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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. MA G. Di CO Presidente
2. dott. IN AL Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1232 R. G. anno 2024 promossa in gardo di appello DA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Agnello, che lo Parte_1 rappresenta e difende. Appellante CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' avv. Marcella Camarda. Appellato OGGETTO: risarcimento danni- infortunio sul lavoro
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1338/2024, emessa il 30 ottobre 2024, il Tribunale GL di Agrigento ha respinto il ricorso con il quale (autista di autobus) Parte_1 aveva convenuto in giudizio l'Inail per chiedere il riconoscimento dell'indennizzo in capitale per l'infortunio patito il 4 giugno 2016, dal quale erano residuati postumi permanenti per aggravamento (domanda del maggio 2021) per lussazione anteriore della spalla con tendinite del sovraspinoso non inferiori al 6%.
1 In particolare, il Tribunale ha dato atto dell'esito della disposta c.t.u. che aveva valutato nella misura del 4% il danno biologico residuo (come già riconosciuto dall'Inail). Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 4 novembre 2024, lamentando la non correttezza delle conclusioni del CTU, a suo dire riduttive delle conseguenze dell'evento traumatico documentato dalle certificazioni sanitarie in atti, con riguardo sia alla carente valutazione in peius dei postumi invalidanti, che per non avere il medico legale valutato il danno anatomico né quello funzionale, omettendo, inoltre, di indicare i criteri di individuazione della voce tabellare applicata. Reitera la richiesta di condanna dell'Inail a corrispondere le somme dovute per il danno biologico permanente del 6% o nella misura che sarà determinata in istruttoria. Ha resistito in giudizio, con memoria del 4 marzo 2025, l'Inail per contestare l'avverso assunto del quale ha chiesto il rigetto. Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 18 settembre 2025 è stata decisa come da dispositivo steso in calce
°°°°° L'appello è fondato. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati secondo i criteri della scienza medica, il Dott. Persona_1 ha posto diagnosi di:
“esiti algodisfunzionali di lussazione sottoglenoidea della spalla destra, sede di successivo riscontro RMN (maggio 2021) di flogosi del tendine del sovraspinoso in assenza di lesioni. Ha spiegato che l'attuale quadro clinico si connota, come meglio specificato nell'esame obiettivo, per la presenza di riduzione funzionale ai massimi gradi del movimento di abduzione ed estensione della spalla destra, con test di slatentizzazione della cuffia accennati per sofferenza del sovraspinoso delle sue componenti. Ha, quindi, precisato che l'esame RMN della spalla destra eseguito a distanza di cinque anni dall'evento, oltre a mostrare gli esiti della pregressa lussazione (“lassità della capsula articolare con cranializzazione del capo articolare omerale, lo stesso presenta irregolarità del profilo corticale nella porzione postero laterale;
tenue e disomogenea alterazione dell'intensità di segnale del segmento anteriore del labbro glenoideo che si estende verso la superficie articolare…”), che per quanto riferito non si accompagnava a nuovi episodi lussativi, mostrava essenzialmente un 2 quadro flogistico del sovraspinoso (“il tendine del sovraspinoso presenta aspetto disomogeneo in prossimità dell'area critica come da condizione di peritendinite;
conservato il trofismo del ventre muscolare”) e delle strutture circostanti (“Presenza di minimo fluido sinoviale in corrispondenza del recesso ascellare intracapsulare, modestamente disteso;
si associa tenue e disomogenea iperintensità dell'intervallo dei rotatori di tipo capsulitico. Minima distensione fluida della borsa subacromion deltoidea e della guaina del tendine del capo lungo del bicipite”) in assenza di franche lesioni tendinee. Il sanitario ha, quindi, valutato che per ciò che attiene la spalla l'attuale danno biologico permanente complessivo presentato dal sig. può essere valutato Pt_1 con riferimento analogico alle voci tabellari n° n° 224 “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” (valore tabellare proposto: 3%), parametrata in considerazione dell'odierno residuo funzionale riscontrato, n° 225 “esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali” (valore proposto fino al 4%) attribuendo, in considerazione della attuale limitazione funzionale riscontrata ai massimi gradi una percentuale complessiva del 6% di danno biologico permanente. In riforma della sentenza impugnata deve essere, quindi, riconosciuto in favore di l'indennizzo per danno biologico pari al 6%. Parte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'Inail e si liquidano e distraggono come in dispositivo. Vanno poste a carico dell'Inail, per la medesima ragione, anche le spese di ctu espletate in entrambi i gradi.
P.Q.M
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La Corte definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1338/2024 del 30.10.2024 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento:
- dichiara che ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1 fisica pari al 6% e condanna l'Inail a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l'Inail al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellante, che liquida in € 2.400,00 per il primo, ed in
€ 2.800,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Lascia a carico dell'Inail le spese di ctu liquidate in entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN AL MA G. Di CO
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1. dott. MA G. Di CO Presidente
2. dott. IN AL Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1232 R. G. anno 2024 promossa in gardo di appello DA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Agnello, che lo Parte_1 rappresenta e difende. Appellante CONTRO
Controparte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall' avv. Marcella Camarda. Appellato OGGETTO: risarcimento danni- infortunio sul lavoro
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1338/2024, emessa il 30 ottobre 2024, il Tribunale GL di Agrigento ha respinto il ricorso con il quale (autista di autobus) Parte_1 aveva convenuto in giudizio l'Inail per chiedere il riconoscimento dell'indennizzo in capitale per l'infortunio patito il 4 giugno 2016, dal quale erano residuati postumi permanenti per aggravamento (domanda del maggio 2021) per lussazione anteriore della spalla con tendinite del sovraspinoso non inferiori al 6%.
1 In particolare, il Tribunale ha dato atto dell'esito della disposta c.t.u. che aveva valutato nella misura del 4% il danno biologico residuo (come già riconosciuto dall'Inail). Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 4 novembre 2024, lamentando la non correttezza delle conclusioni del CTU, a suo dire riduttive delle conseguenze dell'evento traumatico documentato dalle certificazioni sanitarie in atti, con riguardo sia alla carente valutazione in peius dei postumi invalidanti, che per non avere il medico legale valutato il danno anatomico né quello funzionale, omettendo, inoltre, di indicare i criteri di individuazione della voce tabellare applicata. Reitera la richiesta di condanna dell'Inail a corrispondere le somme dovute per il danno biologico permanente del 6% o nella misura che sarà determinata in istruttoria. Ha resistito in giudizio, con memoria del 4 marzo 2025, l'Inail per contestare l'avverso assunto del quale ha chiesto il rigetto. Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 18 settembre 2025 è stata decisa come da dispositivo steso in calce
°°°°° L'appello è fondato. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati secondo i criteri della scienza medica, il Dott. Persona_1 ha posto diagnosi di:
“esiti algodisfunzionali di lussazione sottoglenoidea della spalla destra, sede di successivo riscontro RMN (maggio 2021) di flogosi del tendine del sovraspinoso in assenza di lesioni. Ha spiegato che l'attuale quadro clinico si connota, come meglio specificato nell'esame obiettivo, per la presenza di riduzione funzionale ai massimi gradi del movimento di abduzione ed estensione della spalla destra, con test di slatentizzazione della cuffia accennati per sofferenza del sovraspinoso delle sue componenti. Ha, quindi, precisato che l'esame RMN della spalla destra eseguito a distanza di cinque anni dall'evento, oltre a mostrare gli esiti della pregressa lussazione (“lassità della capsula articolare con cranializzazione del capo articolare omerale, lo stesso presenta irregolarità del profilo corticale nella porzione postero laterale;
tenue e disomogenea alterazione dell'intensità di segnale del segmento anteriore del labbro glenoideo che si estende verso la superficie articolare…”), che per quanto riferito non si accompagnava a nuovi episodi lussativi, mostrava essenzialmente un 2 quadro flogistico del sovraspinoso (“il tendine del sovraspinoso presenta aspetto disomogeneo in prossimità dell'area critica come da condizione di peritendinite;
conservato il trofismo del ventre muscolare”) e delle strutture circostanti (“Presenza di minimo fluido sinoviale in corrispondenza del recesso ascellare intracapsulare, modestamente disteso;
si associa tenue e disomogenea iperintensità dell'intervallo dei rotatori di tipo capsulitico. Minima distensione fluida della borsa subacromion deltoidea e della guaina del tendine del capo lungo del bicipite”) in assenza di franche lesioni tendinee. Il sanitario ha, quindi, valutato che per ciò che attiene la spalla l'attuale danno biologico permanente complessivo presentato dal sig. può essere valutato Pt_1 con riferimento analogico alle voci tabellari n° n° 224 “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” (valore tabellare proposto: 3%), parametrata in considerazione dell'odierno residuo funzionale riscontrato, n° 225 “esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali” (valore proposto fino al 4%) attribuendo, in considerazione della attuale limitazione funzionale riscontrata ai massimi gradi una percentuale complessiva del 6% di danno biologico permanente. In riforma della sentenza impugnata deve essere, quindi, riconosciuto in favore di l'indennizzo per danno biologico pari al 6%. Parte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'Inail e si liquidano e distraggono come in dispositivo. Vanno poste a carico dell'Inail, per la medesima ragione, anche le spese di ctu espletate in entrambi i gradi.
P.Q.M
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La Corte definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1338/2024 del 30.10.2024 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento:
- dichiara che ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1 fisica pari al 6% e condanna l'Inail a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l'Inail al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellante, che liquida in € 2.400,00 per il primo, ed in
€ 2.800,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Lascia a carico dell'Inail le spese di ctu liquidate in entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN AL MA G. Di CO
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