Sentenza 12 maggio 1971
Massime • 3
La institutio ex re certa deve considerarsi istituzione di erede quando il de cuius ha considerato la res certa in rapporto alla totalita del suo patrimonio, come quota di esso, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse. ( V 2850'69, mass n 342652' 902'69, mass n 339271).*
L'interpretazione complessiva delle clausole testamentarie e la Determinazione della volonta del testatore rientrano nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale accertamento in tanto e sindacabile in Sede di legittimita in quanto non sia sorretto da un'adeguata motivazione, di guisa che non sia possibile identificare il processo logico che ha indotto il giudice di merito al convincimento prospettato e, soprattutto, controllare l'assenza di errori logici e giuridici e l'applicazione esatta dei principi ermeneutici fondamentali per l'interpretazione della volonta negoziale. ( V 365'69, mass n 338390; 1757'68, mass n 333646).*
Anche in tema di testamento sono applicabili le norme sull'interpretazione dei contratti, sia pure con il necessario limite della loro riferibilita anche ad un negozio unilaterale mortis causa (art 1324 cod civ) e quindi solo in quanto si armonizzino con la natura e la funzione delle dichiarazioni di ultima volonta. Nell'interpretazione del testamento si deve mirare, quindi, a stabilire il senso in cui le espressioni sono state intese dal testatore e il suo reale intendimento non puo conseguentemente escludersi per l'uso di un'espressione impropria o apparentemente vaga, alla quale non puo attribuirsi che il valore di una irrilevante contraddizione tra intento e dichiarazione. La dichiarazione contenuta in un testamento e destinata a creare un rapporto successorio e non gia a comporre un conflitto di interessi, per cui l'onorato ne i terzi sono autorizzati a fondare un affidamento sulla mera dichiarazione, come potrebbe fondarlo il destinatario di una dichiarazione relativa ad un negozio inter vivos. ( V 1284'67, mass n 327828).*
Commentari • 2
- 1. Tra erede e legato l’ institutio ex re certa: un ibrido nelle successioni testamentarie.https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
L'articolo 588 c.c. distingue le disposizioni a titolo universale da quelle a titolo particolare definendo le prime come quelle che attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le disposizioni a titolo particolare invece attribuiscono la qualità di legatario. Nel secondo comma si legge: "L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio". La norma in esame elabora una figura ibrida tra erede e legato, collocandola in seno alle disposizioni testamentarie che, pur attribuendo al …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 42121 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 31/12/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 31/12/2021), n.42121 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4882/2018 proposto da: D.S.A.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOLETTA DALL'OCCHIO, e NICOLA GRANI; – ricorrente – contro M.M.G., rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO PERUSI; M.G., M.P., rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ottaviani; – controticorrenti – MA.GI., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1971, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1971 |
Testo completo
L'interpretazione complessiva delle clausole testamentarie e la Determinazione della volonta del testatore rientrano nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale accertamento in tanto e sindacabile in Sede di legittimita in quanto non sia sorretto da un'adeguata motivazione, di guisa che non sia possibile identificare il processo logico che ha indotto il giudice di merito al convincimento prospettato e, soprattutto, controllare l'assenza di errori logici e giuridici e l'applicazione esatta dei principi ermeneutici fondamentali per l'interpretazione della volonta negoziale. ( V 365'69, mass n 338390; 1757'68, mass n 333646).*