Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 12351/2024 R.G.L. promosso da
, con l'avv. GERACI GIANCARLO Parte_1
CONTRO
con l'avv. PATERNITI Controparte_1
GABRIELLA
con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA CP_2
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente il 30.1.2025 e l' il 6.2.2025, Controparte_1
mentre l non depositava note CP_2
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12351/2024 R.G.L., promossa
D A
GIANCARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PATERNITI
GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso in VIA F. Controparte_4
LAURANA n. 59, PALERMO
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400003844000, limitatamente agli avvisi di addebito opposti n. 59620190002617906000 e n. 59620230004461755000 e annulla quest'ultimi, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Rigetta il ricorso in relazione agli avvisi di addebito n. 59620190004181720000 e n. 59620190006881649000, dichiarando dovute dalla parte ricorrente le somme con essi intimate.
Condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente di metà delle spese CP_2 di lite, che liquida, per la parte di cui alla condanna in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, compensando fra le parti la residua metà. Compensa le spese di lite del rapporto processuale instaurato con CP_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/08/2024 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29676202400003844000 emessa dall' , per la Controparte_6
complessiva somma asseritamente pretesa di € 49.617,77, relativamente ai seguenti atti presupposti: avviso di addebito n. 59620190002617906000, e relativi ruoli presupposti ad oggi ignoti emessi dall' sede di Palermo, per pretese relative CP_2
alle annualità 2014 - 2018, asseritamente notificato in data 7/07/2019 per la complessiva somma di € 14.677,94 (all. 1), di cui € 8.132,54 a titolo di contributi
IVS dovuti e non versati, € 3.797,3 a titolo di somme aggiuntive per omesso versamento, € 1.913,39 per interessi di mora, € 830,60 a titolo di oneri di riscossione, oltre € 4,11 per spese di notifica;
avviso di addebito n.
59620190004181720000, e relativi ruoli presupposti ad oggi ignoti emessi dall' sede di Palermo, per pretese relative all'anno 2015, asseritamente CP_2
notificato in data 31/07/2019 per la complessiva somma di € 806,95 (all. 1), di cui
€ 442,50 a titolo di contributi IVS dovuti e non versati (su reddito eccedenti il minimale), € 275,54 a titolo di somme aggiuntive per omesso versamento, € 39,34 per interessi di mora, € 45,36 a titolo di oneri di riscossione, oltre € 4,11 per spese di notifica;
avviso di addebito n. 59620190006881649000, e relativi ruoli presupposti ad oggi ignoti emessi dall' sede di Palermo, per pretese relative CP_2
agli anni 2014 - 2018, asseritamente notificato in data 5/12/2019 per la complessiva somma di € 13.069,38 (all. 1), di cui € 7.271,63 a titolo di contributi
IVS dovuti e non versati, € 3.602,70 a titolo di somme aggiuntive per omesso versamento, € 1.451,40 per interessi di mora, € 739,54 a titolo di oneri di riscossione, oltre € 4,11 per spese di notifica;
avviso di addebito n.
59620230004461755000, e relativi ruoli presupposti ad oggi ignoti emessi dall' sede di Palermo, per pretese relative all'anno 2017, asseritamente CP_2
notificato in data 16/12/2023 per la complessiva somma di € 7.685,37 (all. 1), di cui € 4.471,93 a titolo di contributi IVS (sul reddito eccedenti il minimale) dovuti e non versati, € 3.151,87 a titolo di somme aggiuntive per omesso versamento, €
57,44 per interessi di mora, oltre € 4,11 per spese di notifica.
Deduceva che di non aver ricevuto gli avvisi di addebito presupposti all'atto oggi impugnato, né nessun altro atto prodromico all'accertamento, alla riscossione o interruttivo della prescrizione, prima della presente comunicazione, la nullità e/o annullabilità della comunicazione impugnata per difetto di motivazione della stessa e, in ogni caso, la prescrizione estintiva dei titoli e dei contributi richiesti.
Concludeva, quindi, chiedendo: in “via principale, ritenere e dichiarare illegittimo l'atto impugnato, per tutti i motivi analiticamente spiegati, che vanno intesi in questa sede interamente riportati e trascritti e, conseguentemente, annullarlo.
In via subordinata, accertata la prescrizione o, comunque, la decadenza, anche solo parziale, della pretesa creditoria, dichiarare l'estinzione del credito vantato dall'Amministrazione, per quanto superiormente spiegato con riferimento all'avviso di addebito n.
59620230004461755000, e relativi ruoli presupposti ad oggi ignoti emessi dall sede CP_2
di Palermo, per pretese relative all'anno 2017, asseritamente notificato in data 16/12/2023 per la complessiva somma di € 7.685,37.
In via ulteriormente subordinata, dichiarare parzialmente illegittimo l'atto impugnato e, per
l'effetto, previa declaratoria di annullamento parziale, ridurre le pretese delle amministrazioni resistenti nei confronti dell'odierno ricorrente”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, depositando in atti prova della notifica degli avvisi di addebito e contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dalle parti con le quali insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni formali relative alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo la stessa munita di tutti gli elementi previsti dalla legge ed essendo ammissibile la motivazione per relationem.
Orbene, il ricorrente lamenta la mancata notifica degli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29676202400003844000, notificata il 22.7.2024.
Dalla documentazione versata in atti dai resistenti, risulta che le somme richieste con l'avviso di addebito n. 59620190002617906000 risultano prescritte, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica dello stesso (7/7/2019) e precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (22/7/2024).
Invero, contrariamente a quanto asserito dall' , il preavviso di Controparte_7
fermo amministrativo non può ritenersi validamente notificato in data 14/1/2020, atteso che dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione si ricavano esclusivamente i messaggi in formato .pdf che non possono costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non emergono né la sussistenza dei documenti ad essi allegati né l'avvenuta consegna degli stessi al destinatario, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg.”
Peraltro, non costituiscono validi atti interruttivi i pignoramenti n.
29684202400001368001 e n. 29684202400001369001, notificati in data
23/4/2024, perché afferiscono a cartelle di pagamento e avvisi addebito in questa sede non opposti.
Si osserva, altresi, che la richiesta di rateizzazione e il pagamento parziale sono stati effettuati dal ricorrente in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in via meramente cautelativa. Essi, quindi, da un lato, non dimostrano che il ricorrente avesse ricevuto l'avviso di addebito o ne avesse avuto conoscenza, mentre d'altra parte non manifestano la volontà del ricorrente di operare un riconoscimento di debito con particolare riferimento alla contribuzione intimata con il medesimo, bensì di volere evitare un'esecuzione forzata di ingente importo.
Per tali ragioni, la richiesta di rateizzazione – peraltro non prodotta in atti, sì da non poterne conoscere l'esatto contenuto - non può nella specie esplicare effetto di riconoscimento del debito, paralizzando l'eccezione di nullità, annullabilità o prescrizione dell'avviso di addebito e di conseguente prescrizione dei relativi contributi.
Risultano, altresi, prescritte le somme richieste con l'avviso di addebito n.
59620230004461755000, atteso che si riferiscono a contributi non versati nel 2017, pacificamente prescritti al momento della notifica dello stesso (16.12.2023).
Viceversa, gli avvisi di addebito n. 59620190004181720000 e n.
59620190006881649000, risultano essere stati validamente notificati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente rispettivamente in data
31/7/2019 e 5/12/2019, sicché nessuna prescrizione può ritenersi maturata al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggi impugnata (22/7/2024).
Conclusivamente, si osserva che seppure dall'importo complessivo della comunicazione preventiva di ipoteca di € 49.617 77 deve essere scorporato l'importo dell'avviso di addebito n. 59620190002617906000 (€ 14.677,94) e n.
59620230004461755000 (€ 7.685,37) in questa sede annullati, residua un debito pari ad € 27.254,46 (che non rientra in gran parte nella giurisdizione di questo
Tribunale), che dà legittimazione all'iscrizione di una preventiva ipoteca, atteso che si tratta di misura che può essere adottata per debiti complessivi superiori ai
20.000,00 euro.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, atteso che quelle del ricorrente – che ha dovuto agire in giudizio per fare dichiarare la prescrizione di oltre metà dei crediti impugnati - vanno poste a carico dell per metà – liquidata in parte dispositiva - e compensate per la CP_2
residua metà, mentre vanno compensate fra le parti le spese relative al rapporto processuale instaurato con che, secondo la più recente giurisprudenza CP_5
delle S.U. della Corte di Cassazione, non sarebbe legittimata passiva per le opposizioni recuperatorie volte alla declaratoria della prescrizione dei crediti contributivi.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025.
La Giudice
Paola Marino