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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ialongo Francesco, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Manni, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.01.2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in ON Controparte_1
TO (RM) il 15.07.2017, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli
(223.07.2011) e (27.06.2016), che i coniugi si erano separati Per_1 Per_2
consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 16.03.2021 e che non avevano più ripreso la convivenza, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970. In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15/07/2017 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ON TO (RM), Atto n. 5 p. II s. A reg. anno 2017, tra il
Sig. e la Sig.ra . Parte_1 Controparte_1
Determinare:
1) Sull'Affidamento.
I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in ON TO, via
Romualdo n.° 25.
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Diritto di visita
Il Sig. avrà diritto a tenere con sè i figli almeno un pomeriggio alla settimana Pt_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori;
senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli.
Inoltre il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sè i minori a settimane alterne nei fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 21:00, con il relativo pernottamento.
Nei giorni sopra indicati, o in quelli alternativamente concordati dai ricorrenti, il Sig. Pt_1
avrà diritto di prelevare i minori dovunque essi si trovino, e gli incontri potranno svolgersi nei luoghi in cui il padre riterrà più opportuno.
Relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. i Pt_1
figli trascorreranno, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale con uno dei genitori e la giornata Santo Stefano con l'altro.
I genitori inoltre a turnazione annuale tra loro, trascorreranno con i figli i giorni del 31 dicembre e del 6 gennaio. Parimenti i minori alterneranno, negli anni, il giorno della domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Infine, il Sig. potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del Papà, nonché il giorno Pt_1
del proprio compleanno.
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 7 (sette) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ad agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_1
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
3) Sull'Assegno di mantenimento.
Nella somma non superiore ad Euro 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate tra i coniugi e l'esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di appartenenza, e dovrà essere corrisposto, entro il giorno dieci di ogni mese solare.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli potranno essere Pt_1 modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. Pt_1
stesso.
4) Sui Rapporti tra le parti.
I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Inoltre, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2022 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“(i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.7.2017 in ON TO (RM), tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n.5 . II s. CP_1
A reg. anno 2017;
(ii) i figli , nato in data [...], e nato il [...] saranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in Monte Porzio TO (RM) Via Vittorio Emanuele n. 64;
(iii) il sig. avrà diritto a tenere con sé i figli almeno un pomeriggio alla settimana Pt_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21, nel periodo non scolastico dalle ore 16 fino alle 21, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori e da determinarsi anticipatamente. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori a settimane alterne nei fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore
21, con relativo pernotto. Relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale con uno dei genitori e la giornata di Santo
Stefano con l'altro. I genitori inoltre a turnazione annuale, tra loro, trascorreranno con i figli i giorni della 31 dicembre e del 6 gennaio. Parimenti i minori trascorreranno, negli anni, il giorno della domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Infine il sig. potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del Papà, nonché il giorno del proprio Pt_1
compleanno. Stessa cosa avverrà in favore della Sig.ra in occasione del suo Pt_2
compleanno e della ricorrenza della festa della mamma. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 7 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ad agosto, detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre, entro il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eventuali esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori, inoltre, dovranno fornire anticipatamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli;
(iv) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_1 complessiva di € 600,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie determinate secondo le disposizioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Velletri;
(v) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuto Controparte_1
l'assegno divorzile a carico del Sig. per i motivi esposti in narrativa, nella misura di Pt_1
€ 300,00 mensili o in quella diversa somma che il Giudice riterrà equa e legittima.
Col favore delle spese di lite.”. Con ordinanza del 12.07.2022, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970.
Nel corso della fase istruttoria le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status divorzile e all'udienza del 9.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ciò posto, avuto riguardo alla domanda divorzile, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970» e la separazione si è protratta «[…] ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistitada un avvocato […]».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto, sicchè deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve dichiararsi, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in ON TO (RM) il 15.07.2017, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della
Legge n. 898/1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON TO
(RM) il 15.07.2017 da , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
ON TO (Registro degli atti di matrimonio atto n. 5, parte II, serie A, anno 2017);
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ialongo Francesco, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Manni, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.01.2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in ON Controparte_1
TO (RM) il 15.07.2017, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli
(223.07.2011) e (27.06.2016), che i coniugi si erano separati Per_1 Per_2
consensualmente a seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 16.03.2021 e che non avevano più ripreso la convivenza, sicchè dovevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970. In particolare, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15/07/2017 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ON TO (RM), Atto n. 5 p. II s. A reg. anno 2017, tra il
Sig. e la Sig.ra . Parte_1 Controparte_1
Determinare:
1) Sull'Affidamento.
I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in ON TO, via
Romualdo n.° 25.
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Diritto di visita
Il Sig. avrà diritto a tenere con sè i figli almeno un pomeriggio alla settimana Pt_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori;
senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli.
Inoltre il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sè i minori a settimane alterne nei fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 21:00, con il relativo pernottamento.
Nei giorni sopra indicati, o in quelli alternativamente concordati dai ricorrenti, il Sig. Pt_1
avrà diritto di prelevare i minori dovunque essi si trovino, e gli incontri potranno svolgersi nei luoghi in cui il padre riterrà più opportuno.
Relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. i Pt_1
figli trascorreranno, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale con uno dei genitori e la giornata Santo Stefano con l'altro.
I genitori inoltre a turnazione annuale tra loro, trascorreranno con i figli i giorni del 31 dicembre e del 6 gennaio. Parimenti i minori alterneranno, negli anni, il giorno della domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Infine, il Sig. potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del Papà, nonché il giorno Pt_1
del proprio compleanno.
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 7 (sette) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ad agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_1
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
3) Sull'Assegno di mantenimento.
Nella somma non superiore ad Euro 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previamente concordate tra i coniugi e l'esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di appartenenza, e dovrà essere corrisposto, entro il giorno dieci di ogni mese solare.
Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli potranno essere Pt_1 modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. Pt_1
stesso.
4) Sui Rapporti tra le parti.
I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Inoltre, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2022 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“(i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.7.2017 in ON TO (RM), tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune atto n.5 . II s. CP_1
A reg. anno 2017;
(ii) i figli , nato in data [...], e nato il [...] saranno affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione sita in Monte Porzio TO (RM) Via Vittorio Emanuele n. 64;
(iii) il sig. avrà diritto a tenere con sé i figli almeno un pomeriggio alla settimana Pt_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21, nel periodo non scolastico dalle ore 16 fino alle 21, compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori e da determinarsi anticipatamente. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i minori a settimane alterne nei fine settimana dal sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore
21, con relativo pernotto. Relativamente alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno, alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale con uno dei genitori e la giornata di Santo
Stefano con l'altro. I genitori inoltre a turnazione annuale, tra loro, trascorreranno con i figli i giorni della 31 dicembre e del 6 gennaio. Parimenti i minori trascorreranno, negli anni, il giorno della domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Infine il sig. potrà tenere con sé i figli il giorno della festa del Papà, nonché il giorno del proprio Pt_1
compleanno. Stessa cosa avverrà in favore della Sig.ra in occasione del suo Pt_2
compleanno e della ricorrenza della festa della mamma. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con i figli, almeno 7 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ad agosto, detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre, entro il 20 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eventuali esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori, inoltre, dovranno fornire anticipatamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli;
(iv) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Pt_1 complessiva di € 600,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie determinate secondo le disposizioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Velletri;
(v) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuto Controparte_1
l'assegno divorzile a carico del Sig. per i motivi esposti in narrativa, nella misura di Pt_1
€ 300,00 mensili o in quella diversa somma che il Giudice riterrà equa e legittima.
Col favore delle spese di lite.”. Con ordinanza del 12.07.2022, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, assegnando i termini di cui all'art. 4 della Legge n. 898/1970.
Nel corso della fase istruttoria le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status divorzile e all'udienza del 9.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ciò posto, avuto riguardo alla domanda divorzile, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970» e la separazione si è protratta «[…] ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistitada un avvocato […]».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto, sicchè deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve dichiararsi, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in ON TO (RM) il 15.07.2017, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della
Legge n. 898/1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ON TO
(RM) il 15.07.2017 da , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
ON TO (Registro degli atti di matrimonio atto n. 5, parte II, serie A, anno 2017);
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi