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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8109 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 235/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Gennaro De Chiara (C.F.
C.F._2
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
P.IVA ), in persona del suo procuratore speciale p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Raffaele Russo (C.F.: e Simona Chiolo (C.F. C.F._3
) C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8652/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data
19.11.2021 e pubblicato il 22.11.2021
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 13.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 8652/2021, emesso in data 19.11.2021 e pubblicato il
22.11.2021, con cui il Tribunale di Napoli aveva ingiunto a e Parte_1 CP_3
, quest'ultima in qualità di coobbligata, il pagamento - in favore della
[...] [...]
(in sigla ora Controparte_2 CP_4 Controparte_1
, quale cessionaria del credito di - della somma di € 6.205,03, oltre
[...] Controparte_5
interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 891347, stipulato con la SILF s.p.a. (titolare originaria del credito, fatto oggetto, poi, di successive cessioni in favore di di e, infine, Controparte_6 Controparte_5
della in data 22.09.2006, per l'importo di € 10.639,20. CP_4
Con motivo unico di opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto azionato.
Si è costituita in giudizio la (già la Controparte_1 CP_4
quale, deducendone l'infondatezza, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 16 maggio.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente (cfr. verbale negativo del 22 giugno 2022, depositato il 24 giugno 2022).
2. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006), sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ebbene, sin dalla fase monitoria la creditrice ha dato adeguata prova della propria legittimazione sostanziale e processuale, dimostrando la titolarità del credito in ragione delle cessioni intervenute dapprima tra SILF s.p.a. (titolare originaria del credito) e Controparte_6
(cfr. docc. 3 e 4 nella produzione monitoria), poi in favore di (cfr. doc. 5 nella Controparte_5
produzione monitoria) e, infine, in favore della ricorrente opposta (ora CP_4 [...]
cfr. doc. 9 in produzione monitoria). Controparte_1
Di tale ultima cessione, poi, è stata data comunicazione al debitore ceduto a mezzo racc.ta a.r. in data 04.05.2021, regolarmente ricevuta dal destinatario (doc. 10 fascicolo monitorio).
E del resto, deve evidenziarsi che l'opponente non ha mai contestato la titolarità del credito in capo alla controparte.
L'opposta, poi, ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo, già nella fase monitoria, il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria (debitamente sottoscritto dall'opponente e dalla coobbligata) e l'estratto conto del rapporto (docc. 1 e 6 fascicolo monitorio). Infine, ha allegato l'inadempimento della controparte.
A tale scopo, ha prodotto la raccomandata a.r. con cui, in data 22 settembre 2009, ha comunicato ai debitori la decadenza dal beneficio del termine e ha richiesto ai medesimi il pagamento di quanto dovuto (doc. 7 fascicolo monitorio, all. 2 alla memoria ex 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di parte opposta) nonchè la successiva missiva, inviata in data 31 luglio 2018, con cui ha formalmente costituito in mora la coobbligata (cfr. la raccomandata a.r. rimessa CP_3
al mittente per compiuta giacenza di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio e al doc. 3 allegato alla memoria ex 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
La suddetta documentazione, si badi, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale, d'altro canto, non ha neppure mai contestato l'esistenza del contratto di finanziamento per cui è causa, ma, anzi, eccependo l'intervenuta prescrizione, ne ha implicitamente riconosciuto la validità ed efficacia.
E però, l'eccezione va disattesa.
Occorre premettere che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto (cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559-
2021).
Ora, nella fattispecie, l'opposta ha comunicato al debitore principale la decadenza dal beneficio del termine e ha contestualmente richiesto il pagamento con lettera raccomandata datata
31.08.2009, pacificamente ricevuta il 26.09.2009, cui ha fatto seguito la messa in mora inviata alla coobbligata , a mezzo raccomandata a.r., in data 31.07.2018, la cui notifica si CP_3
è perfezionata per compiuta giacenza (doc. 7 e 8 fascicolo monitorio, all. 2 e 3 alla memoria ex
183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
In ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione della raccomandata rimessa al mittente per compiuta giacenza, la Suprema Corte si è così espressa: “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (Cassazione civile sez. lav.,
15/11/2021, n.34212).
Opera, quindi, nella specie la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. che testualmente recita “… ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di esser stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Si tratta di una presunzione relativa, poiché è sempre concessa la possibilità al destinatario di fornire la prova contraria;
prova che dovrà vertere sull'oggettiva impossibilità, per causa non imputabile, di aver avuto notizia della comunicazione e non semplicemente sul fatto che ne sia mancata l'effettiva conoscenza (in termini, Cass. n. 20784/2006, ma già Cass. n. 12135/2003, secondo cui “l'atto ricettizio unilaterale si reputa conosciuto dal destinatario e produce i suoi effetti quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, deve ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, fatta salva, peraltro, la prova, il cui onere incombe su di lui, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”).
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova è mancata, non avendo l'opponente neppure allegato nulla al riguardo.
Riconosciuta, quindi, per i motivi appena esposti, efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata inviata alla coobbligata , deve concludersi nel senso che tali CP_3
effetti interruttivi si estendano anche al debitore principale, odierno opponente, giusta la previsione di cui all'art. 1310 c.c. (“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido… hanno effetto riguardo agli altri debitori…”).
Pertanto, al momento della proposizione della domanda monitoria, nel gennaio 2022, il credito non era ancora prescritto.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
In definitiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
8652/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.11.2021 e pubblicato il 22.11.2021, va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
4. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 8652/2021, iscritta al N.R.G. 235/2022, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
8652/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.11.2021 e pubblicato il 22.11.2021;
B) Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.580,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed
€40,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 235/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Gennaro De Chiara (C.F.
C.F._2
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
P.IVA ), in persona del suo procuratore speciale p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Raffaele Russo (C.F.: e Simona Chiolo (C.F. C.F._3
) C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8652/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data
19.11.2021 e pubblicato il 22.11.2021
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 13.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 8652/2021, emesso in data 19.11.2021 e pubblicato il
22.11.2021, con cui il Tribunale di Napoli aveva ingiunto a e Parte_1 CP_3
, quest'ultima in qualità di coobbligata, il pagamento - in favore della
[...] [...]
(in sigla ora Controparte_2 CP_4 Controparte_1
, quale cessionaria del credito di - della somma di € 6.205,03, oltre
[...] Controparte_5
interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 891347, stipulato con la SILF s.p.a. (titolare originaria del credito, fatto oggetto, poi, di successive cessioni in favore di di e, infine, Controparte_6 Controparte_5
della in data 22.09.2006, per l'importo di € 10.639,20. CP_4
Con motivo unico di opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto azionato.
Si è costituita in giudizio la (già la Controparte_1 CP_4
quale, deducendone l'infondatezza, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 16 maggio.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente (cfr. verbale negativo del 22 giugno 2022, depositato il 24 giugno 2022).
2. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006), sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Ebbene, sin dalla fase monitoria la creditrice ha dato adeguata prova della propria legittimazione sostanziale e processuale, dimostrando la titolarità del credito in ragione delle cessioni intervenute dapprima tra SILF s.p.a. (titolare originaria del credito) e Controparte_6
(cfr. docc. 3 e 4 nella produzione monitoria), poi in favore di (cfr. doc. 5 nella Controparte_5
produzione monitoria) e, infine, in favore della ricorrente opposta (ora CP_4 [...]
cfr. doc. 9 in produzione monitoria). Controparte_1
Di tale ultima cessione, poi, è stata data comunicazione al debitore ceduto a mezzo racc.ta a.r. in data 04.05.2021, regolarmente ricevuta dal destinatario (doc. 10 fascicolo monitorio).
E del resto, deve evidenziarsi che l'opponente non ha mai contestato la titolarità del credito in capo alla controparte.
L'opposta, poi, ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo, già nella fase monitoria, il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria (debitamente sottoscritto dall'opponente e dalla coobbligata) e l'estratto conto del rapporto (docc. 1 e 6 fascicolo monitorio). Infine, ha allegato l'inadempimento della controparte.
A tale scopo, ha prodotto la raccomandata a.r. con cui, in data 22 settembre 2009, ha comunicato ai debitori la decadenza dal beneficio del termine e ha richiesto ai medesimi il pagamento di quanto dovuto (doc. 7 fascicolo monitorio, all. 2 alla memoria ex 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di parte opposta) nonchè la successiva missiva, inviata in data 31 luglio 2018, con cui ha formalmente costituito in mora la coobbligata (cfr. la raccomandata a.r. rimessa CP_3
al mittente per compiuta giacenza di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio e al doc. 3 allegato alla memoria ex 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
La suddetta documentazione, si badi, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, il quale, d'altro canto, non ha neppure mai contestato l'esistenza del contratto di finanziamento per cui è causa, ma, anzi, eccependo l'intervenuta prescrizione, ne ha implicitamente riconosciuto la validità ed efficacia.
E però, l'eccezione va disattesa.
Occorre premettere che la prescrizione del pagamento delle somme concesse a mutuo non decorre dalla sottoscrizione del contratto, né dalla scadenza delle singole rate, ma dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento o dal momento della risoluzione anticipata del contratto, a seguito dell'inadempimento del mutuatario e dell'esercizio della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, da parte del mutuante, in virtù della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto (cfr. Cass. n. 18951/2013; Cass n. 6482/2021; Cass. n. 26559-
2021).
Ora, nella fattispecie, l'opposta ha comunicato al debitore principale la decadenza dal beneficio del termine e ha contestualmente richiesto il pagamento con lettera raccomandata datata
31.08.2009, pacificamente ricevuta il 26.09.2009, cui ha fatto seguito la messa in mora inviata alla coobbligata , a mezzo raccomandata a.r., in data 31.07.2018, la cui notifica si CP_3
è perfezionata per compiuta giacenza (doc. 7 e 8 fascicolo monitorio, all. 2 e 3 alla memoria ex
183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
In ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione della raccomandata rimessa al mittente per compiuta giacenza, la Suprema Corte si è così espressa: “l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (Cassazione civile sez. lav.,
15/11/2021, n.34212).
Opera, quindi, nella specie la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. che testualmente recita “… ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di esser stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Si tratta di una presunzione relativa, poiché è sempre concessa la possibilità al destinatario di fornire la prova contraria;
prova che dovrà vertere sull'oggettiva impossibilità, per causa non imputabile, di aver avuto notizia della comunicazione e non semplicemente sul fatto che ne sia mancata l'effettiva conoscenza (in termini, Cass. n. 20784/2006, ma già Cass. n. 12135/2003, secondo cui “l'atto ricettizio unilaterale si reputa conosciuto dal destinatario e produce i suoi effetti quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, deve ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, fatta salva, peraltro, la prova, il cui onere incombe su di lui, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”).
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova è mancata, non avendo l'opponente neppure allegato nulla al riguardo.
Riconosciuta, quindi, per i motivi appena esposti, efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata inviata alla coobbligata , deve concludersi nel senso che tali CP_3
effetti interruttivi si estendano anche al debitore principale, odierno opponente, giusta la previsione di cui all'art. 1310 c.c. (“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido… hanno effetto riguardo agli altri debitori…”).
Pertanto, al momento della proposizione della domanda monitoria, nel gennaio 2022, il credito non era ancora prescritto.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
In definitiva, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
8652/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.11.2021 e pubblicato il 22.11.2021, va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
4. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 8652/2021, iscritta al N.R.G. 235/2022, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
8652/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 19.11.2021 e pubblicato il 22.11.2021;
B) Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.580,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed
€40,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 18 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi