Art. 37.
Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attivita' di servizio ed in quiescenza, nonche' i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.
Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attivita' di servizio ed in quiescenza, nonche' i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.