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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7191 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ROMANIA) il 17/07/1960, con il patrocinio degli avv.ti GRANDONI ANGELO
e GRANDONI FEDERICA, con elezione di domicilio presso i difensori;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/01/1972, con il patrocinio degli avv.ti GRANDONI ANGELO e GRANDONI
FEDERICA, con elezione di domicilio presso i difensori;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, e Parte_1 _1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...]
separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio, trascritto presso il Comune di Roma, era stato celebrato in CA (Romania) in data 09.11.1995, che dall'unione erano nati i figli (19.01.1999) e Per_1 Per_2
(16.09.2003), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano, pertanto, omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale sita in Roma-Via
Martino Martini 51/55 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , ove vi convive con i figli maggiorenni ed Controparte_1
economicamente autosufficienti, essendosene il IG. già Parte_1
allontanato, portando con sé i propri effetti personali;
3) i ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi;
occorre, tuttavia, precisare che l'assegnazione della casa familiare prevista dalle parti non può intendersi quale applicazione dell'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c., non essendovi eIGenze di tutela di figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
7191/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in CA (Romania) in data
[...]
09.11.1995;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 00948, parte 2, serie C07);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nel ricorso congiunto e integralmente riportate in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 13/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi