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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6478 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5150/2021 R.G., pendente tra e con ordinanza del Parte_1 Controparte_1
31.07.2025, a modifica della precedente ordinanza del 04.04.2025, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno
12.12.2025.
L'appellante, nell'atto di gravame, al quale la parte Parte_1
interamente si riportava nelle note scritte depositate in data
03.12.2025, concludeva come segue: “…Dichiarare nulla ed illegittima la sentenza n.9093/21 dell'8.11.2021 (R.G. 5196/2021 della XII sez. civ. del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, riformarla integralmente. Rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
4/21 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via gradata, ove la Corte lo ritenga opportuno
e necessario, autorizzare l'articolazione della istanze istruttorie al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori ed i pagamenti ricevuti in acconto agli stessi, individuando il soggetto che ne ha provveduto, anche a mezzo di consulenza tecnico sia contabile, per rilevare i pagamenti eseguiti sia al fine di accertare se l'attività di impresa sia stata espletata dalla ovvero dalla Controparte_1
Sig.ra in base alla fatturazione emergente Parte_2
dall'attività posta in essere dall'estate 2018 in poi. Con vittoria di spese e competenze di difesa”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 03.12.2025,
l'appellata, concludeva come segue: “…IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE E DI RITO: Previa declaratoria di inammissibilità,
Rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e diritto e carente dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.; - Ove sussistano i presupposti Dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto infondato in fatto e diritto;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avanzata da controparte, si chiede essere ammessi alla prova contraria con concessione di un termine finalizzato alla relativa articolazione. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare
l'appello proposto dalla avverso la Sentenza Controparte_2
resa dal Tribunale di Napoli nella persona del Giudice dott.ssa Luigia
Stravino, n. 9093/2021 Rep. 13265/2021, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni espresse in narrativa e comunque in alcun modo provato e allo stesso tempo, Voglia confermare il contenuto della decisione assunta dal Giudice di prime cure. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese come per legge, nella misura del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
pag. 2/26 La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5150/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9093/2021, pronunciata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 08 novembre 2021, non notificata, pendente
TRA
pag. 3/26 (C.F./P.IVA , rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, in virtu di procura come in atti, dall'avv. Fernando
TA (C.F.: ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F./P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtu di procura come in atti, dall'avv. RD TE (C.F.
; C.F._2
APPELLATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di appalto.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 4/2021 emesso il 04.01.2021, il Tribunale di Napoli, su ricorso della ingiungeva, alla Controparte_2
il pagamento dell'importo complessivo di Controparte_1
euro 20.500,00, a titolo di corrispettivo dei lavori dalla stessa eseguiti presso n. 2 immobili, entrambi siti in Napoli, rispettivamente in via Pessina e in vico Sant'Aniello a Caponapoli.
In particolare, nel ricorso monitorio, la ricorrente deduceva che il predetto credito era così composto: euro 2.200,00 a titolo di IVA non versata rispetto alle fatture n. 6 e 7 del 2018, emesse per i lavori pag. 4/26 eseguiti presso l'immobile sito in Via Pessina;
euro 15.000,00 oltre
IVA, per complessivi euro 18.300,00, di cui alla fattura n. 3/2020, emessa a titolo di saldo dell'importo complessivamente pattuito, pari ad euro 28.000,00, per i lavori eseguiti presso il secondo immobile, in vico Sant'Aniello a Caponapoli, di cui la committente aveva liquidato solo l'importo di euro 13.000,00.
Avverso il decreto ingiuntivo interponeva opposizione la
[...]
la quale deduceva: di aver commissionato alla opposta CP_1
societa unicamente i lavori relativi all'appartamento sito in via
Pessina, per i quali la aveva emesso le fatture n. 6 e Parte_1
7/2018 per complessivi euro 24.400,00; di aver provveduto a liquidare la complessiva cifra di euro 22.200,00 mediante plurimi bonifici bancari (06.08.2018 per complessivi €.5.000,00;
27.08.2018 per complessivi €.5.000,00; 12.09.2018 per complessivi € 5,000.00; 18.09.2018 per complessivi € 5.000,00;
20/11/2019 per complessivi € 2.200,00); di non aver versato, al converso, il residuo saldo di euro 2.200,00, corrispondente all'Iva di cui alla fattura n.7 del 2018, di cui unicamente dunque si riconosceva debitrice, in ragione della inesattezza nella realizzazione dei lavori da parte della Parte_1
Per converso, rispetto all'ulteriore importo di euro 18.300,00, relativo alla fattura n. 3/2020, l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Invero la deduceva che il Controparte_1
contratto di appalto, in forza del quale l'opposta eseguiva i lavori presso l'immobile sito in Vico Sant'Aniello, per la cui liquidazione pag. 5/26 controparte emetteva la citata fattura, era stato stipulato con
[...]
la quale, pur essendo legale rappresentante della Parte_2
aveva concluso il predetto rapporto Controparte_1
contrattuale in proprio, senza spendita del nome della
[...]
CP_1
L'opponente deduceva, invero, che la svolgeva presso il Pt_2
predetto immobile, dalla medesima detenuta a titolo di locazione, in proprio e senza la partecipazione della societa Incoming Naples
s.r.l., attivita di “Bed & Breakfast”. A sostegno di cio , la
[...]
depositava in atti il contratto di locazione dell'immobile CP_1
sito in vico Sant'Aniello concluso in proprio dalla il Pt_2
contratto di appalto concluso tra la medesima e la Parte_2
e, infine, il certificato mediante il quale l'Agenzia delle Parte_1
Entrate rilasciava alla predetta partita Iva per l'attivita di Pt_2
“Bed & Breakfast” con sede proprio presso l'immobile sopra menzionato. L'opponente, inoltre, deduceva di aver contestato, sin da subito, la debenza della somma di cui alla fattura n. 3/2020 depositando a tal fine copia della corrispondenza inviata a controparte in risposta alla trasmissione, da parte dell Parte_1
della citata fattura e di quelle precedenti.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e pronunciare condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva la Controparte_2
deducendo che i lavori da essa eseguiti presso l'immobile di vico pag. 6/26 Sant'Aniello dovevano intendersi comunque commissionati dalla in quanto risultava essere Controparte_1 CP_3
legale rappresentante della citata societa .
Sosteneva l'opposta che la , concludendo il contratto CP_3
d'appalto per i citati lavori, non aveva specificato che gli stessi dovevano intendersi commissionati a titolo personale e non per conto della societa di cui era amministratrice.
Nelle note di trattazione scritta, depositate in primo grado in data
21.10.2021, la depositava prova dell'avvenuto Controparte_1
pagamento dell'importo pari ad euro 2.200,00, di cui unicamente si era riconosciuta debitrice.
Il Tribunale di Napoli, con la gravata sentenza, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 4/2021.
In particolare, il Tribunale accertava il difetto di titolarita passiva dell'ingiunta con riferimento alla parte di Controparte_1
debito pari ad euro 18.300,00, ritenendo che di esso fosse, invece, effettiva titolare Parte_2
Al riguardo il primo giudice osservava che: “…Appare fondata
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius: di effettiva titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso), sollevata dalla Ed invero, sulla base dell'esame testuale Controparte_1
del contratto di appalto del 12-7-2018, posto a fondamento del ricorso monitorio, risulta in maniera inequivoca che lo stesso veniva concluso da in proprio con l Parte_2 Controparte_2
pag. 7/26 Tanto si desume dall'intestazione del contratto, ove figura il nominativo di in proprio, senza alcuna indicazione, Parte_2
e quindi senza alcuna spendita, della qualifica di legale rappresentante della A fianco al nominativo Controparte_1
della risulta anche riportato il codice fiscale della stessa. Pt_2
Parimenti, il contratto è firmato da in proprio. Non Parte_2
vi è dunque nessun elemento che consenta di ricondurre il contratto di appalto de quo alla società . Controparte_1
Inoltre, in relazione alla residua parte del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 4/2021, pari ad euro 2.200,00, il Giudice riconoscere essere intervenuta la relativa estinzione, avendo la CP_1
medio tempore adempiuto al pagamento. Invero, il
[...]
Tribunale opinava che “…Nel corso del procedimento, e precisamente con le note di trattazione scritta depositate in data 21- 10-2021, la stessa ha dichiarato di avere provveduto anche al pagamento di tale somma mediante bonifico del 18-10-2021….” ed ancora “….Ebbene, parte opposta non ha specificamente contestato il suddetto pagamento riferito da parte opponente, né nella memoria di discussione depositata in data 28-10-2021, né nelle note di trattazione scritta, anche esse depositate in data 28-10-2021. Deve, pertanto, ritenersi acclarato, in quanto non contestato in maniera specifica dalla controparte, il pagamento della residua somma di euro 2200,00, a titolo di IVA sulla fattura n.7/18…”.
Al converso, il giudice respingeva la domanda, avanzata dall'opponente, di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
pag. 8/26 avendo quest'ultima conseguito il pagamento della somma di euro
2.200,00 solo nel corso del giudizio di opposizione e perche l'istante non aveva sufficientemente provato i danni patiti in ragione dell'azione giudiziaria intrapresa da controparte.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 31.03.2022, notificata in via telematica in data 07.12.2021, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone Controparte_2
l'integrale riforma.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilita dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art
342 c.p.c., e resistendo nel merito allo stesso. L'appellata, inoltre, chiedeva disporsi la condanna dell ai sensi Controparte_2
dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 07.10.2022, emessa all'esito della prima udienza, questa Corte, in diversa composizione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.01.2024.
Piu volte rinviata la causa per esigenze connesse al gravoso carico del ruolo, con ordinanza del 18.07.2025, disposta la sostituzione dell'originario Consigliere relatore con il dott. Massimiliano Sacchi, la Corte disponeva, altresì , la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e pag. 9/26 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno 12.12.2025.
Depositate dalle parti le rispettive note in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
L'appellante, contestava, con plurimi motivi, Controparte_2
entrambe le statuizioni sulle quali si fondava la decisione del
Tribunale.
Preliminarmente, occorre analizzare il motivo rubricato “Della istanza di partecipazione alla causa” e sviluppato alle pagine 11 e
12 dell'atto di gravame, in quanto afferente ad una pretesa violazione di carattere processuale. Mediante tale censura, invero,
l'appellante si doleva del capo della gravata decisione in cui il
Tribunale riteneva che l non aveva Controparte_2
specificatamente contestato l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, della somma di euro 2.200,00 di cui alla fattura n.
7/2018, allegato da controparte con le note del 21.10.2021 e, dunque, affermava, per questa via, essere pacifico tale fatto con conseguente estinzione della corrispondente obbligazione.
Nel contestare il percorso argomentativo del primo Giudice,
l'appellante obiettava di non avere potuto operare alcuna pag. 10/26 contestazione in conseguenza del mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della richiesta, da essa avanzata, di trattazione della causa in presenza.
L'appellante, invero, premettendo che la richiesta delle parti di celebrazione dell'udienza in presenza imporrebbe al Giudice di provvedere in tal senso, affermava che, nel caso di specie, il Giudice aveva violato siffatto obbligo e che, in conseguenza di cio , le era stato precluso, con violazione del proprio diritto di difesa, di operare la contestazione del fatto allegato da controparte, contestazione che, al converso, avrebbe senz'altro effettuato in caso di oralita della discussione.
§ 4.
Il motivo e infondato.
Invero, occorre osservare che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Giudice conserva un potere di rigettare la richiesta delle parti di trattare la causa in presenza confermando, dunque, la decisione di trattare la stessa nelle forme della trattazione scritta. Tuttavia, siffatto potere deve essere adeguatamente bilanciato con il diritto di difesa delle parti e con il diritto, delle stesse, al contraddittorio. Tale bilanciamento, invero, non impone al Giudice di dare senz'altro seguito alle richieste formulate dalle parti ma, piuttosto, di valutare l'istanza pervenuta e, di esplicitare le ragioni, di tipo organizzative, che si pongono a pag. 11/26 fondamento dell'assunta decisione di rigetto della interposta istanza (Cassazione civile sez. lav., 08/01/2024, n.594).
Ebbene, il Tribunale, nel confermare la disposta trattazione cartolare, nell'ordinanza di rigetto del 05.11.2021, opponeva ragioni diverse da quelle esigenze organizzative dell'ufficio che, secondo la giurisprudenza di legittimita , consentirebbero di sacrificare il diritto delle parti al contraddittorio orale.
Tanto premesso deve, tuttavia, rilevarsi che la Controparte_2
sollevava la sopra citata censura, sostenendo che la trattazione cartolare non le avrebbe consentito di contestare tempestivamente quanto allegato da controparte nelle note del 21.10.2021 e che, in ragione di tanto, vedeva pregiudicato il suo diritto di difesa.
L'assunto non e fondato.
In senso contrario, deve rimarcarsi che l'odierna appellante avrebbe potuto operare la citata contestazione nella prima attivita difensiva svolta successivamente rispetto all'allegazione operata da controparte. Invece, come rilevato dal Tribunale, la parte ometteva di prendere specifica posizione su quanto allegato dall'opponente in ambedue gli scritti difensivi successivi al deposito effettuato dalla Risulta, dunque, smentito quanto asserito Controparte_1
dall'appellante, avendo avuto, la stessa, plurime occasioni per poter svolgere la pretesa contestazione e non essendo la trattazione scritta in alcun modo incompatibile con l'attivita difensiva in esame.
pag. 12/26 D'altro canto, non puo non rilevarsi che la stessa Controparte_2
nelle argomentazioni svolte in sede di appello, testualmente ammetteva l'avvenuto adempimento di controparte, avendo sostenuto che “Ebbene la stessa , nel corso del processo, CP_1
provvede a pagare €2.200,00 ma nulla versa per il residuo prezzo ingiunto per il quale risponderebbe la sua amministratrice e socio unico (Cfr. atto di gravame pag. 5). Parte_2
In tal modo, l'appellante ammetteva la veridicita di quanto asserito in primo grado dalla riconoscendo essa stessa Controparte_1
l'adempimento effettuato dall'originaria opponente in relazione all'importo indicato nell'impugnata sentenza.
Per tutte le ragioni sopra esposte puo dirsi, dunque, che nessun pregiudizio del diritto di difesa abbia in concreto subito
[...]
in ragione del mancato accoglimento dell'istanza di CP_2
trattazione in presenza della causa
§ 5.
Con gli ulteriori motivi l'appellante censurava la statuizione del
Tribunale, nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto sussistente la carenza di titolarita passiva, in capo all'
[...]
rispetto alla rimanente parte di credito oggetto del CP_1
decreto monitorio, relativa ai lavori eseguiti presso l'immobile sito in Vico Sant'Aniello, pari a complessivi euro 18.300,00.
pag. 13/26 In particolare, l lamentava una serie di errori Controparte_2
sostanziali e procedurali nei quali, a suo avviso, incorreva il
Tribunale.
Preliminarmente, l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale, arrestandosi ad un'interpretazione meramente letterale del contratto fonte del credito di 18.300,00 euro, non aveva, adeguatamente, indagato e valutato ulteriori fatti ed atti che, in quanto connessi al predetto contratto, avrebbero potuto, ad onta del dato letterale, dimostrarne la riferibilita all'ingiunta societa e non, come asserito da controparte, alla sua amministratrice personalmente.
Segnatamente, il Tribunale non aveva valutato: che le fatture per tali lavori erano state emesse nei confronti della Controparte_1
che i precedenti pagamenti pari ad euro 13.000,00 erano stati eseguiti dalla medesima societa;
che, parimenti, la predetta societa e non aveva gestito le richieste amministrative Parte_2
necessarie; che, infine, l'immobile era di fatto utilizzato per l'attivita di direttamente dalla Controparte_1
D'altra parte, secondo l'appellante, che parte sostanziale del contratto d'appalto fosse la societa gestita dalla e non ella Pt_2
personalmente, poteva desumersi dalla inverosimiglianza di quanto dedotto da controparte. Segnatamente, secondo l'appellante, la circostanza, allegata da controparte, secondo cui l'attivita di svolta presso il predetto immobile, era esercitata per meta dalla societa e per meta dalla n proprio e Parte_2
pag. 14/26 che, questa, commissionava i predetti lavori per dividere l'immobile in due unita allo scopo di fruire di una parte dello stesso ad uso di propria abitazione, era smentita gia dal solo dato cronologico desumibile dal certificato di rilascio della partita IVA. Invero, dallo stesso emergeva che la partita IVA per l'esercizio delle attivita di era stata richiesta dalla dopo la conclusione dei lavori Pt_2
e, segnatamente, nel 2019, dunque, ben oltre la stipulazione del contratto di appalto avvenuta nel 2018.
Ne poteva ritenersi dirimente, sempre secondo l'appellante, la circostanza, riferita da controparte, che la fattura n. 1/2020, emessa dalla per la riscossione del credito di Controparte_2
18.300,00, fosse stata originariamente rifiutata da CP_1
Invero, secondo l'appellante, il rifiuto della stessa, a cui
[...]
seguiva lo storno della citata fattura e la successiva emissione della fattura n. 3/2020 per il medesimo importo, non era stato motivato dall'opponente per la pretesa carenza di titolarita passiva della posizione debitoria, ma, piuttosto, per la necessita di emendare l'erronea indicazione, in cui era incorsa nella Controparte_2
prima fattura, del luogo presso cui i lavori, oggetto di fatturazione, erano stati effettuati. invero, sosteneva di Controparte_2
avere erroneamente indicato, nella prima fattura, quale sede dei lavori, l'immobile di Via Pessina, piuttosto che quello sito in Vico
Sant'Aniello, e che, pertanto, rettificava tale errore con la successiva fattura n. 3/2020.
pag. 15/26 L'appellante, inoltre, si doleva del fatto che siffatti elementi, di cui il
Giudice non aveva tenuto conto, sarebbero emersi chiaramente nella fase istruttoria del giudizio se, il primo Giudice, avesse accolto la richiesta, formulata da ambo le parti, di concessione dei termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c. Al converso, la mancata concessione di siffatti termini, non consentendo alla parte di svolgere le proprie difese (prova per testi e CTU tecnico-contabile), ne avrebbe, secondo l'appellante, leso il diritto di difesa.
Ed ancora, opinava l'appellante, il Tribunale incorreva in errore laddove non dava ingresso alla concessione dei termini per articolazioni istruttorie, sul presupposto che la prova orale non fosse idonea a superare la prova documentale rappresentata dal contratto. Infatti, a detta dell'appellante, l'ammissibilita di siffatta prova discendeva dal fatto che con essa non si intendeva provare fatti contrari al documento, quanto la circostanza che la Pt_2
avesse concluso lo stesso nella sua qualita di legale rappresentante della Controparte_1
§ 6.
Preliminarmente occorre evidenziare che, per quanto l'atto di gravame sia caratterizzato da una notevole genericita , esso, comunque, sia idoneo a superare il vaglio di ammissibilita imposto dall'art. 342 c.p.c., in quanto consente di individuare sia i capi della decisione oggetto di critica, sia le argomentazioni finalizzate a dimostrare l'ingiustizia della pronuncia.
pag. 16/26 § 7.
Nel merito, tuttavia, l'appello e infondato.
Preliminarmente occorre osservare che la a Controparte_2
fondamento della propria domanda, aveva dedotto che committente dei lavori edili realizzati presso Vico Sant'Aniello fosse stata la societa Incoming Naples offrendo, a dimostrazione di tale allegazione, il contratto di appalto siglato in data 12.07.2018.
Tuttavia, dalla lettura di tale documento, emerge chiaramente che nel concludere l'accordo, non aveva speso il nome Parte_2
della societa di cui pure era amministratrice, Controparte_1
avendo contrattato in proprio.
Inoltre, sebbene la giurisprudenza abbia affermato che “nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente” (così Cass. n. 22616/2019), occorre rilevare che, nel caso di specie, alcuno degli elementi invocato dall'appellante consenta di superare l'inequivoco valore probatorio dell'allegato contratto di appalto.
pag. 17/26 Invero, tutti gli elementi probatori asseritamente ignorati dal
Tribunale (quali il formulario dei rifiuti e le foto dei lavori), provano unicamente l'effettiva realizzazione dei lavori, fatto peraltro mai contestato dall'appellata, non anche la riferibilita del rapporto alla societa ingiunta.
Ne , del resto, puo ritenersi dirimente la circostanza, pure invocata da secondo la quale le fatture relative ai Controparte_2
predetti lavori venivano emesse nei confronti della societa
Incoming Naples s.r.l..
Invero, a sostegno di quanto da essa affermato, l'odierna appellante produceva, in primo grado, la fattura n. 3/2020 (per complessivi euro 18.300,00), posta a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, mancando di depositare, per converso, altre fatture, a suo dire precedenti, idonee a comprovare pagamenti pregressi eseguiti, in relazione allo stesso rapporto, dalla societa Incoming
Naples.
Ad abundantiam, deve rilevarsi che la circostanza, sostenuta dall'appellante, secondo la quale le fatture emesse per i lavori di cui all'immobile di Vico Sant'Aniello venivano accettate dalla CP_1
non trova conferma neppure rispetto alla fattura n. 3/2020.
[...]
Al riguardo, invero, la in primo grado, versava Controparte_1
in atti la corrispondenza telematica, oggetto della PEC del
26.11.2020, comprovante l'avvenuta contestazione, nonche il tempestivo rifiuto, da parte sua, della fattura n. 3/2020.
pag. 18/26 Peraltro, il rifiuto della citata fattura, al pari di quello precedentemente opposto dalla societa alla fattura n. 1/2020 (poi stornata con nota di credito n. 2/2020), diversamente da quanto allegato dall'odierna appellante, non risultava motivato dalla necessita di rettificare l'errata indicazione, contenuto nel documento contabile, dell'indirizzo di esecuzione dei lavori.
La infatti, sia nella mail del 09.09.2020, con la Controparte_1
quale chiedeva lo storno della fattura n. 1/2020, che nella successiva PEC del 26.11.2020, con la quale chiedeva lo storno della fattura n. 3/2020, rifiutava le stesse in quanto sosteneva che erano relative ad opere non eseguite in favore della societa apparente debitrice.
Inoltre, l'appellante, pur asserendo che i precedenti pagamenti, di importo pari a 13.000,00 euro, erano stati eseguiti dalla appellata, non offriva alcuna prova al riguardo.
Ne possono ritenersi in tal senso probanti gli estratti conto depositati dall'opponente nel giudizio di primo grado. Invero, tale documentazione dimostra al converso la fondatezza di quanto asserito dall'appellata.
La infatti, deduceva di aver commissionato Controparte_1
all i soli lavori eseguiti presso l'immobile sito in Via Parte_1
Pessina per un valore di complessivi 24.400,00, per i quali l CP_2
emetteva due fatture (n. 6 e 7 del 2018), ciascuna di importo complessivo pari ad euro 12.200,00 e, che, a tacitazione delle citate pag. 19/26 fatture, procedeva a versare complessivi 22.200,00 euro, residuando, dunque, solo un saldo di euro 2.200,00, che la societa tratteneva per insorte questioni circa la correttezza dei lavori eseguiti.
Ebbene, dai citati documenti contabili si evince che la CP_2
riceveva dalla pagamenti per complessivi euro 22.200,00. CP_1
Peraltro, n. 3 pagamenti (per complessivi 12.200,00 euro), sono senz'altro imputabili, atteso l'esplicito riferimento riportato in causale, alla fattura n. 6/2018. Per i rimanenti, invece, risulta indicata unicamente la causale di “acconto” ma, atteso che gli stessi venivano effettuati in data 12.09.2018 e 18.09.2018, il dato cronologico induce a ritenere che tali due ulteriori pagamenti siano stati effettuati a liquidazione della fattura n. 7/2018 emessa a titolo di saldo dei lavori eseguiti in Via Pessina in data 05.09.2018.
D'altra parte, l'appellante non ha fornito alcun dato ulteriore in grado di dimostrare una diversa imputazione dei citati pagamenti
(ad esempio un'ulteriore fattura di pari importo per i lavori eseguiti in Vico Sant'Aniello). Dai gia menzionati estratti conto non si evince, inoltre, alcun pagamento che possa dimostrare che la
[...]
si fosse altresì fatta carico anche dell'ulteriore importo CP_1
di euro 13.000,00.
§ 8.
Ne puo ritenersi che l avesse potuto fornire siffatta prova CP_2
mediante la prova per testi o mediante CTU tecnico contabile e che,
pag. 20/26 pertanto, la decisione del Giudice di non concedere i termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c., abbia di fatto impedito alla suddetta societa di esercitare le proprie difese.
Sul punto, occorre osservare che “In forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cfr. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.5.2017, n. 13653).
Ed ancora “…Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato
pag. 21/26 dalla loro mancata ammissione…” (Cassazione civile sez. II,
02/09/2019, n.21953).
Cio posto, occorre osservare che, in primo grado, l'opposta non aveva formulato, nell'atto introduttivo, alcuna richiesta istruttoria e che, nelle note depositate il 28.10.2021, la stessa si era limitata a richiedere laconicamente la concessione dei termini ex art 183
c.p.c., non offrendo alcuna ulteriore indicazione circa i possibili oggetti delle proprie eventuali richieste probatorie. In ogni caso, il verosimile contenuto di tali mezzi di prova si desume dalla lettura della comparsa conclusionale depositata in prime cure e dell'atto di appello.
Invero, nella prima, l evidenziava l'opportunita di dare CP_2
ingresso, alla prova per testi ed alla CTU tecnico-contabile, allo scopo di provare l'effettiva esecuzione dei lavori presso l'immobile di Vico Sant'Aniello ed i pagamenti effettuati dall' Controparte_1
A ben vedere, peraltro, entrambi i citati mezzi istruttori si rivelano superflui, siccome finalizzati a dar prova di fatti invero incontestati
(la realizzazione dei lavori) o di fatti effettivamente provati aliunde
(i pagamenti effettuati da . Controparte_1
Viceversa, alcuna concreta rilevanza avrebbero potuto rivestire gli indicati mezzi di prova al fine di dimostrare la titolarita del rapporto contrattuale in capo, piuttosto che alla Pt_2
personalmente, alla societa Incoming Naples.
pag. 22/26 Per tutte le ragioni sopra esposte l'appellata sentenza deve, quindi, essere integralmente confermata.
§ 8.
Merita, altresì , accoglimento la richiesta, avanzata dall'appellata nella comparsa di costituzione, di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c..
Siffatta richiesta deve, peraltro, ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., in relazione alla quale giova rammentare che
“…La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti
i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.…” (Cfr. Cassazione civile sez. VI,
24/09/2020, n.2018).
Orbene, nel caso di specie non puo non rilevarsi la pretestuosita dell'impugnazione interposta dall'appellante.
Invero, l nel tentativo di supportare le proprie Controparte_2
ragioni, operava delle allegazioni che, oltre ad essere gia state puntualmente smentite dal primo Giudice, risultavano chiaramente pag. 23/26 contrastate dalla documentazione versata in atti e, in parte, dalle argomentazioni e difese svolte dalla medesima nell'atto Parte_1
di appello (si pensi a quanto dinanzi osservato rispetto alla questione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'appellata, della residua somma di euro 2200,00, a titolo di IVA sulla fattura n.7/18).
Per le ragioni sopra esposte, questa Corte, ritiene doversi pronunciare condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c., che determina nella misura, ritenuta equa, pari alla meta delle spese processuali liquidate come appresso indicato.
§ 9.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra
5.201,00 e 26.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
RD TE, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a pag. 24/26 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Controparte_2
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_2
procuratore antistatario, Avv. RD TE, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro €
5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma equitativamente Controparte_1
determinata di euro 2.904,50, ai sensi dell'art 96 co. 3 c.p.c.;
d) da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari Controparte_2
al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/26 La bozza della presente sentenza e stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Tania Maio.
pag. 26/26
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5150/2021 R.G., pendente tra e con ordinanza del Parte_1 Controparte_1
31.07.2025, a modifica della precedente ordinanza del 04.04.2025, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno
12.12.2025.
L'appellante, nell'atto di gravame, al quale la parte Parte_1
interamente si riportava nelle note scritte depositate in data
03.12.2025, concludeva come segue: “…Dichiarare nulla ed illegittima la sentenza n.9093/21 dell'8.11.2021 (R.G. 5196/2021 della XII sez. civ. del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, riformarla integralmente. Rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
4/21 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via gradata, ove la Corte lo ritenga opportuno
e necessario, autorizzare l'articolazione della istanze istruttorie al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori ed i pagamenti ricevuti in acconto agli stessi, individuando il soggetto che ne ha provveduto, anche a mezzo di consulenza tecnico sia contabile, per rilevare i pagamenti eseguiti sia al fine di accertare se l'attività di impresa sia stata espletata dalla ovvero dalla Controparte_1
Sig.ra in base alla fatturazione emergente Parte_2
dall'attività posta in essere dall'estate 2018 in poi. Con vittoria di spese e competenze di difesa”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 03.12.2025,
l'appellata, concludeva come segue: “…IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE E DI RITO: Previa declaratoria di inammissibilità,
Rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e diritto e carente dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.; - Ove sussistano i presupposti Dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto infondato in fatto e diritto;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avanzata da controparte, si chiede essere ammessi alla prova contraria con concessione di un termine finalizzato alla relativa articolazione. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare
l'appello proposto dalla avverso la Sentenza Controparte_2
resa dal Tribunale di Napoli nella persona del Giudice dott.ssa Luigia
Stravino, n. 9093/2021 Rep. 13265/2021, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni espresse in narrativa e comunque in alcun modo provato e allo stesso tempo, Voglia confermare il contenuto della decisione assunta dal Giudice di prime cure. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese come per legge, nella misura del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
pag. 2/26 La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5150/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9093/2021, pronunciata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 08 novembre 2021, non notificata, pendente
TRA
pag. 3/26 (C.F./P.IVA , rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa, in virtu di procura come in atti, dall'avv. Fernando
TA (C.F.: ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F./P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtu di procura come in atti, dall'avv. RD TE (C.F.
; C.F._2
APPELLATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di appalto.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 4/2021 emesso il 04.01.2021, il Tribunale di Napoli, su ricorso della ingiungeva, alla Controparte_2
il pagamento dell'importo complessivo di Controparte_1
euro 20.500,00, a titolo di corrispettivo dei lavori dalla stessa eseguiti presso n. 2 immobili, entrambi siti in Napoli, rispettivamente in via Pessina e in vico Sant'Aniello a Caponapoli.
In particolare, nel ricorso monitorio, la ricorrente deduceva che il predetto credito era così composto: euro 2.200,00 a titolo di IVA non versata rispetto alle fatture n. 6 e 7 del 2018, emesse per i lavori pag. 4/26 eseguiti presso l'immobile sito in Via Pessina;
euro 15.000,00 oltre
IVA, per complessivi euro 18.300,00, di cui alla fattura n. 3/2020, emessa a titolo di saldo dell'importo complessivamente pattuito, pari ad euro 28.000,00, per i lavori eseguiti presso il secondo immobile, in vico Sant'Aniello a Caponapoli, di cui la committente aveva liquidato solo l'importo di euro 13.000,00.
Avverso il decreto ingiuntivo interponeva opposizione la
[...]
la quale deduceva: di aver commissionato alla opposta CP_1
societa unicamente i lavori relativi all'appartamento sito in via
Pessina, per i quali la aveva emesso le fatture n. 6 e Parte_1
7/2018 per complessivi euro 24.400,00; di aver provveduto a liquidare la complessiva cifra di euro 22.200,00 mediante plurimi bonifici bancari (06.08.2018 per complessivi €.5.000,00;
27.08.2018 per complessivi €.5.000,00; 12.09.2018 per complessivi € 5,000.00; 18.09.2018 per complessivi € 5.000,00;
20/11/2019 per complessivi € 2.200,00); di non aver versato, al converso, il residuo saldo di euro 2.200,00, corrispondente all'Iva di cui alla fattura n.7 del 2018, di cui unicamente dunque si riconosceva debitrice, in ragione della inesattezza nella realizzazione dei lavori da parte della Parte_1
Per converso, rispetto all'ulteriore importo di euro 18.300,00, relativo alla fattura n. 3/2020, l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Invero la deduceva che il Controparte_1
contratto di appalto, in forza del quale l'opposta eseguiva i lavori presso l'immobile sito in Vico Sant'Aniello, per la cui liquidazione pag. 5/26 controparte emetteva la citata fattura, era stato stipulato con
[...]
la quale, pur essendo legale rappresentante della Parte_2
aveva concluso il predetto rapporto Controparte_1
contrattuale in proprio, senza spendita del nome della
[...]
CP_1
L'opponente deduceva, invero, che la svolgeva presso il Pt_2
predetto immobile, dalla medesima detenuta a titolo di locazione, in proprio e senza la partecipazione della societa Incoming Naples
s.r.l., attivita di “Bed & Breakfast”. A sostegno di cio , la
[...]
depositava in atti il contratto di locazione dell'immobile CP_1
sito in vico Sant'Aniello concluso in proprio dalla il Pt_2
contratto di appalto concluso tra la medesima e la Parte_2
e, infine, il certificato mediante il quale l'Agenzia delle Parte_1
Entrate rilasciava alla predetta partita Iva per l'attivita di Pt_2
“Bed & Breakfast” con sede proprio presso l'immobile sopra menzionato. L'opponente, inoltre, deduceva di aver contestato, sin da subito, la debenza della somma di cui alla fattura n. 3/2020 depositando a tal fine copia della corrispondenza inviata a controparte in risposta alla trasmissione, da parte dell Parte_1
della citata fattura e di quelle precedenti.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e pronunciare condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva la Controparte_2
deducendo che i lavori da essa eseguiti presso l'immobile di vico pag. 6/26 Sant'Aniello dovevano intendersi comunque commissionati dalla in quanto risultava essere Controparte_1 CP_3
legale rappresentante della citata societa .
Sosteneva l'opposta che la , concludendo il contratto CP_3
d'appalto per i citati lavori, non aveva specificato che gli stessi dovevano intendersi commissionati a titolo personale e non per conto della societa di cui era amministratrice.
Nelle note di trattazione scritta, depositate in primo grado in data
21.10.2021, la depositava prova dell'avvenuto Controparte_1
pagamento dell'importo pari ad euro 2.200,00, di cui unicamente si era riconosciuta debitrice.
Il Tribunale di Napoli, con la gravata sentenza, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 4/2021.
In particolare, il Tribunale accertava il difetto di titolarita passiva dell'ingiunta con riferimento alla parte di Controparte_1
debito pari ad euro 18.300,00, ritenendo che di esso fosse, invece, effettiva titolare Parte_2
Al riguardo il primo giudice osservava che: “…Appare fondata
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius: di effettiva titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso), sollevata dalla Ed invero, sulla base dell'esame testuale Controparte_1
del contratto di appalto del 12-7-2018, posto a fondamento del ricorso monitorio, risulta in maniera inequivoca che lo stesso veniva concluso da in proprio con l Parte_2 Controparte_2
pag. 7/26 Tanto si desume dall'intestazione del contratto, ove figura il nominativo di in proprio, senza alcuna indicazione, Parte_2
e quindi senza alcuna spendita, della qualifica di legale rappresentante della A fianco al nominativo Controparte_1
della risulta anche riportato il codice fiscale della stessa. Pt_2
Parimenti, il contratto è firmato da in proprio. Non Parte_2
vi è dunque nessun elemento che consenta di ricondurre il contratto di appalto de quo alla società . Controparte_1
Inoltre, in relazione alla residua parte del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 4/2021, pari ad euro 2.200,00, il Giudice riconoscere essere intervenuta la relativa estinzione, avendo la CP_1
medio tempore adempiuto al pagamento. Invero, il
[...]
Tribunale opinava che “…Nel corso del procedimento, e precisamente con le note di trattazione scritta depositate in data 21- 10-2021, la stessa ha dichiarato di avere provveduto anche al pagamento di tale somma mediante bonifico del 18-10-2021….” ed ancora “….Ebbene, parte opposta non ha specificamente contestato il suddetto pagamento riferito da parte opponente, né nella memoria di discussione depositata in data 28-10-2021, né nelle note di trattazione scritta, anche esse depositate in data 28-10-2021. Deve, pertanto, ritenersi acclarato, in quanto non contestato in maniera specifica dalla controparte, il pagamento della residua somma di euro 2200,00, a titolo di IVA sulla fattura n.7/18…”.
Al converso, il giudice respingeva la domanda, avanzata dall'opponente, di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
pag. 8/26 avendo quest'ultima conseguito il pagamento della somma di euro
2.200,00 solo nel corso del giudizio di opposizione e perche l'istante non aveva sufficientemente provato i danni patiti in ragione dell'azione giudiziaria intrapresa da controparte.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 31.03.2022, notificata in via telematica in data 07.12.2021, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone Controparte_2
l'integrale riforma.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilita dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art
342 c.p.c., e resistendo nel merito allo stesso. L'appellata, inoltre, chiedeva disporsi la condanna dell ai sensi Controparte_2
dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 07.10.2022, emessa all'esito della prima udienza, questa Corte, in diversa composizione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.01.2024.
Piu volte rinviata la causa per esigenze connesse al gravoso carico del ruolo, con ordinanza del 18.07.2025, disposta la sostituzione dell'originario Consigliere relatore con il dott. Massimiliano Sacchi, la Corte disponeva, altresì , la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e pag. 9/26 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di memorie conclusionali, contenenti le istanze, conclusioni ed una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle rispettive deduzioni difensive, fino al giorno 12.12.2025.
Depositate dalle parti le rispettive note in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
L'appellante, contestava, con plurimi motivi, Controparte_2
entrambe le statuizioni sulle quali si fondava la decisione del
Tribunale.
Preliminarmente, occorre analizzare il motivo rubricato “Della istanza di partecipazione alla causa” e sviluppato alle pagine 11 e
12 dell'atto di gravame, in quanto afferente ad una pretesa violazione di carattere processuale. Mediante tale censura, invero,
l'appellante si doleva del capo della gravata decisione in cui il
Tribunale riteneva che l non aveva Controparte_2
specificatamente contestato l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, della somma di euro 2.200,00 di cui alla fattura n.
7/2018, allegato da controparte con le note del 21.10.2021 e, dunque, affermava, per questa via, essere pacifico tale fatto con conseguente estinzione della corrispondente obbligazione.
Nel contestare il percorso argomentativo del primo Giudice,
l'appellante obiettava di non avere potuto operare alcuna pag. 10/26 contestazione in conseguenza del mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della richiesta, da essa avanzata, di trattazione della causa in presenza.
L'appellante, invero, premettendo che la richiesta delle parti di celebrazione dell'udienza in presenza imporrebbe al Giudice di provvedere in tal senso, affermava che, nel caso di specie, il Giudice aveva violato siffatto obbligo e che, in conseguenza di cio , le era stato precluso, con violazione del proprio diritto di difesa, di operare la contestazione del fatto allegato da controparte, contestazione che, al converso, avrebbe senz'altro effettuato in caso di oralita della discussione.
§ 4.
Il motivo e infondato.
Invero, occorre osservare che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Giudice conserva un potere di rigettare la richiesta delle parti di trattare la causa in presenza confermando, dunque, la decisione di trattare la stessa nelle forme della trattazione scritta. Tuttavia, siffatto potere deve essere adeguatamente bilanciato con il diritto di difesa delle parti e con il diritto, delle stesse, al contraddittorio. Tale bilanciamento, invero, non impone al Giudice di dare senz'altro seguito alle richieste formulate dalle parti ma, piuttosto, di valutare l'istanza pervenuta e, di esplicitare le ragioni, di tipo organizzative, che si pongono a pag. 11/26 fondamento dell'assunta decisione di rigetto della interposta istanza (Cassazione civile sez. lav., 08/01/2024, n.594).
Ebbene, il Tribunale, nel confermare la disposta trattazione cartolare, nell'ordinanza di rigetto del 05.11.2021, opponeva ragioni diverse da quelle esigenze organizzative dell'ufficio che, secondo la giurisprudenza di legittimita , consentirebbero di sacrificare il diritto delle parti al contraddittorio orale.
Tanto premesso deve, tuttavia, rilevarsi che la Controparte_2
sollevava la sopra citata censura, sostenendo che la trattazione cartolare non le avrebbe consentito di contestare tempestivamente quanto allegato da controparte nelle note del 21.10.2021 e che, in ragione di tanto, vedeva pregiudicato il suo diritto di difesa.
L'assunto non e fondato.
In senso contrario, deve rimarcarsi che l'odierna appellante avrebbe potuto operare la citata contestazione nella prima attivita difensiva svolta successivamente rispetto all'allegazione operata da controparte. Invece, come rilevato dal Tribunale, la parte ometteva di prendere specifica posizione su quanto allegato dall'opponente in ambedue gli scritti difensivi successivi al deposito effettuato dalla Risulta, dunque, smentito quanto asserito Controparte_1
dall'appellante, avendo avuto, la stessa, plurime occasioni per poter svolgere la pretesa contestazione e non essendo la trattazione scritta in alcun modo incompatibile con l'attivita difensiva in esame.
pag. 12/26 D'altro canto, non puo non rilevarsi che la stessa Controparte_2
nelle argomentazioni svolte in sede di appello, testualmente ammetteva l'avvenuto adempimento di controparte, avendo sostenuto che “Ebbene la stessa , nel corso del processo, CP_1
provvede a pagare €2.200,00 ma nulla versa per il residuo prezzo ingiunto per il quale risponderebbe la sua amministratrice e socio unico (Cfr. atto di gravame pag. 5). Parte_2
In tal modo, l'appellante ammetteva la veridicita di quanto asserito in primo grado dalla riconoscendo essa stessa Controparte_1
l'adempimento effettuato dall'originaria opponente in relazione all'importo indicato nell'impugnata sentenza.
Per tutte le ragioni sopra esposte puo dirsi, dunque, che nessun pregiudizio del diritto di difesa abbia in concreto subito
[...]
in ragione del mancato accoglimento dell'istanza di CP_2
trattazione in presenza della causa
§ 5.
Con gli ulteriori motivi l'appellante censurava la statuizione del
Tribunale, nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto sussistente la carenza di titolarita passiva, in capo all'
[...]
rispetto alla rimanente parte di credito oggetto del CP_1
decreto monitorio, relativa ai lavori eseguiti presso l'immobile sito in Vico Sant'Aniello, pari a complessivi euro 18.300,00.
pag. 13/26 In particolare, l lamentava una serie di errori Controparte_2
sostanziali e procedurali nei quali, a suo avviso, incorreva il
Tribunale.
Preliminarmente, l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale, arrestandosi ad un'interpretazione meramente letterale del contratto fonte del credito di 18.300,00 euro, non aveva, adeguatamente, indagato e valutato ulteriori fatti ed atti che, in quanto connessi al predetto contratto, avrebbero potuto, ad onta del dato letterale, dimostrarne la riferibilita all'ingiunta societa e non, come asserito da controparte, alla sua amministratrice personalmente.
Segnatamente, il Tribunale non aveva valutato: che le fatture per tali lavori erano state emesse nei confronti della Controparte_1
che i precedenti pagamenti pari ad euro 13.000,00 erano stati eseguiti dalla medesima societa;
che, parimenti, la predetta societa e non aveva gestito le richieste amministrative Parte_2
necessarie; che, infine, l'immobile era di fatto utilizzato per l'attivita di direttamente dalla Controparte_1
D'altra parte, secondo l'appellante, che parte sostanziale del contratto d'appalto fosse la societa gestita dalla e non ella Pt_2
personalmente, poteva desumersi dalla inverosimiglianza di quanto dedotto da controparte. Segnatamente, secondo l'appellante, la circostanza, allegata da controparte, secondo cui l'attivita di svolta presso il predetto immobile, era esercitata per meta dalla societa e per meta dalla n proprio e Parte_2
pag. 14/26 che, questa, commissionava i predetti lavori per dividere l'immobile in due unita allo scopo di fruire di una parte dello stesso ad uso di propria abitazione, era smentita gia dal solo dato cronologico desumibile dal certificato di rilascio della partita IVA. Invero, dallo stesso emergeva che la partita IVA per l'esercizio delle attivita di era stata richiesta dalla dopo la conclusione dei lavori Pt_2
e, segnatamente, nel 2019, dunque, ben oltre la stipulazione del contratto di appalto avvenuta nel 2018.
Ne poteva ritenersi dirimente, sempre secondo l'appellante, la circostanza, riferita da controparte, che la fattura n. 1/2020, emessa dalla per la riscossione del credito di Controparte_2
18.300,00, fosse stata originariamente rifiutata da CP_1
Invero, secondo l'appellante, il rifiuto della stessa, a cui
[...]
seguiva lo storno della citata fattura e la successiva emissione della fattura n. 3/2020 per il medesimo importo, non era stato motivato dall'opponente per la pretesa carenza di titolarita passiva della posizione debitoria, ma, piuttosto, per la necessita di emendare l'erronea indicazione, in cui era incorsa nella Controparte_2
prima fattura, del luogo presso cui i lavori, oggetto di fatturazione, erano stati effettuati. invero, sosteneva di Controparte_2
avere erroneamente indicato, nella prima fattura, quale sede dei lavori, l'immobile di Via Pessina, piuttosto che quello sito in Vico
Sant'Aniello, e che, pertanto, rettificava tale errore con la successiva fattura n. 3/2020.
pag. 15/26 L'appellante, inoltre, si doleva del fatto che siffatti elementi, di cui il
Giudice non aveva tenuto conto, sarebbero emersi chiaramente nella fase istruttoria del giudizio se, il primo Giudice, avesse accolto la richiesta, formulata da ambo le parti, di concessione dei termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c. Al converso, la mancata concessione di siffatti termini, non consentendo alla parte di svolgere le proprie difese (prova per testi e CTU tecnico-contabile), ne avrebbe, secondo l'appellante, leso il diritto di difesa.
Ed ancora, opinava l'appellante, il Tribunale incorreva in errore laddove non dava ingresso alla concessione dei termini per articolazioni istruttorie, sul presupposto che la prova orale non fosse idonea a superare la prova documentale rappresentata dal contratto. Infatti, a detta dell'appellante, l'ammissibilita di siffatta prova discendeva dal fatto che con essa non si intendeva provare fatti contrari al documento, quanto la circostanza che la Pt_2
avesse concluso lo stesso nella sua qualita di legale rappresentante della Controparte_1
§ 6.
Preliminarmente occorre evidenziare che, per quanto l'atto di gravame sia caratterizzato da una notevole genericita , esso, comunque, sia idoneo a superare il vaglio di ammissibilita imposto dall'art. 342 c.p.c., in quanto consente di individuare sia i capi della decisione oggetto di critica, sia le argomentazioni finalizzate a dimostrare l'ingiustizia della pronuncia.
pag. 16/26 § 7.
Nel merito, tuttavia, l'appello e infondato.
Preliminarmente occorre osservare che la a Controparte_2
fondamento della propria domanda, aveva dedotto che committente dei lavori edili realizzati presso Vico Sant'Aniello fosse stata la societa Incoming Naples offrendo, a dimostrazione di tale allegazione, il contratto di appalto siglato in data 12.07.2018.
Tuttavia, dalla lettura di tale documento, emerge chiaramente che nel concludere l'accordo, non aveva speso il nome Parte_2
della societa di cui pure era amministratrice, Controparte_1
avendo contrattato in proprio.
Inoltre, sebbene la giurisprudenza abbia affermato che “nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente” (così Cass. n. 22616/2019), occorre rilevare che, nel caso di specie, alcuno degli elementi invocato dall'appellante consenta di superare l'inequivoco valore probatorio dell'allegato contratto di appalto.
pag. 17/26 Invero, tutti gli elementi probatori asseritamente ignorati dal
Tribunale (quali il formulario dei rifiuti e le foto dei lavori), provano unicamente l'effettiva realizzazione dei lavori, fatto peraltro mai contestato dall'appellata, non anche la riferibilita del rapporto alla societa ingiunta.
Ne , del resto, puo ritenersi dirimente la circostanza, pure invocata da secondo la quale le fatture relative ai Controparte_2
predetti lavori venivano emesse nei confronti della societa
Incoming Naples s.r.l..
Invero, a sostegno di quanto da essa affermato, l'odierna appellante produceva, in primo grado, la fattura n. 3/2020 (per complessivi euro 18.300,00), posta a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, mancando di depositare, per converso, altre fatture, a suo dire precedenti, idonee a comprovare pagamenti pregressi eseguiti, in relazione allo stesso rapporto, dalla societa Incoming
Naples.
Ad abundantiam, deve rilevarsi che la circostanza, sostenuta dall'appellante, secondo la quale le fatture emesse per i lavori di cui all'immobile di Vico Sant'Aniello venivano accettate dalla CP_1
non trova conferma neppure rispetto alla fattura n. 3/2020.
[...]
Al riguardo, invero, la in primo grado, versava Controparte_1
in atti la corrispondenza telematica, oggetto della PEC del
26.11.2020, comprovante l'avvenuta contestazione, nonche il tempestivo rifiuto, da parte sua, della fattura n. 3/2020.
pag. 18/26 Peraltro, il rifiuto della citata fattura, al pari di quello precedentemente opposto dalla societa alla fattura n. 1/2020 (poi stornata con nota di credito n. 2/2020), diversamente da quanto allegato dall'odierna appellante, non risultava motivato dalla necessita di rettificare l'errata indicazione, contenuto nel documento contabile, dell'indirizzo di esecuzione dei lavori.
La infatti, sia nella mail del 09.09.2020, con la Controparte_1
quale chiedeva lo storno della fattura n. 1/2020, che nella successiva PEC del 26.11.2020, con la quale chiedeva lo storno della fattura n. 3/2020, rifiutava le stesse in quanto sosteneva che erano relative ad opere non eseguite in favore della societa apparente debitrice.
Inoltre, l'appellante, pur asserendo che i precedenti pagamenti, di importo pari a 13.000,00 euro, erano stati eseguiti dalla appellata, non offriva alcuna prova al riguardo.
Ne possono ritenersi in tal senso probanti gli estratti conto depositati dall'opponente nel giudizio di primo grado. Invero, tale documentazione dimostra al converso la fondatezza di quanto asserito dall'appellata.
La infatti, deduceva di aver commissionato Controparte_1
all i soli lavori eseguiti presso l'immobile sito in Via Parte_1
Pessina per un valore di complessivi 24.400,00, per i quali l CP_2
emetteva due fatture (n. 6 e 7 del 2018), ciascuna di importo complessivo pari ad euro 12.200,00 e, che, a tacitazione delle citate pag. 19/26 fatture, procedeva a versare complessivi 22.200,00 euro, residuando, dunque, solo un saldo di euro 2.200,00, che la societa tratteneva per insorte questioni circa la correttezza dei lavori eseguiti.
Ebbene, dai citati documenti contabili si evince che la CP_2
riceveva dalla pagamenti per complessivi euro 22.200,00. CP_1
Peraltro, n. 3 pagamenti (per complessivi 12.200,00 euro), sono senz'altro imputabili, atteso l'esplicito riferimento riportato in causale, alla fattura n. 6/2018. Per i rimanenti, invece, risulta indicata unicamente la causale di “acconto” ma, atteso che gli stessi venivano effettuati in data 12.09.2018 e 18.09.2018, il dato cronologico induce a ritenere che tali due ulteriori pagamenti siano stati effettuati a liquidazione della fattura n. 7/2018 emessa a titolo di saldo dei lavori eseguiti in Via Pessina in data 05.09.2018.
D'altra parte, l'appellante non ha fornito alcun dato ulteriore in grado di dimostrare una diversa imputazione dei citati pagamenti
(ad esempio un'ulteriore fattura di pari importo per i lavori eseguiti in Vico Sant'Aniello). Dai gia menzionati estratti conto non si evince, inoltre, alcun pagamento che possa dimostrare che la
[...]
si fosse altresì fatta carico anche dell'ulteriore importo CP_1
di euro 13.000,00.
§ 8.
Ne puo ritenersi che l avesse potuto fornire siffatta prova CP_2
mediante la prova per testi o mediante CTU tecnico contabile e che,
pag. 20/26 pertanto, la decisione del Giudice di non concedere i termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c., abbia di fatto impedito alla suddetta societa di esercitare le proprie difese.
Sul punto, occorre osservare che “In forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cfr. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.5.2017, n. 13653).
Ed ancora “…Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato
pag. 21/26 dalla loro mancata ammissione…” (Cassazione civile sez. II,
02/09/2019, n.21953).
Cio posto, occorre osservare che, in primo grado, l'opposta non aveva formulato, nell'atto introduttivo, alcuna richiesta istruttoria e che, nelle note depositate il 28.10.2021, la stessa si era limitata a richiedere laconicamente la concessione dei termini ex art 183
c.p.c., non offrendo alcuna ulteriore indicazione circa i possibili oggetti delle proprie eventuali richieste probatorie. In ogni caso, il verosimile contenuto di tali mezzi di prova si desume dalla lettura della comparsa conclusionale depositata in prime cure e dell'atto di appello.
Invero, nella prima, l evidenziava l'opportunita di dare CP_2
ingresso, alla prova per testi ed alla CTU tecnico-contabile, allo scopo di provare l'effettiva esecuzione dei lavori presso l'immobile di Vico Sant'Aniello ed i pagamenti effettuati dall' Controparte_1
A ben vedere, peraltro, entrambi i citati mezzi istruttori si rivelano superflui, siccome finalizzati a dar prova di fatti invero incontestati
(la realizzazione dei lavori) o di fatti effettivamente provati aliunde
(i pagamenti effettuati da . Controparte_1
Viceversa, alcuna concreta rilevanza avrebbero potuto rivestire gli indicati mezzi di prova al fine di dimostrare la titolarita del rapporto contrattuale in capo, piuttosto che alla Pt_2
personalmente, alla societa Incoming Naples.
pag. 22/26 Per tutte le ragioni sopra esposte l'appellata sentenza deve, quindi, essere integralmente confermata.
§ 8.
Merita, altresì , accoglimento la richiesta, avanzata dall'appellata nella comparsa di costituzione, di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c..
Siffatta richiesta deve, peraltro, ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., in relazione alla quale giova rammentare che
“…La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti
i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.…” (Cfr. Cassazione civile sez. VI,
24/09/2020, n.2018).
Orbene, nel caso di specie non puo non rilevarsi la pretestuosita dell'impugnazione interposta dall'appellante.
Invero, l nel tentativo di supportare le proprie Controparte_2
ragioni, operava delle allegazioni che, oltre ad essere gia state puntualmente smentite dal primo Giudice, risultavano chiaramente pag. 23/26 contrastate dalla documentazione versata in atti e, in parte, dalle argomentazioni e difese svolte dalla medesima nell'atto Parte_1
di appello (si pensi a quanto dinanzi osservato rispetto alla questione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'appellata, della residua somma di euro 2200,00, a titolo di IVA sulla fattura n.7/18).
Per le ragioni sopra esposte, questa Corte, ritiene doversi pronunciare condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c., che determina nella misura, ritenuta equa, pari alla meta delle spese processuali liquidate come appresso indicato.
§ 9.
Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse debbono seguire la soccombenza dell'appellante, tenuto conto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra
5.201,00 e 26.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
RD TE, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a pag. 24/26 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Controparte_2
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_2
procuratore antistatario, Avv. RD TE, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro €
5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma equitativamente Controparte_1
determinata di euro 2.904,50, ai sensi dell'art 96 co. 3 c.p.c.;
d) da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari Controparte_2
al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/26 La bozza della presente sentenza e stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Tania Maio.
pag. 26/26