Articolo 37 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 36Articolo 38
Versione
23 aprile 1981
Art. 37.
Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attivita' di servizio ed in quiescenza, nonche' i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.
Entrata in vigore il 23 aprile 1981
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