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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 5486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5486/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Ivrea, via Baratono n.3 presso lo studio dell'avv. Parte_1
SAPONE FRANCA che lo rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliata in Torino, via Crimea n.6 presso lo studio Parte_2 dell'avv. MIOLETTI FABRIZIO che la rappresenta e difende
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 10/01/1987.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 17 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino n.
3716/2015, pubblicata il 21/5/2015. Con ricorso depositato il 27/02/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo fra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti, di comune accordo e senza nulla riconoscere, intendono procedere alla remissione ed accettazione della querela del 18.12.2020 che ha originato il procedimento penale n.
23269/2020 R.G. PM Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il sig. , senza nulla riconoscere in ordine alla vicenda penale, si impegna Parte_1 ed obbliga, entro il 29 febbraio 2024, a corrispondere alla sig.ra quale corresponsione Parte_2 in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge n. 898/1970, la somma di
€ 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate [...]
- Banca Unicredit. In forza di tale attribuzione, da ritenersi equa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co.
VIII, della Legge n. 898/1970, la signora proprio a fronte della predetta corresponsione, Parte_2 rinuncerà ad ogni pretesa economica comunque connessa ai rapporti matrimoniali intercorsi tra le parti, accettando tale somma a titolo di una tantum ex art. 5 co. VIII della Legge n. 898/1970.
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di accettare la somma e le modalità di pagamento Parte_2 di cui al punto n. 2 a definizione ed a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa nei confronti del sig.
[...]
e nei confronti dei di lui parenti, figlie incluse, in relazione ai fatti relativi al procedimento Pt_1 penale n. 23269/2020 R.G. PM Tribunale di Torino ed in relazione a qualsiasi rapporto intercorso.
DÀ ATTO che la sig.ra con la dazione della predetta somma di euro 10.000,00 a valersi, Parte_2 come evidenziato al punto n.2, quale una tantum divorzile della quale riveste tutti i caratteri, rinuncia per il futuro al contributo al mantenimento disposto a suo favore e posto a carico del marito, sig. di Pt_1
€ 450,00 mensili, oltre rivalutazione Istat di cui alla sentenza n. 3716 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 21.05.2015, all'esito del procedimento n. 6128/2013 R.G. che pronunciava la separazione personale dei coniugi.
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a rimettere la querela sporta in data 18.12.2020 Parte_2 per i fatti relativi al procedimento penale n. 23269/2020 R.G. PM Tribunale di Torino, anche a mezzo di procuratore speciale entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, ed in ogni caso entro il termine massimo del 29.2.24 in sede di udienza penale di rinvio. Il Sig. si impegna Parte_1 ad accettare la remissione della querela predetta anche a mezzo di procuratore speciale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni questione e di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione ai fatti di cui al procedimento penale n.
23269/2020 R.G. PM Tribunale di Torino e per nessuna altra causa.
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano che, ad eccezione di quanto concordato nel presente atto, ed a fronte dell'erogazione della predetta somma a titolo di una tantum, nulla hanno a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5486/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Ivrea, via Baratono n.3 presso lo studio dell'avv. Parte_1
SAPONE FRANCA che lo rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliata in Torino, via Crimea n.6 presso lo studio Parte_2 dell'avv. MIOLETTI FABRIZIO che la rappresenta e difende
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 10/01/1987.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 17 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino n.
3716/2015, pubblicata il 21/5/2015. Con ricorso depositato il 27/02/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo fra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti, di comune accordo e senza nulla riconoscere, intendono procedere alla remissione ed accettazione della querela del 18.12.2020 che ha originato il procedimento penale n.
23269/2020 R.G. PM Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il sig. , senza nulla riconoscere in ordine alla vicenda penale, si impegna Parte_1 ed obbliga, entro il 29 febbraio 2024, a corrispondere alla sig.ra quale corresponsione Parte_2 in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge n. 898/1970, la somma di
€ 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo bonifico bancario alle coordinate [...]
- Banca Unicredit. In forza di tale attribuzione, da ritenersi equa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co.
VIII, della Legge n. 898/1970, la signora proprio a fronte della predetta corresponsione, Parte_2 rinuncerà ad ogni pretesa economica comunque connessa ai rapporti matrimoniali intercorsi tra le parti, accettando tale somma a titolo di una tantum ex art. 5 co. VIII della Legge n. 898/1970.
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di accettare la somma e le modalità di pagamento Parte_2 di cui al punto n. 2 a definizione ed a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa nei confronti del sig.
[...]
e nei confronti dei di lui parenti, figlie incluse, in relazione ai fatti relativi al procedimento Pt_1 penale n. 23269/2020 R.G. PM Tribunale di Torino ed in relazione a qualsiasi rapporto intercorso.
DÀ ATTO che la sig.ra con la dazione della predetta somma di euro 10.000,00 a valersi, Parte_2 come evidenziato al punto n.2, quale una tantum divorzile della quale riveste tutti i caratteri, rinuncia per il futuro al contributo al mantenimento disposto a suo favore e posto a carico del marito, sig. di Pt_1
€ 450,00 mensili, oltre rivalutazione Istat di cui alla sentenza n. 3716 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 21.05.2015, all'esito del procedimento n. 6128/2013 R.G. che pronunciava la separazione personale dei coniugi.
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a rimettere la querela sporta in data 18.12.2020 Parte_2 per i fatti relativi al procedimento penale n. 23269/2020 R.G. PM Tribunale di Torino, anche a mezzo di procuratore speciale entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, ed in ogni caso entro il termine massimo del 29.2.24 in sede di udienza penale di rinvio. Il Sig. si impegna Parte_1 ad accettare la remissione della querela predetta anche a mezzo di procuratore speciale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni questione e di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione ai fatti di cui al procedimento penale n.
23269/2020 R.G. PM Tribunale di Torino e per nessuna altra causa.
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano che, ad eccezione di quanto concordato nel presente atto, ed a fronte dell'erogazione della predetta somma a titolo di una tantum, nulla hanno a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.