Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2235/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. PASQUA DI BISCEGLIE CARLO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE Controparte_1
ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 19.03.2024 LA parte ricorrente esponeva:
di aver presentato all' il 24.07.2023 domanda di invalidità civile a CP_1 seguito della quale gli veniva riconosciuta una percentuale di invalidità del 67%;
che le patologie da cui è affetto corrispondono, invece, ad una percentuale pari o superiore al 75%;
di aver presentato all' in data 19.03.2024 domanda volta ad CP_1 ottenere il beneficio di cui alla l. 388/2000 art. 80, comma 3, senza alcun riscontro.
Tanto esposto chiedeva l'accertamento dell'invalidità pari almeno al 75% ai fini del beneficio ex art. 80, comma 3 l. 388/2000.
1
[...]
. CP_2
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) In via preliminare può accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' . CP_1
Infatti ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214/1934 la Corte dei Conti “giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”.
Ai sensi dell'art. 62 del medesimo decreto regio “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla
Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”.
Nello specifico caso dei dipendenti di la Corte di Controparte_3
Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 16168/2011, che si condivide pienamente, ha così ritenuto “La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle (già ) che Controparte_3 Controparte_4 abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie,
l'attribuzione di un trattamento pensionistico con i benefici di cui all'art. 2, comma secondo, legge n. 336 del 1970, che prevede, per gli orfani di guerra, la promozione al momento del collocamento a riposo alla qualifica
2 immediatamente superiore a quella da ultimo ricoperta), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei
Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del
"petitum" sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del
1994 - che ha trasformato l'Amministrazione postale in ente pubblico Contr economico e, poi, in - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico”.
In merito, poi, alla specifica domanda relativa al beneficio di all'art. 80, comma
3, L. 388/2000 va rilevato un “chiaro rapporto di strumentalità” tra l'accertamento dello status di invalido e la prestazione che si intende ottenere, ossia il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile al diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, (Cass. civ. Sez. Un., 13/05/2021, n.
12903).
Dunque, come chiarito dalla Corte, l'accertamento dell'invalidità ai fini della L.
388/2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perchè, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati (Cass. civ., Sez. Un., 11/9/2009, n. 19614).
Ne discende, dunque, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che (Cass. civ., Sez. Un., 18/10/2018, n. 26252), in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi).
Si consideri, infine, che la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e, per l'accertamento e la valutazione dei fatti, essa
3 dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. civ.,
Sez. Un., 24/07/2013, n. 17927), e di conseguenza può accertare il grado d'invalidità dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario.
In conclusione, dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione della Corte dei Conti dinanzi alla quale la causa deve essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza come indicato dal comma 2 dell'art. 59 della
L. n. 69/2009.
3) Alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte ricorrente è esonerata dalla spese processuali derivanti dalla soccombenza del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti;
2. nulla sulle spese.
Trani, 27/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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