Art. 4. (Lavoro straordinario e temporaneo).
1. Nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.
2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all' articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 , puo' assumere, per le attivita' direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unita', personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell' articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 , e' il seguente:
"Art. 6 (Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.). - 1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.
1-bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti".
- Il testo dell' art. 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e' il seguente:
"8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi".
1. Nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e sentite le organizzazioni sindacali, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.
2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all' articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 , puo' assumere, per le attivita' direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unita', personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell' articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 , e' il seguente:
"Art. 6 (Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.). - 1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.
1-bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti".
- Il testo dell' art. 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e' il seguente:
"8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi".