata A/R, ricevuta dalla SI.ra in data 27.12.2014, richiedendo in pagamento un Pt_1
totale complessivo di euro 61.657,54 di cui: euro 42.248,59 per capitale residuo al 30.06.2014, euro
559,78 per interessi corrispettivi dal 30.06.2014 al 28.11.2014 al tasso del 3,20%, euro 17.623,56 per rate non versate e, infine, euro 1.189,61 per interessi di mora al 5,20% su rate non versate.
Parte opponente continuava a versare sul conto corrente dell'opposto, tre rate di ammortamento in data
31.07.2016 (euro 5.079,02), in data 31.12.2016 (euro 5.054,81) e in data 31.07.2017 (euro 5.054,81), successivamente alla data di estinzione del contratto di mutuo. Le somme versate successivamente risultavano regolarmente contabilizzate e, non avendone espressamente indicata l'imputazione, il predetto importo era stato imputato dall'istituto agli interessi e in parte alle rate scadute. Ne è conseguito che l'originario debito di euro 61.657,54 indicato nella nota risolutiva del 12.12.2014, aggiornato al 01.07.2020, sia pari ad euro 36.874,12 rappresentato dal capitale residuo a cui devono aggiungersi gli interessi di mora sul debito residuo di euro 5.694,67, calcolati a partire dal 13.7.2017
(data dell'ultimo versamento effettuato dalla opponente) al 30.6.2020 al tasso del 5,2%. e la penale prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, per un totale di euro 55.035,14, somma oggetto del precetto.
Tuttavia, come emerge dalla relazione del ctu, i dati presenti in fascicolo non hanno consentito una verifica puntuale dei versamenti effettuati, della congruità degli interessi di mora calcolati e della correttezza delle imputazioni dei singoli versamenti alle rate in scadenza e agli interessi di mora determinati sulle singole rate. Inoltre, il c.t.u ha rappresentato che anche i dati forniti su specifica richiesta di parte, sebbene consentano di imputare i pagamenti effettuati alle singole rate in scadenza non permettono di comprendere il criterio in base al quale i versamenti siano stati imputati alle rate in scadenza e agli interessi di mora calcolati in relazione ai precedenti ritardi nei pagamenti.
In definitiva, il c.t.u., tenendo conto delle informazioni disponibili, ha determinato un importo residuo al 31.7.2016, pari ad euro 35.553,73 che è inferiore di euro 1.320,99 rispetto a quello determinato dall' di euro 36.874,72. CP_1
Ne consegue che l'atto di precetto sia valido ed efficace, sebbene l'importo dovuto vada rideterminato, anche alla luce dei calcoli effettuati dal consulente nominato. Pertanto, il capitale residuo di cui parte opponente è debitrice nei confronti dell'Istituto di credito è pari ad euro 35.553,73.
pagina 7 di 9
2. Sulla penale di risoluzione
L'art. 7 del contratto di mutuo prevede espressamente, anche nel caso di risoluzione da inadempimento, una penale del 10% del capitale mutuato, che nel caso di specie è pari ad euro 120.000.
Parte opponente, invece, ha eccepito che la relativa penale non potesse essere applicata atteso che non è prevista nel contratto nessuna clausola relativa alla risoluzione e, inoltre, ha evidenziato come mancasse il presupposto per un'eventuale applicazione, vista la lamentata assenza di comunicazione circa la risoluzione unilaterale del mutuo ipotecario da parte dell' CP_1
Dal contratto di mutuo allegato in atti, all'art. 7 emerge che è prevista una penale “in caso di dichiarazioni non veritiere e/o omissive e/o nel caso di mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda di concessione”.
Peraltro, vista la natura sanzionatoria della clausola e la natura del contratto stipulato, la clausola penale deve essere letta in combinato disposto con l'art. 6 del contratto in atti, che espressamente prevede la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione in ipotesi di inadempimento, di qualsiasi pattuizione. In atti è altresì versata la ricevuta della comunicazione del 16.5.2014, che pur contestata dalla fa piena prova quanto alla ricezione della stessa. Pt_1
Deve tuttavia ritenersi che la clausola in parola, in concreto, abbia chiaramente comportato uno squilibrio contrattuale nella parte in cui ha imposto alla parte il pagamento di una somma sproporzionata in relazione al dovuto.
Sulla base di un'interpretazione sistematica e funzionale dell'art. 1384 del Codice Civile, a mente del quale “anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21994 del 06/12/2012 e
Sez. 3 - , Sentenza n. 11908 del 19/06/2020) nonché degli art. 33 ss., e in particolare del d.lg. n. 206 del
2005, art. 34, commi 4 e 5, la clausola in parola emerge all'evidenza comportare un SInificativo squilibrio delle prestazioni, a tal punto da comportarne la vessatorietà, non essendo sufficiente ridurla ad equità; incombe a questo punto al professionista dare la prova che il contratto è stato in parte qua oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività, (Cass. 2010 n. 18785), prova che, nel caso di specie, non è stata adeguatamente fornita.
Ne consegue che già la sola previsione della disciplina citata varrebbe ad escludere nel computo del debito residuo l'intera penale per risoluzione, ma la previsione formulata in termini indeterminati pagina 8 di 9 soccorre ad avvalorare la decurtazione di metà dell'importo indicato in precetto da parte opposta a titolo di penale dalla somma residue a carico dell'opponente.
Alla luce di quanto esposto, occorre procedere al ricalcolo della somma di cui all'atto di precetto pari ad € 35.553,73 per sorta capitale alla data del 13.7.2017, ed interessi moratori successivi calcolati sul capitale residuo fino al saldo oltre euro 6.000 a titolo di penale.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
in ragione della decurtazione parziale degli importi, le spese di lite possono essere compensate per metà.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, restano a carico delle parti in solido ed in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e dichiara il precetto valido ed efficace per la minor somma pari ad € 35.553,73 per sorta capitale alla data del 13.7.2017, oltre interessi moratori successivi fino al saldo calcolati sul capitale residuo ed oltre euro 6.000 a titolo di penale.
- Condanna parte opposta a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, che si liquidano per intero in euro 7.052,00 per onorari, oltre iva cpa e spese generali al 15%;
- compensa la metà delle spese di lite;
- pone a carico delle parti in solido ed in quota uguale le spese di ctu, separatamente liquidate.
AVELLINO, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3818/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Dragone (c.f. ), presso il quale elettivamente domicilia in Montella (AV) alla C.F._2
via M. Cianciulli n. 14, (P.E.C.: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso giusta procura dall'Avv. Nicola Di Ronza
(C.F. ) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 C.F._3
(pec: t); Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificato in data 17.9.2020 dall' , con il quale le si intimava il pagamento dell'importo CP_1
complessivo di euro 55.035,14, di cui euro 36.874,72 a titolo di capitale residuo, euro 5.694,67 per interessi di mora su capitale residuo, euro 12.000,00 per penale di risoluzione, oltre euro 405,00 per onorari dell'atto di precetto ed euro 60,75 per rimborso forfettario.
Premetteva l'odierna opponente che in data 24 luglio 2003 contraeva con l'allora oggi , CP_2 CP_1
un mutuo ipotecario di importo pari ad euro 120.000,00 al tasso nominale del 4,20%, da estinguersi pagina 1 di 9 mediante il pagamento di 30 rate semestrali di importo pari ad euro 5.415,92 ciascuna.
Successivamente, dopo il pagamento delle prime due rate, veniva applicata una riduzione del tasso di interesse dal 4,20 al 3,20% e veniva comunicato alla un nuovo piano di ammortamento e di Pt_1
conseguenza le rate in scadenza venivano rideterminate per un importo pari ad euro 5.079,02.
L'opponente evidenziava come in realtà avesse provveduto al pagamento di tutte le rate precedenti alla richiesta di pagamento, seppur con ritardo, ed in particolare di aver onorato le prime 25 rate su 30 del mutuo ipotecario ed evidenziava che, a tutto voler concedere, sarebbero stati dovuti i soli interessi di mora, comunque nel rispetto dell'imputazione di pagamento dichiarata all'atto dei singoli versamenti;
altresì eccepiva di non aver ricevuto la nota datata 21.12.2014 e dunque di non aver ricevuto CP_1
alcuna comunicazione di risoluzione unilaterale del contratto del mutuo ipotecario, con conseguente non spettanza della richiesta di pagamento di € 12.000,00 a titolo di penale di risoluzione, peraltro non prevista nel contratto di mutuo.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo: “in via preliminare, - previo accertamento che ne ricorrono i presupposti e sussistendone i gravi motivi, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto e, se promossa, della relativa esecuzione forzata;
- accertare e dichiarare il difetto dello ius postulandi dell'avv. Di Ronza e, per gli effetti, adottare gli opportuni provvedimenti di merito e di rito;
- nel merito,- dichiarare fondata ed accogliere la proposta opposizione e per gli effetti dichiarare la inefficacia, nullità, inefficacia e/o revoca per le motivazioni esposte in atto e, per gli effetti rendere inefficace e/o revocare l'atto di precetto impugnato, o limitare
l'importo a quanto risulterà effettivamente dovuto;
- accertare e dichiarare che gli interessi di mora sono quantificati in eccesso e non possono essere addebitati alla SI.ra nella misura riportata Pt_1 nell'impugnato precetto, e per gli effetti rendere inefficace e/o revocare l'atto di precetto impugnato o, in via gradata, limitarne l'importo intimato detraendo le voci redatte ed intimate ingiustamente ed impropriamente;
- accertare e dichiarare che l'importo addebitato in precetto a titolo di penale di risoluzione non può essere addebitato alla SI.ra , e per gli effetti rendere inefficace e/o Pt_1 revocare l'atto di precetto impugnato o, in via gradata, limitarne l'importo intimato detraendo le voci redatte ed intimate ingiustamente ed impropriamente;
condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge.”.
Si costituiva l' , rappresentando, in via preliminare, la palese inesistenza del dedotto vizio di CP_1 carenza della procura alle liti, anch'esso sollevato in citazione, rilevando che la procura alle liti è quella che risulta depositata con la comparsa di costituzione ed è una procura generale alle liti per atto pubblico.
pagina 2 di 9 Nel merito, in relazione alla mancata comunicazione di risoluzione unilaterale del contratto del mutuo ipotecario l'odierna opposta, deduceva che parte attrice era pienamente a conoscenza del diritto dell' alla risoluzione unilaterale del contratto di mutuo, previsto dall'art. 5 del contratto di CP_1
mutuo, di cui era stata preventivamente informata con sollecito di pagamento, del 30.04.2014 trasmesso con raccomandata.
Parte opposta rappresentava come l'opposizione a precetto fosse destituita di ogni fondamento circa l'impossibilità della mutuataria di pagare le ulteriori rate di mutuo. Inoltre, secondo l'opposto nessuna contestazione poteva essere mossa alla quantificazione degli importi, come effettuata in precetto, essendo l'originario debito di euro 61.657,54, aggiornato al 1.7.2020, pari ad euro 36.874,12 al momento della intimazione (capitale residuo ed interessi di mora, come indicati dall'art. 5 del contratto di mutuo al tasso del 4.20% ridotto successivamente alla terza rata al 3,20% sul debito residuo di euro
5.694,67 e la penale in caso di risoluzione da inadempimento, prevista dall'art. 7 del contratto, del 10% del capitale mutuato).
CP_ L' pertanto, concludeva “per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Istruito il giudizio mediante il conferimento dell'incarico al nominato C.T.U. dott. , Persona_1
ritenute documentali e dunque inammissibili le istanze istruttorie, all'udienza del 5.3.2025, sostituita con lo scambio di note scritte, la scrivente tratteneva la causa in decisione all'esito di discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c..
***
§ Sul difetto di ius postulandi dell'avv. Nicola Di Ronza
Parte opponente eccepiva il vizio di carenza della procura alle liti dell'avv. Nicola Di Ronza in quanto,
l'atto di precetto notificato faceva riferimento ad una procura per Notar del 21.07.2015, Per_2 conferita dall' all'avv. Nicola Di Ronza, senza che questa fosse allegata al precetto. L'istituto, CP_1
invece, rappresentava la palese insussistenza del vizio, laddove la procura alle liti è stata invece deposita con la comparsa di costituzione, trattandosi di una procura generale alle liti per atto pubblico.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, il precetto è ritenuto un atto avente natura sostanziale e non processuale ed è pertanto privo del contenuto di domanda giudiziale;
difatti, pur rientrando tra gli atti di parte regolati dall'art. 125 c.p.c., il precetto non è un atto introduttivo di un giudizio, non configurando una domanda giudiziale. Si tratta, invece, di un atto stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto anche dal creditore personalmente, ovvero da un suo procuratore.
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha evidenziato la natura sostanziale della rappresentanza conferita dal creditore, anche se ad un avvocato, ritendendo, dunque, irrilevante il pagina 3 di 9 difetto di procura in sede di redazione del precetto. Dunque, “l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del comma 1 dell'art. 617
c.p.c. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex art. 125 c.p.c. e 170 disp. att.
c.p.c.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.” (Cassazione civile, sez. III , 08/05/2006 , n.
10497, cfr. Tribunale , Bari , sez. II , 20/07/2018 , n. 3194, Tribunale, Napoli , sez. V , 01/09/2014 , n.
12051).
Ne consegue che l'atto di precetto, ove non corredato di apposita procura conferito all'avvocato che lo redige, è affetto da un vizio di nullità sanabile con il conferimento successivo della procura, fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, come avvenuto nel caso in esame, laddove parte opposta ha allegato alla comparsa di costituzione l'atto notarile con il quale veniva conferita la procura alle liti. Alla luce di quando esposto, l'eccezione va rigettata.
§Nel merito
1.Sull'applicazione degli interessi di mora
Dagli atti emerge che l'art. 5 del contratto di mutuo disciplina la quantificazione degli interessi di mora, prevedendo che “il mancato pagamento di una o due rate di ammortamento comparta l'applicazione, con decorrenza dal 1° giorno di scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti percentuali”.
La funzione essenzialmente «remunerativa» di tutti gli interessi, intesa quale corrispettivo della perdita di disponibilità di un capitale, fa sì che anche gli interessi moratori, in cui alla funzione remunerativa si aggiunge un profilo di riparazione del danno, trovino direttamente titolo nell'originario contratto di mutuo ad essi sottostante.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia"
pagina 4 di 9 previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c.
Dalla relazione del c.t.u. emerge che il prospetto del conteggio per l'estinzione del contratto di mutuo al 28.11.2014 dell'Istituto di credito coincide con i calcoli effettuati dal c.t.u., secondo i criteri enunciati nella relazione, ed il consulente ha potuto verificare che nell'applicazione dei tassi di mora in vigenza del rapporto di mutuo non vi è mai stato addebito di interessi anatocistici e non è ravvisabile nessun tasso anatocistico né usurario applicato in pendenza di rapporto (essendo il tasso soglia valevole per il periodo di luglio 2003 pari a 6.80).
Il c.t.u ha rappresentato come i dati presenti in fascicolo non consentano una verifica puntuale dei versamenti effettuati, della congruità degli interessi di mora calcolati e della correttezza dell'imputazione dei singoli versamenti alle rate in scadenza ed agli interessi di mora determinati sulle singole rate non versate. Anche i dati forniti a seguito di specifica richiesta da parte opposta, non sono sufficienti, qualora fossero stati utilizzabili in virtù del consenso di parte opponente, per poter determinare se l'importo richiesto con il precetto e, di conseguenza, gli interessi di mora, siano congrui rispetto alle pattuizioni contrattuali e alle norme di legge in tema di usura e anatocismo. Inoltre, il consulente nominato ha chiarito che tali dati, sebbene consentano di imputare i pagamenti effettuati alle singole rate in scadenza, non consentono di comprendere il criterio in base al quale i versamenti siano stati imputati alle rate in scadenza ed agli interessi di mora calcolati in relazione ai precedenti ritardi nei pagamenti.
Dinanzi alla richiesta del c.t.u. dell'ulteriore documentazione necessaria per comprendere le modalità di calcolo, l'istituto rappresentava che “assolutamente non è ammissibile acquisire ulteriore documentazione rispetto alla produzione documentale prodotta in giudizio.”.
Il mancato assolvimento alla richiesta del c.t.u. ha determinato l'impossibilità di pervenire al calcolo esatto dell'ammontare degli interessi moratori dovuti, non consentendo al consulente di definire un quadro unitario e sistematico del rapporto contrattuale.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023: In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.).
pagina 5 di 9 Ancora, onde valutare se l'applicazione degli interessi di mora costituisca un fatto oggetto di onere della prova, si richiama il dictum di legittimità a mente del quale: “In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8242 del
24/05/2012).
Il creditore opposto avrebbe dovuto assolvere all'onere di provare la situazione debitoria nel suo complesso e, con riguardo agli interessi moratori, fornire un quadro riepilogativo dei ritardi a fondamento della richiesta di pagamento.
Tuttavia, nel caso in esame il mancato deposito della documentazione indispensabile a provare la richiesta a base del precetto ha determinato un vuoto di prova, incolmabile sulla base della sola documentazione in atti, come lamentato dal c.t.u. Ne consegue che il mancato assolvimento all'onere probatorio, in violazione delle norme a presidio del regolare svolgimento del processo e in danno ai principi ordinatori i rapporti negoziali, ha causato l'impossibilità di verificazione dei calcoli effettuati dall'istituto di credito nel conteggio degli interessi di mora dovuti per le rate non pagate e così impedendo al c.t.u. di effettuare le necessarie operazioni peritali per l'assolvimento dell'incarico.
Circa gli effetti della nullità di una componente del debito oggetto di precetto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del
22/07/2024).
3. Sull'esatta determinazione della somma dovuta
Il 24 luglio 2003 contraeva con l' un mutuo ipotecario di importo pari ad Parte_1 CP_1
euro 120.000 al tasso nominale del 4,20%, ridotto successivamente alla terza rata al 3,20%, da estinguersi mediante il pagamento di 30 rate semestrali di importo pari ad euro 5.415,92, successivamente rideterminato, alla luce della riduzione del tasso nominale applicato dalla seconda rata, per un importo pari ad euro 5.079,02.
pagina 6 di 9 In data 30.4.2014 l' inviava all'odierna opponente un sollecito di pagamento, intimandola al CP_1
versamento, entro 30 giorni dalla ricezione, delle rate n. 18, 19 e 20, avvisandola che in caso di mancato versamento, l'istituto avrebbe esercitato la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Successivamente, in seguito al mancato versamento entro 30 giorni dell'importo intimato l'istituto comunicava la risoluzione del contratto di mutuo, con nota del 12.12.2014, trasmessa con raccomandata A/R, ricevuta dalla SI.ra in data 27.12.2014, richiedendo in pagamento un Pt_1
totale complessivo di euro 61.657,54 di cui: euro 42.248,59 per capitale residuo al 30.06.2014, euro
559,78 per interessi corrispettivi dal 30.06.2014 al 28.11.2014 al tasso del 3,20%, euro 17.623,56 per rate non versate e, infine, euro 1.189,61 per interessi di mora al 5,20% su rate non versate.
Parte opponente continuava a versare sul conto corrente dell'opposto, tre rate di ammortamento in data
31.07.2016 (euro 5.079,02), in data 31.12.2016 (euro 5.054,81) e in data 31.07.2017 (euro 5.054,81), successivamente alla data di estinzione del contratto di mutuo. Le somme versate successivamente risultavano regolarmente contabilizzate e, non avendone espressamente indicata l'imputazione, il predetto importo era stato imputato dall'istituto agli interessi e in parte alle rate scadute. Ne è conseguito che l'originario debito di euro 61.657,54 indicato nella nota risolutiva del 12.12.2014, aggiornato al 01.07.2020, sia pari ad euro 36.874,12 rappresentato dal capitale residuo a cui devono aggiungersi gli interessi di mora sul debito residuo di euro 5.694,67, calcolati a partire dal 13.7.2017
(data dell'ultimo versamento effettuato dalla opponente) al 30.6.2020 al tasso del 5,2%. e la penale prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, per un totale di euro 55.035,14, somma oggetto del precetto.
Tuttavia, come emerge dalla relazione del ctu, i dati presenti in fascicolo non hanno consentito una verifica puntuale dei versamenti effettuati, della congruità degli interessi di mora calcolati e della correttezza delle imputazioni dei singoli versamenti alle rate in scadenza e agli interessi di mora determinati sulle singole rate. Inoltre, il c.t.u ha rappresentato che anche i dati forniti su specifica richiesta di parte, sebbene consentano di imputare i pagamenti effettuati alle singole rate in scadenza non permettono di comprendere il criterio in base al quale i versamenti siano stati imputati alle rate in scadenza e agli interessi di mora calcolati in relazione ai precedenti ritardi nei pagamenti.
In definitiva, il c.t.u., tenendo conto delle informazioni disponibili, ha determinato un importo residuo al 31.7.2016, pari ad euro 35.553,73 che è inferiore di euro 1.320,99 rispetto a quello determinato dall' di euro 36.874,72. CP_1
Ne consegue che l'atto di precetto sia valido ed efficace, sebbene l'importo dovuto vada rideterminato, anche alla luce dei calcoli effettuati dal consulente nominato. Pertanto, il capitale residuo di cui parte opponente è debitrice nei confronti dell'Istituto di credito è pari ad euro 35.553,73.
pagina 7 di 9
2. Sulla penale di risoluzione
L'art. 7 del contratto di mutuo prevede espressamente, anche nel caso di risoluzione da inadempimento, una penale del 10% del capitale mutuato, che nel caso di specie è pari ad euro 120.000.
Parte opponente, invece, ha eccepito che la relativa penale non potesse essere applicata atteso che non è prevista nel contratto nessuna clausola relativa alla risoluzione e, inoltre, ha evidenziato come mancasse il presupposto per un'eventuale applicazione, vista la lamentata assenza di comunicazione circa la risoluzione unilaterale del mutuo ipotecario da parte dell' CP_1
Dal contratto di mutuo allegato in atti, all'art. 7 emerge che è prevista una penale “in caso di dichiarazioni non veritiere e/o omissive e/o nel caso di mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda di concessione”.
Peraltro, vista la natura sanzionatoria della clausola e la natura del contratto stipulato, la clausola penale deve essere letta in combinato disposto con l'art. 6 del contratto in atti, che espressamente prevede la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione in ipotesi di inadempimento, di qualsiasi pattuizione. In atti è altresì versata la ricevuta della comunicazione del 16.5.2014, che pur contestata dalla fa piena prova quanto alla ricezione della stessa. Pt_1
Deve tuttavia ritenersi che la clausola in parola, in concreto, abbia chiaramente comportato uno squilibrio contrattuale nella parte in cui ha imposto alla parte il pagamento di una somma sproporzionata in relazione al dovuto.
Sulla base di un'interpretazione sistematica e funzionale dell'art. 1384 del Codice Civile, a mente del quale “anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21994 del 06/12/2012 e
Sez. 3 - , Sentenza n. 11908 del 19/06/2020) nonché degli art. 33 ss., e in particolare del d.lg. n. 206 del
2005, art. 34, commi 4 e 5, la clausola in parola emerge all'evidenza comportare un SInificativo squilibrio delle prestazioni, a tal punto da comportarne la vessatorietà, non essendo sufficiente ridurla ad equità; incombe a questo punto al professionista dare la prova che il contratto è stato in parte qua oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività, (Cass. 2010 n. 18785), prova che, nel caso di specie, non è stata adeguatamente fornita.
Ne consegue che già la sola previsione della disciplina citata varrebbe ad escludere nel computo del debito residuo l'intera penale per risoluzione, ma la previsione formulata in termini indeterminati pagina 8 di 9 soccorre ad avvalorare la decurtazione di metà dell'importo indicato in precetto da parte opposta a titolo di penale dalla somma residue a carico dell'opponente.
Alla luce di quanto esposto, occorre procedere al ricalcolo della somma di cui all'atto di precetto pari ad € 35.553,73 per sorta capitale alla data del 13.7.2017, ed interessi moratori successivi calcolati sul capitale residuo fino al saldo oltre euro 6.000 a titolo di penale.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
in ragione della decurtazione parziale degli importi, le spese di lite possono essere compensate per metà.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, restano a carico delle parti in solido ed in parti uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e dichiara il precetto valido ed efficace per la minor somma pari ad € 35.553,73 per sorta capitale alla data del 13.7.2017, oltre interessi moratori successivi fino al saldo calcolati sul capitale residuo ed oltre euro 6.000 a titolo di penale.
- Condanna parte opposta a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, che si liquidano per intero in euro 7.052,00 per onorari, oltre iva cpa e spese generali al 15%;
- compensa la metà delle spese di lite;
- pone a carico delle parti in solido ed in quota uguale le spese di ctu, separatamente liquidate.
AVELLINO, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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