TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25658/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25658/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANTARRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA BROGGI, 13 20129 MILANO presso il difensore avv. MANTARRO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASSANDRO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA DORIA, 5 20124
MILANO presso il difensore avv. CASSANDRO GIANCARLO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCADANTE Controparte_2 P.IVA_2
MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 16 20122 MILANO presso il difensore avv. MERCADANTE MAURO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 6/10/2024 per parte attrice,
7/10/2024 per il convenuto e 3/10/2024 per la terza chiamata, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice agisce per il risarcimento dei danni subiti all'interno del proprio appartamento sito in Milano Via Strasa 18, all'interno del convenuto, a seguito di un allagamento Controparte_1 avvenuto il 06/08/2019 quando una fuoriuscita di acque grigie e nere provenienti dall'impianto fognario condominiale invadeva l'appartamento attoreo causando danni.
L'attore invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. del supercondominio in quanto custode dell'impianto fognario condominiale da cui si originò il danno.
Narra che, dopo aver denunciato il sinistro al condominio nell'immediatezza e aver atteso il sopralluogo del perito dell'assicurazione, aveva poi, dopo diversi solleciti, provveduto direttamente al ripristino dei danni, sostenendo spese per 14.792,50 Euro per gli interventi ritenuti improrogabili, vista la necessità di entrare nell'appartamento. Chiede pertanto il rimborso di quanto pagato, oltre all'ulteriore somma di Euro 1.215,12 per il ripristino delle porte ancora non eseguito. Chiede inoltre il rimborso dei canoni di locazione versati da settembre a dicembre 2019 per l'appartamento in cui l'attore viveva con la compagna e che avrebbe dovuto lasciare, perché aveva previsto di trasferirsi dal mese di settembre nell'appartamento oggetto del sinistro. La somma complessivamente richiesta dall'attore ammonta dunque a Euro 18.211,12. Parte attrice dà atto di aver ricevuto dall'assicurazione condominiale, tramite il condominio la somma di Euro 1.880,00 per cui chiede la liquidazione della differenza pari ad Euro 16.331,12.
Il costituendosi, non contesta il verificarsi dell'allagamento, né la sua riferibilità CP_3 all'impianto fognario ma contesta l'estensione dei danni lamentati da parte attrice, CP_4 ritenendo che la zona interessata dall'allagamento fosse molto più esigua di quella indicata dall'attore e che i lavori di ripristino eseguiti fossero eccessivi rispetto alle conseguenze dell'allagamento e comunque troppo costosi. Dà atto di aver prontamente attivato l'assicurazione condominiale e contesta l'ammontare dei danni anche con riguardo ai canoni di locazione ritenendo non provato che l'attore risiedesse nell'appartamento della compagna (del quale vengono richiesti i canoni) e che dovesse trasferirsi nell'appartamento danneggiato nel settembre 2019.
Il condominio ha comunque chiesto la chiamata in causa dell'assicurazione in forza Controparte_2 della polizza stipulata a copertura dei rischi del Fabbricato.
L'assicurazione terza chiamata si è costituita affermando di aver già risarcito per il sinistro de quo il massimo importo indennizzabile ai sensi di polizza.
La terza chiamata invoca la clausola clausola G157 delle Condizioni Generali di Contratto – Sez. C) “Danni da acqua” prevede che “la Società risponde dei danni causati da spargimento di acqua, compreso il rigurgito di fognatura, verificatisi a seguito dell'occlusione di condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, nonché della fognatura fino al punto di connessione della rete fognaria pubblica” con il limite di indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro;
osserva che ai sensi dell'art.
1.1 delle medesime Condizioni Generali di Contratto e della polizza sub doc. 1 richiamata da quest'ultima clausola, inoltre, è prevista l'applicazione di una franchigia di € 150,00. Inoltre richiama la clausola SR99 delle summenzionate Condizioni Generali di Contratto – Sez. C) “Danni da acqua” (doc. 2), in base a cui, “la Società rimborsa le spese sostenute per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta” sino a concorrenza dell'importo di € 2,500,00 per ogni periodo assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 250,00.
Dà atto di aver accertato, attraverso il proprio perito, che si era verificata un'occlusione della colonna di scarico condominiale in prossimità del bagno dell'attore, che aveva provocato la fuoriuscita di acque pagina 2 di 4 nere nell'appartamento. Deduce di aver quantificato il danno in Euro 2.580,00 (dei quali Euro 1880,00 per il danno all'attore e 700 Euro per altri danni nella zona cantine) e di aver quindi liquidato a titolo di risarcimento Euro 2.350,00 al netto della franchigia.
Ritiene pertanto di aver già assolto a proprio obbligo di garanzia nei confronti del e di non CP_3 poter essere chiamata a manlevarlo ulteriormente.
La causa è stata istruita mediante una CTU effettuata dall'arch. e prove testimoniali. Persona_1
La domanda di parte attrice deve essere accolta in misura inferiore a quanto domandato. La responsabilità ex art. 2051 del va senz'altro affermata, poiché è pacifico e non Controparte_1 contestato che l'allagamento è derivato dall'impianto fognario condominiale e pertanto da res in custodia di parte convenuta. Tuttavia, l'importo del risarcimento non potrà essere quello invocato da parte attrice, ma dovrà essere ridotto in considerazione delle risultanze dell'istruttoria.
La CTU ha infatti accertato, con conclusioni che si condividono perché ampiamente e congruamente motivate che l'importo congruo per il ripristino dei danni derivanti dal sinistro è pari ad Euro 8.620,00 comprensivo di Iva (vedi computo metrico a pagina 9 della relazione del CTU). Tale importo è comprensivo anche della sistemazione delle porte interne. L'importo pagato dall'attore per gli interventi di ripristino è stato ritenuto non congruo. Pertanto la somma che potrà essere riconosciuta a parte attrice per il ripristino dei danni è pari e Euro 8.740,00 (rivalutato ad oggi dalla data della relazione del CTU). Le osservazioni del CTP di parte attrice sono state analiticamente commentate dal
CTU nelle pagine 5 e 6 della relazione che vengono qui richiamate.
Quanto all'importo richiesto per i canoni di locazione, deve ritenersi che la circostanza allegata da parte attrice per cui l'attore e la sua compagna avrebbero dovuto trasferirsi nell'appartamento dal mese di settembre 2019 non sia sufficientemente provata. E in ogni caso, i bonifici prodotti sub doc. 14 di parte attrice, risultano effettuati da soggetto diverso dall'attore (la sig.ra e non è Parte_2 documentato (al di là del rapporto di convivenza) quali fossero gli accordi tra i due in merito al pagamento delle predette somme. In nessun caso, dunque, la somma relativa ai canoni può essere riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno.
Dalla somma liquidata a parte attrice deve essere dedotta la somma di Euro 1880,00 già liquidata all'attore. Il danno da liquidare e di cui parte convenuta deve rispondere risulta pertanto di Euro
6.860,00.
Quanto alla domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione, è fondata l'eccezione svolta dalla compagnia. La causa dell'allagamento è stata infatti rilevata dal perito dell'assicurazione in una occlusione della colonna fognaria A pagina 2 della perizia prodotta sub doc. 3 terza CP_4 chiamata, si legge quanto alla causa del sinistro: “L'occlusione accidentale della colonna di scarico posta nel bagno dell'unità immobiliare sita al piano terra del fabbricato condominiale garantito in polizza, di proprietà , provocava spargimento di acqua condotta a danno di intonaci, Pt_1 tinteggiature e parquet del locale stesso, oltre a danni da bagnamento delle sottostanti cantine con relativi danni al contenuto delle stesse. Gli accertamenti esperibili in sede di sopralluogo hanno consentito di accertare il nesso di causalità tra il danno da spargimento e la tipologia e collocazione della tubazione danneggiata. Per il ripristino degli enti sono intervenuti impresa edile e spurghi per liberare l'occlusione, parquettista e impresa per sistemare l'appartamento del sig. e Pt_1 muratore ed imbianchino per il ripristino delle sottostanti cantine.” L'occlusione della colonna è compatibile con quanto descritto dal teste idraulico intervenuto nell'appartamento dell'attore Tes_1 lo stesso giorno dell'allagamento che ha riferito che al momento del suo intervento l'acqua usciva da
Water, vasca e bidet (vedi verbale del 26/9/2023). E' corretto dunque il richiamo G157 delle
Condizioni Generali di Contratto e al massimale ivi richiamato. L'assicurazione pertanto ha già versato quanto doveva per il sinistro de quo e la domanda di manleva del non potrà essere CP_3
pagina 3 di 4 accolta.
Le spese, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati al valore medio per parte attrice e al valore minimo per la terza chiamata in considerazione della ridotta complessità della questione e dell'effettiva attività svolta. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità del convenuto per il sinistro del 6/08/2019 per le causali di Controparte_1 cui in motivazione, lo condanna a pagare a parte attrice a titolo di risarcimento del danno la somma già rivalutata di Euro 6.860,00 oltre interessi dalla data del 2/01/2020.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 253,00 per spese, € 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie.
Respinge la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata e condanna parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e condanna parte convenuta a rifondere le altre parti di quanto versato al CTU.
Milano, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25658/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANTARRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA BROGGI, 13 20129 MILANO presso il difensore avv. MANTARRO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CASSANDRO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA DORIA, 5 20124
MILANO presso il difensore avv. CASSANDRO GIANCARLO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCADANTE Controparte_2 P.IVA_2
MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 16 20122 MILANO presso il difensore avv. MERCADANTE MAURO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 6/10/2024 per parte attrice,
7/10/2024 per il convenuto e 3/10/2024 per la terza chiamata, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice agisce per il risarcimento dei danni subiti all'interno del proprio appartamento sito in Milano Via Strasa 18, all'interno del convenuto, a seguito di un allagamento Controparte_1 avvenuto il 06/08/2019 quando una fuoriuscita di acque grigie e nere provenienti dall'impianto fognario condominiale invadeva l'appartamento attoreo causando danni.
L'attore invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c. del supercondominio in quanto custode dell'impianto fognario condominiale da cui si originò il danno.
Narra che, dopo aver denunciato il sinistro al condominio nell'immediatezza e aver atteso il sopralluogo del perito dell'assicurazione, aveva poi, dopo diversi solleciti, provveduto direttamente al ripristino dei danni, sostenendo spese per 14.792,50 Euro per gli interventi ritenuti improrogabili, vista la necessità di entrare nell'appartamento. Chiede pertanto il rimborso di quanto pagato, oltre all'ulteriore somma di Euro 1.215,12 per il ripristino delle porte ancora non eseguito. Chiede inoltre il rimborso dei canoni di locazione versati da settembre a dicembre 2019 per l'appartamento in cui l'attore viveva con la compagna e che avrebbe dovuto lasciare, perché aveva previsto di trasferirsi dal mese di settembre nell'appartamento oggetto del sinistro. La somma complessivamente richiesta dall'attore ammonta dunque a Euro 18.211,12. Parte attrice dà atto di aver ricevuto dall'assicurazione condominiale, tramite il condominio la somma di Euro 1.880,00 per cui chiede la liquidazione della differenza pari ad Euro 16.331,12.
Il costituendosi, non contesta il verificarsi dell'allagamento, né la sua riferibilità CP_3 all'impianto fognario ma contesta l'estensione dei danni lamentati da parte attrice, CP_4 ritenendo che la zona interessata dall'allagamento fosse molto più esigua di quella indicata dall'attore e che i lavori di ripristino eseguiti fossero eccessivi rispetto alle conseguenze dell'allagamento e comunque troppo costosi. Dà atto di aver prontamente attivato l'assicurazione condominiale e contesta l'ammontare dei danni anche con riguardo ai canoni di locazione ritenendo non provato che l'attore risiedesse nell'appartamento della compagna (del quale vengono richiesti i canoni) e che dovesse trasferirsi nell'appartamento danneggiato nel settembre 2019.
Il condominio ha comunque chiesto la chiamata in causa dell'assicurazione in forza Controparte_2 della polizza stipulata a copertura dei rischi del Fabbricato.
L'assicurazione terza chiamata si è costituita affermando di aver già risarcito per il sinistro de quo il massimo importo indennizzabile ai sensi di polizza.
La terza chiamata invoca la clausola clausola G157 delle Condizioni Generali di Contratto – Sez. C) “Danni da acqua” prevede che “la Società risponde dei danni causati da spargimento di acqua, compreso il rigurgito di fognatura, verificatisi a seguito dell'occlusione di condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, nonché della fognatura fino al punto di connessione della rete fognaria pubblica” con il limite di indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro;
osserva che ai sensi dell'art.
1.1 delle medesime Condizioni Generali di Contratto e della polizza sub doc. 1 richiamata da quest'ultima clausola, inoltre, è prevista l'applicazione di una franchigia di € 150,00. Inoltre richiama la clausola SR99 delle summenzionate Condizioni Generali di Contratto – Sez. C) “Danni da acqua” (doc. 2), in base a cui, “la Società rimborsa le spese sostenute per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta” sino a concorrenza dell'importo di € 2,500,00 per ogni periodo assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 250,00.
Dà atto di aver accertato, attraverso il proprio perito, che si era verificata un'occlusione della colonna di scarico condominiale in prossimità del bagno dell'attore, che aveva provocato la fuoriuscita di acque pagina 2 di 4 nere nell'appartamento. Deduce di aver quantificato il danno in Euro 2.580,00 (dei quali Euro 1880,00 per il danno all'attore e 700 Euro per altri danni nella zona cantine) e di aver quindi liquidato a titolo di risarcimento Euro 2.350,00 al netto della franchigia.
Ritiene pertanto di aver già assolto a proprio obbligo di garanzia nei confronti del e di non CP_3 poter essere chiamata a manlevarlo ulteriormente.
La causa è stata istruita mediante una CTU effettuata dall'arch. e prove testimoniali. Persona_1
La domanda di parte attrice deve essere accolta in misura inferiore a quanto domandato. La responsabilità ex art. 2051 del va senz'altro affermata, poiché è pacifico e non Controparte_1 contestato che l'allagamento è derivato dall'impianto fognario condominiale e pertanto da res in custodia di parte convenuta. Tuttavia, l'importo del risarcimento non potrà essere quello invocato da parte attrice, ma dovrà essere ridotto in considerazione delle risultanze dell'istruttoria.
La CTU ha infatti accertato, con conclusioni che si condividono perché ampiamente e congruamente motivate che l'importo congruo per il ripristino dei danni derivanti dal sinistro è pari ad Euro 8.620,00 comprensivo di Iva (vedi computo metrico a pagina 9 della relazione del CTU). Tale importo è comprensivo anche della sistemazione delle porte interne. L'importo pagato dall'attore per gli interventi di ripristino è stato ritenuto non congruo. Pertanto la somma che potrà essere riconosciuta a parte attrice per il ripristino dei danni è pari e Euro 8.740,00 (rivalutato ad oggi dalla data della relazione del CTU). Le osservazioni del CTP di parte attrice sono state analiticamente commentate dal
CTU nelle pagine 5 e 6 della relazione che vengono qui richiamate.
Quanto all'importo richiesto per i canoni di locazione, deve ritenersi che la circostanza allegata da parte attrice per cui l'attore e la sua compagna avrebbero dovuto trasferirsi nell'appartamento dal mese di settembre 2019 non sia sufficientemente provata. E in ogni caso, i bonifici prodotti sub doc. 14 di parte attrice, risultano effettuati da soggetto diverso dall'attore (la sig.ra e non è Parte_2 documentato (al di là del rapporto di convivenza) quali fossero gli accordi tra i due in merito al pagamento delle predette somme. In nessun caso, dunque, la somma relativa ai canoni può essere riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno.
Dalla somma liquidata a parte attrice deve essere dedotta la somma di Euro 1880,00 già liquidata all'attore. Il danno da liquidare e di cui parte convenuta deve rispondere risulta pertanto di Euro
6.860,00.
Quanto alla domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione, è fondata l'eccezione svolta dalla compagnia. La causa dell'allagamento è stata infatti rilevata dal perito dell'assicurazione in una occlusione della colonna fognaria A pagina 2 della perizia prodotta sub doc. 3 terza CP_4 chiamata, si legge quanto alla causa del sinistro: “L'occlusione accidentale della colonna di scarico posta nel bagno dell'unità immobiliare sita al piano terra del fabbricato condominiale garantito in polizza, di proprietà , provocava spargimento di acqua condotta a danno di intonaci, Pt_1 tinteggiature e parquet del locale stesso, oltre a danni da bagnamento delle sottostanti cantine con relativi danni al contenuto delle stesse. Gli accertamenti esperibili in sede di sopralluogo hanno consentito di accertare il nesso di causalità tra il danno da spargimento e la tipologia e collocazione della tubazione danneggiata. Per il ripristino degli enti sono intervenuti impresa edile e spurghi per liberare l'occlusione, parquettista e impresa per sistemare l'appartamento del sig. e Pt_1 muratore ed imbianchino per il ripristino delle sottostanti cantine.” L'occlusione della colonna è compatibile con quanto descritto dal teste idraulico intervenuto nell'appartamento dell'attore Tes_1 lo stesso giorno dell'allagamento che ha riferito che al momento del suo intervento l'acqua usciva da
Water, vasca e bidet (vedi verbale del 26/9/2023). E' corretto dunque il richiamo G157 delle
Condizioni Generali di Contratto e al massimale ivi richiamato. L'assicurazione pertanto ha già versato quanto doveva per il sinistro de quo e la domanda di manleva del non potrà essere CP_3
pagina 3 di 4 accolta.
Le spese, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati al valore medio per parte attrice e al valore minimo per la terza chiamata in considerazione della ridotta complessità della questione e dell'effettiva attività svolta. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità del convenuto per il sinistro del 6/08/2019 per le causali di Controparte_1 cui in motivazione, lo condanna a pagare a parte attrice a titolo di risarcimento del danno la somma già rivalutata di Euro 6.860,00 oltre interessi dalla data del 2/01/2020.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 253,00 per spese, € 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie.
Respinge la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata e condanna parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e condanna parte convenuta a rifondere le altre parti di quanto versato al CTU.
Milano, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 4 di 4