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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7400/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7400/2019 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. STRAGLIOTTO THOMAS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova,
Piazzale Stazione n. 8
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MASO Controparte_1 C.F._1
GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Vicolo Barberia n. 5
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DAL BELLO Controparte_2 P.IVA_2
ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bertuzzo Andrea in Vicenza,
Contrà delle Barche n. 33
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FEDELI BRUNO ed elettivamente CP_3 P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Varese, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La (d'ora in avanti, anche solo la ) conveniva Parte_1 Parte_1 in giudizio l'Arch. e Controparte_1 Controparte_2
Il giudizio veniva iscritto in data 06.11.2019 al n. R.G. 7400/2019.
1.1. In atto di citazione l'attrice deduceva di aver dato corso ad un intervento di restauro e risanamento conservativo della chieda parrocchiale in Comune di Cassola, affidando all'Arch.
l'incarico della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in CP_1 fase di progetto e di esecuzione e appaltando a l'esecuzione delle opere. Controparte_2
Dato atto di aver riscontrato una pluralità di carenze, anomalie e ritardi nel corso dell'esecuzione dei lavori e di esser al fine giunta nel giugno del 2016 alla determinazione di affidare ad un tecnico (individuato nella persona dell'Arch. : doc. 12 attrice) il compito di verificare CP_4
“lo stato dei lavori eseguiti e la loro contabilizzazione, la conformità dei lavori ai progetti ed alle autorizzazioni amministrative, nonché lo stato delle varie procedure amministrative connesse all'intervento di restauro” (atto di citazione, pag. 3), la Parrocchia rilevava di aver revocato in data
27.09.2016 l'incarico conferito all'Arch. (doc. 16) e di aver quindi promosso innanzi a questo CP_1
Tribunale nei confronti del e di il procedimento di accertamento tecnico CP_1 Controparte_2
preventivo iscritto al n. R.G. 10281/2016, concluso con il deposito della relazione peritale stilata dal
CTU nominato Arch. (doc. 19 attrice). Persona_1
1.2. Valorizzati, dunque, gli esiti del procedimento ex art. 696 c.p.c., l'attrice concentrava le proprie doglianze su tre carenze, addebitate ai convenuti:
- “i gravi vizi/difetti e difformità esecutive” (atto di citazione, pag. 6) relativi all'intervento di restauro degli intonaci esterni della facciata e delle pareti laterali della chiesa, rispetto ai quali chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 77.649,00, oltre IVA, pari al costo dell'intervento di ripristino indicato dal CTU;
- “la mancata pulizia e/o mancata applicazione di un trattamento protettivo (antitarlo e antiparassitario) delle superfici lignee del sottotetto della chiesa” (atto di citazione, pag. 9), rispetto alla quale chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 10.000,00 oltre
IVA, pari al costo dell'intervento di ripristino indicato dal CTU;
- “la modalità di realizzazione” della rete di protezione della copertura (atto di citazione, pag. 11), rispetto alla quale deduceva di aver subito un danno quantificato in € 1.000,00 oltre IVA.
pagina 2 di 22 1.3. L'attrice deduceva poi che il CTU, verificando la contabilità delle opere, aveva accertato che era stato versato a un importo non dovuto pari ad € 905,57 oltre IVA, del quale Controparte_2
essa chiedeva la rifusione alla convenuta.
1.4. La concludeva dunque chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al Parte_1 pagamento dell'importo di € 97.513,90, per le causali ora viste, e alla rifusione dei costi del procedimento ex art. 696 c.p.c. (€ 2.874,65, quanto al compenso del CTU;
€ 6.661,20, quanto alle spese di assistenza tecnica), nonché la condanna della sola al pagamento dell'importo di Controparte_2
€ 905,57 oltre IVA.
2. L'Arch. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, che Controparte_1
l'attrice era incorsa in decadenza e prescrizione “sia ai sensi del disposto di cui all'art. 2226 c.c. e
1666 c.c., sia ai sensi degli artt. 1669 e 1667 c.c.” (comparsa, pag. 4).
2.1. Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 84.620,73 a titolo di corrispettivo per le prestazioni tutte effettuate in relazione all'intervento oggetto di causa – a tal riguardo avanzando nei confronti dell'attrice anche domanda di compensazione delle reciproche, eventuali poste di dare e avere.
In via gradata, egli chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 2055 c.c. dalla “misura delle responsabilità dell'altra convenuta e la sua condanna a “rimborsare all'Arch. Controparte_2
ogni somma, anche per spese legali e tecniche, ivi comprese quelle del Controparte_1 procedimento relativo all'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 10281/2016, maggiorata di interessi
e rivalutazione monetaria, che il medesimo fosse condannato a pagare in misura eccedente la quota di sua responsabilità che venisse denegatamente accertata” (comparsa, pag. 40).
2.2. L'Arch. chiedeva infine di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 [...]
, per essere dalla stessa manlevato. Controparte_5
All'udienza di prima comparizione del 14.07.2020 egli dichiarava tuttavia di rinunciare alla chiamata in causa dell'Assicurazione, dichiarando altresì di rinunciare agli atti quanto alla domanda di manleva e garanzia spiegata nei suoi confronti.
3. Anche si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva in via principale il Controparte_2
rigetto delle domande attoree;
in via gradata, la condanna di alla manleva, in caso di Controparte_1 positivo accertamento dei vizi e difetti lamentati dall'attrice; in via ancora gradata, l'accertamento delle quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili ad essa appaltatrice e al – chiedendo poi di CP_1
pagina 3 di 22 essere autorizzata alla chiamata in causa di fornitrice di taluni dei prodotti utilizzati nel CP_3 corso dell'intervento di restauro, per essere dalla stessa manlevata.
4. evocata in giudizio dalla convenuta, si costituiva infine in giudizio, negando ogni CP_3
addebito e subito segnalando di non aver partecipato al procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dalla
Parrocchia.
5. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. R.G. 10281/2016, con ordinanza del
20.07.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.1. All'udienza del 24.01.2023, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “nel merito: accertata la sussistenza dei vizi, difetti e/o difformità di cui in narrativa, nonché gli inadempimenti contrattuali e la responsabilità dei convenuti per quanto esposto in narrativa, così come accertato anche in sede di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696-696 bis c.p.c., condannare gli stessi convenuti arch. e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire Controparte_2 all'attrice i danni tutti subiti e subendi quantificati dal CTU prof. nella somma di Euro Per_1
97.513,90 (ossia Euro 88.649,00 oltre ad IVA 10%), o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condannare i convenuti arch. e in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere all'attrice i costi sostenuti per il pagamento della quota di spese di CTU posta a carico dell'attrice, pari ad Euro 2.874,65, nonché delle competenze del consulente di parte arch. pari ad Euro 6.661,20, ossia complessivi Persona_2
Euro 9.535,85, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal pagamento al saldo;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a Controparte_2 favore dell'attrice della somma di Euro 905,57 oltre ad IVA 10%, ossia Euro 996,13 quantificata dal
CTU prof. per errori contabili e/o di conteggio, o della diversa somma, maggiore o minore, Per_1
che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi;
- rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale dall'arch. nei confronti della Controparte_1 Parte_1
alla luce dei gravi inadempimenti dello stesso e, comunque, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un qualsivoglia credito dell'arch. nei confronti dell'attrice, operarsi la compensazione con i crediti azionati CP_1 dall'attrice nei confronti dello stesso arch. o, comunque, l'elisione dei rispettivi crediti;
in CP_1
pagina 4 di 22 ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, nonché del procedimento ex artt. 696-696 bis c.p.c.”, al contempo richiamando le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
Il convenuto Arch. concludeva come segue: “A) In principalità: Respingersi Controparte_1
per decadenza, prescrizione e comunque per infondatezza, ogni domanda proposta nei confronti dell'Arch. . Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di ATP, CTU e CTP, anche Controparte_1 generali, e compensi di lite. B) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'arch. CP_1
va creditore dell'importo di Euro 84.620,73 = (comprensivo di accessori di legge) per le
[...]
causali di cui agli atti, condannarsi la , in persona del Parroco Parte_1 pro tempore, al pagamento a favore dell'arch. di Euro 84.620,73= (comprensivo di Controparte_1
accessori di legge), ovvero della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo nella misura stabilita dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di ATP, CTU e CTP, anche generali, e dei compensi di lite. In subordine: C) Nella denegata ipotesi d'accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti dell'Arch. dalla Parrocchia di , Controparte_1 Parte_1 accertarsi ex art. 2055 C.C. la misura delle responsabilità dell'altra convenuta Controparte_2
e della terza chiamata sia in relazione ai lavori effettuati sia relativamente alla gravità della CP_3 rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate e sulla base di tale accertamento condannarsi la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
per la misura di sua competenza, nonchè la terza chiamata , in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, a rimborsare all'Arch. ogni somma, anche per spese Controparte_1 legali e tecniche, ivi comprese quelle del procedimento relativo all'accertamento tecnico preventivo
R.G. n. 10281/2016, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, che il medesimo fosse condannato a pagare in misura eccedente la quota di sua responsabilità che venisse denegatamente accertata. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di ATP, CTU e di CTP, anche generali, e del compenso professionale. C)Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità dell'arch. in relazione a quanto lamentato dalla in CP_1 Parte_1
atto di citazione, operarsi la compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., con il credito maturato dall'arch. nei confronti della , condannandosi CP_1 Parte_1 quest'ultima, in persona del Parroco pro tempore, al pagamento all'arch. dell'eventuale CP_1
pagina 5 di 22 eccedenza maggiorata di interessi a norma di Legge, anche ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c. e di rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di ATP, CTU e di CTP anche generali, e del compenso professionale”, riproponendo le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
La convenuta concludeva come segue: “nel merito, in principalità: - Controparte_2 accertato il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla convenuta e l'assenza di responsabilità in capo alla rigettarsi le domande attoree perché infondate Controparte_2
in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza degli asseriti vizi e/o difetti dell'opera accertarsi l'ascrivibilità degli stessi all'operato del Direttore dei Lavori, Arch. CP_1
e per l'effetto condannarsi il medesimo a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa
[...]
dovesse essere tenuta a pagare in favore dell'attrice per capitale, interessi e spese legali;
- in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, determinarsi la percentuale di responsabilità rispettivamente a carico disgiunto dei singoli convenuti in considerazione dell'apporto causale delle rispettive condotte nella causazione dei lamentati danni invocati dall'attrice; - nell'ipotesi di accertamento, anche parziale e/o concorrete, di responsabilità della nei fatti di causa e dunque di accoglimento anche parziale delle Controparte_6
domande attoree, condannarsi la terza chiamata a manlevare la convenuta da ogni e CP_3 qualsiasi condanna che dovesse derivarle per l'eliminazione dei vizi e difetti lamentati dall'attrice in relazione alla facciata e alle pareti laterali, e per qualsiasi altro nocumento derivante dal presente giudizio. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite”, riproponendo anch'essa le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
concludeva infine come segue: “In via principale: - Per i motivi esposti in narrativa, CP_3
accertata e dichiarata la non opponibilità alla delle risultanze del procedimento per A.T.P. CP_3
per non avervi potuto partecipare ed in ogni caso accertata e dichiarata la conformità del materiale
“ROFIX 380” alle specifiche tecniche dichiarate nella relativa scheda, rigettare le domande tutte di parte convenuta nei confronti della in quanto infondate in fatto Controparte_2 CP_3 ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”, a propria volta riproponendo le istanze istruttorie avanzate nel corso del giudizio.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
pagina 6 di 22 6. ha eccepito che la sarebbe incorsa in decadenza e prescrizione, Controparte_1 Parte_1
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2226, 1666, 1667 e 1669 c.c.
L'eccezione non è fondata.
6.1. Per unanime giurisprudenza, l'art. 2226 c.c., che concorre a dettare la disciplina della garanzia per i vizi nell'ambito del contratto d'opera, non trova applicazione con riguardo al contratto di prestazione d'opera intellettuale – qual è, innegabilmente, quello concluso dal con l'attrice CP_1
(ex multis, Cass. civ. n. 24981/2020).
6.2. Quanto agli articoli 1666 e 1667 c.c. essi afferiscono, esclusivamente, al contratto di appalto, disciplinando, per l'appunto la responsabilità dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera.
6.3. Quanto all'art. 1669 c.c., infine, esso può effettivamente trovare applicazione anche nei confronti del progettista e del direttore dei lavori (Cass. civ. n. 28947/2022). Questo, tuttavia, significa semplicemente che avverso il progettista e direttore dei lavori può essere azionata anche la speciale azione ex art. 1669 c.c. (che delinea una fattispecie di responsabilità extracontrattuale) – il che non comporta che avverso il progettista ed il direttore dei lavori non possa essere esperita una ordinaria azione di responsabilità contrattuale, non sottoposta ad alcun termine di decadenza e prescrizione.
*
7. Venendo, dunque, all'esame delle domande spiegate dall'attrice e principiando da quella afferente alle carenze che hanno inficiato l'intervento di restauro e di recupero conservativo della facciata e delle pareti laterali della chiesa, va detto innanzitutto che non è contestato il fatto che la facciata e le pareti presentano, oggettivamente, le criticità lamentate dalla , in sintesi Parte_1 compendiate dalla diffusa presenza di cavillature, scrostamenti e distacchi dell'intonaco1.
7.1. Nell'ambito dell'accertamento tecnico condotto in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dalla Parrocchia, il CTU Arch. ha valutato le cause delle predette criticità. Per_3
A tal fine, egli ha compiuto una indagine decisamente approfondita e nell'ambito della quale ha ampiamente garantito il contraddittorio tecnico delle parti – com'è agevole rilevare sol considerando la minuzia con la quale il CTU ha dato conto nella relazione peritale di tutti i contributi portati dai consulenti tecnici di parte (relazione peritale, pagg. 44 e ss.). 1 A tal riguardo, va solo rilevato che oggetto del presente giudizio è (tra l'altro) l'accertamento dell'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati dall'attrice: vizi e difetti riscontrati dal CTU, le cui conclusioni non sono state contestate. Le deduzioni del Reginato in ordine alle determinazioni assunte dalla quanto ai lavori oggetto di causa sono per contro CP_7 estranee all'ambito di cognizione del presente giudizio. pagina 7 di 22 Posto, dunque, che questo Giudice non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal
CTU (conclusioni che, per altro, né il , né hanno contestato, dal punto di CP_1 Controparte_2 vista tecnico), va detto che all'esito delle predetta, approfondita analisi il CTU è giunto ad una conclusione invero assai semplice, accertando, segnatamente, che tutte le problematiche presentate dalle facciate della chiesa (sia la facciata principale, sia le facciate laterali) derivano da un carente trattamento dell'intonaco di sottofondo – che egli ha in particolare ritenuto connotato da una generale
“debolezza”, atta di per sé a determinare il distacco, “per mancanza di adesione”, degli strati superficiali posati in opera da (relazione peritale, pag. 55). Controparte_2
Dal momento che quella ora indicata è la causa delle criticità riscontrate, l'intervento di ripristino indicato dal CTU consiste non solo nella asportazione e nel rifacimento dello strato superficiale della facciata e delle pareti, ma anche (ed innanzitutto) nel “consolidamento dell'intonaco rustico”, sì da renderlo capace di “ricevere”, aderendo ad essi, l'intonaco (o comunque la lavorazione) di finitura (relazione peritale, pag. 55).
A tal riguardo, va sin d'ora rilevato che il FI 380 è prodotto per la “stabilitura” (cioè a dire la finitura) di facciata, non per il consolidamento dell'intonaco rustico (doc. 4 doc. Controparte_2
3 ). CP_3
7.2. Il imputa le carenze riscontrate dal CTU a la quale, da par CP_1 Controparte_2
sua, le imputa al . Entrambi le imputano poi alla committenza. E, da ultimo, CP_1 CP_2 le ha imputate anche a – che essa ha effettivamente chiamato in causa, così
[...] CP_3 provocando il “ripensamento” del che, dopo aver partecipato ad un accertamento tecnico CP_1
molto complesso e dopo essersi costituito nel presente giudizio con una ponderosa comparsa di costituzione, soltanto dopo aver letto la comparsa di ha ben pensato di attribuire a Controparte_2
propria volta a una responsabilità mai prima di allora nemmeno ventilata. CP_3
7.3. Ebbene, deve andare esente da qualsivoglia addebito. CP_3
7.4. con riguardo alla pretesa responsabilità della terza chiamata, ha Controparte_2 allegato in comparsa di costituzione, alla pag. 5, di aver “consultato varie ditte” specializzate “in materiali per il restauro” per reperire i relativi preventivi e di aver a tal riguardo ottenuto da la CP_3
proposta del 25.09.2014 (doc. 4 ). CP_2
Il , da par sua, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., alla pag. 4, si è limitato a CP_1 dedurre che non avrebbe “eseguito le analisi” della facciata e delle pareti (in vista della CP_3 individuazione dei prodotti da utilizzare per il loro restauro) “in conformità” a quanto previsto nel pagina 8 di 22 computo metrico afferente a tale lavorazione. Rilievo, questo, da un lato inconferente (FI, infatti, non era obbligata al rispetto di alcun computo metrico); dall'altro lato, privo di riscontro oggettivo (il non ha offerto alcuna prova in ordine alla predetta, non meglio precisata esecuzione “non in CP_1 conformità”); dall'altro lato ancora, tale da appalesare (se mai fondato e a tutto voler concedere) un inadempimento non di (come detto, non vincolata al rispetto dei contratti intercorsi tra la CP_3
, il e , ma del stesso – che era chiamato a vigilare Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_1 anche sull'attività specificamente compendiata dalla individuazione dei prodotti da utilizzare nei lavori di restauro e risanamento.
7.5. Ciò detto, per quanto consta , eseguito un sopralluogo (non era tenuta a fare altro, o di CP_3
più) con analitica proposta datata 25.09.2014 ha illustrato a quello che a suo dire Controparte_2 era l'intervento da realizzare sulle facciate, all'uopo indicando i prodotti da utilizzare per la sua esecuzione: un prodotto biocida: FI , da applicare prima dell'inizio propriamente detto Parte_2 dell'intervento; un consolidante: FI Impregnante/Consolidante per il restauro o FI Acqua di calce, definito quale “soluzione satura di grassello di calce da utilizzare come fissativo in caso si applicazione di intonaci e pitture alla calce su vecchi supporti”; un consolidante di intonaci da iniettare: FI NHL5 per iniezioni, descritto quale “legante idraulico … a bassissimo contenuto di sali
… assolutamente privo di cemento … privo di sostanze espansive che potrebbero creare pressioni alle strutture”; una malta premiscelata per la risarcitura delle lacune di intonaco: FI 695, descritto come composto da “calce idraulica naturale … ed aggregati silicei”; una malta premiscelata in polvere per l'esecuzione di finitura: FI 380, descritto come composto da “calce idraulica naturale … ed aggregati silicei”; una calce aerea per la stuccatura di lesioni e fessure: FI AS di Calce
Stagionato 3 anni;
marmorino; tinteggiature a calce (doc. 4 ). CP_2
A fronte di una tal messe di prodotti consigliati da , in comparsa di CP_3 Controparte_2 costituzione si è limitata a rilevare di aver “acquistato, tra gli altri, il prodotto ROFIX 380” e di aver poi scoperto, grazie alle analisi di laboratorio svolte nel corso del procedimento ex art. 696 c.p.c., che il
ROFIX 380 non conteneva “né sabbia silicea né calce idraulica”, essendo per l'effetto inficiato da una
“non conformità” rispetto a quanto dichiarato da nella proposta del settembre del 2014 CP_3
(comparsa, pag. 6).
Null'altro è stato dedotto dalla convenuta per giustificare l'addebito di responsabilità che essa ha voluto muovere a . CP_3
Non è dunque dato comprendere se abbia qui voluto assumere che, in Controparte_2
pagina 9 di 22 generale, il FI 380 non conterrebbe calce idraulica e sabbia silicea: assunto, questo, invero non esplicitato dalla convenuta;
sul quale essa non ha offerto in giudizio alcun mezzo di prova;
che va in ogni caso disatteso, dal momento che la scheda tecnica del prodotto (che e il Controparte_2
erano tenuti a verificare) indica che esso è “a base di calce idraulica” e contiene quali CP_1 materiali di base “calce idraulica” e “calce aerea” e “sabbia silicea (…) o sabbia calcarea” (doc. 3
). Lo stesso CTU, del resto, ha annoverato il FI 380 tra le “calci idrauliche con aggregato CP_3
siliceo” (relazione peritale, pag. 52).
Nemmeno è dato comprendere se, per contro, abbia voluto assumere che Controparte_2
proprio la partita di FI 380 acquistata nel caso di specie non avrebbe contenuto calce idraulica e sabbia silicea - nel quale caso la sua prospettazione condurrebbe verso un addebito di vendita di merce viziata o mancante delle qualità promesse. Addebito, questo, nuovamente non esplicitato dalla convenuta, che sul punto ha evidentemente preferito non “esporsi”, né sul piano delle allegazioni, né sul piano della prova, limitandosi ad invocare le risultanze della relazione del CTU Arch. che, Per_3
a suo dire, dovrebbero fondare le sue (manchevoli) asserzioni.
Ebbene, così non è.
7.6. L'accertamento esperito dal CTU Arch. (per altro non opponibile a , che non Per_3 CP_3
è stata parte del procedimento ex art. 696 c.p.c.) non ha affatto provato che avrebbe Controparte_2
impiegato per le lavorazioni un FI 380 “non conforme”.
Ben diversamente, il CTU, fatte eseguire le analisi stratigrafiche su campioni prelevati dalla facciata e dalle pareti laterali della chiesa, ha riscontrato (relazione peritale, pag. 52/54):
- che i due campioni prelevati dalla facciata presentavano una stratigrafia nella quale agli strati originari risultava accedere, immediatamente, “uno strato di intonaco marmorino” di spessore pari in un caso a 0,5 mm e nell'altro caso a 1mm, “confezionato con calce aerea”;
- che i campioni prelevati dalla parete laterale presentavano una stratigrafia nella quale agli strati preesistenti risultavano accedere uno o due strati di stabilitura “di malta confezionata con calce aerea”
(totalmente distaccati dagli strati sottostanti) e, quindi, uno strato pittorico di finitura.
Il CTU ha dunque concluso che gli esiti delle analisi effettuate indicavano la presenza, sulla facciata, di “un impasto compatibile col FI calce clima marmorino steso in elevato spessore sul marmorino originale” e, sulle pareti laterali, di un intonachino di calce aerea, “al posto del dichiarato
FI 380” (relazione peritale, pag. 52).
7.7. Ebbene, posto che il FI 380 non è un prodotto utilizzabile per la realizzazione del pagina 10 di 22 marmorino (doc. 4 ), quanto alle criticità inerenti alla facciata della chiesa nulla è CP_2 all'evidenza addebitabile a . CP_3
7.8. Quanto alle pareti laterali, ha radicalmente omesso di descrivere quali Controparte_2
siano state le lavorazioni ivi eseguite, limitandosi a formulare su tale (invero cruciale) questione il capitolo di prova n. 11 di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., con il quale ha preteso di provare di aver “trattato le pareti laterali con i prodotti indicati da a seguito delle indagini CP_3 stratigrafiche alla stessa commissionate”: capitolo genericamente formulato e dunque all'evidenza inammissibile, non indicando esso quali sarebbero stati i prodotti concretamente utilizzati (per quanto consta, stando alla formulazione del capitolo, sono stati più d'uno); in quale sequenza e per far fronte a quali esigenze essi sarebbero stati applicati (ogni prodotto, come visto più sopra, è stato indicato da in relazione ad uno specifico obiettivo dell'intervento di restauro e risanamento); quale sarebbe CP_3 stato l'approccio complessivo seguito nell'intervento di restauro e risanamento delle pareti laterali;
quali sarebbero state le lavorazioni concretamente effettuate e con quali modalità e tempistiche.
In un simile scenario di carenza di allegazione e prova, l'addebito mosso a da CP_3 CP_2
(e dal ) si appalesa totalmente infondato. CP_1
Detto altrimenti. Il fatto che il CTU abbia riscontrato sulle pareti laterali la presenza di un intonaco realizzato con calce non idraulica, di per sé non permette certo di inferire che l'intonaco, allora, è stato realizzato con un FI 380 affetto da un preteso difetto di conformità – trattandosi di circostanza che, di per sé, potrebbe piuttosto portare ad inferire che l'intonaco, allora, non è stato trattato con FI 380 (o che esso è stato trattato non solo con FI 380 o che esso è stato non integralmente trattato con FI 380). Conclusione, questa, che è stata del resto portata in giudizio proprio da , che ha segnalato in comparsa di costituzione, alla pag. 5, che dalle analisi fatte CP_3
eseguire ancor prima del procedimento ex art. 696 c.p.c. dalla Parrocchia era emerso che sulle pareti v'era stata “l'applicazione indifferenziata di intonachino con la presenza nella miscela di resine e cemento bianco” (relazione peritale, pagg. 45, 48 e 49): esito che risultava incompatibile con la composizione di FI 380, che non contiene ne le une, ne l'altro. Tale deduzione della terza chiamata non è stata contestata né da né dal . Controparte_2 CP_1
7.9. Non va poi omesso di rilevare che che è andata lamentando di aver Controparte_2
utilizzato a propria insaputa un prodotto contenente calce aerea (e non calce idraulica) e sabbia calcarea (e non sabbia silicea), non ha poi dedicato un solo rigo della propria difesa per esplicare la differenza tra calce idraulica e calce aerea e la differenza tra sabbia silicea e sabbia calcarea, né per pagina 11 di 22 acclarare se, e come, l'impiego di calce aerea (in luogo dell'impiego di calce idraulica) e di sabbia silicea (in luogo della sabbia calcarea) sia in nesso di causa con le criticità manifestate dalle pareti laterali.
Circostanza, questa, invero dirimente, anche avendo riguardo al fatto che il CTU Arch. Per_4
ha addebitato le criticità manifestate dalla facciata e dalle pareti della chiesa non ai prodotti utilizzati, quanto piuttosto ad una imperita esecuzione dell'opera, per mancato “consolidamento dell'intonaco rustico” – cioè a dire ad una insufficiente “preparazione” dell'intonaco di sottofondo (relazione peritale, pag. 55).
7.10. Dall'accertamento svolto in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. non si trae dunque nessuna “conferma” di una qualsivoglia responsabilità di medesima. CP_3
Al contempo, nemmeno sussistono i presupposti per addivenire alla rinnovazione dell'accertamento peritale, secondo quanto richiesto da che, in particolare, ha Controparte_2 chiesto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'ammissione di consulenza tecnica per
“verificare la sussistenza e le cause dei vizi e difetti lamentati dalla , avuto particolare Parte_1
riguardo alla composizione del prodotto utilizzato per il restauro della pareti laterali della chiesa, che
è risultato non conforme alle specifiche tecniche dichiarate da ”. Richiesta, questa, inammissibile, CP_3
siccome manifestamente esplorativa e volta a supplire alle gravi carenze assertive e asseverative ora passate in rassegna.
7.11. La domanda svolta da (e dal ) nei confronti di va Controparte_2 CP_1 CP_3
dunque rigettata, anche quanto alle pareti laterali.
7.12. Tornando, dunque, al vaglio delle responsabilità delle convenute, va detto che CP_2 con riguardo alle pareti laterali ha affidato la propria difesa esclusivamente al tema della “non
[...] conformità” del FI 380.
Caduto, nei termini ora visti, ogni addebito nei confronti di , quel che resta è CP_3
l'accertamento del CTU Arch. che come detto ha riscontrato una imperita esecuzione delle Per_3 opere, per mancato consolidamento dell'intonaco rustico: mancato consolidamento che va dunque senz'altro addebitato alla appaltatrice che, a mente del computo metrico, era tenuta non solo a tinteggiare le pareti laterali, ma (anche) al “consolidamento dell'intonaco esistente” – e che tanto era tenuta a fare non ponendo su tale intonaco uno (o due) nuovi strati di stabilitura, ma procedendo a
“iniezioni”, alla “integrazione delle lacune”, alla “perfetta finitura dei bordi dei margini” e alla
“pulizia” (relazione peritale, pag. 45).
pagina 12 di 22 7.13. Quanto, poi, alle criticità che inficiano la facciata della chiesa, esse discendono dal fatto che, in totale dispregio delle previsioni del computo metrico (relazione peritale, pag. 44) e delle regole della tecnica, sugli strati originari è stato senz'altro steso uno strato di intonaco marmorino, anche di rilevante spessore.
Ebbene, a tal riguardo ha dedotto in comparsa di costituzione che una simile Controparte_2 lavorazione sarebbe stata “imposta” dal e dalla Parrocchia e che, per questo, essa lavorazione CP_1 sarebbe stata compiuta obtorto collo e “pur non condividendo la scelta” (comparsa, pag. 4).
Si tratta di argomento che non coglie nel segno.
E' consolidato il principio per il quale “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo” (Cass. civ. n. 36781/2022).
Nel caso di specie, non ha assolto all'onere di provare che la le Controparte_2 Parte_1
avrebbe imposto la lavorazione qui in esame, assumendosene il rischio: una simile circostanza, in effetti, non si rinviene menzionata né negli scritti difensivi della convenuta, né nei capitoli di prova n.
1/8 che essa ha formulato nella memoria istruttoria.
D'altro canto, la prospettazione della convenuta trova manifesta smentita nella lettera che essa ha inviato alla Parrocchia, nella quale, preso atto del fatto che il lavoro inerente alla facciata era in parte
“non riuscito”, per via della “poca coesione dell'intonaco sottostante” e della “esecuzione in un periodo poco favorevole”, si è offerta di “rifare il lavoro” (doc. 37 ). CP_1
7.14. La responsabilità per le criticità qui in esame va ravvisata, chiaramente, anche in capo al che, pur avendo ben progettato l'intervento di restauro, nella sua veste di direttore dei lavori CP_8
non ha poi vigilato sul rispetto delle prescrizioni ed indicazioni lavorazioni pur puntualmente descritte a livello progettuale: prescrizioni ed indicazioni che, in effetti, sono state complessivamente (ed in misura “notevole”, a detta del CTU) disattese dall'appaltatrice (relazione peritale, pag. 54).
A tal riguardo, sarà qui sufficiente fare rinvio al principio per il quale “nelle obbligazioni del 2 Non ha fondamento, a tal riguardo, l'argomento del , a dire del quale nulla la potrebbe pretendere da CP_1 Parte_1 lui, avendo essa sottoscritto con un contratto di appalto nel quale è stato previsto che avrebbe Controparte_2 CP_2 risposto di eventuali vizi e difetti delle opere (il riferimento è all'art. 14 del contratto di cui al doc. 4 attoreo: comparsa conclusionale , pag. 35). All'evidenza, in effetti, la clausola contrattuale valorizzata dal non ha veicolato CP_1 CP_1 una rinuncia, da parte della , a far valere una (concorrente) responsabilità del progettista e direttore dei lavori. Parte_1 pagina 13 di 22 direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. civ. n.
27045/2024).
7.15. Quanto alla quota di responsabilità da attribuire al direttore dei lavori e alla appaltatrice, ritiene questo Giudice che la responsabilità debba essere dichiarata paritaria, dal momento che alla grave imperizia di non può che corrispondere la grave carenza di vigilanza del Controparte_2 direttore dei lavori. Si intende dire che l'appaltatrice ha completamente errato nell'impostazione stessa dell'intervento svolto quanto alla facciata e alle pareti laterali e che una simile condotta avrebbe dovuto senz'altro essere rilevata (e poi impedita) dal direttore dei lavori.
7.16. Venendo agli interventi di ripristino, il CTU ne ha quantificato il costo in € 19.072,50 per la facciata ed in € 58.577,50 per le pareti laterali, quantificando dunque il costo dell'intervento in complessivi € 77.650,00 (relazione peritale, pagg. 56 e 57).
Si tratta di conclusione dalla quale questo Giudice non ha ragione di discostarsi. Né è fondata, a tal proposito, la tesi del , a dire del quale a tale importo dovrebbe essere detratto il CP_1 corrispettivo (€ 33.205,97) versato dalla a in relazione alle facciate – Parte_1 Controparte_2 corrispettivo che la in sua tesi avrebbe dovuto chiedere in restituzione all'appaltatrice. Il Parte_1
danno risentito dalla Parrocchia quanto alle lavorazioni qui in esame consiste in effetti nel costo dell'intervento di ripristino e tale danno a ben vedere (non comprende in sé, ma) si aggiunge al pregiudizio economico che essa ha risentito per aver pagato delle opere rivelatisi viziate.
7.17. e , in solido (e con riparto interno paritario) vanno Controparte_2 Controparte_1 dunque condannati a corrispondere all'attrice l'importo di € 77.650,00 oltre IVA al 10%3, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dal 28.10.2019 (data di notificazione dell'atto di citazione) al saldo4. *
8. L'attrice ha contestato le prestazioni dei convenuti anche quanto alla lavorazione avente ad oggetto la pulizia e la applicazione di un prodotto antitarlo sulle superfici lignee del sottotetto della chiesa.
8.1. Ebbene, a tal riguardo il CTU Arch. ha concluso (relazione peritale, pagg. 40 e 41): Per_3
- che la pulizia e l'applicazione del prodotto antitarlo Xylamon sono state sicuramente effettuate;
- che il prodotto utilizzato è stato correttamente individuato (al punto che il CTU ha proposto la nuova applicazione del medesimo prodotto);
- che le indagini di laboratorio fatte all'uopo eseguire (le uniche che possono avere qui rilevanza, siccome svolte nel contraddittorio delle parti) non hanno potuto evidenziare l'attuale presenza di
Xylamon, dal momento che esso è costituito “da composti volatili”, ha una “bassa concentrazione del principio attivo”, una “bassa penetrazione” e una “bassa durata nel tempo” – sì che a distanza di
“diversi anni dal presunto trattamento” non è possibile avere evidenza strumentale della presenza del prodotto sulla superficie trattata;
- che il prodotto è stato applicato “a spruzzo” e che “probabilmente” anche a causa di questo esso è completamente evaporato.
Il CTU ha dunque proposto una nuova applicazione (a pennello) del prodotto, quantificandone il costo in un importo forfettariamente individuato in € 10.000,00 oltre IVA.
8.2. Ritiene questo Giudice che simili risultanze non possano condurre all'accoglimento della domanda attorea.
Lo Xylamon è stato in effetti applicato e la sua evaporazione sarebbe avvenuta anche se esso fosse stato applicato a pennello.
La sua applicazione a spruzzo, del resto, non ha mancato di proteggere le componenti lignee, com'è comprovato dal fatto che in esse il CTU (che ha esperito il proprio accertamento a distanza di anni dall'applicazione del prodotto) ha rinvenuto soltanto “recenti fori di sfarfallamento” nel solo pagamento dei soli interessi al tasso legale dalla data della domanda. Con la sola precisazione che “l'offerta”, da parte di della nuova esecuzione dei lavori inerenti alla facciata non può avere qui alcuna ulteriore rilevanza: da Controparte_2 un lato, in ragione del fatto che costituendosi nel presente giudizio, ha negato qualsivoglia addebito di Controparte_2 responsabilità anche con riguardo a tali lavori;
dall'altro lato, poiché la mancata accettazione del rifacimento delle opere è maturata nel settembre del 2016 (a tale periodo risale la trasmissione, da parte del alla Parrocchia, della notizia CP_1 della disponibilità manifestata da doc. 27 Reginato), in uno scenario nel quale già aveva Controparte_2 Parte_1 revocato in dubbio la complessiva bontà delle opere eseguite dall'appaltatrice sotto la vigilanza del direttore dei lavori, com'è dimostrato dal fatto che essa già nel giugno del 2016 aveva conferito all'Arch. l'incarico di verificare a CP_4 tutto tondo le opere (doc. 12 attrice) – il tutto mentre erano in corso gli approfondimenti istruttori disposti dalla Soprintendenza. pagina 15 di 22 “primo puntone destro dell'ingresso” (relazione peritale, pag. 41).
8.3. Porre a carico dei convenuti il costo di un nuovo trattamento significherebbe dunque porre a loro carico un intervento (non di ripristino, ma) di manutenzione straordinaria, che deve invero essere eseguito dalla la quale, periodicamente, è tenuta a verificare (e se del caso a trattare) le Parte_1
superfici lignee della chiesa.
*
9. L'attrice ha infine lamentato la carente esecuzione della lavorazione relativa alla realizzazione di una rete di protezione della copertura.
9.1. A tal riguardo, il CTU Arch. ha concluso (relazione peritale, pag. 42): Per_3
- che la rete di protezione è stata effettivamente posata, ma con opere che hanno “carattere di improvvisazione e bricolage quanto meno sorprendenti”;
- che la rete svolge comunque “appropriatamente” il proprio “modesto compito di protezione dalla caduta di frammenti di malta o laterizio dall'intradosso della copertura”;
- che il rifacimento della rete sarebbe arduo e comunque inutile.
Ciò detto, il CTU ha ritenuto per così dire sovrastimato il corrispettivo corrisposto dalla committenza all'appaltatrice per l'esecuzione di tale opera (come effettivamente eseguita), indicando di ritenere congrua la riduzione di tale corrispettivo nella misura del 30% e dunque quanto ad 1.000,00.
9.2. Ora, il CTU ha confermato quanto dedotto in atti dalle convenute, cioè a dire che la rete è stata pagata non € 4.980,00, secondo quanto previsto nel preventivo, ma € 3.415,00.
Tanto è avvenuto proprio per via del fatto che la Parrocchia con lettera del 03.03.2015 ha lamentato, tra l'altro, che la lavorazione inerente alla rete di protezione era stata notevolmente
“semplificata in fase di esecuzione” e che questo comportava la necessità di prevedere un nuovo prezzo
(doc. 6 attrice).
Ebbene, tale lettera veicola, certamente, l'accettazione da parte della della rete di Parte_1 protezione “in versione” semplificata.
Posto che tanto basta per addivenire al rigetto della domanda in esame, quel che va rilevato è che la in conseguenza di tale semplificazione ha già ottenuto uno sconto del prezzo Parte_1
originario – e che essa ha qui omesso di indicare se (e quando) il nuovo prezzo esposto da CP_2
(e poi pagato) sarebbe stato contestato.
[...]
9.3. La domanda in esame va dunque rigettata.
*
pagina 16 di 22 10. Va infine rigettata la richiesta attorea di condanna di alla restituzione Controparte_2 dell'importo di € 905,57 oltre IVA, in tesi corrisposto in esubero dalla Parrocchia all'appaltatrice
(relazione peritale, pag. 66).
10.1. La domanda va rigettata, sia in ragione dell'esiguità dell'importo chiesto in restituzione, che è pari all'incirca al 0,32% dei corrispettivi versati dalla per complessivi € 283.338,40 Parte_1
(relazione peritale, pag. 62) e che può e deve compensarsi con eventuali, altri minimi importi liquidati nel corso delle opere, questa volta in difetto (liquidazione in difetto che, va presunto, ben può essere avvenuta, per piccole o piccolissime quantità); sia in ragione del fatto che ha Controparte_2
esposto le proprie richieste di pagamento a sempre sulla scorta di stati di avanzamento Parte_1
lavori e comunque di una contabilità di cantiere vagliata del Direttore dei lavori e approvata dalla committenza senza riserve.
*
11. ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 84.620,73 a titolo di corrispettivo.
11.1. Secondo la sua prospettazione (e in disparte la questione della quantificazione del corrispettivo) la dovrebbe qui dirsi tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo. Parte_1
Secondo la prospettazione dell'attrice, il pagamento del corrispettivo sarebbe tout court non dovuto, in ragione dell'inadempimento del . CP_1
Si tratta, è evidente, di prospettazioni errate.
Il ha svolto nell'interesse della Parrocchia una pluralità di prestazioni inerenti CP_1 all'intero intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo della chiesa e il suo inadempimento, come qui accertato, concerne esclusivamente l'omessa vigilanza sull'esecuzione da parte dell'appaltatrice delle opere inerenti alla facciata e alle pareti laterali della chiesa.
Posto, dunque, che è manifestamente infondata la pretesa dell'attrice di non pagare alcunché, è parimenti infondata la pretesa del di ricevere (anche) il pagamento riferito a tale “frazione” CP_1
della sua complessiva prestazione.
11.2. Ciò detto, secondo la prospettazione avanzata dall'attrice in via gradata, il corrispettivo spettante al ammonterebbe ad € 22.000,00 oltre accessori, secondo quanto indicato nel CP_1
contratto del 01.03.2014 (doc. 1 attrice).
Secondo la prospettazione del convenuto, per contro, il corrispettivo dovrebbe ammontare ai predetti € 84.620,73: importo ottenuto sommando all'importo di € 9.000,00 (indicato come residuo pagina 17 di 22 pagamento ancora dovuto rispetto al predetto corrispettivo di € 22.000,00) l'importo di € 70.173,59 relativo a prestazioni in tesi estranee al contratto del 01.03.2014 e sommando poi all'importo così ottenuto (pari ad € 79.173,59) i relativi accessori - come da preavviso di fattura del 18.02.2020 (doc. 32
). CP_1
Ebbene, le due prospettazioni sono, nuovamente, entrambe non meritevoli di accoglimento.
11.3. Priva di qualsivoglia rilevanza è, innanzitutto, la predetta nota del 18.02.2020.
Per quanto consta, in effetti, nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c. (doc. 39 , CP_1
citato anche dal CTU Arch. nella relazione peritale, alla pag. 70) il , facendo Per_4 CP_1
riferimento ad un preavviso di fattura dal 24.10.2016, ha reclamato il pagamento di un importo
(imponibile) pari ad € 41.799,48 – ottenuto sommando all'importo di € 9.000,00 (saldo del corrispettivo di € 22.000,00 di cui al contratto del 01.03.2014) l'importo di € 1.700,00 (relativo ai lavori di sistemazione esterni); l'importo di € 26.739,48 (ottenuto detraendo dal compenso complessivo di 66.167,66 l'importo di € 13.000,00 già liquidato dalla Parrocchia, l'importo di € 9.000,00 già computato e l'importo di € 14.398,18 relativo a prestazioni non eseguite); l'importo di € 2.360,00
(relativo ad indagini conoscitive); l'importo di € 500,00 (relativo a verifica strutture); l'importo di €
1.500,00 (relativo ad una serata di presentazione del progetto ai parrocchiani di Cassola).
Stupisce, dunque, che dopo aver così quantificato il proprio compenso, il Reginato reclami, qui, un compenso quasi duplicato.
11.4. Non ha d'altro canto fondamento nemmeno la pretesa della Parrocchia di quantificare in soli € 22.000,00 il compenso del . CP_1
Il predetto compenso è stato infatti indicato in un contratto sottoscritto in data 01.03.2014 e, dunque, in un momento in cui il ancora non aveva svolto una serie di prestazioni, come CP_1
indicato dallo stesso CTU che, alla pag. 72 della relazione peritale, ha concluso essere non compresi nel contratto del 01.03.2014 il rilievo del campanile, la presentazione di domande di finanziamento, le integrazioni progettuali relative al campanile, la redazione del computo metrico particolareggiato, la presentazione della SCIA per opere esterne, la verifica della contabilità e la partecipazione ad una serata di presentazione di presentazione dell'intervento di restauro.
11.5. Ciò detto, ritiene questo Giudice che il corrispettivo del debba essere qui CP_1 quantificato in € 66.167,66 oltre accessori di legge, al lordo degli importi afferenti ad indagini della copertura, strutturali e georadar – e ciò non sulla scorta di una ricostruzione del corrispettivo operata ex
pagina 18 di 22 post (pur doverosamente effettuata dal CTU5), ma poiché tale è il corrispettivo che la Parrocchia ha concordato con il . CP_1
Proprio la ha in effetti indicato l'importo di € 66.167,66 oltre accessori di legge per Parte_1
“rilievi, accertamenti ed indagini” e per “spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità etc.”) nella richiesta di contributo che essa ha presentato alla Regione Veneto in data 16.12.2014, con istanza sottoscritta da essa e dal Responsabile del procedimento (doc. 31 ). Parte_1 CP_1
Vista la sede e lo scopo per il quale la richiesta è stata presentata, va qui concluso che in essa è stato indicato l'importo pattuito con il . CP_1
11.6. Non va dunque qui operato alcun (ri)calcolo del corrispettivo del convenuto, ma si deve piuttosto:
- sottrarre dall'importo di € 66.167,66:
i) l'importo di € 13.000,00, già corrisposto dalla Parrocchia, secondo quanto confermato dal sia nel doc. 39 depositato nel procedimento ex art. 696 c.p.c., sia nel doc. 32 qui depositato;
CP_1
ii) l'importo di € 14.398,18 indicato dal nel doc. 39 quale corrispettivo afferente a CP_1
prestazioni di direzione lavori e contabilità non eseguite (in conseguenza della revoca dell'incarico);
iii) l'importo di € 1.200,00 e l'importo di € 1.830,00, afferenti alle indagini georadar e strutturali, pagate da (ancora doc. 39 e relazione peritale, pag. 72); Parte_1
- sommare all'importo così ottenuto, pari ad € 35.739,48, l'importo di € 2.360,00 (per indagine conoscitiva restauratore ) e l'importo di € 500,00 (per verifica strutture), indicati anche dal Per_5
CTU come spese sostenute dal (relazione peritale, pag. 726); CP_1
- detrarre dall'importo così ottenuto, pari ad € 38.599,48, una percentuale che si stima congruo quantificare nella misura del 10%7, qui valorizzata quale frazione della prestazione complessivamente resa dal riferibile alla (sola) direzione dei lavori in fase di esecuzione dell'intervento di CP_1
ripristino delle facciate e delle pareti della chiesa.
Si ottiene così l'importo di € 34.739,53, pari al corrispettivo dovuto dall'attrice al . CP_1
11.7. L'attrice va dunque condannata a pagare a l'importo di € 34.739,53, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c.8 dal 24.02.2020 (data di costituzione del CP_1
nel presente giudizio) al saldo.
La compensazione chiesta dalle parti non può essere qui operata, in ragione del fatto che
è stato condannato a pagare all'attrice l'importo capitale di € 77.650,00, oltre Controparte_1
accessori ed interessi, in via solidale con Controparte_2
Ciò detto, la compensazione (certamente effettuabile tra il debito dell'attrice verso il CP_1 ed il debito del verso l'attrice) potrà essere operata al momento dell'effettivo pagamento. CP_1
*
12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
12.1. va dunque condannata a rifondere a Controparte_2 Parte_1
, nella sola misura del 50%, le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e,
[...]
segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00), vanno liquidate (per l'intero) in € 786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi (da intendersi satisfattivi anche dei compensi relativi al procedimento ex art. 696 c.p.c.), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
12.2. Le spese di lite vanno quanto al resto compensate tra l'attrice, e Controparte_1
Controparte_2
12.3. in solido (e nel riparto interno quanto alla Controparte_9
rispettiva quota di 1/2), vanno condannati a rifondere a le spese di lite che, in applicazione CP_3
del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
relazione peritale, pag. 45 e 58). Se ne inferisce che il lavoro specificamente inerente alle facciate ha avuto, nell'ambito dell'intero intervento, un'incidenza quantificabile nella misura del 10%. 8 Va in effetti rilevato che il corrispettivo è stato qui ricostruito nei termini sopra detti in ragione del fatto che il CP_1 non ha mai proceduto ad una sua quantificazione, mantenendola poi ferma nel tempo, avendo per contro via via proceduto a quantificazioni sempre nuove, che hanno reso letteralmente non liquido il suo credito – e che hanno probabilmente contribuito alla determinazione della di non effettuare il pagamento, che essa ha del resto sospeso anche in Parte_1 ragione di una eccezione di inadempimento che è risultata in parte fondata. pagina 20 di 22 260.000,00, nei valori minimi che si reputano congrui valutata l'attività difensiva svolta), vanno liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
12.4. Le spese di consulenza tecnica, come liquidate nel procedimento ex art. 696 c.p.c., vanno definitivamente poste a carico dell'attrice, di e di quanto alla Controparte_1 Controparte_2 rispettiva quota di 1/3, poiché l'accertamento svolto dal consulente tecnico ha confermato solo parzialmente la fondatezza delle (numerose) doglianze della . Parte_1
Anche le spese di assistenza tecnica vanno dunque compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7400/2019:
1) rigetta tutte le domande svolte da e da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
CP_3
2) accerta e dichiara che e sono corresponsabili, quanto alla Controparte_2 Controparte_1
rispettiva quota di 1/2, dei vizi e difetti manifestati dalla facciata e dalle pareti laterali della chiesa parrocchiale di Cassola all'esito dell'esecuzione dell'intervento di restauro e risanamento conservativo per cui è causa;
3) condanna e , in solido (e con riparto interno paritario), a Controparte_2 Controparte_1 pagare a l'importo capitale di € 77.650,00, oltre IVA al 10%, Parte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dal 28.10.2019 al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda attorea;
5) condanna a corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 corrispettivo l'importo di € 34.739,53, oltre accessori di legge, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dal 24.02.2020 al saldo;
6) condanna a rifondere a , nella sola Controparte_2 Parte_1 misura del 50%, le spese di lite, liquidate per l'intero in € 786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) compensa quanto al resto le spese di lite tra , Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2
8) condanna e in solido (e nel riparto interno quanto alla Controparte_1 Controparte_2 rispettiva quota di 1/2), a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, CP_3
oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 21 di 22 9) pone le spese di consulenza tecnica, come liquidate nel procedimento ex art. 696 c.p.c. iscritto al n.
R.G. 10281/2016, definitivamente a carico di , Parte_1 [...]
quanto alla rispettiva quota di 1/3. Controparte_9
Vicenza, 18 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 L'attrice ha esposto sin dall'atto di citazione che per l'esecuzione degli interventi di ripristino essa dovrà sostenere l'esborso dell'IVA al 10%, senza poterlo detrarre. La deduzione non è stata contestata. 4 L'attrice ha chiesto il riconoscimento anche della rivalutazione, “dal dì del dovuto”. Posto che la domanda, così formulata, risulta generica, va rilevato, da un lato, che già nel corso del 2016 aveva offerto di procedere al Controparte_2 rifacimento della facciata – e la sua offerta non è stata accolta dalla . La Parrocchia del resto, per quanto consta, Parte_1 non ha mai saldato il corrispettivo dovuto al – il quale, tuttavia, nell'ambito del complesso intervento di restauro e CP_1 risanamento per cui è causa, risulta invero inadempiente quanto ad una sola porzione delle opere. La complessiva valutazione dei fatti di causa e del comportamento delle parti conduce, dunque, a limitare la condanna dei convenuti al pagina 14 di 22 5 per altro rilevare che la ricostruzione operata dal CTU alla stregua del DM n. 140/2012 ha condotto a quantificare il Pt_3 corrispettivo nell'importo di € 63.633,59, oltre spese vive: un importo, dunque, pressoché coincidente con quello qui indicato. 6 Non sussistono per contro i presupposti per sommare l'ulteriore importo di (ben) € 1.500,00 per la serata di presentazione che il ha effettuato dinanzi ai parrocchiani, trattandosi di prestazione da intendersi ricompresa nel corrispettivo CP_1 globale. Non sussistono nemmeno i presupposti per aggiungere un corrispettivo ulteriore (quantificato dal Reginato in €
1.700,00 nel doc. 39) afferente ai lavori di sistemazione esterna, difettando in atti la prova del fatto che un simile corrispettivo (aggiuntivo) sia stato pattuito dalle parti. 7 Secondo quanto consta dalla relazione peritale, le opere eseguite da hanno comportato un impegno di Controparte_2 spesa complessivo di € 283.338,40 (al netto della detrazione dell'importo di € 4.954,98 in relazione alla facciata della chiesa: relazione peritale, pagg. 62). Per quanto consta, ha percepito per le lavorazioni afferenti alla Controparte_2 facciata ed alle pareti della chiesa il corrispettivo di € 33.205,97 (al netto del predetto sconto di circa 5.000,00 euro: pagina 19 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7400/2019 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. STRAGLIOTTO THOMAS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova,
Piazzale Stazione n. 8
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MASO Controparte_1 C.F._1
GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Vicolo Barberia n. 5
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DAL BELLO Controparte_2 P.IVA_2
ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bertuzzo Andrea in Vicenza,
Contrà delle Barche n. 33
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FEDELI BRUNO ed elettivamente CP_3 P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Varese, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La (d'ora in avanti, anche solo la ) conveniva Parte_1 Parte_1 in giudizio l'Arch. e Controparte_1 Controparte_2
Il giudizio veniva iscritto in data 06.11.2019 al n. R.G. 7400/2019.
1.1. In atto di citazione l'attrice deduceva di aver dato corso ad un intervento di restauro e risanamento conservativo della chieda parrocchiale in Comune di Cassola, affidando all'Arch.
l'incarico della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in CP_1 fase di progetto e di esecuzione e appaltando a l'esecuzione delle opere. Controparte_2
Dato atto di aver riscontrato una pluralità di carenze, anomalie e ritardi nel corso dell'esecuzione dei lavori e di esser al fine giunta nel giugno del 2016 alla determinazione di affidare ad un tecnico (individuato nella persona dell'Arch. : doc. 12 attrice) il compito di verificare CP_4
“lo stato dei lavori eseguiti e la loro contabilizzazione, la conformità dei lavori ai progetti ed alle autorizzazioni amministrative, nonché lo stato delle varie procedure amministrative connesse all'intervento di restauro” (atto di citazione, pag. 3), la Parrocchia rilevava di aver revocato in data
27.09.2016 l'incarico conferito all'Arch. (doc. 16) e di aver quindi promosso innanzi a questo CP_1
Tribunale nei confronti del e di il procedimento di accertamento tecnico CP_1 Controparte_2
preventivo iscritto al n. R.G. 10281/2016, concluso con il deposito della relazione peritale stilata dal
CTU nominato Arch. (doc. 19 attrice). Persona_1
1.2. Valorizzati, dunque, gli esiti del procedimento ex art. 696 c.p.c., l'attrice concentrava le proprie doglianze su tre carenze, addebitate ai convenuti:
- “i gravi vizi/difetti e difformità esecutive” (atto di citazione, pag. 6) relativi all'intervento di restauro degli intonaci esterni della facciata e delle pareti laterali della chiesa, rispetto ai quali chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 77.649,00, oltre IVA, pari al costo dell'intervento di ripristino indicato dal CTU;
- “la mancata pulizia e/o mancata applicazione di un trattamento protettivo (antitarlo e antiparassitario) delle superfici lignee del sottotetto della chiesa” (atto di citazione, pag. 9), rispetto alla quale chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 10.000,00 oltre
IVA, pari al costo dell'intervento di ripristino indicato dal CTU;
- “la modalità di realizzazione” della rete di protezione della copertura (atto di citazione, pag. 11), rispetto alla quale deduceva di aver subito un danno quantificato in € 1.000,00 oltre IVA.
pagina 2 di 22 1.3. L'attrice deduceva poi che il CTU, verificando la contabilità delle opere, aveva accertato che era stato versato a un importo non dovuto pari ad € 905,57 oltre IVA, del quale Controparte_2
essa chiedeva la rifusione alla convenuta.
1.4. La concludeva dunque chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al Parte_1 pagamento dell'importo di € 97.513,90, per le causali ora viste, e alla rifusione dei costi del procedimento ex art. 696 c.p.c. (€ 2.874,65, quanto al compenso del CTU;
€ 6.661,20, quanto alle spese di assistenza tecnica), nonché la condanna della sola al pagamento dell'importo di Controparte_2
€ 905,57 oltre IVA.
2. L'Arch. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, che Controparte_1
l'attrice era incorsa in decadenza e prescrizione “sia ai sensi del disposto di cui all'art. 2226 c.c. e
1666 c.c., sia ai sensi degli artt. 1669 e 1667 c.c.” (comparsa, pag. 4).
2.1. Nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 84.620,73 a titolo di corrispettivo per le prestazioni tutte effettuate in relazione all'intervento oggetto di causa – a tal riguardo avanzando nei confronti dell'attrice anche domanda di compensazione delle reciproche, eventuali poste di dare e avere.
In via gradata, egli chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 2055 c.c. dalla “misura delle responsabilità dell'altra convenuta e la sua condanna a “rimborsare all'Arch. Controparte_2
ogni somma, anche per spese legali e tecniche, ivi comprese quelle del Controparte_1 procedimento relativo all'accertamento tecnico preventivo R.G. n. 10281/2016, maggiorata di interessi
e rivalutazione monetaria, che il medesimo fosse condannato a pagare in misura eccedente la quota di sua responsabilità che venisse denegatamente accertata” (comparsa, pag. 40).
2.2. L'Arch. chiedeva infine di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 [...]
, per essere dalla stessa manlevato. Controparte_5
All'udienza di prima comparizione del 14.07.2020 egli dichiarava tuttavia di rinunciare alla chiamata in causa dell'Assicurazione, dichiarando altresì di rinunciare agli atti quanto alla domanda di manleva e garanzia spiegata nei suoi confronti.
3. Anche si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva in via principale il Controparte_2
rigetto delle domande attoree;
in via gradata, la condanna di alla manleva, in caso di Controparte_1 positivo accertamento dei vizi e difetti lamentati dall'attrice; in via ancora gradata, l'accertamento delle quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili ad essa appaltatrice e al – chiedendo poi di CP_1
pagina 3 di 22 essere autorizzata alla chiamata in causa di fornitrice di taluni dei prodotti utilizzati nel CP_3 corso dell'intervento di restauro, per essere dalla stessa manlevata.
4. evocata in giudizio dalla convenuta, si costituiva infine in giudizio, negando ogni CP_3
addebito e subito segnalando di non aver partecipato al procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dalla
Parrocchia.
5. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 c.p.c. iscritto al n. R.G. 10281/2016, con ordinanza del
20.07.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.1. All'udienza del 24.01.2023, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “nel merito: accertata la sussistenza dei vizi, difetti e/o difformità di cui in narrativa, nonché gli inadempimenti contrattuali e la responsabilità dei convenuti per quanto esposto in narrativa, così come accertato anche in sede di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696-696 bis c.p.c., condannare gli stessi convenuti arch. e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire Controparte_2 all'attrice i danni tutti subiti e subendi quantificati dal CTU prof. nella somma di Euro Per_1
97.513,90 (ossia Euro 88.649,00 oltre ad IVA 10%), o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condannare i convenuti arch. e in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rifondere all'attrice i costi sostenuti per il pagamento della quota di spese di CTU posta a carico dell'attrice, pari ad Euro 2.874,65, nonché delle competenze del consulente di parte arch. pari ad Euro 6.661,20, ossia complessivi Persona_2
Euro 9.535,85, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal pagamento al saldo;
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a Controparte_2 favore dell'attrice della somma di Euro 905,57 oltre ad IVA 10%, ossia Euro 996,13 quantificata dal
CTU prof. per errori contabili e/o di conteggio, o della diversa somma, maggiore o minore, Per_1
che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi;
- rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale dall'arch. nei confronti della Controparte_1 Parte_1
alla luce dei gravi inadempimenti dello stesso e, comunque, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un qualsivoglia credito dell'arch. nei confronti dell'attrice, operarsi la compensazione con i crediti azionati CP_1 dall'attrice nei confronti dello stesso arch. o, comunque, l'elisione dei rispettivi crediti;
in CP_1
pagina 4 di 22 ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, nonché del procedimento ex artt. 696-696 bis c.p.c.”, al contempo richiamando le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
Il convenuto Arch. concludeva come segue: “A) In principalità: Respingersi Controparte_1
per decadenza, prescrizione e comunque per infondatezza, ogni domanda proposta nei confronti dell'Arch. . Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di ATP, CTU e CTP, anche Controparte_1 generali, e compensi di lite. B) In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'arch. CP_1
va creditore dell'importo di Euro 84.620,73 = (comprensivo di accessori di legge) per le
[...]
causali di cui agli atti, condannarsi la , in persona del Parroco Parte_1 pro tempore, al pagamento a favore dell'arch. di Euro 84.620,73= (comprensivo di Controparte_1
accessori di legge), ovvero della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo nella misura stabilita dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di ATP, CTU e CTP, anche generali, e dei compensi di lite. In subordine: C) Nella denegata ipotesi d'accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti dell'Arch. dalla Parrocchia di , Controparte_1 Parte_1 accertarsi ex art. 2055 C.C. la misura delle responsabilità dell'altra convenuta Controparte_2
e della terza chiamata sia in relazione ai lavori effettuati sia relativamente alla gravità della CP_3 rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate e sulla base di tale accertamento condannarsi la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
per la misura di sua competenza, nonchè la terza chiamata , in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, a rimborsare all'Arch. ogni somma, anche per spese Controparte_1 legali e tecniche, ivi comprese quelle del procedimento relativo all'accertamento tecnico preventivo
R.G. n. 10281/2016, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, che il medesimo fosse condannato a pagare in misura eccedente la quota di sua responsabilità che venisse denegatamente accertata. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di ATP, CTU e di CTP, anche generali, e del compenso professionale. C)Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità dell'arch. in relazione a quanto lamentato dalla in CP_1 Parte_1
atto di citazione, operarsi la compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., con il credito maturato dall'arch. nei confronti della , condannandosi CP_1 Parte_1 quest'ultima, in persona del Parroco pro tempore, al pagamento all'arch. dell'eventuale CP_1
pagina 5 di 22 eccedenza maggiorata di interessi a norma di Legge, anche ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c. e di rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di ATP, CTU e di CTP anche generali, e del compenso professionale”, riproponendo le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
La convenuta concludeva come segue: “nel merito, in principalità: - Controparte_2 accertato il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla convenuta e l'assenza di responsabilità in capo alla rigettarsi le domande attoree perché infondate Controparte_2
in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza degli asseriti vizi e/o difetti dell'opera accertarsi l'ascrivibilità degli stessi all'operato del Direttore dei Lavori, Arch. CP_1
e per l'effetto condannarsi il medesimo a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa
[...]
dovesse essere tenuta a pagare in favore dell'attrice per capitale, interessi e spese legali;
- in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, determinarsi la percentuale di responsabilità rispettivamente a carico disgiunto dei singoli convenuti in considerazione dell'apporto causale delle rispettive condotte nella causazione dei lamentati danni invocati dall'attrice; - nell'ipotesi di accertamento, anche parziale e/o concorrete, di responsabilità della nei fatti di causa e dunque di accoglimento anche parziale delle Controparte_6
domande attoree, condannarsi la terza chiamata a manlevare la convenuta da ogni e CP_3 qualsiasi condanna che dovesse derivarle per l'eliminazione dei vizi e difetti lamentati dall'attrice in relazione alla facciata e alle pareti laterali, e per qualsiasi altro nocumento derivante dal presente giudizio. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite”, riproponendo anch'essa le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
concludeva infine come segue: “In via principale: - Per i motivi esposti in narrativa, CP_3
accertata e dichiarata la non opponibilità alla delle risultanze del procedimento per A.T.P. CP_3
per non avervi potuto partecipare ed in ogni caso accertata e dichiarata la conformità del materiale
“ROFIX 380” alle specifiche tecniche dichiarate nella relativa scheda, rigettare le domande tutte di parte convenuta nei confronti della in quanto infondate in fatto Controparte_2 CP_3 ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”, a propria volta riproponendo le istanze istruttorie avanzate nel corso del giudizio.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
pagina 6 di 22 6. ha eccepito che la sarebbe incorsa in decadenza e prescrizione, Controparte_1 Parte_1
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2226, 1666, 1667 e 1669 c.c.
L'eccezione non è fondata.
6.1. Per unanime giurisprudenza, l'art. 2226 c.c., che concorre a dettare la disciplina della garanzia per i vizi nell'ambito del contratto d'opera, non trova applicazione con riguardo al contratto di prestazione d'opera intellettuale – qual è, innegabilmente, quello concluso dal con l'attrice CP_1
(ex multis, Cass. civ. n. 24981/2020).
6.2. Quanto agli articoli 1666 e 1667 c.c. essi afferiscono, esclusivamente, al contratto di appalto, disciplinando, per l'appunto la responsabilità dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera.
6.3. Quanto all'art. 1669 c.c., infine, esso può effettivamente trovare applicazione anche nei confronti del progettista e del direttore dei lavori (Cass. civ. n. 28947/2022). Questo, tuttavia, significa semplicemente che avverso il progettista e direttore dei lavori può essere azionata anche la speciale azione ex art. 1669 c.c. (che delinea una fattispecie di responsabilità extracontrattuale) – il che non comporta che avverso il progettista ed il direttore dei lavori non possa essere esperita una ordinaria azione di responsabilità contrattuale, non sottoposta ad alcun termine di decadenza e prescrizione.
*
7. Venendo, dunque, all'esame delle domande spiegate dall'attrice e principiando da quella afferente alle carenze che hanno inficiato l'intervento di restauro e di recupero conservativo della facciata e delle pareti laterali della chiesa, va detto innanzitutto che non è contestato il fatto che la facciata e le pareti presentano, oggettivamente, le criticità lamentate dalla , in sintesi Parte_1 compendiate dalla diffusa presenza di cavillature, scrostamenti e distacchi dell'intonaco1.
7.1. Nell'ambito dell'accertamento tecnico condotto in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dalla Parrocchia, il CTU Arch. ha valutato le cause delle predette criticità. Per_3
A tal fine, egli ha compiuto una indagine decisamente approfondita e nell'ambito della quale ha ampiamente garantito il contraddittorio tecnico delle parti – com'è agevole rilevare sol considerando la minuzia con la quale il CTU ha dato conto nella relazione peritale di tutti i contributi portati dai consulenti tecnici di parte (relazione peritale, pagg. 44 e ss.). 1 A tal riguardo, va solo rilevato che oggetto del presente giudizio è (tra l'altro) l'accertamento dell'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati dall'attrice: vizi e difetti riscontrati dal CTU, le cui conclusioni non sono state contestate. Le deduzioni del Reginato in ordine alle determinazioni assunte dalla quanto ai lavori oggetto di causa sono per contro CP_7 estranee all'ambito di cognizione del presente giudizio. pagina 7 di 22 Posto, dunque, che questo Giudice non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal
CTU (conclusioni che, per altro, né il , né hanno contestato, dal punto di CP_1 Controparte_2 vista tecnico), va detto che all'esito delle predetta, approfondita analisi il CTU è giunto ad una conclusione invero assai semplice, accertando, segnatamente, che tutte le problematiche presentate dalle facciate della chiesa (sia la facciata principale, sia le facciate laterali) derivano da un carente trattamento dell'intonaco di sottofondo – che egli ha in particolare ritenuto connotato da una generale
“debolezza”, atta di per sé a determinare il distacco, “per mancanza di adesione”, degli strati superficiali posati in opera da (relazione peritale, pag. 55). Controparte_2
Dal momento che quella ora indicata è la causa delle criticità riscontrate, l'intervento di ripristino indicato dal CTU consiste non solo nella asportazione e nel rifacimento dello strato superficiale della facciata e delle pareti, ma anche (ed innanzitutto) nel “consolidamento dell'intonaco rustico”, sì da renderlo capace di “ricevere”, aderendo ad essi, l'intonaco (o comunque la lavorazione) di finitura (relazione peritale, pag. 55).
A tal riguardo, va sin d'ora rilevato che il FI 380 è prodotto per la “stabilitura” (cioè a dire la finitura) di facciata, non per il consolidamento dell'intonaco rustico (doc. 4 doc. Controparte_2
3 ). CP_3
7.2. Il imputa le carenze riscontrate dal CTU a la quale, da par CP_1 Controparte_2
sua, le imputa al . Entrambi le imputano poi alla committenza. E, da ultimo, CP_1 CP_2 le ha imputate anche a – che essa ha effettivamente chiamato in causa, così
[...] CP_3 provocando il “ripensamento” del che, dopo aver partecipato ad un accertamento tecnico CP_1
molto complesso e dopo essersi costituito nel presente giudizio con una ponderosa comparsa di costituzione, soltanto dopo aver letto la comparsa di ha ben pensato di attribuire a Controparte_2
propria volta a una responsabilità mai prima di allora nemmeno ventilata. CP_3
7.3. Ebbene, deve andare esente da qualsivoglia addebito. CP_3
7.4. con riguardo alla pretesa responsabilità della terza chiamata, ha Controparte_2 allegato in comparsa di costituzione, alla pag. 5, di aver “consultato varie ditte” specializzate “in materiali per il restauro” per reperire i relativi preventivi e di aver a tal riguardo ottenuto da la CP_3
proposta del 25.09.2014 (doc. 4 ). CP_2
Il , da par sua, nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., alla pag. 4, si è limitato a CP_1 dedurre che non avrebbe “eseguito le analisi” della facciata e delle pareti (in vista della CP_3 individuazione dei prodotti da utilizzare per il loro restauro) “in conformità” a quanto previsto nel pagina 8 di 22 computo metrico afferente a tale lavorazione. Rilievo, questo, da un lato inconferente (FI, infatti, non era obbligata al rispetto di alcun computo metrico); dall'altro lato, privo di riscontro oggettivo (il non ha offerto alcuna prova in ordine alla predetta, non meglio precisata esecuzione “non in CP_1 conformità”); dall'altro lato ancora, tale da appalesare (se mai fondato e a tutto voler concedere) un inadempimento non di (come detto, non vincolata al rispetto dei contratti intercorsi tra la CP_3
, il e , ma del stesso – che era chiamato a vigilare Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_1 anche sull'attività specificamente compendiata dalla individuazione dei prodotti da utilizzare nei lavori di restauro e risanamento.
7.5. Ciò detto, per quanto consta , eseguito un sopralluogo (non era tenuta a fare altro, o di CP_3
più) con analitica proposta datata 25.09.2014 ha illustrato a quello che a suo dire Controparte_2 era l'intervento da realizzare sulle facciate, all'uopo indicando i prodotti da utilizzare per la sua esecuzione: un prodotto biocida: FI , da applicare prima dell'inizio propriamente detto Parte_2 dell'intervento; un consolidante: FI Impregnante/Consolidante per il restauro o FI Acqua di calce, definito quale “soluzione satura di grassello di calce da utilizzare come fissativo in caso si applicazione di intonaci e pitture alla calce su vecchi supporti”; un consolidante di intonaci da iniettare: FI NHL5 per iniezioni, descritto quale “legante idraulico … a bassissimo contenuto di sali
… assolutamente privo di cemento … privo di sostanze espansive che potrebbero creare pressioni alle strutture”; una malta premiscelata per la risarcitura delle lacune di intonaco: FI 695, descritto come composto da “calce idraulica naturale … ed aggregati silicei”; una malta premiscelata in polvere per l'esecuzione di finitura: FI 380, descritto come composto da “calce idraulica naturale … ed aggregati silicei”; una calce aerea per la stuccatura di lesioni e fessure: FI AS di Calce
Stagionato 3 anni;
marmorino; tinteggiature a calce (doc. 4 ). CP_2
A fronte di una tal messe di prodotti consigliati da , in comparsa di CP_3 Controparte_2 costituzione si è limitata a rilevare di aver “acquistato, tra gli altri, il prodotto ROFIX 380” e di aver poi scoperto, grazie alle analisi di laboratorio svolte nel corso del procedimento ex art. 696 c.p.c., che il
ROFIX 380 non conteneva “né sabbia silicea né calce idraulica”, essendo per l'effetto inficiato da una
“non conformità” rispetto a quanto dichiarato da nella proposta del settembre del 2014 CP_3
(comparsa, pag. 6).
Null'altro è stato dedotto dalla convenuta per giustificare l'addebito di responsabilità che essa ha voluto muovere a . CP_3
Non è dunque dato comprendere se abbia qui voluto assumere che, in Controparte_2
pagina 9 di 22 generale, il FI 380 non conterrebbe calce idraulica e sabbia silicea: assunto, questo, invero non esplicitato dalla convenuta;
sul quale essa non ha offerto in giudizio alcun mezzo di prova;
che va in ogni caso disatteso, dal momento che la scheda tecnica del prodotto (che e il Controparte_2
erano tenuti a verificare) indica che esso è “a base di calce idraulica” e contiene quali CP_1 materiali di base “calce idraulica” e “calce aerea” e “sabbia silicea (…) o sabbia calcarea” (doc. 3
). Lo stesso CTU, del resto, ha annoverato il FI 380 tra le “calci idrauliche con aggregato CP_3
siliceo” (relazione peritale, pag. 52).
Nemmeno è dato comprendere se, per contro, abbia voluto assumere che Controparte_2
proprio la partita di FI 380 acquistata nel caso di specie non avrebbe contenuto calce idraulica e sabbia silicea - nel quale caso la sua prospettazione condurrebbe verso un addebito di vendita di merce viziata o mancante delle qualità promesse. Addebito, questo, nuovamente non esplicitato dalla convenuta, che sul punto ha evidentemente preferito non “esporsi”, né sul piano delle allegazioni, né sul piano della prova, limitandosi ad invocare le risultanze della relazione del CTU Arch. che, Per_3
a suo dire, dovrebbero fondare le sue (manchevoli) asserzioni.
Ebbene, così non è.
7.6. L'accertamento esperito dal CTU Arch. (per altro non opponibile a , che non Per_3 CP_3
è stata parte del procedimento ex art. 696 c.p.c.) non ha affatto provato che avrebbe Controparte_2
impiegato per le lavorazioni un FI 380 “non conforme”.
Ben diversamente, il CTU, fatte eseguire le analisi stratigrafiche su campioni prelevati dalla facciata e dalle pareti laterali della chiesa, ha riscontrato (relazione peritale, pag. 52/54):
- che i due campioni prelevati dalla facciata presentavano una stratigrafia nella quale agli strati originari risultava accedere, immediatamente, “uno strato di intonaco marmorino” di spessore pari in un caso a 0,5 mm e nell'altro caso a 1mm, “confezionato con calce aerea”;
- che i campioni prelevati dalla parete laterale presentavano una stratigrafia nella quale agli strati preesistenti risultavano accedere uno o due strati di stabilitura “di malta confezionata con calce aerea”
(totalmente distaccati dagli strati sottostanti) e, quindi, uno strato pittorico di finitura.
Il CTU ha dunque concluso che gli esiti delle analisi effettuate indicavano la presenza, sulla facciata, di “un impasto compatibile col FI calce clima marmorino steso in elevato spessore sul marmorino originale” e, sulle pareti laterali, di un intonachino di calce aerea, “al posto del dichiarato
FI 380” (relazione peritale, pag. 52).
7.7. Ebbene, posto che il FI 380 non è un prodotto utilizzabile per la realizzazione del pagina 10 di 22 marmorino (doc. 4 ), quanto alle criticità inerenti alla facciata della chiesa nulla è CP_2 all'evidenza addebitabile a . CP_3
7.8. Quanto alle pareti laterali, ha radicalmente omesso di descrivere quali Controparte_2
siano state le lavorazioni ivi eseguite, limitandosi a formulare su tale (invero cruciale) questione il capitolo di prova n. 11 di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., con il quale ha preteso di provare di aver “trattato le pareti laterali con i prodotti indicati da a seguito delle indagini CP_3 stratigrafiche alla stessa commissionate”: capitolo genericamente formulato e dunque all'evidenza inammissibile, non indicando esso quali sarebbero stati i prodotti concretamente utilizzati (per quanto consta, stando alla formulazione del capitolo, sono stati più d'uno); in quale sequenza e per far fronte a quali esigenze essi sarebbero stati applicati (ogni prodotto, come visto più sopra, è stato indicato da in relazione ad uno specifico obiettivo dell'intervento di restauro e risanamento); quale sarebbe CP_3 stato l'approccio complessivo seguito nell'intervento di restauro e risanamento delle pareti laterali;
quali sarebbero state le lavorazioni concretamente effettuate e con quali modalità e tempistiche.
In un simile scenario di carenza di allegazione e prova, l'addebito mosso a da CP_3 CP_2
(e dal ) si appalesa totalmente infondato. CP_1
Detto altrimenti. Il fatto che il CTU abbia riscontrato sulle pareti laterali la presenza di un intonaco realizzato con calce non idraulica, di per sé non permette certo di inferire che l'intonaco, allora, è stato realizzato con un FI 380 affetto da un preteso difetto di conformità – trattandosi di circostanza che, di per sé, potrebbe piuttosto portare ad inferire che l'intonaco, allora, non è stato trattato con FI 380 (o che esso è stato trattato non solo con FI 380 o che esso è stato non integralmente trattato con FI 380). Conclusione, questa, che è stata del resto portata in giudizio proprio da , che ha segnalato in comparsa di costituzione, alla pag. 5, che dalle analisi fatte CP_3
eseguire ancor prima del procedimento ex art. 696 c.p.c. dalla Parrocchia era emerso che sulle pareti v'era stata “l'applicazione indifferenziata di intonachino con la presenza nella miscela di resine e cemento bianco” (relazione peritale, pagg. 45, 48 e 49): esito che risultava incompatibile con la composizione di FI 380, che non contiene ne le une, ne l'altro. Tale deduzione della terza chiamata non è stata contestata né da né dal . Controparte_2 CP_1
7.9. Non va poi omesso di rilevare che che è andata lamentando di aver Controparte_2
utilizzato a propria insaputa un prodotto contenente calce aerea (e non calce idraulica) e sabbia calcarea (e non sabbia silicea), non ha poi dedicato un solo rigo della propria difesa per esplicare la differenza tra calce idraulica e calce aerea e la differenza tra sabbia silicea e sabbia calcarea, né per pagina 11 di 22 acclarare se, e come, l'impiego di calce aerea (in luogo dell'impiego di calce idraulica) e di sabbia silicea (in luogo della sabbia calcarea) sia in nesso di causa con le criticità manifestate dalle pareti laterali.
Circostanza, questa, invero dirimente, anche avendo riguardo al fatto che il CTU Arch. Per_4
ha addebitato le criticità manifestate dalla facciata e dalle pareti della chiesa non ai prodotti utilizzati, quanto piuttosto ad una imperita esecuzione dell'opera, per mancato “consolidamento dell'intonaco rustico” – cioè a dire ad una insufficiente “preparazione” dell'intonaco di sottofondo (relazione peritale, pag. 55).
7.10. Dall'accertamento svolto in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c. non si trae dunque nessuna “conferma” di una qualsivoglia responsabilità di medesima. CP_3
Al contempo, nemmeno sussistono i presupposti per addivenire alla rinnovazione dell'accertamento peritale, secondo quanto richiesto da che, in particolare, ha Controparte_2 chiesto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. l'ammissione di consulenza tecnica per
“verificare la sussistenza e le cause dei vizi e difetti lamentati dalla , avuto particolare Parte_1
riguardo alla composizione del prodotto utilizzato per il restauro della pareti laterali della chiesa, che
è risultato non conforme alle specifiche tecniche dichiarate da ”. Richiesta, questa, inammissibile, CP_3
siccome manifestamente esplorativa e volta a supplire alle gravi carenze assertive e asseverative ora passate in rassegna.
7.11. La domanda svolta da (e dal ) nei confronti di va Controparte_2 CP_1 CP_3
dunque rigettata, anche quanto alle pareti laterali.
7.12. Tornando, dunque, al vaglio delle responsabilità delle convenute, va detto che CP_2 con riguardo alle pareti laterali ha affidato la propria difesa esclusivamente al tema della “non
[...] conformità” del FI 380.
Caduto, nei termini ora visti, ogni addebito nei confronti di , quel che resta è CP_3
l'accertamento del CTU Arch. che come detto ha riscontrato una imperita esecuzione delle Per_3 opere, per mancato consolidamento dell'intonaco rustico: mancato consolidamento che va dunque senz'altro addebitato alla appaltatrice che, a mente del computo metrico, era tenuta non solo a tinteggiare le pareti laterali, ma (anche) al “consolidamento dell'intonaco esistente” – e che tanto era tenuta a fare non ponendo su tale intonaco uno (o due) nuovi strati di stabilitura, ma procedendo a
“iniezioni”, alla “integrazione delle lacune”, alla “perfetta finitura dei bordi dei margini” e alla
“pulizia” (relazione peritale, pag. 45).
pagina 12 di 22 7.13. Quanto, poi, alle criticità che inficiano la facciata della chiesa, esse discendono dal fatto che, in totale dispregio delle previsioni del computo metrico (relazione peritale, pag. 44) e delle regole della tecnica, sugli strati originari è stato senz'altro steso uno strato di intonaco marmorino, anche di rilevante spessore.
Ebbene, a tal riguardo ha dedotto in comparsa di costituzione che una simile Controparte_2 lavorazione sarebbe stata “imposta” dal e dalla Parrocchia e che, per questo, essa lavorazione CP_1 sarebbe stata compiuta obtorto collo e “pur non condividendo la scelta” (comparsa, pag. 4).
Si tratta di argomento che non coglie nel segno.
E' consolidato il principio per il quale “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo” (Cass. civ. n. 36781/2022).
Nel caso di specie, non ha assolto all'onere di provare che la le Controparte_2 Parte_1
avrebbe imposto la lavorazione qui in esame, assumendosene il rischio: una simile circostanza, in effetti, non si rinviene menzionata né negli scritti difensivi della convenuta, né nei capitoli di prova n.
1/8 che essa ha formulato nella memoria istruttoria.
D'altro canto, la prospettazione della convenuta trova manifesta smentita nella lettera che essa ha inviato alla Parrocchia, nella quale, preso atto del fatto che il lavoro inerente alla facciata era in parte
“non riuscito”, per via della “poca coesione dell'intonaco sottostante” e della “esecuzione in un periodo poco favorevole”, si è offerta di “rifare il lavoro” (doc. 37 ). CP_1
7.14. La responsabilità per le criticità qui in esame va ravvisata, chiaramente, anche in capo al che, pur avendo ben progettato l'intervento di restauro, nella sua veste di direttore dei lavori CP_8
non ha poi vigilato sul rispetto delle prescrizioni ed indicazioni lavorazioni pur puntualmente descritte a livello progettuale: prescrizioni ed indicazioni che, in effetti, sono state complessivamente (ed in misura “notevole”, a detta del CTU) disattese dall'appaltatrice (relazione peritale, pag. 54).
A tal riguardo, sarà qui sufficiente fare rinvio al principio per il quale “nelle obbligazioni del 2 Non ha fondamento, a tal riguardo, l'argomento del , a dire del quale nulla la potrebbe pretendere da CP_1 Parte_1 lui, avendo essa sottoscritto con un contratto di appalto nel quale è stato previsto che avrebbe Controparte_2 CP_2 risposto di eventuali vizi e difetti delle opere (il riferimento è all'art. 14 del contratto di cui al doc. 4 attoreo: comparsa conclusionale , pag. 35). All'evidenza, in effetti, la clausola contrattuale valorizzata dal non ha veicolato CP_1 CP_1 una rinuncia, da parte della , a far valere una (concorrente) responsabilità del progettista e direttore dei lavori. Parte_1 pagina 13 di 22 direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne
l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. civ. n.
27045/2024).
7.15. Quanto alla quota di responsabilità da attribuire al direttore dei lavori e alla appaltatrice, ritiene questo Giudice che la responsabilità debba essere dichiarata paritaria, dal momento che alla grave imperizia di non può che corrispondere la grave carenza di vigilanza del Controparte_2 direttore dei lavori. Si intende dire che l'appaltatrice ha completamente errato nell'impostazione stessa dell'intervento svolto quanto alla facciata e alle pareti laterali e che una simile condotta avrebbe dovuto senz'altro essere rilevata (e poi impedita) dal direttore dei lavori.
7.16. Venendo agli interventi di ripristino, il CTU ne ha quantificato il costo in € 19.072,50 per la facciata ed in € 58.577,50 per le pareti laterali, quantificando dunque il costo dell'intervento in complessivi € 77.650,00 (relazione peritale, pagg. 56 e 57).
Si tratta di conclusione dalla quale questo Giudice non ha ragione di discostarsi. Né è fondata, a tal proposito, la tesi del , a dire del quale a tale importo dovrebbe essere detratto il CP_1 corrispettivo (€ 33.205,97) versato dalla a in relazione alle facciate – Parte_1 Controparte_2 corrispettivo che la in sua tesi avrebbe dovuto chiedere in restituzione all'appaltatrice. Il Parte_1
danno risentito dalla Parrocchia quanto alle lavorazioni qui in esame consiste in effetti nel costo dell'intervento di ripristino e tale danno a ben vedere (non comprende in sé, ma) si aggiunge al pregiudizio economico che essa ha risentito per aver pagato delle opere rivelatisi viziate.
7.17. e , in solido (e con riparto interno paritario) vanno Controparte_2 Controparte_1 dunque condannati a corrispondere all'attrice l'importo di € 77.650,00 oltre IVA al 10%3, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dal 28.10.2019 (data di notificazione dell'atto di citazione) al saldo4. *
8. L'attrice ha contestato le prestazioni dei convenuti anche quanto alla lavorazione avente ad oggetto la pulizia e la applicazione di un prodotto antitarlo sulle superfici lignee del sottotetto della chiesa.
8.1. Ebbene, a tal riguardo il CTU Arch. ha concluso (relazione peritale, pagg. 40 e 41): Per_3
- che la pulizia e l'applicazione del prodotto antitarlo Xylamon sono state sicuramente effettuate;
- che il prodotto utilizzato è stato correttamente individuato (al punto che il CTU ha proposto la nuova applicazione del medesimo prodotto);
- che le indagini di laboratorio fatte all'uopo eseguire (le uniche che possono avere qui rilevanza, siccome svolte nel contraddittorio delle parti) non hanno potuto evidenziare l'attuale presenza di
Xylamon, dal momento che esso è costituito “da composti volatili”, ha una “bassa concentrazione del principio attivo”, una “bassa penetrazione” e una “bassa durata nel tempo” – sì che a distanza di
“diversi anni dal presunto trattamento” non è possibile avere evidenza strumentale della presenza del prodotto sulla superficie trattata;
- che il prodotto è stato applicato “a spruzzo” e che “probabilmente” anche a causa di questo esso è completamente evaporato.
Il CTU ha dunque proposto una nuova applicazione (a pennello) del prodotto, quantificandone il costo in un importo forfettariamente individuato in € 10.000,00 oltre IVA.
8.2. Ritiene questo Giudice che simili risultanze non possano condurre all'accoglimento della domanda attorea.
Lo Xylamon è stato in effetti applicato e la sua evaporazione sarebbe avvenuta anche se esso fosse stato applicato a pennello.
La sua applicazione a spruzzo, del resto, non ha mancato di proteggere le componenti lignee, com'è comprovato dal fatto che in esse il CTU (che ha esperito il proprio accertamento a distanza di anni dall'applicazione del prodotto) ha rinvenuto soltanto “recenti fori di sfarfallamento” nel solo pagamento dei soli interessi al tasso legale dalla data della domanda. Con la sola precisazione che “l'offerta”, da parte di della nuova esecuzione dei lavori inerenti alla facciata non può avere qui alcuna ulteriore rilevanza: da Controparte_2 un lato, in ragione del fatto che costituendosi nel presente giudizio, ha negato qualsivoglia addebito di Controparte_2 responsabilità anche con riguardo a tali lavori;
dall'altro lato, poiché la mancata accettazione del rifacimento delle opere è maturata nel settembre del 2016 (a tale periodo risale la trasmissione, da parte del alla Parrocchia, della notizia CP_1 della disponibilità manifestata da doc. 27 Reginato), in uno scenario nel quale già aveva Controparte_2 Parte_1 revocato in dubbio la complessiva bontà delle opere eseguite dall'appaltatrice sotto la vigilanza del direttore dei lavori, com'è dimostrato dal fatto che essa già nel giugno del 2016 aveva conferito all'Arch. l'incarico di verificare a CP_4 tutto tondo le opere (doc. 12 attrice) – il tutto mentre erano in corso gli approfondimenti istruttori disposti dalla Soprintendenza. pagina 15 di 22 “primo puntone destro dell'ingresso” (relazione peritale, pag. 41).
8.3. Porre a carico dei convenuti il costo di un nuovo trattamento significherebbe dunque porre a loro carico un intervento (non di ripristino, ma) di manutenzione straordinaria, che deve invero essere eseguito dalla la quale, periodicamente, è tenuta a verificare (e se del caso a trattare) le Parte_1
superfici lignee della chiesa.
*
9. L'attrice ha infine lamentato la carente esecuzione della lavorazione relativa alla realizzazione di una rete di protezione della copertura.
9.1. A tal riguardo, il CTU Arch. ha concluso (relazione peritale, pag. 42): Per_3
- che la rete di protezione è stata effettivamente posata, ma con opere che hanno “carattere di improvvisazione e bricolage quanto meno sorprendenti”;
- che la rete svolge comunque “appropriatamente” il proprio “modesto compito di protezione dalla caduta di frammenti di malta o laterizio dall'intradosso della copertura”;
- che il rifacimento della rete sarebbe arduo e comunque inutile.
Ciò detto, il CTU ha ritenuto per così dire sovrastimato il corrispettivo corrisposto dalla committenza all'appaltatrice per l'esecuzione di tale opera (come effettivamente eseguita), indicando di ritenere congrua la riduzione di tale corrispettivo nella misura del 30% e dunque quanto ad 1.000,00.
9.2. Ora, il CTU ha confermato quanto dedotto in atti dalle convenute, cioè a dire che la rete è stata pagata non € 4.980,00, secondo quanto previsto nel preventivo, ma € 3.415,00.
Tanto è avvenuto proprio per via del fatto che la Parrocchia con lettera del 03.03.2015 ha lamentato, tra l'altro, che la lavorazione inerente alla rete di protezione era stata notevolmente
“semplificata in fase di esecuzione” e che questo comportava la necessità di prevedere un nuovo prezzo
(doc. 6 attrice).
Ebbene, tale lettera veicola, certamente, l'accettazione da parte della della rete di Parte_1 protezione “in versione” semplificata.
Posto che tanto basta per addivenire al rigetto della domanda in esame, quel che va rilevato è che la in conseguenza di tale semplificazione ha già ottenuto uno sconto del prezzo Parte_1
originario – e che essa ha qui omesso di indicare se (e quando) il nuovo prezzo esposto da CP_2
(e poi pagato) sarebbe stato contestato.
[...]
9.3. La domanda in esame va dunque rigettata.
*
pagina 16 di 22 10. Va infine rigettata la richiesta attorea di condanna di alla restituzione Controparte_2 dell'importo di € 905,57 oltre IVA, in tesi corrisposto in esubero dalla Parrocchia all'appaltatrice
(relazione peritale, pag. 66).
10.1. La domanda va rigettata, sia in ragione dell'esiguità dell'importo chiesto in restituzione, che è pari all'incirca al 0,32% dei corrispettivi versati dalla per complessivi € 283.338,40 Parte_1
(relazione peritale, pag. 62) e che può e deve compensarsi con eventuali, altri minimi importi liquidati nel corso delle opere, questa volta in difetto (liquidazione in difetto che, va presunto, ben può essere avvenuta, per piccole o piccolissime quantità); sia in ragione del fatto che ha Controparte_2
esposto le proprie richieste di pagamento a sempre sulla scorta di stati di avanzamento Parte_1
lavori e comunque di una contabilità di cantiere vagliata del Direttore dei lavori e approvata dalla committenza senza riserve.
*
11. ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 84.620,73 a titolo di corrispettivo.
11.1. Secondo la sua prospettazione (e in disparte la questione della quantificazione del corrispettivo) la dovrebbe qui dirsi tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo. Parte_1
Secondo la prospettazione dell'attrice, il pagamento del corrispettivo sarebbe tout court non dovuto, in ragione dell'inadempimento del . CP_1
Si tratta, è evidente, di prospettazioni errate.
Il ha svolto nell'interesse della Parrocchia una pluralità di prestazioni inerenti CP_1 all'intero intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo della chiesa e il suo inadempimento, come qui accertato, concerne esclusivamente l'omessa vigilanza sull'esecuzione da parte dell'appaltatrice delle opere inerenti alla facciata e alle pareti laterali della chiesa.
Posto, dunque, che è manifestamente infondata la pretesa dell'attrice di non pagare alcunché, è parimenti infondata la pretesa del di ricevere (anche) il pagamento riferito a tale “frazione” CP_1
della sua complessiva prestazione.
11.2. Ciò detto, secondo la prospettazione avanzata dall'attrice in via gradata, il corrispettivo spettante al ammonterebbe ad € 22.000,00 oltre accessori, secondo quanto indicato nel CP_1
contratto del 01.03.2014 (doc. 1 attrice).
Secondo la prospettazione del convenuto, per contro, il corrispettivo dovrebbe ammontare ai predetti € 84.620,73: importo ottenuto sommando all'importo di € 9.000,00 (indicato come residuo pagina 17 di 22 pagamento ancora dovuto rispetto al predetto corrispettivo di € 22.000,00) l'importo di € 70.173,59 relativo a prestazioni in tesi estranee al contratto del 01.03.2014 e sommando poi all'importo così ottenuto (pari ad € 79.173,59) i relativi accessori - come da preavviso di fattura del 18.02.2020 (doc. 32
). CP_1
Ebbene, le due prospettazioni sono, nuovamente, entrambe non meritevoli di accoglimento.
11.3. Priva di qualsivoglia rilevanza è, innanzitutto, la predetta nota del 18.02.2020.
Per quanto consta, in effetti, nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c. (doc. 39 , CP_1
citato anche dal CTU Arch. nella relazione peritale, alla pag. 70) il , facendo Per_4 CP_1
riferimento ad un preavviso di fattura dal 24.10.2016, ha reclamato il pagamento di un importo
(imponibile) pari ad € 41.799,48 – ottenuto sommando all'importo di € 9.000,00 (saldo del corrispettivo di € 22.000,00 di cui al contratto del 01.03.2014) l'importo di € 1.700,00 (relativo ai lavori di sistemazione esterni); l'importo di € 26.739,48 (ottenuto detraendo dal compenso complessivo di 66.167,66 l'importo di € 13.000,00 già liquidato dalla Parrocchia, l'importo di € 9.000,00 già computato e l'importo di € 14.398,18 relativo a prestazioni non eseguite); l'importo di € 2.360,00
(relativo ad indagini conoscitive); l'importo di € 500,00 (relativo a verifica strutture); l'importo di €
1.500,00 (relativo ad una serata di presentazione del progetto ai parrocchiani di Cassola).
Stupisce, dunque, che dopo aver così quantificato il proprio compenso, il Reginato reclami, qui, un compenso quasi duplicato.
11.4. Non ha d'altro canto fondamento nemmeno la pretesa della Parrocchia di quantificare in soli € 22.000,00 il compenso del . CP_1
Il predetto compenso è stato infatti indicato in un contratto sottoscritto in data 01.03.2014 e, dunque, in un momento in cui il ancora non aveva svolto una serie di prestazioni, come CP_1
indicato dallo stesso CTU che, alla pag. 72 della relazione peritale, ha concluso essere non compresi nel contratto del 01.03.2014 il rilievo del campanile, la presentazione di domande di finanziamento, le integrazioni progettuali relative al campanile, la redazione del computo metrico particolareggiato, la presentazione della SCIA per opere esterne, la verifica della contabilità e la partecipazione ad una serata di presentazione di presentazione dell'intervento di restauro.
11.5. Ciò detto, ritiene questo Giudice che il corrispettivo del debba essere qui CP_1 quantificato in € 66.167,66 oltre accessori di legge, al lordo degli importi afferenti ad indagini della copertura, strutturali e georadar – e ciò non sulla scorta di una ricostruzione del corrispettivo operata ex
pagina 18 di 22 post (pur doverosamente effettuata dal CTU5), ma poiché tale è il corrispettivo che la Parrocchia ha concordato con il . CP_1
Proprio la ha in effetti indicato l'importo di € 66.167,66 oltre accessori di legge per Parte_1
“rilievi, accertamenti ed indagini” e per “spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità etc.”) nella richiesta di contributo che essa ha presentato alla Regione Veneto in data 16.12.2014, con istanza sottoscritta da essa e dal Responsabile del procedimento (doc. 31 ). Parte_1 CP_1
Vista la sede e lo scopo per il quale la richiesta è stata presentata, va qui concluso che in essa è stato indicato l'importo pattuito con il . CP_1
11.6. Non va dunque qui operato alcun (ri)calcolo del corrispettivo del convenuto, ma si deve piuttosto:
- sottrarre dall'importo di € 66.167,66:
i) l'importo di € 13.000,00, già corrisposto dalla Parrocchia, secondo quanto confermato dal sia nel doc. 39 depositato nel procedimento ex art. 696 c.p.c., sia nel doc. 32 qui depositato;
CP_1
ii) l'importo di € 14.398,18 indicato dal nel doc. 39 quale corrispettivo afferente a CP_1
prestazioni di direzione lavori e contabilità non eseguite (in conseguenza della revoca dell'incarico);
iii) l'importo di € 1.200,00 e l'importo di € 1.830,00, afferenti alle indagini georadar e strutturali, pagate da (ancora doc. 39 e relazione peritale, pag. 72); Parte_1
- sommare all'importo così ottenuto, pari ad € 35.739,48, l'importo di € 2.360,00 (per indagine conoscitiva restauratore ) e l'importo di € 500,00 (per verifica strutture), indicati anche dal Per_5
CTU come spese sostenute dal (relazione peritale, pag. 726); CP_1
- detrarre dall'importo così ottenuto, pari ad € 38.599,48, una percentuale che si stima congruo quantificare nella misura del 10%7, qui valorizzata quale frazione della prestazione complessivamente resa dal riferibile alla (sola) direzione dei lavori in fase di esecuzione dell'intervento di CP_1
ripristino delle facciate e delle pareti della chiesa.
Si ottiene così l'importo di € 34.739,53, pari al corrispettivo dovuto dall'attrice al . CP_1
11.7. L'attrice va dunque condannata a pagare a l'importo di € 34.739,53, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c.8 dal 24.02.2020 (data di costituzione del CP_1
nel presente giudizio) al saldo.
La compensazione chiesta dalle parti non può essere qui operata, in ragione del fatto che
è stato condannato a pagare all'attrice l'importo capitale di € 77.650,00, oltre Controparte_1
accessori ed interessi, in via solidale con Controparte_2
Ciò detto, la compensazione (certamente effettuabile tra il debito dell'attrice verso il CP_1 ed il debito del verso l'attrice) potrà essere operata al momento dell'effettivo pagamento. CP_1
*
12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
12.1. va dunque condannata a rifondere a Controparte_2 Parte_1
, nella sola misura del 50%, le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e,
[...]
segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00), vanno liquidate (per l'intero) in € 786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi (da intendersi satisfattivi anche dei compensi relativi al procedimento ex art. 696 c.p.c.), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
12.2. Le spese di lite vanno quanto al resto compensate tra l'attrice, e Controparte_1
Controparte_2
12.3. in solido (e nel riparto interno quanto alla Controparte_9
rispettiva quota di 1/2), vanno condannati a rifondere a le spese di lite che, in applicazione CP_3
del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
relazione peritale, pag. 45 e 58). Se ne inferisce che il lavoro specificamente inerente alle facciate ha avuto, nell'ambito dell'intero intervento, un'incidenza quantificabile nella misura del 10%. 8 Va in effetti rilevato che il corrispettivo è stato qui ricostruito nei termini sopra detti in ragione del fatto che il CP_1 non ha mai proceduto ad una sua quantificazione, mantenendola poi ferma nel tempo, avendo per contro via via proceduto a quantificazioni sempre nuove, che hanno reso letteralmente non liquido il suo credito – e che hanno probabilmente contribuito alla determinazione della di non effettuare il pagamento, che essa ha del resto sospeso anche in Parte_1 ragione di una eccezione di inadempimento che è risultata in parte fondata. pagina 20 di 22 260.000,00, nei valori minimi che si reputano congrui valutata l'attività difensiva svolta), vanno liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
12.4. Le spese di consulenza tecnica, come liquidate nel procedimento ex art. 696 c.p.c., vanno definitivamente poste a carico dell'attrice, di e di quanto alla Controparte_1 Controparte_2 rispettiva quota di 1/3, poiché l'accertamento svolto dal consulente tecnico ha confermato solo parzialmente la fondatezza delle (numerose) doglianze della . Parte_1
Anche le spese di assistenza tecnica vanno dunque compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7400/2019:
1) rigetta tutte le domande svolte da e da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
CP_3
2) accerta e dichiara che e sono corresponsabili, quanto alla Controparte_2 Controparte_1
rispettiva quota di 1/2, dei vizi e difetti manifestati dalla facciata e dalle pareti laterali della chiesa parrocchiale di Cassola all'esito dell'esecuzione dell'intervento di restauro e risanamento conservativo per cui è causa;
3) condanna e , in solido (e con riparto interno paritario), a Controparte_2 Controparte_1 pagare a l'importo capitale di € 77.650,00, oltre IVA al 10%, Parte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dal 28.10.2019 al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda attorea;
5) condanna a corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 corrispettivo l'importo di € 34.739,53, oltre accessori di legge, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dal 24.02.2020 al saldo;
6) condanna a rifondere a , nella sola Controparte_2 Parte_1 misura del 50%, le spese di lite, liquidate per l'intero in € 786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) compensa quanto al resto le spese di lite tra , Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_2
8) condanna e in solido (e nel riparto interno quanto alla Controparte_1 Controparte_2 rispettiva quota di 1/2), a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, CP_3
oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 21 di 22 9) pone le spese di consulenza tecnica, come liquidate nel procedimento ex art. 696 c.p.c. iscritto al n.
R.G. 10281/2016, definitivamente a carico di , Parte_1 [...]
quanto alla rispettiva quota di 1/3. Controparte_9
Vicenza, 18 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 L'attrice ha esposto sin dall'atto di citazione che per l'esecuzione degli interventi di ripristino essa dovrà sostenere l'esborso dell'IVA al 10%, senza poterlo detrarre. La deduzione non è stata contestata. 4 L'attrice ha chiesto il riconoscimento anche della rivalutazione, “dal dì del dovuto”. Posto che la domanda, così formulata, risulta generica, va rilevato, da un lato, che già nel corso del 2016 aveva offerto di procedere al Controparte_2 rifacimento della facciata – e la sua offerta non è stata accolta dalla . La Parrocchia del resto, per quanto consta, Parte_1 non ha mai saldato il corrispettivo dovuto al – il quale, tuttavia, nell'ambito del complesso intervento di restauro e CP_1 risanamento per cui è causa, risulta invero inadempiente quanto ad una sola porzione delle opere. La complessiva valutazione dei fatti di causa e del comportamento delle parti conduce, dunque, a limitare la condanna dei convenuti al pagina 14 di 22 5 per altro rilevare che la ricostruzione operata dal CTU alla stregua del DM n. 140/2012 ha condotto a quantificare il Pt_3 corrispettivo nell'importo di € 63.633,59, oltre spese vive: un importo, dunque, pressoché coincidente con quello qui indicato. 6 Non sussistono per contro i presupposti per sommare l'ulteriore importo di (ben) € 1.500,00 per la serata di presentazione che il ha effettuato dinanzi ai parrocchiani, trattandosi di prestazione da intendersi ricompresa nel corrispettivo CP_1 globale. Non sussistono nemmeno i presupposti per aggiungere un corrispettivo ulteriore (quantificato dal Reginato in €
1.700,00 nel doc. 39) afferente ai lavori di sistemazione esterna, difettando in atti la prova del fatto che un simile corrispettivo (aggiuntivo) sia stato pattuito dalle parti. 7 Secondo quanto consta dalla relazione peritale, le opere eseguite da hanno comportato un impegno di Controparte_2 spesa complessivo di € 283.338,40 (al netto della detrazione dell'importo di € 4.954,98 in relazione alla facciata della chiesa: relazione peritale, pagg. 62). Per quanto consta, ha percepito per le lavorazioni afferenti alla Controparte_2 facciata ed alle pareti della chiesa il corrispettivo di € 33.205,97 (al netto del predetto sconto di circa 5.000,00 euro: pagina 19 di 22