Art. 4. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici 1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 , sono decisi dalla sede territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 e' di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 , e' abrogata.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalita' di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all' articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 , secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965:
«Art. 104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennita' o non concordi sulla data di cessazione della indennita' per inabilita' temporanea o sull'inesistenza di inabilita' permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita' permanente, la misura di indennita', che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato puo' convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.».
- Si riporta il testo dell' articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 recante: «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Fondo autonomo speciale). - 1. Per la finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, e' istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilita' separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanita' e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente e' eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo;
c) (abrogata)
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalita' di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.».
2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 e' di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 , e' abrogata.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalita' di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all' articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 , secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965:
«Art. 104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennita' o non concordi sulla data di cessazione della indennita' per inabilita' temporanea o sull'inesistenza di inabilita' permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita' permanente, la misura di indennita', che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato puo' convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.».
- Si riporta il testo dell' articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 recante: «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Fondo autonomo speciale). - 1. Per la finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, e' istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilita' separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanita' e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente e' eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo;
c) (abrogata)
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalita' di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.».