Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2127/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nel procedimento iscritto al n. 2127/2023 R.G.L., pendente tra:
(avv. Martino Pioggia) Controparte_1 ricorrente/opponente
e
(avv. Maria Lupoli) P_
(avv. Piergianni Gualtieri) Controparte_3 resistenti/opposti
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per il ricorrente accoglimento Controparte_1 delle conclusioni rassegnate nel ricorso: “Dichiarare ed accertare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 05920239007169757/000 [. . .] accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione e dell'Ente concessionario ad esigere le somme contestate nell'atto oggetto del ricorso;
Accertare la mancanza di qualsivoglia elemento/requisito prescritto dalla legge, in materia di notificazione degli atti amministrativi e tributari, in riferimento anche all'art. 30 D.L. 78/2010 e art. 3 L. 890/1982; dichiarare l'illegittimità della pretesa fiscale oggetto del presente ricorso perché gli atti impugnati risultano incontrovertibilmente nulli per tutti i motivi di cui alla premessa;
conseguentemente dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza degli atti impositivi,
e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di imposta o sanzione e/o dichiarare quanto dovuto dal ricorrente nella diversa, maggiore o minore somma, ché risulterà provata in corso di causa o che parrà di giustizia;
accertare e dichiarare la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 7 L.
212/2000, e art. 3 L. 241/1990, per i motivi esposti nel ricorso e dichiarare la conseguente nullità dell'atto; con vittoria di spese, competenza ed onorari”.
l'opposizione per infondatezza in fatto ed in diritto;
confermare, pertanto, la validità degli atti opposti ed in particolare dell'Avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento opposta e recante una richiesta di contribuzione non versata;
condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio”.
Per la resistente accoglimento delle Controparte_4 conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di costituzione “Piaccia al ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di a contraddire nel merito delle Controparte_3 eccezioni riguardanti la omessa notifica dell'avviso di addebito n.
35902180001361387000 e la prescrizione della pretesa contributiva sottesa a tale avviso, in quanto quest'ultimo è stato predisposto, reso esecutivo e notificato direttamente dall sede di Bologna;
nel merito, previo accertamento della P_ regolare notifica al sig. da parte dell sede di Bologna Controparte_1 P_ dell'avviso di addebito n. 35920180001361387000 in data 13/08/2018, dichiarare non prescritta la pretesa creditoria dell in conseguenza P_ dell'avvenuta notifica in data 15/06/2023 al sig. della Controparte_1
Intimazione di pagamento n. 05920229005991813/000; conseguentemente, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito emesso inaudita altera parte con decreto in data 02/11/2023, rigettare il ricorso del sig.
, con vittoria di spese e competenze ex D.M. n. 147/2022, 15% Controparte_1 spese generali, oltre oneri fiscali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, depositato il 27 ottobre 2023, Controparte_1 ha esposto di avere ricevuto intimazione di pagamento n.
05920239007169757/000, relativa all'avviso di addebito n. P_
35902180001361387000 emesso per il recupero di contributi IVS fissi dell'anno 2017, presumibilmente notificato, oltre i termini di prescrizione, il
13 agosto 2018. Il ricorrente ha, pertanto, agito per chiedere in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e, nel merito, per sentire dichiarare nulla l'intimazione di pagamento opposta, adducendo l'intervenuta prescrizione del credito preteso in virtù dell'avviso di addebito n. P_
35920180001361387000 nonché la prescrizione successiva alla notifica
2 dell'atto e la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n.
35920180001361387000.
L e l' si sono costituite in giudizio con P_ Controparte_3 memorie difensive depositate ai sensi dell'art. 416 c.p.c. rispettivamente il 30 gennaio 2024 il 13 dicembre 2023.
L ha chiesto respingersi l'eccezione di prescrizione alla luce dell'avvenuta P_ tempestiva notificazione dell'avviso di addebito, dimostrata in virtù dalla documentazione prodotta in giudizio e ha eccepito che l'opposizione è infondata in difetto di tempestiva opposizione nei confronti dell'avviso di addebito, che il ricorrente non ha proposto ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 entro il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso medesimo.
Analoghe difese ha, nel merito, articolato l' Controparte_3 che ha illustrato che, nel sistema di riscossione per il recupero dei crediti contributivi introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 P_ convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'azione dell'ente previdenziale contro le omissioni o le evasioni contributive prevede la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che riporta l'intimazione ad adempiere al pagamento all'Agente della Riscossione in esso individuato entro 60 giorni dalla sua notifica nonché l'indicazione dell'importo da assolvere, comprensivo dei compensi spettanti all'Agente della Riscossione stesso ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
In assenza di pagamento, invece, a partire dello scadere del termine di 60 giorni indicato nell'avviso di addebito dell' l'Agente della Riscossione può P_ avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, come accaduto nel caso di specie.
L ha, pertanto, in via preliminare eccepito il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del fatto che ogni doglianza sull'attività di accertamento, predisposizione dell'avviso di addebito e sulla sua notifica al preteso contribuente vede come legittimato passivo esclusivamente l'ente impositore mentre la concessionaria P_ Controparte_3
è soggetto estraneo alla formazione del ruolo e, pertanto, anche al
[...] rapporto sostanziale tra ente impositore, titolare del credito controverso, e contribuente. Nel merito, ha concluso per la reiezione del ricorso avversario.
3 Svolta quindi l'istruttoria documentale previa sospensiva, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 1° aprile 2025. Alla rituale lettura del dispositivo fa seguito la stesura della presente motivazione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'
[...]
, è infondata e va respinta: il ricorso è stato articolato da Controparte_3
anche in relazione alla intimazione di pagamento n. Controparte_1
05920239007169757/000 (doc. n. 3 della stessa parte resistente), oltre che per contrastare la pretesa creditoria sottostante dell'ente impositore In altri P_ termini, l' è agente preposto al recupero Controparte_3 coattivo del credito sulla base del ruolo formato e trasmesso dall'ente impositore. Laddove vengano opposti (anche) atti formati dall
[...]
, quest'ultima, nel limite del profilo di competenza Controparte_3 compiutamente delineato nelle difese svolte nei propri scritti difensivi
(circoscritti cioè al recupero coattivo del contestato credito), ha legittimazione passiva.
Nel merito, sono fondate le difese dell'ente impositore su cui l' P_ [...]
si è espressa articolando difese dal contenuto del Controparte_3 tutto coincidente rispetto a quelle svolte dall' P_
L'esame dell'eccezione di prescrizione è precluso dallo spirare del termine perentorio di opposizione all'avvisto di addebito, stabilito dall'art. 24, comma
5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: lo spirare di detto termine di quaranta giorni, decorrente – nel caso in esame - dal 13 agosto 2018, ha determinato l'effetto preclusivo di ogni doglianza per il ricorrente P_
.
[...]
Quanto agli effetti della mancata opposizione ad avviso di addebito si richiamano ai sensi del combinato disposto degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 i principi di diritto espressi da consolidata giurisprudenza, pienamente condivisi da questo giudice e idonei a dirimere la controversia: Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n.
29294 del 12 novembre 2019 e, quale precedente giurisprudenziale specifico di questo Ufficio giudiziario, Tribunale di Bologna, sezione lavoro, sentenza n.
75 del 15 febbraio 2023 (“[. . .] L'eventuale prescrizione dei crediti infasati nel suddetto Avviso di Addebito, avrebbe potuto essere valutata solo dal Giudice dell'opposizione ex art. 24 Dlgs N°46/1999, ove tempestivamente proposta. La mancata proposizione tempestiva, nel termine di gg. 40 dalla notifica, ha determinato l'irretrattabilità dell'Avviso”). D'altro canto, ove non si seguisse
4 l'interpretazione sottesa alle difese dell'istituto resistente verrebbe ad essere incrinato il principio dell'incontrovertibilità del credito contenuto in una cartella/avviso di addebito non opposto nei termini.
Alle udienze del 29 febbraio 2024 e del 10 maggio 2024 l'opponente P_
e il suo legale hanno, rispettivamente, effettuato e ribadito il
[...] disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ritorno prodotta dall' in forza della quale l'istituto resistente ha argomentato P_
l'avvenuto integrale decorso del termine stabilito dal ricordato art. 24, comma
6, del decreto legislativo 46/1999, oltre il quale il contribuente non può più dolersi del recupero contributivo da cui è stato attinto in forza dell'avviso di addebito.
Al riguardo, si osserva che per costante giurisprudenza, di cui a titolo esemplificativo si cita Cass., sez. lavoro, sent. n.19680 del 21 settembre 2020,
“Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
In altri termini, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata,
l'agente postale non è tenuto a identificare il firmatario della “cartolina di ritorno” e la notifica può essere effettuata in modo pienamente legittimo ed efficace quando essa avviene nei confronti di persona qualificatasi quale destinatario, oppure comunque quale addetta alla famiglia, che l'agente postale medesimo ha trovato nell'abitazione ove il plico è stato spedito e viene, pertanto, da lui stesso recapitato.
Alla luce delle ragioni sin qui sinteticamente esposte deve farsi luogo a rigetto dell'opposizione, previa revoca della sospensione disposta con il decreto di fissazione di udienza del 2 novembre 2023.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
5 Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, previa revoca della sospensione disposta con decreto del 2 novembre 2023, rigetta l'opposizione proposta da all'avviso di addebito n. Controparte_1
35902180001361387000 e all'intimazione di pagamento n.
05920239007169757/000 e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del credito previdenziale controverso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle controparti nel presente giudizio di opposizione, liquidate a favore di ciascuno degli antagonisti processuali in euro 2.200,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 1° aprile 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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