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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.3.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1952/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Vera Parte_1 C.F._1
Antoci;
CONTRO
, c.f. , in proprio e Controparte_1 P.IVA_1 quale mandatario di , in persona dei rispettivi Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni;
, in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, subentrata a titolo universale a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., resistente rappresentata e difesa dall'avv. Luca Agostino Ninone;
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
Milena Sindoni.
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.04.2017 esponeva di aver ricevuto, in data Parte_1
09.01.2017, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060881, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29520100020318303/000, asseritamente notificata il 29.06.2010, per il pagamento di € 558,49;
- n. 29520100022745090/000, asseritamente notificata il 07.09.2010, per il pagamento di € 591,82;
- n. 29520100025775274/000, asseritamente notificata il 07.09.2010, per il pagamento di € 2.262,85;
- n. 29520100028471567/000, asseritamente notificata il 04.11.2010, per il pagamento di € 1.799,93;
- n. 29520100035839700/000, asseritamente notificata il 29.11.2010, per il pagamento di € 1.580,52;
- n. 29520100043046586/000, asseritamente notificata il 09.12.2010, per il pagamento di € 603,62;
1 - n. 29520100051705601/000, asseritamente notificata il 10.05.2011, per il pagamento di € 4.400,46;
- n. 29520110001667334/000, asseritamente notificata il 10.05.2011, per il pagamento di € 1.649,82;
- n. 29520110004964685/000, asseritamente notificata il 10.01.2013, per il pagamento di € 1.584,25;
- n. 29520130001458340/000, asseritamente notificata il 23.09.2013, per il pagamento di € 11.390,34;
- n. 29520130001458441/000, asseritamente notificata il 24.09.2013, per il pagamento di € 1.358,07;
- n. 29520160000405563/000, asseritamente notificata il 08.04.2016, per il pagamento di € 2.005,43;
- n. 29520090050499143/000, asseritamente notificata il 26.03.2010, per il pagamento di € 1.857,14;
- n. 29520110044571365/000, asseritamente notificata il 10.04.2012, per il pagamento di € 1.793,49;
- n. 29520130000577374/000, asseritamente notificata il 14.05.2013, per il pagamento di € 1.755,73;
- n. 29520140003441454/000, asseritamente notificata il 10.06.2014, per il pagamento di € 1.880,50;
- n. 29520150002319470/000, asseritamente notificata il 15.04.2015, per il pagamento di € 41,30;
- n. 29520150015880587/000, asseritamente notificata il 21.12.2015, per il pagamento di € 1.445,76.
Lamentava l'omessa notifica delle cartelle prodromiche e la conseguente nullità dell'atto impugnato, delle cartelle e/o delle relative notifiche.
Deduceva la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, emessa in violazione dell'art. 3, comma
4, L. 241/1990 e dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, in quanto mancante il termine entro il quale proporre opposizione e l'autorità a cui proporla.
Contestava l'indicazione del responsabile del procedimento.
Denunziava l'inesistenza del preavviso di fermo amministrativo per omessa notifica dello stesso e per l'utilizzo di Poste Private, segnatamente del Corriere NEXIVE, sicché vi era incertezza della data, mancando la relata di notifica, e conseguente inesistenza della notifica.
Evidenziava la nullità dell'atto impugnato in quanto omessa l'indicazione dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria.
Deduceva l'erroneità dell'applicazione degli interessi di mora.
Rilevava la carenza di legittimazione attiva della non avendo il concessionario fornito Parte_2 alcuna prova in ordine al proprio potere di procedere. Osservava, inoltre, come Serit Sicilia S.p.A., a far data dal 2005, non risultava possedere più i requisiti richiesti agli agenti di riscossione sicché l'attività dalla stessa posta in essere era da considerare tamquam non esset.
In via gradata, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, nel merito, disporne l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' costituitasi con memoria del 30.06.2017, rilevava, in via Controparte_5 preliminare, la violazione dell'art. 617 c.p.c., per non avere controparte rispettato il termine perentorio di
2 giorni 20 dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché dei prodromici atti interruttivi della prescrizione.
Nel merito, deduceva la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente inammissibilità dell'opposizione, evidenziando la rituale notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca nonché di successivi atti interruttivi.
Contestava l'avversa eccezione di mancanza di motivazione degli atti impugnati, avendo redatto le cartelle in ossequio al modello di cui al DM 28 giugno 1999.
Rilevava di aver correttamente determinato gli interessi, l'aggio e le spese.
Evidenziava la sussistenza della propria legittimazione attiva e concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con memoria del 06.07.2017 si costituiva in giudizio l' rilevando come per alcune cartelle fossero CP_2 stati effettuati sgravi parziali.
Lamentava l'inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere state impugnate le cartelle sottese e, quanto alle contestazioni formali, ne rilevava la tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevava come gli atti interruttivi della prescrizione competessero al concessionario della Riscossione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Con memoria del 06.07.2017 si costituiva in giudizio l' , rilevando il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione, essendo esso il mero titolare del CP_1 credito. Censurava la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Chiedeva il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 04.02.2022 il giudizio veniva interrotto stante la sopraggiunta quiescenza del procuratore dell' . CP_4
Con atto del 08.02.2022 il ricorrente riassumeva il giudizio.
Con memoria del 04.08.2022 si costituiva in giudizio l' rilevando che la cartella CP_4
29520090050499143 risultava annullata ex art. 4 D.L. 119/2018; la cartella 29520110044571365 risultava in definizione agevolata, presentata il 16.04.2019, con pagamenti regolari;
la cartella 29520130000577374 risultava in definizione agevolata, presentata il 16.04.2019, con pagamenti regolari;
la cartella
29520150002319470 risultava in definizione agevolata, presentata il 16.04.2019, per la quale non vi erano presenti pagamenti;
la cartella 29520150015880587 risultava in definizione agevolata, presentata il
16.04.2019, con pagamenti regolari. Osservava che l'adesione alla definizione agevolata comportasse la dichiarazione di rinunzia del richiedente ai relativi giudizi pendenti. Evidenziava che invece per la cartella n. 29520140003441454 nessuna modifica fosse intervenuta nel corso del giudizio.
3 Con successivo atto depositato il 03.09.2024 l' dava atto che tutte le cartelle risultavano annullate, CP_4 salvo la cartella n. 29520140003441454, per la quale nessuna modifica era intervenuta
L'udienza del 26.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rilevato con riferimento alla cartelle aventi ad oggetto i contributi che le stesse CP_4 risultano azzerate ad eccezione della cartella n. 29520140003441454.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520090050499143/000, n. 29520110044571365/000, n. 29520130000577374/000, n.
29520150002319470/000, n. 29520150015880587/000.
Con riferimento alle cartelle avente ad oggetto contributi risulta che le cartelle n. CP_2
29520100020318303000, n. 29520100022745090000, n. 29520100025775274, n.
29520100028471567000, n. 29520100035839700, n. 29520100043046586, n. 29520110001667334000 e n. 29520100051705601000 siano state sgravate.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca relativamente a tali cartelle.
Va quindi rilevato che la comunicazione preventiva di ipoteca diversamente da quanto indicato in ricorso
è stata notificata dalla Riscossione Sicilia spa e non dalla . Parte_2
Inoltre risultano indicati gli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria e risulta indicato anche il responsabile del procedimento.
Né doveva esser indicato un termine per l'impugnazione della comunicazione.
La presentazione inoltre del ricorso sana eventuali vizi di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520140003441454/000 n. 29520110004964685000 ed all'avviso di addebito n. 29520130001458441 risulta che la cartella n. 29520110004964685000 è stata regolarmente notificata in data 10.1.2013, la cartella di pagamento n. 29520140003441454 è stata notifica regolarmente in data 10.6.2014 e l'avviso di addebito n. 29520130001458441 è stato regolarmente notificato in data 24.9.2013.
Infatti ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma. Dunque, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (peraltro con esclusione dell'art. 4 1, comma 883, della Legge n. 145/2018, in quanto privo di efficacia retroattiva), e non quelle della Legge
n. 890/1982. (Cass. sez V ord. n. 946/2020, n. 5822/2021, n. 19575/2019, n. 10037/2019)
Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 d.lg. n. 261 del 1999 e successive modifiche, è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lg. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, d.lg. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.” (Cass 2020 n. 15360)
Ne consegue che nessuna prescrizione risulta maturata con riferimento ai contributi oggetto di tali atti.
Nessuna prova invece viene fornita in merito alla notifica dell'avviso di addebito n. 595 2013 0001458340
000 avente ad oggetto contributi relativi agli anni 2010-2011 e 2012 con conseguente prescrizione dei contributi anni 2010-2011, essendo decorso il termine prescrizione di cinque anni dalla notifica della successiva comunicazione preventiva di ipoteca.
Nessuna prova risulta inoltre della notifica dell'avviso di addebito n. 59520160000405563/000 avente ad oggetto contributi anni 2015
Va pertanto dichiarata l'illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria relativamente a agli avvisi di addebito n. 595 2013 0001458340 000 e n. 59520160000405563/000.
Infine con riferimento agli interessi di mora va rigettata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi atteso che si tratta di voce che deriva da disposizione di legge e tramite mero calcolo matematico.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di quattro quinti e la restante parte viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo. CP_2
L'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione impongono la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le altre parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- annulla la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060881, limitatamente alle cartelle n.
29520090050499143, n. 29520110044571365, n. 29520130000577374, n. 29520150002319470 e n.
29520150015880587, 29520100020318303000, 29520100022745090000, 29520100025775274,
29520100028471567000, 29520100035839700, 29520100043046586, 29520110001667334000 e
29520100051705601000, limitatamente ai contributi e e limitatamente agli avvisi di CP_4 CP_2 addebito n. 595 2013 0001458340 000 e n. 59520160000405563/000;
- rigetta quanto al resto;
5 - compensa le spese in ragione di quattro quinti e condanna l' al pagamento della restante quota che CP_2 si liquida in favore del ricorrente in euro 1078,20 oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Vera Antoci;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Messina, 27.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.3.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1952/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Vera Parte_1 C.F._1
Antoci;
CONTRO
, c.f. , in proprio e Controparte_1 P.IVA_1 quale mandatario di , in persona dei rispettivi Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni;
, in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, subentrata a titolo universale a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., resistente rappresentata e difesa dall'avv. Luca Agostino Ninone;
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
Milena Sindoni.
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.04.2017 esponeva di aver ricevuto, in data Parte_1
09.01.2017, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060881, relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29520100020318303/000, asseritamente notificata il 29.06.2010, per il pagamento di € 558,49;
- n. 29520100022745090/000, asseritamente notificata il 07.09.2010, per il pagamento di € 591,82;
- n. 29520100025775274/000, asseritamente notificata il 07.09.2010, per il pagamento di € 2.262,85;
- n. 29520100028471567/000, asseritamente notificata il 04.11.2010, per il pagamento di € 1.799,93;
- n. 29520100035839700/000, asseritamente notificata il 29.11.2010, per il pagamento di € 1.580,52;
- n. 29520100043046586/000, asseritamente notificata il 09.12.2010, per il pagamento di € 603,62;
1 - n. 29520100051705601/000, asseritamente notificata il 10.05.2011, per il pagamento di € 4.400,46;
- n. 29520110001667334/000, asseritamente notificata il 10.05.2011, per il pagamento di € 1.649,82;
- n. 29520110004964685/000, asseritamente notificata il 10.01.2013, per il pagamento di € 1.584,25;
- n. 29520130001458340/000, asseritamente notificata il 23.09.2013, per il pagamento di € 11.390,34;
- n. 29520130001458441/000, asseritamente notificata il 24.09.2013, per il pagamento di € 1.358,07;
- n. 29520160000405563/000, asseritamente notificata il 08.04.2016, per il pagamento di € 2.005,43;
- n. 29520090050499143/000, asseritamente notificata il 26.03.2010, per il pagamento di € 1.857,14;
- n. 29520110044571365/000, asseritamente notificata il 10.04.2012, per il pagamento di € 1.793,49;
- n. 29520130000577374/000, asseritamente notificata il 14.05.2013, per il pagamento di € 1.755,73;
- n. 29520140003441454/000, asseritamente notificata il 10.06.2014, per il pagamento di € 1.880,50;
- n. 29520150002319470/000, asseritamente notificata il 15.04.2015, per il pagamento di € 41,30;
- n. 29520150015880587/000, asseritamente notificata il 21.12.2015, per il pagamento di € 1.445,76.
Lamentava l'omessa notifica delle cartelle prodromiche e la conseguente nullità dell'atto impugnato, delle cartelle e/o delle relative notifiche.
Deduceva la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, emessa in violazione dell'art. 3, comma
4, L. 241/1990 e dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, in quanto mancante il termine entro il quale proporre opposizione e l'autorità a cui proporla.
Contestava l'indicazione del responsabile del procedimento.
Denunziava l'inesistenza del preavviso di fermo amministrativo per omessa notifica dello stesso e per l'utilizzo di Poste Private, segnatamente del Corriere NEXIVE, sicché vi era incertezza della data, mancando la relata di notifica, e conseguente inesistenza della notifica.
Evidenziava la nullità dell'atto impugnato in quanto omessa l'indicazione dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria.
Deduceva l'erroneità dell'applicazione degli interessi di mora.
Rilevava la carenza di legittimazione attiva della non avendo il concessionario fornito Parte_2 alcuna prova in ordine al proprio potere di procedere. Osservava, inoltre, come Serit Sicilia S.p.A., a far data dal 2005, non risultava possedere più i requisiti richiesti agli agenti di riscossione sicché l'attività dalla stessa posta in essere era da considerare tamquam non esset.
In via gradata, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, nel merito, disporne l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' costituitasi con memoria del 30.06.2017, rilevava, in via Controparte_5 preliminare, la violazione dell'art. 617 c.p.c., per non avere controparte rispettato il termine perentorio di
2 giorni 20 dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché dei prodromici atti interruttivi della prescrizione.
Nel merito, deduceva la legittimità dell'atto impugnato e la conseguente inammissibilità dell'opposizione, evidenziando la rituale notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca nonché di successivi atti interruttivi.
Contestava l'avversa eccezione di mancanza di motivazione degli atti impugnati, avendo redatto le cartelle in ossequio al modello di cui al DM 28 giugno 1999.
Rilevava di aver correttamente determinato gli interessi, l'aggio e le spese.
Evidenziava la sussistenza della propria legittimazione attiva e concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con memoria del 06.07.2017 si costituiva in giudizio l' rilevando come per alcune cartelle fossero CP_2 stati effettuati sgravi parziali.
Lamentava l'inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere state impugnate le cartelle sottese e, quanto alle contestazioni formali, ne rilevava la tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevava come gli atti interruttivi della prescrizione competessero al concessionario della Riscossione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Con memoria del 06.07.2017 si costituiva in giudizio l' , rilevando il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione, essendo esso il mero titolare del CP_1 credito. Censurava la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Chiedeva il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 04.02.2022 il giudizio veniva interrotto stante la sopraggiunta quiescenza del procuratore dell' . CP_4
Con atto del 08.02.2022 il ricorrente riassumeva il giudizio.
Con memoria del 04.08.2022 si costituiva in giudizio l' rilevando che la cartella CP_4
29520090050499143 risultava annullata ex art. 4 D.L. 119/2018; la cartella 29520110044571365 risultava in definizione agevolata, presentata il 16.04.2019, con pagamenti regolari;
la cartella 29520130000577374 risultava in definizione agevolata, presentata il 16.04.2019, con pagamenti regolari;
la cartella
29520150002319470 risultava in definizione agevolata, presentata il 16.04.2019, per la quale non vi erano presenti pagamenti;
la cartella 29520150015880587 risultava in definizione agevolata, presentata il
16.04.2019, con pagamenti regolari. Osservava che l'adesione alla definizione agevolata comportasse la dichiarazione di rinunzia del richiedente ai relativi giudizi pendenti. Evidenziava che invece per la cartella n. 29520140003441454 nessuna modifica fosse intervenuta nel corso del giudizio.
3 Con successivo atto depositato il 03.09.2024 l' dava atto che tutte le cartelle risultavano annullate, CP_4 salvo la cartella n. 29520140003441454, per la quale nessuna modifica era intervenuta
L'udienza del 26.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rilevato con riferimento alla cartelle aventi ad oggetto i contributi che le stesse CP_4 risultano azzerate ad eccezione della cartella n. 29520140003441454.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520090050499143/000, n. 29520110044571365/000, n. 29520130000577374/000, n.
29520150002319470/000, n. 29520150015880587/000.
Con riferimento alle cartelle avente ad oggetto contributi risulta che le cartelle n. CP_2
29520100020318303000, n. 29520100022745090000, n. 29520100025775274, n.
29520100028471567000, n. 29520100035839700, n. 29520100043046586, n. 29520110001667334000 e n. 29520100051705601000 siano state sgravate.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca relativamente a tali cartelle.
Va quindi rilevato che la comunicazione preventiva di ipoteca diversamente da quanto indicato in ricorso
è stata notificata dalla Riscossione Sicilia spa e non dalla . Parte_2
Inoltre risultano indicati gli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria e risulta indicato anche il responsabile del procedimento.
Né doveva esser indicato un termine per l'impugnazione della comunicazione.
La presentazione inoltre del ricorso sana eventuali vizi di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
Con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520140003441454/000 n. 29520110004964685000 ed all'avviso di addebito n. 29520130001458441 risulta che la cartella n. 29520110004964685000 è stata regolarmente notificata in data 10.1.2013, la cartella di pagamento n. 29520140003441454 è stata notifica regolarmente in data 10.6.2014 e l'avviso di addebito n. 29520130001458441 è stato regolarmente notificato in data 24.9.2013.
Infatti ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma. Dunque, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (peraltro con esclusione dell'art. 4 1, comma 883, della Legge n. 145/2018, in quanto privo di efficacia retroattiva), e non quelle della Legge
n. 890/1982. (Cass. sez V ord. n. 946/2020, n. 5822/2021, n. 19575/2019, n. 10037/2019)
Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 d.lg. n. 261 del 1999 e successive modifiche, è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lg. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, d.lg. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.” (Cass 2020 n. 15360)
Ne consegue che nessuna prescrizione risulta maturata con riferimento ai contributi oggetto di tali atti.
Nessuna prova invece viene fornita in merito alla notifica dell'avviso di addebito n. 595 2013 0001458340
000 avente ad oggetto contributi relativi agli anni 2010-2011 e 2012 con conseguente prescrizione dei contributi anni 2010-2011, essendo decorso il termine prescrizione di cinque anni dalla notifica della successiva comunicazione preventiva di ipoteca.
Nessuna prova risulta inoltre della notifica dell'avviso di addebito n. 59520160000405563/000 avente ad oggetto contributi anni 2015
Va pertanto dichiarata l'illegittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria relativamente a agli avvisi di addebito n. 595 2013 0001458340 000 e n. 59520160000405563/000.
Infine con riferimento agli interessi di mora va rigettata l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi atteso che si tratta di voce che deriva da disposizione di legge e tramite mero calcolo matematico.
Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di quattro quinti e la restante parte viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo. CP_2
L'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione impongono la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le altre parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- annulla la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201600060881, limitatamente alle cartelle n.
29520090050499143, n. 29520110044571365, n. 29520130000577374, n. 29520150002319470 e n.
29520150015880587, 29520100020318303000, 29520100022745090000, 29520100025775274,
29520100028471567000, 29520100035839700, 29520100043046586, 29520110001667334000 e
29520100051705601000, limitatamente ai contributi e e limitatamente agli avvisi di CP_4 CP_2 addebito n. 595 2013 0001458340 000 e n. 59520160000405563/000;
- rigetta quanto al resto;
5 - compensa le spese in ragione di quattro quinti e condanna l' al pagamento della restante quota che CP_2 si liquida in favore del ricorrente in euro 1078,20 oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Vera Antoci;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Messina, 27.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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