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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 517/2025 R.G.V.G. avente per oggetto: Divorzio congiunto -Scioglimento del matrimonio e promossa congiuntamente
DA
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. DI CANOSA PAOLA C.F._1
E
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Controparte_1
c.f. Avv. DI CANOSA PAOLA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 26.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza dell'8.5.2025:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato ad Arcola, in data 06/07/2008, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcola, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Affidare i figli minori, e , congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori con collocazione paritaria ed attuale residenza anagrafica presso il padre
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, volendo i coniugi una gestione paritetica, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli: Parte_1
I. nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì sino al lunedì mattina;
II. potrà tenerli con sé a giorni alterni durante la settimana da lunedì a giovedì, stante l'alternanza dei turni lavorativi dei genitori;
III. in tal modo saranno alternati i week-end e divisi a due a due equamente i restanti giorni della settimana;
IV. per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo reperibilità lavorativa, con eventuali modifiche previo accordo;
V. per le vacanze estive i bambini trascorreranno giorni 15 con ciascun genitore;
5. Stante la situazione reddituale dei coniugi, entrambi lavoratori autosufficienti, gli stessi già da tempo versano Euro 500,00 mensilmente su conto Comune in Unicredit Agenzia di Sarzana per la gestione delle spese dei bambini avente IBAN [...], conto dedicato alle spese per il mantenimento dei minori su cui entrambi hanno facoltà di gestione, ed intendono mantenere tale gestione, impegnandosi a proseguire con il
2 versamento mensile di euro 500,00 ciascuno a titolo di mantenimento dei minori, quindi mantenendo l'attuale organizzazione di gestione delle spese del mantenimento dei minori, così come attuata già da tempo.
6. Resta aperta la possibilità per i genitori di regolare diversamente il mantenimento, specie in caso di variazione delle condizioni lavorative, o di variazione della retribuzione dei coniugi.
7. I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
9. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un rapporto di rispetto e di collaborazione nella gestione e nell'interesse dei figli minori.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 17.3.2025, premettendo di aver contratto in data 6.7.2008 in Arcola (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 9 parte I anno
Per 2008), di aver avuto due figli ( e , nati rispettivamente il 9.1.2010 e il Per_2
30.1.2015), di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 13.9.2022 omologato dal Tribunale della Spezia in data
11.10.2022 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'8.5.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno altresì confermato le condizioni di cui al ricorso, modificando la n. 3 come da verbale di udienza, precisando che l'assegno unico familiare è ripartito in pari quota tra di loro.
3 In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Alla stregua dell'art. 473 bis.
4.c.p.c., non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto dei minori tenuto conto dell'età degli stessi e dell'assenza di contrasti tra i genitori.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, contratto il 6.7.2008 in Arcola (SP) (atto trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 9 parte I anno 2008), omologando le seguenti condizioni:
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
4 3. Affidare i figli minori, e , congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori con collocazione paritaria ed attuale residenza anagrafica presso il padre
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, volendo i coniugi una gestione paritetica, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli: Parte_1
I. nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì sino al lunedì mattina;
II. potrà tenerli con sé a giorni alterni durante la settimana da lunedì a giovedì, stante l'alternanza dei turni lavorativi dei genitori;
III. in tal modo saranno alternati i week-end e divisi a due a due equamente i restanti giorni della settimana;
IV. per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo reperibilità lavorativa, con eventuali modifiche previo accordo;
V. per le vacanze estive i bambini trascorreranno giorni 15 con ciascun genitore;
5. Stante la situazione reddituale dei coniugi, entrambi lavoratori autosufficienti, gli stessi già da tempo versano Euro 500,00 mensilmente su conto Comune in Unicredit Agenzia di Sarzana per la gestione delle spese dei bambini avente IBAN [...], conto dedicato alle spese per il mantenimento dei minori su cui entrambi hanno facoltà di gestione, ed intendono mantenere tale gestione, impegnandosi a proseguire con il versamento mensile di euro 500,00 ciascuno a titolo di mantenimento dei minori, quindi mantenendo l'attuale organizzazione di gestione delle spese del mantenimento dei minori, così come attuata già da tempo.
6. Resta aperta la possibilità per i genitori di regolare diversamente il mantenimento, specie in caso di variazione delle condizioni lavorative, o di variazione della retribuzione dei coniugi.
5 7. I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
9. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un rapporto di rispetto e di collaborazione nella gestione e nell'interesse dei figli minori.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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