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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9774/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha messo la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 9774/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione il giorno
22.01.2025 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Genova Galleria Mazzini 7/6, presso lo studio degli Avv.ti Paolo
Bruzzone e Riccardo Fretta che la rappresentano e difendono in forza di mandato allegato alla citazione
E
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Treviso - Belluno, C.F. e P.IVA per il tramite della P.IVA_1 propria mandataria e procuratrice speciale, Controparte_2
giusta procura del 10.12.2020, autenticata dal dott.
[...] [...]
, Notaio in Pordenone, n. 306269 Rep. e n. 37358 Fasc in Per_1 persona della procuratrice speciale dott.ssa su Controparte_3 procura conferita dal Dott. nella sua qualità di Persona_2
Presidente del ConIGlio di Amministrazione della
[...]
in forza di delibera del ConIGlio di Controparte_2
Amministrazione del 13.05.2021, con sottoscrizione autenticata il
24.05.2021 dal Dr. Notaio in Milano, n. 144391 Persona_3
Rep. e n. 37236 Racc rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Benelli
e dall'avv. Simone Raggi ed elettivamente domiciliata presso il loro pagina 1 di 7 studio in Lodi Via Garibaldi n. 38 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONCLUSIONI PER l'opponente
Piaccia al Giudicante Ill.mo, contrariis reiectis
- In via preliminare, accertare la infondatezza e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per prescrizione del credito azionato e revocare dunque il decreto ingiuntivo n. 369/23 emesso dal Tribunale di Milano, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o per le ragioni meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.
- In via principale nel merito, accertare la infondatezza e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 369/23 emesso dal Tribunale di
Milano – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tantum – per le ragioni di cui tutte in narrativa ivi incluse le eccezioni nullità tutte esposte in atto di citazione in opposizione e/o per le ragioni meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.
- In via subordinata accertare la infondatezza e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 369/23 emesso dal Tribunale di Milano – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tantum – per violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1375 e
1956 1957 c.c. e/o per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o per le ragioni meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA
a) ACCERTARE E DICHIARARE infondata /inefficace/nulla e /o improcedibile la presente opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi esposti in atto, e, in ogni caso b) RIGETTARE, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, tutte le eccezioni e domande avversarie, in quanto inammissibili per le ragioni esposte in narrativa, oltre che infondate in fatto e diritto, e per l'effetto pagina 2 di 7 c) CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 369/2023 – RG N 37663/2023 emesso dal Tribunale di Milano
d) Per tutte le ragioni esposte nel presente atto condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
e) IN OGNI CASO: Con compensazione delle spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 369/2023 del 4/1/2023, con il quale il
Tribunale di Milano ingiungeva a e in Parte_1 Parte_2 solido, di pagare a la somma di euro 457.588,58 Controparte_1 oltre interessi e spese.
In particolare, l'opposta in via monitoria aveva affermato di agire per il recupero del credito di cui era divenuta titolare a seguito di cessione, vantato originariamente da Parte_3 in forza di un contratto di mutuo fondiario del 23.06.2004, stipulato con la ora CP_4 Parte_4 CP_5 Parte_5
[...] CP_6 Parte_6 per il quale l'opponente aveva rilasciato fideiussione.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che il credito era Parte_1 prescritto, in quanto l'ultima rata scaduta e non pagata del mutuo risaliva al 10.02.2011 e fino alla notifica del decreto l'opponente non aveva ricevuto alcuna comunicazione e/o lettera di messa in mora;
che la copia del contratto prodotta dall'opposta non era conforme all'originale; che la fideiussione rilasciata era nulla, in quanto conforme al modello ABI del 2003, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della AN d'Italia n. 55 del 2/5/2005; che l'opponente doveva ritenersi comunque liberata dall'obbligo assunto ex art. 1956 c.c., in quanto la AN “non avrebbe dovuto concedere una esposizione patrimoniale così elevata, senza fornire mai alcuna informativa ai fideiussori”; che l'opposta non aveva assolto l'onere pagina 3 di 7 di produrre gli estratti conto integrali, dall'apertura del rapporto.
costituendosi, chiedeva la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta deduceva: che il credito non era prescritto in quanto BI AN aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Cuneo RG ES
10076/2011 a danno della società definita nel marzo CP_4
2018; che il provvedimento di AN d'Italia n. 55 del maggio 2005 non si applicava alle fideiussioni specifiche, come quella sottoscritta dalla IG.ra ; che era inconferente il richiamo all'art. 1956 Pt_1
c.c. in quanto la fideiussione rilasciata dall'opponente non aveva ad oggetto obbligazioni future;
che il contratto di mutuo fondiario indicava compiutamente tutte le condizioni applicate.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, provava adeguatamente il credito, Controparte_1 producendo il contratto di mutuo fondiario (fascicolo monitorio doc.
5), la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (doc 2 parte opposta) ed allegava l'inadempimento del debitore principale esponendo le somme dovute (fascicolo monitorio doc 4 ); la società opposta dava anche atto nel medesimo doc 4 di quanto ricavato nell'ambito della procedura esecutiva a danno della società CP_4
[...]
A fronte di quanto sopra, parte opponente si limitava a dedurre che non erano stati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto, muovendo un rilievo inconferente nel caso di specie, in quanto la produzione degli estratti si rende necessaria laddove il credito derivi da un saldo di conto corrente.
L'eccezione di prescrizione del credito è infondata.
Come noto, l'interruzione della prescrizione del credito nei confronti del debitore principale opera ex art. 1310, comma 1, c.c. anche nei confronti del fideiussore.
Parte opposta dimostrava di avere agito tempestivamente nei confronti del debitore principale avviando una procedura esecutiva immobiliare pagina 4 di 7 presso il Tribunale di Cuneo RG ES 10076/2011 a danno della società
definita nel marzo 2018. Risulta inoltre che, CP_4 successivamente a tale procedura, la società in data CP_2
7.5.2021 inviava comunicazione di intervenuta cessione del credito richiedendo al debitore il pagamento di quanto ancora dovuto (doc. 8 parte opposta). Il credito ingiunto, pertanto, non può dirsi prescritto neppure nei confronti della IG.ra . Pt_1
L'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della
AN d'Italia n. 55 del 2/5/2005, è infondata per quanto segue.
La fideiussione rilasciata dalla IG.ra era, infatti, Pt_1 specifica, vale a dire a garanzia del mutuo ipotecario n. 126793 del
23.6.2004 concesso alla società Controparte_7
Parte attrice non poteva pertanto avvalersi, al fine di provare che lo schema contrattuale adottato dalla convenuta discendeva da una intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, del provvedimento della AN d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che dichiarava la contrarietà all'art. 2 della Legge 287/1990 degli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, in quanto quest'ultimo riguardava esclusivamente le fideiussioni omnibus concluse dalla banche, definite come operazioni con le quali “il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale”.
È dunque con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la AN
d'Italia valutava l'effetto anticoncorrenziale delle clausole dello schema ABI, di per sé valide, in quanto uniformemente adottate in violazione delle regole del mercato e della concorrenza. Allo stesso modo, non è applicabile al caso di specie il principio di diritto pagina 5 di 7 espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 41994/21, che concludeva per la nullità parziale di dette clausole, in quanto anch'esso fondato sul provvedimento della AN d'Italia citato e relativo alle fideiussioni omnibus.
L'opponente avrebbe dovuto pertanto allegare e poi provare che anche la garanzia specifica, da lei prestata e le clausole ivi contenute erano il portato di un'autonoma ed ulteriore intesa sulle fideiussioni specifiche, parimenti finalizzata alla loro standardizzazione contrattuale con effetti distorsivi della concorrenza. Tale prova non veniva fornita dall'opponente. Da quanto sopra, consegue la validità anche della deroga, convenuta tra le parti all'art. 7 della fideiussione, all'art. 1957 c.c. e pertanto l'opposta non può dirsi decaduta dal diritto di agire nei confronti dell'opponente. La clausola veniva inoltre sottoscritta dalla IG.ra anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. Pt_1
Tardivo risulta invece il rilevo, espresso solo con la memoria di replica, secondo il quale la IG.ra avrebbe sottoscritto la Pt_1 fideiussione come consumatrice. In ogni caso lo stesso è smentito da quanto affermato in sede di opposizione ove si legge (pag. 7):
“Invero, veniva acquistata nel 2004 da e CP_4 Parte_2
e dalla titolarità in capo all'opponente di una quota Parte_1 della società (doc 4 parte opponente).
Parte opponente inoltre non specificava in alcun modo le ragioni dell'asserita “violazione della disciplina a tutela del consumatore” derivante dalla deroga all'art. 1957 c.c.
A quanto sopra, deva aggiungersi che la AN, originaria creditrice, si attivava tempestivamente nei confronti della CP_4 avviando la procedura esecutiva di cui sopra (documenti da 3 a 7 parte opposta).
Risulta infine inconferente il richiamo da parte dell'opponente all' art. 1956 c.c. che ha ad oggetto le fideiussioni prestate per obbligazioni future. Come detto, infatti, la fideiussione rilasciata dall'opponente garantiva unicamente l'obbligo assunto dalla società
pagina 6 di 7 debitrice di restituire, sia pure mediante pagamenti rateali, le somme ricevute a mutuo. Non risulta inoltre che la AN cedente abbia successivamente alla garanzia fideiussoria per cui è causa concesso ulteriore credito alla società debitrice.
Per quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri disposti dal DM 147/2022 ai valori medi, salvo istruttoria al minimo. Non si ravvisano invece sussistenti i presupposti per qualificare come temerarie le difese dell'opponente, considerata la complessità di alcune delle questioni trattate (quali la validità della deroga al 1957 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa, conferma il decreto ingiuntivo n. 369/2023 dichiarandolo esecutivo;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 17.252,00 per compenso professionale oltre rimborso forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Milano il 15.05.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha messo la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 9774/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione il giorno
22.01.2025 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Genova Galleria Mazzini 7/6, presso lo studio degli Avv.ti Paolo
Bruzzone e Riccardo Fretta che la rappresentano e difendono in forza di mandato allegato alla citazione
E
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Treviso - Belluno, C.F. e P.IVA per il tramite della P.IVA_1 propria mandataria e procuratrice speciale, Controparte_2
giusta procura del 10.12.2020, autenticata dal dott.
[...] [...]
, Notaio in Pordenone, n. 306269 Rep. e n. 37358 Fasc in Per_1 persona della procuratrice speciale dott.ssa su Controparte_3 procura conferita dal Dott. nella sua qualità di Persona_2
Presidente del ConIGlio di Amministrazione della
[...]
in forza di delibera del ConIGlio di Controparte_2
Amministrazione del 13.05.2021, con sottoscrizione autenticata il
24.05.2021 dal Dr. Notaio in Milano, n. 144391 Persona_3
Rep. e n. 37236 Racc rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Benelli
e dall'avv. Simone Raggi ed elettivamente domiciliata presso il loro pagina 1 di 7 studio in Lodi Via Garibaldi n. 38 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONCLUSIONI PER l'opponente
Piaccia al Giudicante Ill.mo, contrariis reiectis
- In via preliminare, accertare la infondatezza e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per prescrizione del credito azionato e revocare dunque il decreto ingiuntivo n. 369/23 emesso dal Tribunale di Milano, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o per le ragioni meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.
- In via principale nel merito, accertare la infondatezza e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 369/23 emesso dal Tribunale di
Milano – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tantum – per le ragioni di cui tutte in narrativa ivi incluse le eccezioni nullità tutte esposte in atto di citazione in opposizione e/o per le ragioni meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.
- In via subordinata accertare la infondatezza e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 369/23 emesso dal Tribunale di Milano – previa adozione di ogni decisione o provvedimento ritenuto utile, anche incidenter tantum – per violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1375 e
1956 1957 c.c. e/o per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o per le ragioni meglio viste e ritenute e/o emergendi in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA
a) ACCERTARE E DICHIARARE infondata /inefficace/nulla e /o improcedibile la presente opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi esposti in atto, e, in ogni caso b) RIGETTARE, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, tutte le eccezioni e domande avversarie, in quanto inammissibili per le ragioni esposte in narrativa, oltre che infondate in fatto e diritto, e per l'effetto pagina 2 di 7 c) CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 369/2023 – RG N 37663/2023 emesso dal Tribunale di Milano
d) Per tutte le ragioni esposte nel presente atto condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
e) IN OGNI CASO: Con compensazione delle spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 369/2023 del 4/1/2023, con il quale il
Tribunale di Milano ingiungeva a e in Parte_1 Parte_2 solido, di pagare a la somma di euro 457.588,58 Controparte_1 oltre interessi e spese.
In particolare, l'opposta in via monitoria aveva affermato di agire per il recupero del credito di cui era divenuta titolare a seguito di cessione, vantato originariamente da Parte_3 in forza di un contratto di mutuo fondiario del 23.06.2004, stipulato con la ora CP_4 Parte_4 CP_5 Parte_5
[...] CP_6 Parte_6 per il quale l'opponente aveva rilasciato fideiussione.
A sostegno dell'opposizione deduceva: che il credito era Parte_1 prescritto, in quanto l'ultima rata scaduta e non pagata del mutuo risaliva al 10.02.2011 e fino alla notifica del decreto l'opponente non aveva ricevuto alcuna comunicazione e/o lettera di messa in mora;
che la copia del contratto prodotta dall'opposta non era conforme all'originale; che la fideiussione rilasciata era nulla, in quanto conforme al modello ABI del 2003, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della AN d'Italia n. 55 del 2/5/2005; che l'opponente doveva ritenersi comunque liberata dall'obbligo assunto ex art. 1956 c.c., in quanto la AN “non avrebbe dovuto concedere una esposizione patrimoniale così elevata, senza fornire mai alcuna informativa ai fideiussori”; che l'opposta non aveva assolto l'onere pagina 3 di 7 di produrre gli estratti conto integrali, dall'apertura del rapporto.
costituendosi, chiedeva la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta deduceva: che il credito non era prescritto in quanto BI AN aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Cuneo RG ES
10076/2011 a danno della società definita nel marzo CP_4
2018; che il provvedimento di AN d'Italia n. 55 del maggio 2005 non si applicava alle fideiussioni specifiche, come quella sottoscritta dalla IG.ra ; che era inconferente il richiamo all'art. 1956 Pt_1
c.c. in quanto la fideiussione rilasciata dall'opponente non aveva ad oggetto obbligazioni future;
che il contratto di mutuo fondiario indicava compiutamente tutte le condizioni applicate.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, provava adeguatamente il credito, Controparte_1 producendo il contratto di mutuo fondiario (fascicolo monitorio doc.
5), la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (doc 2 parte opposta) ed allegava l'inadempimento del debitore principale esponendo le somme dovute (fascicolo monitorio doc 4 ); la società opposta dava anche atto nel medesimo doc 4 di quanto ricavato nell'ambito della procedura esecutiva a danno della società CP_4
[...]
A fronte di quanto sopra, parte opponente si limitava a dedurre che non erano stati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto, muovendo un rilievo inconferente nel caso di specie, in quanto la produzione degli estratti si rende necessaria laddove il credito derivi da un saldo di conto corrente.
L'eccezione di prescrizione del credito è infondata.
Come noto, l'interruzione della prescrizione del credito nei confronti del debitore principale opera ex art. 1310, comma 1, c.c. anche nei confronti del fideiussore.
Parte opposta dimostrava di avere agito tempestivamente nei confronti del debitore principale avviando una procedura esecutiva immobiliare pagina 4 di 7 presso il Tribunale di Cuneo RG ES 10076/2011 a danno della società
definita nel marzo 2018. Risulta inoltre che, CP_4 successivamente a tale procedura, la società in data CP_2
7.5.2021 inviava comunicazione di intervenuta cessione del credito richiedendo al debitore il pagamento di quanto ancora dovuto (doc. 8 parte opposta). Il credito ingiunto, pertanto, non può dirsi prescritto neppure nei confronti della IG.ra . Pt_1
L'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della
AN d'Italia n. 55 del 2/5/2005, è infondata per quanto segue.
La fideiussione rilasciata dalla IG.ra era, infatti, Pt_1 specifica, vale a dire a garanzia del mutuo ipotecario n. 126793 del
23.6.2004 concesso alla società Controparte_7
Parte attrice non poteva pertanto avvalersi, al fine di provare che lo schema contrattuale adottato dalla convenuta discendeva da una intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, del provvedimento della AN d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che dichiarava la contrarietà all'art. 2 della Legge 287/1990 degli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, in quanto quest'ultimo riguardava esclusivamente le fideiussioni omnibus concluse dalla banche, definite come operazioni con le quali “il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale”.
È dunque con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la AN
d'Italia valutava l'effetto anticoncorrenziale delle clausole dello schema ABI, di per sé valide, in quanto uniformemente adottate in violazione delle regole del mercato e della concorrenza. Allo stesso modo, non è applicabile al caso di specie il principio di diritto pagina 5 di 7 espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 41994/21, che concludeva per la nullità parziale di dette clausole, in quanto anch'esso fondato sul provvedimento della AN d'Italia citato e relativo alle fideiussioni omnibus.
L'opponente avrebbe dovuto pertanto allegare e poi provare che anche la garanzia specifica, da lei prestata e le clausole ivi contenute erano il portato di un'autonoma ed ulteriore intesa sulle fideiussioni specifiche, parimenti finalizzata alla loro standardizzazione contrattuale con effetti distorsivi della concorrenza. Tale prova non veniva fornita dall'opponente. Da quanto sopra, consegue la validità anche della deroga, convenuta tra le parti all'art. 7 della fideiussione, all'art. 1957 c.c. e pertanto l'opposta non può dirsi decaduta dal diritto di agire nei confronti dell'opponente. La clausola veniva inoltre sottoscritta dalla IG.ra anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. Pt_1
Tardivo risulta invece il rilevo, espresso solo con la memoria di replica, secondo il quale la IG.ra avrebbe sottoscritto la Pt_1 fideiussione come consumatrice. In ogni caso lo stesso è smentito da quanto affermato in sede di opposizione ove si legge (pag. 7):
“Invero, veniva acquistata nel 2004 da e CP_4 Parte_2
e dalla titolarità in capo all'opponente di una quota Parte_1 della società (doc 4 parte opponente).
Parte opponente inoltre non specificava in alcun modo le ragioni dell'asserita “violazione della disciplina a tutela del consumatore” derivante dalla deroga all'art. 1957 c.c.
A quanto sopra, deva aggiungersi che la AN, originaria creditrice, si attivava tempestivamente nei confronti della CP_4 avviando la procedura esecutiva di cui sopra (documenti da 3 a 7 parte opposta).
Risulta infine inconferente il richiamo da parte dell'opponente all' art. 1956 c.c. che ha ad oggetto le fideiussioni prestate per obbligazioni future. Come detto, infatti, la fideiussione rilasciata dall'opponente garantiva unicamente l'obbligo assunto dalla società
pagina 6 di 7 debitrice di restituire, sia pure mediante pagamenti rateali, le somme ricevute a mutuo. Non risulta inoltre che la AN cedente abbia successivamente alla garanzia fideiussoria per cui è causa concesso ulteriore credito alla società debitrice.
Per quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri disposti dal DM 147/2022 ai valori medi, salvo istruttoria al minimo. Non si ravvisano invece sussistenti i presupposti per qualificare come temerarie le difese dell'opponente, considerata la complessità di alcune delle questioni trattate (quali la validità della deroga al 1957 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa, conferma il decreto ingiuntivo n. 369/2023 dichiarandolo esecutivo;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 17.252,00 per compenso professionale oltre rimborso forf. I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Milano il 15.05.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7