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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/11/2024, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2216/2016 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto C.F._2
Capria, attori
E
(C.F.: ), sito in Villa Controparte_1 P.IVA_1
San Giovanni, località Cannitello, alla via Lungomare Fata Morgana n. 17, in persona dell'amministratore pro tempore, sig.ra , Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francescantonio Scopelliti, convenuto
1 avente per oggetto: “solo danni a cose”
Conclusioni delle parti
Si dà atto nel verbale dell'udienza del giorno 08.07.2024:
-che l'avv. CAPRIA, per gli attori, “insiste preliminarmente nelle richieste istruttorie non ammesse e nella richiesta di chiarimenti al CTU e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con l'atto di citazione”;
-che l'avv. SCOPELLITI, per il convenuto, precisa le conclusioni
“riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'accoglimento”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, chiedendo: a) di accertare e dichiarare che le unità immobiliari per cui è causa hanno subito gli inconvenienti lamentati nell'atto di citazione e descritti negli elaborati tecnici di parte, ivi comprese le escursioni termiche derivate dalla mancata apposizione sul tetto condominiale delle tegole portoghesi, in origine sussistenti;
b) di accertare e dichiarare che la responsabilità di predetti inconvenienti è da addebitare esclusivamente al il quale ha omesso l'esecuzione delle Controparte_3
opere necessarie atti ad eliminarli pur essendo a ciò obbligato, ex art. 2051
c.c., quale custode del tetto;
c) di “accertare e dichiarare che CP_4
gli odierni attori non sono tenuti al pagamento delle ulteriori somme deliberate dall'assemblea condominiale del 10.10.2013 in quanto i medesimi avevano già provveduto a versare le quote condominiali precedentemente deliberate per i lavori di rifacimento del tetto
e, quindi, non hanno alcuna responsabilità per l'effettuata CP_4
2 sospensione di tali lavori e per le conseguenti maggiori somme richieste dall'impresa appaltatrice, a causa degli aumenti dei costi di lavorazione derivati dal trascorso tempo di esecuzione, deliberate dall'assemblea condominiale per ultimare l'esecuzione di tale opera”; d) di condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore di della somma di €21.118,10 ed in Parte_1
favore di della somma di €9.465,00 a titolo di spese da Parte_2
sostenere per effettuare i necessari interventi all'interno dei propri appartamenti, o della maggiore o minore somma ritenuta necessaria dall'espletanda CTU, per eliminare tutti gli inconvenienti lamentati dagli attori alle unità immobiliari e descritti nella consulenza tecnica di parte;
e) di condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore di ciascuno degli istanti della somma di
€20.000,00 o della maggiore o minore somma da determinare a seguito di
CTU “a titolo di lucro cessante per la provocata inabitabilità o, quantomeno, la minore godibilità, delle unità immobiliari descritte in premessa, in quanto per lungo tempo ed ancora oggi, e nella loro totale estensione, sono nelle condizioni dianzi descritte”; f) di condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad CP_1
effettuare, nei modi indicati dalla richiamata delibera condominiale, sul tetto condominiale la posa delle tegole portoghesi;
g) di condannare, infine, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore.
A sostegno di tali domande è stato dedotto:
-che e sono proprietari di due unità Parte_1 Parte_2
immobiliari, poste immediatamente al di sotto del tetto di un fabbricato
3 condominiale, denominato ”, sito in Cannitello di Villa Controparte_1
San Giovanni RC, Contrada Cannone, via Marina;
-che il fabbricato condominiale, realizzato nel 1982, da moltissimo tempo ha necessità di seri ed urgenti interventi di ristrutturazione di alcune parti condominiali (in particolare, i cornicioni, i sotto-balconi, il tetto e le facciate);
-che più volte l'amministratore ha convocato l'assemblea dei condomini al fine di sottoporre agli stessi la problematica e la valutazione di preventivi di spesa per l'effettuazione delle opere di manutenzione straordinaria;
-che il Condominio ha conferito ad un professionista, arch. Per_1
l'incarico di procedere alla stesura di una relazione nella quale
[...]
indicare e descrivere i necessari ed urgenti interventi da attuare particolarmente sul tetto condominiale ed il relativo quadro economico;
-che l'arch. nella relazione depositata il 17 febbraio 2010, ha Per_1
ritenuto necessario ed improcrastinabile effettuare sul tetto del fabbricato le seguenti lavorazioni: “demolizione dell'attuale manto di copertura, con ricostruzione del fondo di posa, tramite rasatura, e messa in opera di un nuovo manto consistente in guaina al poliestere, telo, coppo big, gronde in alluminio per complessivi 15 ml (facciata ovest) e sostituzione di quelle esistenti”;
-che nell'assemblea condominiale del 24 settembre 2010 è stato approvato il preventivo dei lavori di ristrutturazione del tetto condominiale presentato dalla ditta , per un complessivo importo di €29.925,00 Pt_3
oltre iva, e dopo la sottoscrizione di apposito contratto d'appalto, l'impresa ha dato inizio ai lavori di demolizione previsti sul tetto Pt_3
condominiale;
4 -che nel corso dei lavori è emersa una situazione peggiore del previsto, tale da determinare un aumento dei costi di €5.500,00 oltre iva, rispetto a quanto preventivamente concordato;
-che, con nota del 14 dicembre 2011, il direttore dei lavori, arch.
preso atto che il non procedeva Persona_1 CP_1
regolarmente al pagamento delle somme spettanti all'impresa appaltatrice, ha disposto la sospensione dei lavori, la rimozione delle impalcature e l'adozione delle cautele tecniche necessarie;
-che alla data della sospensione gli attori avevano già provveduto a versare le quote condominiali loro attribuite per i lavori;
-che alla stessa data era stata apposta la guaina bituminosa ardesiata sul tetto condominiale, senza posa in opera delle tegole portoghesi, previste dal progetto;
-che a seguito di un'ulteriore nota degli attori, con delibera condominiale del 10 ottobre 2013 sono stati approvati a maggioranza i lavori, come da preventivo dell'impresa , per un importo di €24.024,00 oltre IVA;
Pt_3
-che, nonostante le plurime richieste di intervento degli attori, i lavori non sono stati completati;
-che la responsabilità dei danni derivanti dallo stato del tetto è da imputare ex art. 2051 c.c. al . CP_1
§2. Istruita la causa con la documentazione in atti e l'espletamento di
CTU, si è costituito in giudizio il Controparte_1
assumendo:
-che diverse sono state le misure adottate al fine di provvedere alle necessarie riparazioni del tetto, peraltro dovute ad una cattiva esecuzione delle opere iniziali;
5 -che con delibera assembleare del 24 settembre 2010 è stato approvato il preventivo di lavori per la ristrutturazione del tetto condominiale presentato dalla ditta;
Parte_4
-che in data 27 aprile 2011 è stato stipulato un contratto di appalto con la ditta , che ha dato poi inizio ai lavori di demolizione del tetto Pt_3
condominiale;
-che nel corso dei lavori, una volta eseguite le demolizioni, il direttore dei lavori ha potuto riscontrare che le condizioni del tetto CP_4
erano peggiori di quanto previsto;
-che, pertanto, i lavori sono stati sospesi;
-che solo con l'accertamento tecnico è stato possibile comprendere l'entità dei danni, la loro natura ed in particolare la loro origine;
-che, ad ogni modo, come rilevato dal CTU, nonostante l'interruzione dei lavori, l'intervento effettuato dal ha permesso la CP_1
cessazione delle infiltrazioni e la scoperta dei veri difetti di costruzione del tetto;
-che le risultanze della perizia delineano in maniera inequivocabile la riconducibilità dei danni a difetti di costruzione, non imputabili al convenuto.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, di “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al ”, e nel merito di CP_5
rigettare la domanda degli attori, “poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto”.
§3. Disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria (nella parte in cui non è stata ammessa la prova per testi articolata dagli attori), nonché
l'istanza di rinnovazione o di convocazione a chiarimenti del CTU, la causa, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in
6 epigrafe all'udienza del giorno 08.07.2024, è stata introitata per la decisione, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§4. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei soli termini che seguono.
§4.1- Anzitutto, la fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode (sulla natura oggettiva della responsabilità, cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022).
Perché dunque tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (così, Cass. n. 26086 del 2005). La norma non si riferisce, difatti, alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. n. 1859 del 2000). È, in altri termini,
7 custode chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. n. 24530 del
2009).
Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è quindi esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità [cfr. Cass. n. 35429 del 2022: “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente”].
Sul piano probatorio, è pertanto “onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno…” (cfr.
Cass. n. 1064 del 2018; Cass. n. 11526 del 2017; Cass. n. 12895 del 2016), mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Nella specifica materia condominiale, poi, va messo in evidenza che la giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. n. 28253 del 2023) è costante nell'affermare che il di un edificio, quale custode dei beni e dei CP_1
servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile ovvero siano dovuti anche al concorso del fatto di un terzo. In tale ultima ipotesi si configura la situazione di un medesimo danno (ad es.
8 da infiltrazioni all'immobile) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Tale fattispecie dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La corresponsabilità in solido, ex art. 2055 c.c., comporta che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire l'intero risarcimento da ciascuno dei coobbligati in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Se ne deduce che al condomino, che agisca chiedendo l'integrale risarcimento dei danni nei confronti del solo condominio, non può essere negato il risarcimento a motivo di un eventuale concorrente apporto causale imputabile ad un altro soggetto, posto che trova per l'appunto applicazione l'art. 2055 c.c., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno
(cfr. ex plurimis Cass. n. 7044 del 2020, ord.; Cass. n. 15291 del 2011;
Cass. n. 6665 del 2009), in un'ottica di rafforzamento del credito, che evita al creditore di dovere agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota
(cfr. Cass. n. 1674 del 2015).
§4.2- In applicazione dei principi che precedono, nel caso di specie deve ritenersi compiutamente raggiunta la prova in ordine al fatto che i fenomeni infiltrativi riscontrati nelle unità immobiliari degli attori sono derivati dallo stato del tetto dell'edificio condominiale e dal fatto che il convenuto non si
è tempestivamente attivato per l'esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause di dette infiltrazioni, come si desume dalla circostanza che soltanto con delibera assembleare del 24 settembre 2010 (pur essendo il problema già noto da almeno un anno: v. produzione di parte attrice, doc.
3) è stato approvato il preventivo dei lavori di ristrutturazione del tetto e che solo in data 27 aprile 2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto. I
9 lavori, peraltro, sono stati sospesi a far data dal 14 dicembre 2011 in ragione della morosità di taluni condomini (v. produzione di parte attrice, doc. 14) e successivamente il è rimasto del tutto inadempiente CP_1
all'obbligo sullo stesso gravante di eseguire le necessarie opere di riparazione, consolidamento e di manutenzione del predetto tetto (basti pensare che non vi è prova che la delibera assembleare del 10 ottobre 2003, con cui è stata approvata la “somma finale per la messa in opera delle tegole”, abbia avuto ulteriore corso e che soltanto in data 9 marzo 2023
l'assemblea condominiale ha approvato il preventivo di un'altra ditta per la
“manutenzione straordinaria della copertura parziale del tetto”: v. delibera prodotta dagli attori in data 31.07.2023).
Si legge, inoltre, nella CTU (a firma dell'ing. Persona_2
che una “attenta ricognizione dell'involucro esterno” delle unità immobiliari degli attori “ha evidenziato una serie di problematiche sugli elementi che costituiscono la copertura, in particolare i cornicioni, le grondaie e l'impermeabilizzazione del tetto” (pag. 7). In specie, i solai di copertura “non sono provvisti di tegole ma solo di una membrana bituminosa ardesiata di colore scuro che ricopre l'intera superficie esterna della copertura e delle grondaie … e sono evidenti i danni causati dalle infiltrazioni dell'acqua piovana per un'assenza di copertura e di rifiniture adeguate nelle grondaie e nei cornicioni” (pag. 7).
In particolare, al momento dei sopralluoghi (che sono stati eseguiti il 19 ed il 26 luglio 2017) il consulente ha constatato “che le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura hanno causato un danneggiamento dei solai e dei cornicioni, tanto da causarne, in alcuni punti, la loro espulsione con seri rischi sulla incolumità degli abitanti.
Anche le pitture di alcune pareti, oltre che quelle dei soffitti, sono state
10 danneggiate” (v. CTU, pag. 11). Non erano, comunque, in atto “fenomeni di infiltrazioni dalla copertura” (ibidem), né vi era la presenza di “umidità, muffe o condizioni anomale … nei vari ambienti domestici” (ibidem).
Il CTU ha, altresì, precisato che “la natura del danno è legata ad una inadeguata esecuzione del manto di copertura e delle rifiniture realizzate precedentemente all'impermeabilizzazione con la guaina bituminosa. Se fossero state utilizzate delle tegole canadesi o della Wierer (Coppo Big) e fossero state eseguite a regola d'arte le rifiniture non sarebbero state causate le infiltrazioni e, quindi i conseguenti danni alle strutture” (pagg.
12-13).
Ad avviso dell'ausiliario, dunque, “l'origine di questi danni è legata al fatto che prima che venisse realizzata l'impermeabilizzazione in guaina bituminosa vi erano delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura causate sia da una posa errata delle tegole, sia dall'utilizzo di una tipologia di tegole non idonee a pendenze inferiori al 30%; a queste cause si sommano anche gli errori e le assenze di adeguate rifiniture nella copertura quali scossaline laterali, guaine e membrane di impermeabilizzazione poste al di sotto delle tegole, adeguata aerazione dello spazio tra i solai e le tegole. Quindi, le cause della rovina dell'edificio, più che a un difetto di manutenzione, sono legate ad una cattiva esecuzione delle opere iniziali: manto di copertura non idoneo e rifiniture inesistenti e/o inadeguate” (pag. 13).
A fronte delle osservazioni del CT di parte attrice, il CTU ha, inoltre, aggiunto che è possibile che al momento dell'esecuzione dei lavori fosse presente una guaina bituminosa in cattivo stato di conservazione con sovrapposto manto di copertura con tegole lesionate (di cui parla il
Direttore dei lavori nella relazione del 17.02.2010) e che “tale situazione
11 ha contribuito nel corso degli anni, successivamente alla realizzazione della copertura e da quando si è cominciata a deteriorare, a causare le infiltrazioni” (v. risposta alle osservazioni del CTP, pag. 7), fermo restando che, ad ogni modo, “se il tetto fosse stato realizzato con pendenze superiori al 30% e fosse stata effettuata la posa e le rifiniture a regola d'arte, non si sarebbero causate le infiltrazioni con i conseguenti danni” (ibidem).
Ciò posto, è bene rimarcare che la cattiva esecuzione delle opere iniziali emergente dalla CTU, non essendo equiparabile al caso fortuito, non vale ad escludere la responsabilità del convenuto, posto che a mente dell'art. 1117 c.c. il tetto ha natura condominiale (in quanto oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio) e il condominio è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad e risponde in base all'art. CP_6
2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dall'immobile di cui è custode, il che vale a fortiori nel caso in esame, atteso che anche “una corretta manutenzione del tetto avrebbe preventivamente contribuito ad evitare” i danni agli immobili dei , “se non altro perché nel corso delle attività Pt_1
manutentive si sarebbe riscontrata la presenza delle tegole lesionate” (v. risposta alle osservazioni del CTP, pag. 7).
E' opportuno, ancora, sottolineare che i danni riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio riguardano “tutti i cornicioni esterni e le grondaie nonché alcune parti del solaio (pignatte e intonaci)”, mentre all'interno “si sono avuti dei danni solamente in alcune porzioni di solaio per le pignatte che sono state espulse (sfondellamento) e per gli intonaci distaccati” (la
“superficie a rischio distacco” è “pari al 35%”: v. CTU, pag. 13), e che l'intervento eseguito, consistente nella posa della guaina bituminosa, “non
è sufficiente a proteggere quelle parti (cornicioni e grondaie in cemento
12 armato) che continuano per l'assenza di protezioni (scossaline e lattonerie adeguate) a danneggiarsi” (v. CTU, pag. 15), e se non viene completato con la posa delle tegole nel breve periodo possono ripetersi “i fenomeni di sfondellamento del solaio” (v. CTU, pag. 15) e generarsi ulteriori conseguenze pregiudizievoli.
Tanto chiarito, è da rilevare che, sulla scorta dei computi metrici estimativi redatti dal CTU, i danni inerenti all'appartamento di
[...]
sono quantificabili in €15.262,49 e quelli relativi all'appartamento Pt_2
di in €33.011,31 (su tali importi, che tengono conto delle Parte_1
osservazioni del CTP di parte attrice, nulla dice il convenuto).
Tali somme, che si appalesano congrue, vanno rivalutate secondo gli indici Istat dal 18.12.2017 (ovvero dalla data di deposito della CTU completa) ad oggi, integrando un debito di valore, ed ammontano, rispettivamente a €18.116,58 e €39.184,42.
Devono essere riconosciuti anche gli interessi “compensativi”, da calcolare sulle somme devalutate alla data del 14 dicembre 2011 (quale data in cui possono ritenersi consolidati gli effetti dannosi delle infiltrazioni) e rivalutate anno per anno fino alla data della sentenza. Da quest'ultima data sull'ammontare così complessivamente determinato decorrono gli interessi legali fino al soddisfo.
§4.3- Non compete, invece, agli attori l'invocato risarcimento del danno
“a titolo di lucro cessante per la provocata inabilità o, quantomeno, la minore godibilità” delle unità immobiliari di che trattasi, non desumendosi tale dato (quantomeno in termini inequivoci) dalla CTU (v. pag. 11, in cui si legge che al momento del sopralluogo non c'era muffa né umidità, né
13 erano presenti altre condizioni anomale) ed essendo il capo di prova1 a tal fine articolato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del tutto generico ed insufficiente a dimostrare l'impossibilità di utilizzare in tutto o in parte gli immobili in questione.
§4.4- Va rigettata anche la domanda con cui si chiede di condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad CP_1
effettuare, nei modi indicati dalla delibera condominiale del 10.10.2013, sul tetto condominiale la posa delle tegole portoghesi.
Si desume, invero, dalla CTU che la posa delle tegole portoghesi classiche, in materiale laterizio, non è rimedio idoneo a risolvere il problema in quanto tale tipo di tegole per pendenze inferiori al 30% (nel caso in esame le pendenze sono del 15%) non garantisce l'impermeabilizzazione, occorrendo all'uopo ricorrere alle “tegole Wierer”
(v. CTU, pag. 15), che sono particolarmente adatte in presenza di basse pendenze.
§4.5- Non può essere accolta, in questa sede, neppure la domanda con cui si chiede di “accertare e dichiarare che gli odierni attori non sono tenuti al pagamento delle ulteriori somme deliberate dall'assemblea condominiale del 10.10.2013 in quanto i medesimi avevano già provveduto
a versare le quote condominiali precedentemente deliberate per i lavori di rifacimento del tetto ”, giacché, pur essendo stata provata la CP_7
circostanza (v. produzione di parte attrice, doc. 22, 27, 28, 29 e 30), a tal fine sarebbe stato necessario impugnare la delibera con la quale è stato approvato il riparto delle spese tra tutti i condomini.
14 §5. Infine, le spese processuali, liquidate nell'intero come da dispositivo
(in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022), con riguardo a tutte e quattro le fasi, si compensano per 1/3 dato l'esito complessivo del giudizio e si pongono per i restanti 2/3 a carico del , con CP_1
distrazione in favore dell'avv. Roberto Capria.
Alla luce delle risultanze peritali, invece, le spese di CTU, liquidate con decreto depositato il 30.03.2018, nei rapporti tra le parti si pongono per intero a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda risarcitoria degli attori per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il a pagare a Controparte_1
la somma di €18.116,58 e a la somma di Parte_2 Parte_1
€39.184,42, il tutto oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna il convenuto al pagamento in favore degli CP_1
attori dei 2/3 delle spese del presente giudizio, liquidate nell'intero in
€801,00 per esborsi ed in €14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, con distrazione dell'importo pari ai 2/3 dell'intero in favore dell'avv. Roberto Capria;
compensa tra le parti il restante terzo;
d) pone, nei rapporti tra le parti, a carico del convenuto le CP_1
spese di CTU, liquidate con decreto depositato il 30.03.2018.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 5 novembre 2024.
15 Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “vero che per le condizioni degli immobili in questione (e particolarmente per la presenza di umidità diffusa, di fenomeni di efflorescenza su buona parte della superficie, dello avanzato stato di ossidazione dei travetti d'acciaio, con relativo rigonfiamento dei profilati stessi, della presenza di numerose lesioni e rigonfiamenti in corrispondenza delle finiture e degli intonaci, del parziale distacco delle pignatte, di cui si compone il solaio), gli appartamenti di proprietà degli attori da tempo non vengono più utilizzati”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2216/2016 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto C.F._2
Capria, attori
E
(C.F.: ), sito in Villa Controparte_1 P.IVA_1
San Giovanni, località Cannitello, alla via Lungomare Fata Morgana n. 17, in persona dell'amministratore pro tempore, sig.ra , Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francescantonio Scopelliti, convenuto
1 avente per oggetto: “solo danni a cose”
Conclusioni delle parti
Si dà atto nel verbale dell'udienza del giorno 08.07.2024:
-che l'avv. CAPRIA, per gli attori, “insiste preliminarmente nelle richieste istruttorie non ammesse e nella richiesta di chiarimenti al CTU e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con l'atto di citazione”;
-che l'avv. SCOPELLITI, per il convenuto, precisa le conclusioni
“riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'accoglimento”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, chiedendo: a) di accertare e dichiarare che le unità immobiliari per cui è causa hanno subito gli inconvenienti lamentati nell'atto di citazione e descritti negli elaborati tecnici di parte, ivi comprese le escursioni termiche derivate dalla mancata apposizione sul tetto condominiale delle tegole portoghesi, in origine sussistenti;
b) di accertare e dichiarare che la responsabilità di predetti inconvenienti è da addebitare esclusivamente al il quale ha omesso l'esecuzione delle Controparte_3
opere necessarie atti ad eliminarli pur essendo a ciò obbligato, ex art. 2051
c.c., quale custode del tetto;
c) di “accertare e dichiarare che CP_4
gli odierni attori non sono tenuti al pagamento delle ulteriori somme deliberate dall'assemblea condominiale del 10.10.2013 in quanto i medesimi avevano già provveduto a versare le quote condominiali precedentemente deliberate per i lavori di rifacimento del tetto
e, quindi, non hanno alcuna responsabilità per l'effettuata CP_4
2 sospensione di tali lavori e per le conseguenti maggiori somme richieste dall'impresa appaltatrice, a causa degli aumenti dei costi di lavorazione derivati dal trascorso tempo di esecuzione, deliberate dall'assemblea condominiale per ultimare l'esecuzione di tale opera”; d) di condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento in favore di della somma di €21.118,10 ed in Parte_1
favore di della somma di €9.465,00 a titolo di spese da Parte_2
sostenere per effettuare i necessari interventi all'interno dei propri appartamenti, o della maggiore o minore somma ritenuta necessaria dall'espletanda CTU, per eliminare tutti gli inconvenienti lamentati dagli attori alle unità immobiliari e descritti nella consulenza tecnica di parte;
e) di condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore di ciascuno degli istanti della somma di
€20.000,00 o della maggiore o minore somma da determinare a seguito di
CTU “a titolo di lucro cessante per la provocata inabitabilità o, quantomeno, la minore godibilità, delle unità immobiliari descritte in premessa, in quanto per lungo tempo ed ancora oggi, e nella loro totale estensione, sono nelle condizioni dianzi descritte”; f) di condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad CP_1
effettuare, nei modi indicati dalla richiamata delibera condominiale, sul tetto condominiale la posa delle tegole portoghesi;
g) di condannare, infine, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore.
A sostegno di tali domande è stato dedotto:
-che e sono proprietari di due unità Parte_1 Parte_2
immobiliari, poste immediatamente al di sotto del tetto di un fabbricato
3 condominiale, denominato ”, sito in Cannitello di Villa Controparte_1
San Giovanni RC, Contrada Cannone, via Marina;
-che il fabbricato condominiale, realizzato nel 1982, da moltissimo tempo ha necessità di seri ed urgenti interventi di ristrutturazione di alcune parti condominiali (in particolare, i cornicioni, i sotto-balconi, il tetto e le facciate);
-che più volte l'amministratore ha convocato l'assemblea dei condomini al fine di sottoporre agli stessi la problematica e la valutazione di preventivi di spesa per l'effettuazione delle opere di manutenzione straordinaria;
-che il Condominio ha conferito ad un professionista, arch. Per_1
l'incarico di procedere alla stesura di una relazione nella quale
[...]
indicare e descrivere i necessari ed urgenti interventi da attuare particolarmente sul tetto condominiale ed il relativo quadro economico;
-che l'arch. nella relazione depositata il 17 febbraio 2010, ha Per_1
ritenuto necessario ed improcrastinabile effettuare sul tetto del fabbricato le seguenti lavorazioni: “demolizione dell'attuale manto di copertura, con ricostruzione del fondo di posa, tramite rasatura, e messa in opera di un nuovo manto consistente in guaina al poliestere, telo, coppo big, gronde in alluminio per complessivi 15 ml (facciata ovest) e sostituzione di quelle esistenti”;
-che nell'assemblea condominiale del 24 settembre 2010 è stato approvato il preventivo dei lavori di ristrutturazione del tetto condominiale presentato dalla ditta , per un complessivo importo di €29.925,00 Pt_3
oltre iva, e dopo la sottoscrizione di apposito contratto d'appalto, l'impresa ha dato inizio ai lavori di demolizione previsti sul tetto Pt_3
condominiale;
4 -che nel corso dei lavori è emersa una situazione peggiore del previsto, tale da determinare un aumento dei costi di €5.500,00 oltre iva, rispetto a quanto preventivamente concordato;
-che, con nota del 14 dicembre 2011, il direttore dei lavori, arch.
preso atto che il non procedeva Persona_1 CP_1
regolarmente al pagamento delle somme spettanti all'impresa appaltatrice, ha disposto la sospensione dei lavori, la rimozione delle impalcature e l'adozione delle cautele tecniche necessarie;
-che alla data della sospensione gli attori avevano già provveduto a versare le quote condominiali loro attribuite per i lavori;
-che alla stessa data era stata apposta la guaina bituminosa ardesiata sul tetto condominiale, senza posa in opera delle tegole portoghesi, previste dal progetto;
-che a seguito di un'ulteriore nota degli attori, con delibera condominiale del 10 ottobre 2013 sono stati approvati a maggioranza i lavori, come da preventivo dell'impresa , per un importo di €24.024,00 oltre IVA;
Pt_3
-che, nonostante le plurime richieste di intervento degli attori, i lavori non sono stati completati;
-che la responsabilità dei danni derivanti dallo stato del tetto è da imputare ex art. 2051 c.c. al . CP_1
§2. Istruita la causa con la documentazione in atti e l'espletamento di
CTU, si è costituito in giudizio il Controparte_1
assumendo:
-che diverse sono state le misure adottate al fine di provvedere alle necessarie riparazioni del tetto, peraltro dovute ad una cattiva esecuzione delle opere iniziali;
5 -che con delibera assembleare del 24 settembre 2010 è stato approvato il preventivo di lavori per la ristrutturazione del tetto condominiale presentato dalla ditta;
Parte_4
-che in data 27 aprile 2011 è stato stipulato un contratto di appalto con la ditta , che ha dato poi inizio ai lavori di demolizione del tetto Pt_3
condominiale;
-che nel corso dei lavori, una volta eseguite le demolizioni, il direttore dei lavori ha potuto riscontrare che le condizioni del tetto CP_4
erano peggiori di quanto previsto;
-che, pertanto, i lavori sono stati sospesi;
-che solo con l'accertamento tecnico è stato possibile comprendere l'entità dei danni, la loro natura ed in particolare la loro origine;
-che, ad ogni modo, come rilevato dal CTU, nonostante l'interruzione dei lavori, l'intervento effettuato dal ha permesso la CP_1
cessazione delle infiltrazioni e la scoperta dei veri difetti di costruzione del tetto;
-che le risultanze della perizia delineano in maniera inequivocabile la riconducibilità dei danni a difetti di costruzione, non imputabili al convenuto.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, di “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al ”, e nel merito di CP_5
rigettare la domanda degli attori, “poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto”.
§3. Disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria (nella parte in cui non è stata ammessa la prova per testi articolata dagli attori), nonché
l'istanza di rinnovazione o di convocazione a chiarimenti del CTU, la causa, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in
6 epigrafe all'udienza del giorno 08.07.2024, è stata introitata per la decisione, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§4. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei soli termini che seguono.
§4.1- Anzitutto, la fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode (sulla natura oggettiva della responsabilità, cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 20943 del 2022).
Perché dunque tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (così, Cass. n. 26086 del 2005). La norma non si riferisce, difatti, alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa e a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché della cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. n. 1859 del 2000). È, in altri termini,
7 custode chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. n. 24530 del
2009).
Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è quindi esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità [cfr. Cass. n. 35429 del 2022: “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente”].
Sul piano probatorio, è pertanto “onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno…” (cfr.
Cass. n. 1064 del 2018; Cass. n. 11526 del 2017; Cass. n. 12895 del 2016), mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Nella specifica materia condominiale, poi, va messo in evidenza che la giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. n. 28253 del 2023) è costante nell'affermare che il di un edificio, quale custode dei beni e dei CP_1
servizi comuni, è obbligato a adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile ovvero siano dovuti anche al concorso del fatto di un terzo. In tale ultima ipotesi si configura la situazione di un medesimo danno (ad es.
8 da infiltrazioni all'immobile) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Tale fattispecie dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La corresponsabilità in solido, ex art. 2055 c.c., comporta che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire l'intero risarcimento da ciascuno dei coobbligati in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.
Se ne deduce che al condomino, che agisca chiedendo l'integrale risarcimento dei danni nei confronti del solo condominio, non può essere negato il risarcimento a motivo di un eventuale concorrente apporto causale imputabile ad un altro soggetto, posto che trova per l'appunto applicazione l'art. 2055 c.c., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno
(cfr. ex plurimis Cass. n. 7044 del 2020, ord.; Cass. n. 15291 del 2011;
Cass. n. 6665 del 2009), in un'ottica di rafforzamento del credito, che evita al creditore di dovere agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota
(cfr. Cass. n. 1674 del 2015).
§4.2- In applicazione dei principi che precedono, nel caso di specie deve ritenersi compiutamente raggiunta la prova in ordine al fatto che i fenomeni infiltrativi riscontrati nelle unità immobiliari degli attori sono derivati dallo stato del tetto dell'edificio condominiale e dal fatto che il convenuto non si
è tempestivamente attivato per l'esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause di dette infiltrazioni, come si desume dalla circostanza che soltanto con delibera assembleare del 24 settembre 2010 (pur essendo il problema già noto da almeno un anno: v. produzione di parte attrice, doc.
3) è stato approvato il preventivo dei lavori di ristrutturazione del tetto e che solo in data 27 aprile 2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto. I
9 lavori, peraltro, sono stati sospesi a far data dal 14 dicembre 2011 in ragione della morosità di taluni condomini (v. produzione di parte attrice, doc. 14) e successivamente il è rimasto del tutto inadempiente CP_1
all'obbligo sullo stesso gravante di eseguire le necessarie opere di riparazione, consolidamento e di manutenzione del predetto tetto (basti pensare che non vi è prova che la delibera assembleare del 10 ottobre 2003, con cui è stata approvata la “somma finale per la messa in opera delle tegole”, abbia avuto ulteriore corso e che soltanto in data 9 marzo 2023
l'assemblea condominiale ha approvato il preventivo di un'altra ditta per la
“manutenzione straordinaria della copertura parziale del tetto”: v. delibera prodotta dagli attori in data 31.07.2023).
Si legge, inoltre, nella CTU (a firma dell'ing. Persona_2
che una “attenta ricognizione dell'involucro esterno” delle unità immobiliari degli attori “ha evidenziato una serie di problematiche sugli elementi che costituiscono la copertura, in particolare i cornicioni, le grondaie e l'impermeabilizzazione del tetto” (pag. 7). In specie, i solai di copertura “non sono provvisti di tegole ma solo di una membrana bituminosa ardesiata di colore scuro che ricopre l'intera superficie esterna della copertura e delle grondaie … e sono evidenti i danni causati dalle infiltrazioni dell'acqua piovana per un'assenza di copertura e di rifiniture adeguate nelle grondaie e nei cornicioni” (pag. 7).
In particolare, al momento dei sopralluoghi (che sono stati eseguiti il 19 ed il 26 luglio 2017) il consulente ha constatato “che le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura hanno causato un danneggiamento dei solai e dei cornicioni, tanto da causarne, in alcuni punti, la loro espulsione con seri rischi sulla incolumità degli abitanti.
Anche le pitture di alcune pareti, oltre che quelle dei soffitti, sono state
10 danneggiate” (v. CTU, pag. 11). Non erano, comunque, in atto “fenomeni di infiltrazioni dalla copertura” (ibidem), né vi era la presenza di “umidità, muffe o condizioni anomale … nei vari ambienti domestici” (ibidem).
Il CTU ha, altresì, precisato che “la natura del danno è legata ad una inadeguata esecuzione del manto di copertura e delle rifiniture realizzate precedentemente all'impermeabilizzazione con la guaina bituminosa. Se fossero state utilizzate delle tegole canadesi o della Wierer (Coppo Big) e fossero state eseguite a regola d'arte le rifiniture non sarebbero state causate le infiltrazioni e, quindi i conseguenti danni alle strutture” (pagg.
12-13).
Ad avviso dell'ausiliario, dunque, “l'origine di questi danni è legata al fatto che prima che venisse realizzata l'impermeabilizzazione in guaina bituminosa vi erano delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura causate sia da una posa errata delle tegole, sia dall'utilizzo di una tipologia di tegole non idonee a pendenze inferiori al 30%; a queste cause si sommano anche gli errori e le assenze di adeguate rifiniture nella copertura quali scossaline laterali, guaine e membrane di impermeabilizzazione poste al di sotto delle tegole, adeguata aerazione dello spazio tra i solai e le tegole. Quindi, le cause della rovina dell'edificio, più che a un difetto di manutenzione, sono legate ad una cattiva esecuzione delle opere iniziali: manto di copertura non idoneo e rifiniture inesistenti e/o inadeguate” (pag. 13).
A fronte delle osservazioni del CT di parte attrice, il CTU ha, inoltre, aggiunto che è possibile che al momento dell'esecuzione dei lavori fosse presente una guaina bituminosa in cattivo stato di conservazione con sovrapposto manto di copertura con tegole lesionate (di cui parla il
Direttore dei lavori nella relazione del 17.02.2010) e che “tale situazione
11 ha contribuito nel corso degli anni, successivamente alla realizzazione della copertura e da quando si è cominciata a deteriorare, a causare le infiltrazioni” (v. risposta alle osservazioni del CTP, pag. 7), fermo restando che, ad ogni modo, “se il tetto fosse stato realizzato con pendenze superiori al 30% e fosse stata effettuata la posa e le rifiniture a regola d'arte, non si sarebbero causate le infiltrazioni con i conseguenti danni” (ibidem).
Ciò posto, è bene rimarcare che la cattiva esecuzione delle opere iniziali emergente dalla CTU, non essendo equiparabile al caso fortuito, non vale ad escludere la responsabilità del convenuto, posto che a mente dell'art. 1117 c.c. il tetto ha natura condominiale (in quanto oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio) e il condominio è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad e risponde in base all'art. CP_6
2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dall'immobile di cui è custode, il che vale a fortiori nel caso in esame, atteso che anche “una corretta manutenzione del tetto avrebbe preventivamente contribuito ad evitare” i danni agli immobili dei , “se non altro perché nel corso delle attività Pt_1
manutentive si sarebbe riscontrata la presenza delle tegole lesionate” (v. risposta alle osservazioni del CTP, pag. 7).
E' opportuno, ancora, sottolineare che i danni riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio riguardano “tutti i cornicioni esterni e le grondaie nonché alcune parti del solaio (pignatte e intonaci)”, mentre all'interno “si sono avuti dei danni solamente in alcune porzioni di solaio per le pignatte che sono state espulse (sfondellamento) e per gli intonaci distaccati” (la
“superficie a rischio distacco” è “pari al 35%”: v. CTU, pag. 13), e che l'intervento eseguito, consistente nella posa della guaina bituminosa, “non
è sufficiente a proteggere quelle parti (cornicioni e grondaie in cemento
12 armato) che continuano per l'assenza di protezioni (scossaline e lattonerie adeguate) a danneggiarsi” (v. CTU, pag. 15), e se non viene completato con la posa delle tegole nel breve periodo possono ripetersi “i fenomeni di sfondellamento del solaio” (v. CTU, pag. 15) e generarsi ulteriori conseguenze pregiudizievoli.
Tanto chiarito, è da rilevare che, sulla scorta dei computi metrici estimativi redatti dal CTU, i danni inerenti all'appartamento di
[...]
sono quantificabili in €15.262,49 e quelli relativi all'appartamento Pt_2
di in €33.011,31 (su tali importi, che tengono conto delle Parte_1
osservazioni del CTP di parte attrice, nulla dice il convenuto).
Tali somme, che si appalesano congrue, vanno rivalutate secondo gli indici Istat dal 18.12.2017 (ovvero dalla data di deposito della CTU completa) ad oggi, integrando un debito di valore, ed ammontano, rispettivamente a €18.116,58 e €39.184,42.
Devono essere riconosciuti anche gli interessi “compensativi”, da calcolare sulle somme devalutate alla data del 14 dicembre 2011 (quale data in cui possono ritenersi consolidati gli effetti dannosi delle infiltrazioni) e rivalutate anno per anno fino alla data della sentenza. Da quest'ultima data sull'ammontare così complessivamente determinato decorrono gli interessi legali fino al soddisfo.
§4.3- Non compete, invece, agli attori l'invocato risarcimento del danno
“a titolo di lucro cessante per la provocata inabilità o, quantomeno, la minore godibilità” delle unità immobiliari di che trattasi, non desumendosi tale dato (quantomeno in termini inequivoci) dalla CTU (v. pag. 11, in cui si legge che al momento del sopralluogo non c'era muffa né umidità, né
13 erano presenti altre condizioni anomale) ed essendo il capo di prova1 a tal fine articolato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del tutto generico ed insufficiente a dimostrare l'impossibilità di utilizzare in tutto o in parte gli immobili in questione.
§4.4- Va rigettata anche la domanda con cui si chiede di condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad CP_1
effettuare, nei modi indicati dalla delibera condominiale del 10.10.2013, sul tetto condominiale la posa delle tegole portoghesi.
Si desume, invero, dalla CTU che la posa delle tegole portoghesi classiche, in materiale laterizio, non è rimedio idoneo a risolvere il problema in quanto tale tipo di tegole per pendenze inferiori al 30% (nel caso in esame le pendenze sono del 15%) non garantisce l'impermeabilizzazione, occorrendo all'uopo ricorrere alle “tegole Wierer”
(v. CTU, pag. 15), che sono particolarmente adatte in presenza di basse pendenze.
§4.5- Non può essere accolta, in questa sede, neppure la domanda con cui si chiede di “accertare e dichiarare che gli odierni attori non sono tenuti al pagamento delle ulteriori somme deliberate dall'assemblea condominiale del 10.10.2013 in quanto i medesimi avevano già provveduto
a versare le quote condominiali precedentemente deliberate per i lavori di rifacimento del tetto ”, giacché, pur essendo stata provata la CP_7
circostanza (v. produzione di parte attrice, doc. 22, 27, 28, 29 e 30), a tal fine sarebbe stato necessario impugnare la delibera con la quale è stato approvato il riparto delle spese tra tutti i condomini.
14 §5. Infine, le spese processuali, liquidate nell'intero come da dispositivo
(in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022), con riguardo a tutte e quattro le fasi, si compensano per 1/3 dato l'esito complessivo del giudizio e si pongono per i restanti 2/3 a carico del , con CP_1
distrazione in favore dell'avv. Roberto Capria.
Alla luce delle risultanze peritali, invece, le spese di CTU, liquidate con decreto depositato il 30.03.2018, nei rapporti tra le parti si pongono per intero a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie la domanda risarcitoria degli attori per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il a pagare a Controparte_1
la somma di €18.116,58 e a la somma di Parte_2 Parte_1
€39.184,42, il tutto oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna il convenuto al pagamento in favore degli CP_1
attori dei 2/3 delle spese del presente giudizio, liquidate nell'intero in
€801,00 per esborsi ed in €14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, con distrazione dell'importo pari ai 2/3 dell'intero in favore dell'avv. Roberto Capria;
compensa tra le parti il restante terzo;
d) pone, nei rapporti tra le parti, a carico del convenuto le CP_1
spese di CTU, liquidate con decreto depositato il 30.03.2018.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 5 novembre 2024.
15 Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “vero che per le condizioni degli immobili in questione (e particolarmente per la presenza di umidità diffusa, di fenomeni di efflorescenza su buona parte della superficie, dello avanzato stato di ossidazione dei travetti d'acciaio, con relativo rigonfiamento dei profilati stessi, della presenza di numerose lesioni e rigonfiamenti in corrispondenza delle finiture e degli intonaci, del parziale distacco delle pignatte, di cui si compone il solaio), gli appartamenti di proprietà degli attori da tempo non vengono più utilizzati”.