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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 338/2023
Oggi all'udienza del davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sono comparsi per l'opponente Sig.ra l'Avv. Roberto Pipino in delega Pt_1 dell'Avv. pasqualina Fossari, il qualesi riporta al contenuto degli attio, insiste nella preliminare eccezione di difetto di titolarità del credito;
per l'opponente Sig. l'Avv. Giuseppe Mario Callà, il quale dà dà atto di Pt_2 aver depositato la delibera di ammissione al patroconio a spese dell'erario del
Sig. , si riporta ed insiste sul contenuto degli atti. Pt_2
Nell'interesse l'Avv. Danilo Romano in dlelega degli Avv.ti LO ed CP_1
TI, il quale si riporta al conteuto degli atti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 09/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 338 del Registro Generale Contenzioso 2023 (cui
è stato riunito il procedimento numero 438 del Registro Generale Contenzioso
2023 in data 24/01/2024)
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come in Parte_3 C.F._1 atti, dall'avv. Pasqualina Fossari (C.F.: ), con domicilio C.F._2 digitale eletto all'indirizzo P.E.C.: Email_1
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come in Controparte_2 C.F._3 atti, dall'avv. Giuseppe Mario Callà (C.F.: ) presso il suo C.F._4 studio, sito in Rosarno (RC), Via Michele Bianchi n.6, è elettivamente domiciliato;
- Opponenti –
NEI CONFRONTI
(P. Iva , C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Raffaele
LO (C.F. ) ed EA TI (C.F. C.F._5 C.F._6 con studio in Via Fontevivo n. 21/N, La Spezia (SP);
-Parte opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 667/2022, emesso dal Tribunale di
Palmi il 20.12.2022, pubblicato il 22.12.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e introducevano due distinti procedimenti Parte_3 Controparte_2 -rispettivamente, RGN 338/2023 e n. 438/2023, riuniti in corso di causa– aventi ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di di importo pari ad € 6.127,91, oltre interessi Controparte_3
e spese della fase monitoria.
1.2. Gli opponenti formulavano deduzioni e motivi di opposizione comuni così sintetizzabili:
- il decreto in oggetto trovava fondamento in n. 2 rapporti bancari accesi presso
UBI Banca a luglio 2005, le cui esposizioni debitorie avevano formato oggetto di cessione in favore di nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione CP_1 ex art. 58 TUB;
- cessione non era tuttavia stata notificata ai debitori ceduti né tantomeno era stata ritualmente provata.
Eccepivano dunque:
- in via preliminare la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società cessionaria per carenza di titolarità attiva del credito e l'intervenuta prescrizione del credito;
- nel merito l'inidoneità, sotto il profilo probatorio, della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, la mancanza di prova dell'esistenza della pretesa e della sua entità
1.3. eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva Parte_3 atteso che entrambi i sottesi rapporti bancari sarebbero erano stati stipulati con
UBI esclusivamente dall'ex coniuge, . Controparte_2
2. Si costituiva in giudizio che contestava il dedotto avversario Controparte_3 insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, invero, la propria titolarità attiva del credito azionato, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e 58 Testo Unico
Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Richiamava, a sostegno dell'asserita ritualità della cessione, l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
2.3. Disposta la riunione al presente procedimento della causa RGN 438/2023, stante l'identità del titolo opposto, ed esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, in esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti costituite.
3. Innanzitutto si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da emergendo dai documenti versati in fase monitoria Parte_3 che la stessa fosse parte contraente -insieme all'ex coniuge, dei Controparte_2 rapporti posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. CP_5
3.1. È invece meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria sollevata dagli attori. La società opposta, invero,
a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,
n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006,
n. 2421).
3.2. Reputa la giudicante che sia dunque onere della società opposta -che agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto- fornire la prova della regolarità di tutte le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, ivi compresa la prova del contratto di cessione stipulato dal proprio dante causa, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
L'onere probatorio gravante sul creditore deve infatti essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia venuta a mutare prima dell'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
3.3. Nel caso che occupa, il creditore ha omesso di provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell' operazione di cartolarizzazione (Cass. Civile
Sentenza n. 24798/2020), laddove la pubblicazione dell'avviso costituisce atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma comunque non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016), salvo che il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). È infatti necessario distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione1.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente2.
Ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB3.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione4.
3.4. Orbene, la società opposta non ha fornito elementi idonei a superare l'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti. Non risulta, in particolare, provata l'inclusione dei crediti reclamati dall'ingiungente nell'operazione di cartolarizzazione intercorsa con UBI Banca. Ed invero, il contratto di cessione depositato nel fascicolo monitorio (all. 10 parte opposta) è privo di qualsiasi riferimento alle posizioni debitorie oggetto di causa, non potendosi neppure riconoscere rilevanza all'allegato 2 di tale contratto, recante un elenco contraddistinto esclusivamente da codici numerici che tuttavia non consentono di identificare le esposizioni riconducibili agli odierni opponenti.
La documentazione prodotta dalla società intimante non può dunque ritenersi idonea a provare la propria legittimazione sostanziale5.
Ed invero, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nei casi come quello di cui si controverte, in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza stessa del contratto di cessione, tale contratto deve essere certamente oggetto di prova e a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, dunque, neppure la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco6.
La società opposta, pur a fronte di puntuali contestazioni di parte opponente, ha affidato la prova della titolarità del rapporto all'avviso pubblicato in Gazzetta dal quale, invero, non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi ma comunque generici, tali cioè da non consentire di individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute.
4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società opposta. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascun opponente come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte
(fasi studio, introduttiva trattazione e decisionale) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate. Tuttavia, per quanto concerne la posizione del Sig. , sono disposte in favore dell'Erario Controparte_2 ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione della parte al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal del Tribunale di Palmi n. 667/2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_3 euro 2.540,00, per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in euro 118,50 per contributo unificato in favore di , Parte_3 nonché in favore dell'Erario per quanto concerne l'opponente , Controparte_2 stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 9/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 2 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 3 Cass., n. 17944/2023 cit. 4 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 5 Cass., n. 17944/2023 cit. 6 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790.
SEZIONE CIVILE
R.G.N. 338/2023
Oggi all'udienza del davanti alla Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sono comparsi per l'opponente Sig.ra l'Avv. Roberto Pipino in delega Pt_1 dell'Avv. pasqualina Fossari, il qualesi riporta al contenuto degli attio, insiste nella preliminare eccezione di difetto di titolarità del credito;
per l'opponente Sig. l'Avv. Giuseppe Mario Callà, il quale dà dà atto di Pt_2 aver depositato la delibera di ammissione al patroconio a spese dell'erario del
Sig. , si riporta ed insiste sul contenuto degli atti. Pt_2
Nell'interesse l'Avv. Danilo Romano in dlelega degli Avv.ti LO ed CP_1
TI, il quale si riporta al conteuto degli atti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Palmi, 09/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 338 del Registro Generale Contenzioso 2023 (cui
è stato riunito il procedimento numero 438 del Registro Generale Contenzioso
2023 in data 24/01/2024)
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come in Parte_3 C.F._1 atti, dall'avv. Pasqualina Fossari (C.F.: ), con domicilio C.F._2 digitale eletto all'indirizzo P.E.C.: Email_1
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come in Controparte_2 C.F._3 atti, dall'avv. Giuseppe Mario Callà (C.F.: ) presso il suo C.F._4 studio, sito in Rosarno (RC), Via Michele Bianchi n.6, è elettivamente domiciliato;
- Opponenti –
NEI CONFRONTI
(P. Iva , C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Raffaele
LO (C.F. ) ed EA TI (C.F. C.F._5 C.F._6 con studio in Via Fontevivo n. 21/N, La Spezia (SP);
-Parte opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 667/2022, emesso dal Tribunale di
Palmi il 20.12.2022, pubblicato il 22.12.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e introducevano due distinti procedimenti Parte_3 Controparte_2 -rispettivamente, RGN 338/2023 e n. 438/2023, riuniti in corso di causa– aventi ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di di importo pari ad € 6.127,91, oltre interessi Controparte_3
e spese della fase monitoria.
1.2. Gli opponenti formulavano deduzioni e motivi di opposizione comuni così sintetizzabili:
- il decreto in oggetto trovava fondamento in n. 2 rapporti bancari accesi presso
UBI Banca a luglio 2005, le cui esposizioni debitorie avevano formato oggetto di cessione in favore di nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione CP_1 ex art. 58 TUB;
- cessione non era tuttavia stata notificata ai debitori ceduti né tantomeno era stata ritualmente provata.
Eccepivano dunque:
- in via preliminare la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società cessionaria per carenza di titolarità attiva del credito e l'intervenuta prescrizione del credito;
- nel merito l'inidoneità, sotto il profilo probatorio, della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, la mancanza di prova dell'esistenza della pretesa e della sua entità
1.3. eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva Parte_3 atteso che entrambi i sottesi rapporti bancari sarebbero erano stati stipulati con
UBI esclusivamente dall'ex coniuge, . Controparte_2
2. Si costituiva in giudizio che contestava il dedotto avversario Controparte_3 insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, invero, la propria titolarità attiva del credito azionato, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e 58 Testo Unico
Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Richiamava, a sostegno dell'asserita ritualità della cessione, l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
2.3. Disposta la riunione al presente procedimento della causa RGN 438/2023, stante l'identità del titolo opposto, ed esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, in esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti costituite.
3. Innanzitutto si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da emergendo dai documenti versati in fase monitoria Parte_3 che la stessa fosse parte contraente -insieme all'ex coniuge, dei Controparte_2 rapporti posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. CP_5
3.1. È invece meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria sollevata dagli attori. La società opposta, invero,
a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,
n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006,
n. 2421).
3.2. Reputa la giudicante che sia dunque onere della società opposta -che agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto- fornire la prova della regolarità di tutte le vicende che hanno interessato la titolarità del credito, ivi compresa la prova del contratto di cessione stipulato dal proprio dante causa, da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per cui essa agisce sia stato effettivamente cartolarizzato.
L'onere probatorio gravante sul creditore deve infatti essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia venuta a mutare prima dell'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. n. 24798/2020).
3.3. Nel caso che occupa, il creditore ha omesso di provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell' operazione di cartolarizzazione (Cass. Civile
Sentenza n. 24798/2020), laddove la pubblicazione dell'avviso costituisce atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma comunque non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016), salvo che il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, per pacifica giurisprudenza, in caso di cessione di credito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). È infatti necessario distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione1.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente2.
Ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB3.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione4.
3.4. Orbene, la società opposta non ha fornito elementi idonei a superare l'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti. Non risulta, in particolare, provata l'inclusione dei crediti reclamati dall'ingiungente nell'operazione di cartolarizzazione intercorsa con UBI Banca. Ed invero, il contratto di cessione depositato nel fascicolo monitorio (all. 10 parte opposta) è privo di qualsiasi riferimento alle posizioni debitorie oggetto di causa, non potendosi neppure riconoscere rilevanza all'allegato 2 di tale contratto, recante un elenco contraddistinto esclusivamente da codici numerici che tuttavia non consentono di identificare le esposizioni riconducibili agli odierni opponenti.
La documentazione prodotta dalla società intimante non può dunque ritenersi idonea a provare la propria legittimazione sostanziale5.
Ed invero, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nei casi come quello di cui si controverte, in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza stessa del contratto di cessione, tale contratto deve essere certamente oggetto di prova e a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, dunque, neppure la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco6.
La società opposta, pur a fronte di puntuali contestazioni di parte opponente, ha affidato la prova della titolarità del rapporto all'avviso pubblicato in Gazzetta dal quale, invero, non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi ma comunque generici, tali cioè da non consentire di individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute.
4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società opposta. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascun opponente come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte
(fasi studio, introduttiva trattazione e decisionale) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate. Tuttavia, per quanto concerne la posizione del Sig. , sono disposte in favore dell'Erario Controparte_2 ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione della parte al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal del Tribunale di Palmi n. 667/2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_3 euro 2.540,00, per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in euro 118,50 per contributo unificato in favore di , Parte_3 nonché in favore dell'Erario per quanto concerne l'opponente , Controparte_2 stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 9/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 2 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 3 Cass., n. 17944/2023 cit. 4 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 5 Cass., n. 17944/2023 cit. 6 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790.